Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1758 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 25.03.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio trasformata in consensuale dinanzi al Giudice Delegato e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata come in atti presso lo studio dell'avv. Maddalena De Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: elettivamente domiciliato come Controparte_1 C.F._2 in atti presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Guida e Luigi Aversano, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
All'udienza del 25.03.2025 i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciare la separazione in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e, all'esito, rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e -49 c.p.c. depositato il 29.02.2024,
[...]
, in atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Aversa (CE) il 28.04.2005 con e precisando che dalla loro Controparte_1 unione era nato un figlio, minorenne, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto depositato in data 05.03.2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 24.09.2024 (differita al
18.03.2025 per consentire il perfezionamento della notifica del ricorso), disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli
167 e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 depositata in data 18.02.2025.
Nelle more dell'udienza di comparizione, le parti raggiungevano un accordo depositato in data 15-17.03.2025 congiuntamente alla richiesta di trattazione scritta ed alla dichiarazione di rinuncia alla comparizione.
All'udienza del 18.03.2025 il relatore disponeva la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé per il 25.03.2025, al fine di confermare le condizioni dell'accordo depositato in data 15-17.03.2025.
All'udienza del 25.03.2025 i coniugi, ribadendo la volontà di separarsi, confermavano di aver raggiunto un accordo e il giudice relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
2 Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo depositato in data 15-17.03.2025, qui di seguito integralmente trascritto:
3 4 5 6 7 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e ritenendosi gli stessi conformi all'interesse del minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
SPESE DI LITE
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] C.F._1 Controparte_1
; C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (CE) (Atto n.14, Parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le
8 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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