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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/11/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa LA DR,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973/2024 R.G., promossa
DA
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Gusella pec Email_1 opponente
CONTRO
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa GIOVANNA GHINI
PEC t Email_2
opposto
Conclusioni per l'opponente: annullare il Decreto pronunciato dal , Ragioneria Controparte_1
Territoriale dello Stato di Bologna, Ufficio Antiriciclaggio di Bologna e Ferrara, in data
06.10.2023 e notificato all'esponente in data 27.03.2024 per assoluta carenza di colpevolezza in capo all'esponente e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da per Parte_1
il fatto ascrittogli, per tutti i motivi esposti nella narrativa.
Conclusioni per il Ministero opposto: riconoscere la piena validità e vigenza dell'Ordinanza ingiunzione n. 819698 del 6/10/2023 di Euro 3100,00 + spese Euro 20,00 notificata in data 27/03/2024; respingere le richieste del ricorso, ritenute prive di fondamento sia in fatto che in diritto per quanto sopra motivato in
1 dettaglio, con ogni conseguenza di legge confermando altresì la misura della sanzione determinata nell'ambito del rispetto del quadro normativo e delle indicazioni preposte dalla per le infrazioni antiriciclaggio. CP_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 24 aprile 2024,
ha impugnato il decreto emesso in data 6 ottobre 2023 e notificato Parte_1
a mezzo pec del 27 marzo 2024, con il quale il
[...]
, gi aveva ingiunto il Controparte_3
pagamento della somma di € 3.120,00 per la violazione dell'art. 49, c. 5, D.Lgs. 21 novembre
2007 n. 231, ossia per aver trasferito la somma di € 31.000,00 a mezzo di assegno postale privo della clausola di non trasferibilità, eccependo il difetto dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3, L. n. 689/1981.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione depositata il 24 ottobre 2024, si è costituito il , concludendo come in CP_1 epigrafe.
3. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di decisione del 6 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questo Tribunale ha deciso la causa come da presente sentenza.
4. L'opposizione non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
5. Giova innanzi tutto rilevare che ai sensi dell'art. 49, c. 5 D.Lgs. n. 231/2007, Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'art. 27 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come integrato al comma 1-ter, dal
D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, contiene una norma interpretativa dell'art. 49 cit. che recita:
“I commi 5 (e 7) dell'articolo 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo….”.
2 6. Deve allora ritenersi che la condotta sanzionata dalla predetta norma antiriciclaggio sia la mera emissione di un assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità di importo superiore ad € 1.000,00, come appunto avvenuto nel caso di specie, quale elemento oggettivo della violazione, sufficiente a perfezionare l'illecito. La violazione contestata nel provvedimento amministrativo opposto e nel verbale di contestazione riveste, quindi, natura oggettiva e formale, volta a sanzionare un illecito di pericolo.
7. Sotto il profilo soggettivo poi, ai fini della integrazione dell'illecito, è sufficiente il comportamento cosciente e volontario (ancorché non preordinato a scopi illeciti o non consapevole dell'illiceità del fatto).
L'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, soprattutto per chi versa in condizioni soggettive di difficoltà, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire. Devono in altri termini sussistere elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (ex multis Cass. ord. 17/06/2022, n.
19617)
8. Inconducenti si appalesano allora le allegazioni di parte opponente laddove adduce la propria scarsa scolarizzazione, di non essere avvezzo all'uso del libretto degli assegni, che non era neppure a conoscenza della normativa in parola e di non aver avuto intenzione di evitare la tracciabilità dell'operazione.
Al di là dell'erroneo convincimento di avere effettuato una operazione regolare, l'opponente, sul quale gravava il relativo onere, non ha provato l'assenza dell'elemento soggettivo, limitandosi piuttosto ad argomentare la propria condizione di soggetto poco scolarizzato, anziano e non aduso all'utilizzo di titoli di credito, circostanze questo che non possono tuttavia ritenersi di per sé idonee ad escludere, in capo allo stesso, l'obbligo di preventiva verifica in ordine alla legittimità del limite di spesa posto alla libera trasferibilità del titolo.
3 9. Le spese di lite, attesa la novità della questione giuridica sottesa alla decisione, visto l'art. 92 c.p.c., devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'opposizione spiegata da nei confronti del Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 819698 del 6 ottobre Controparte_1
2023, notificata il 27 marzo 2024.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Forlì, lì 7 novembre 2025
Il Giudice
LA DR
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa LA DR,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973/2024 R.G., promossa
DA
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Gusella pec Email_1 opponente
CONTRO
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa GIOVANNA GHINI
PEC t Email_2
opposto
Conclusioni per l'opponente: annullare il Decreto pronunciato dal , Ragioneria Controparte_1
Territoriale dello Stato di Bologna, Ufficio Antiriciclaggio di Bologna e Ferrara, in data
06.10.2023 e notificato all'esponente in data 27.03.2024 per assoluta carenza di colpevolezza in capo all'esponente e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da per Parte_1
il fatto ascrittogli, per tutti i motivi esposti nella narrativa.
Conclusioni per il Ministero opposto: riconoscere la piena validità e vigenza dell'Ordinanza ingiunzione n. 819698 del 6/10/2023 di Euro 3100,00 + spese Euro 20,00 notificata in data 27/03/2024; respingere le richieste del ricorso, ritenute prive di fondamento sia in fatto che in diritto per quanto sopra motivato in
1 dettaglio, con ogni conseguenza di legge confermando altresì la misura della sanzione determinata nell'ambito del rispetto del quadro normativo e delle indicazioni preposte dalla per le infrazioni antiriciclaggio. CP_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 24 aprile 2024,
ha impugnato il decreto emesso in data 6 ottobre 2023 e notificato Parte_1
a mezzo pec del 27 marzo 2024, con il quale il
[...]
, gi aveva ingiunto il Controparte_3
pagamento della somma di € 3.120,00 per la violazione dell'art. 49, c. 5, D.Lgs. 21 novembre
2007 n. 231, ossia per aver trasferito la somma di € 31.000,00 a mezzo di assegno postale privo della clausola di non trasferibilità, eccependo il difetto dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3, L. n. 689/1981.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione depositata il 24 ottobre 2024, si è costituito il , concludendo come in CP_1 epigrafe.
3. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di decisione del 6 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questo Tribunale ha deciso la causa come da presente sentenza.
4. L'opposizione non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
5. Giova innanzi tutto rilevare che ai sensi dell'art. 49, c. 5 D.Lgs. n. 231/2007, Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'art. 27 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come integrato al comma 1-ter, dal
D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, contiene una norma interpretativa dell'art. 49 cit. che recita:
“I commi 5 (e 7) dell'articolo 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo….”.
2 6. Deve allora ritenersi che la condotta sanzionata dalla predetta norma antiriciclaggio sia la mera emissione di un assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità di importo superiore ad € 1.000,00, come appunto avvenuto nel caso di specie, quale elemento oggettivo della violazione, sufficiente a perfezionare l'illecito. La violazione contestata nel provvedimento amministrativo opposto e nel verbale di contestazione riveste, quindi, natura oggettiva e formale, volta a sanzionare un illecito di pericolo.
7. Sotto il profilo soggettivo poi, ai fini della integrazione dell'illecito, è sufficiente il comportamento cosciente e volontario (ancorché non preordinato a scopi illeciti o non consapevole dell'illiceità del fatto).
L'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, soprattutto per chi versa in condizioni soggettive di difficoltà, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire. Devono in altri termini sussistere elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (ex multis Cass. ord. 17/06/2022, n.
19617)
8. Inconducenti si appalesano allora le allegazioni di parte opponente laddove adduce la propria scarsa scolarizzazione, di non essere avvezzo all'uso del libretto degli assegni, che non era neppure a conoscenza della normativa in parola e di non aver avuto intenzione di evitare la tracciabilità dell'operazione.
Al di là dell'erroneo convincimento di avere effettuato una operazione regolare, l'opponente, sul quale gravava il relativo onere, non ha provato l'assenza dell'elemento soggettivo, limitandosi piuttosto ad argomentare la propria condizione di soggetto poco scolarizzato, anziano e non aduso all'utilizzo di titoli di credito, circostanze questo che non possono tuttavia ritenersi di per sé idonee ad escludere, in capo allo stesso, l'obbligo di preventiva verifica in ordine alla legittimità del limite di spesa posto alla libera trasferibilità del titolo.
3 9. Le spese di lite, attesa la novità della questione giuridica sottesa alla decisione, visto l'art. 92 c.p.c., devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'opposizione spiegata da nei confronti del Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 819698 del 6 ottobre Controparte_1
2023, notificata il 27 marzo 2024.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Forlì, lì 7 novembre 2025
Il Giudice
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