Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 21785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21785 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21785/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09045/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2025, proposto da AI DA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Castioni, Giannalberto Mazzei, Alessandro Di Carlo ed Eleonora Gentili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via del Conservatorio, 91;
contro
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brignoccolo, Eleonora Papi Rea e Maria Lavalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell’Ente in Roma, viale del Castro Pretorio, 118;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DHL Express (Italy) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Martinelli e Pietro De Corato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NI EL IC Italia S.r.l., TNT Global Express S.r.l., UPS SCS (Italy) S.r.l., Wizz Air Hungary Ltd Italian Branch, Aeroporti di Roma S.p.A., Leader S.r.l. e Associazione Italiana per l’Aviazione d’Affari - I.B.A.A., non costituite in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Lazio, Sezione III, n. 22198/2024, pubblicata in data 9 dicembre 2024 e notificata in data 17 dicembre 2024;
nonché per la declaratoria di nullità
- del Verbale del Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma, relativo a “ Stagioni W24 e S25 – Aeroporto di Roma PI ”, del 23 gennaio 2025, avente ad oggetto “ Revisione della tabella di allocazione degli slot per le stagioni Winter 2024 e Summer 2025 ”;
- della Disposizione dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, adottata in data 4 marzo 2025, prot. 0030719-P, avente ad oggetto “ Aeroporto di PI – Allocazione slot stagioni Winter 2024 e Summer 2025 ”;
- del Verbale del Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma, relativo a “ Stagione Winter 2025 – Aeroporto di Roma PI ”, dell’11 aprile 2025;
- della Disposizione dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, adottata in data 21 maggio 2025, prot. 0071639-P, avente ad oggetto “ Aeroporto Roma PI – Decreto n. 345 del 18.12.2018 - Riduzione capacità aeroportuale ”;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ai predetti atti, ancorché non ancora conosciuto ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente;
nonché per la nomina, ove occorra, del commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di DHL Express (Italy) S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. LU RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società AI DA (“ AI ”), con la proposizione del ricorso in esame, ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 22198 del 9 dicembre 2024 con la quale questa Sezione ha annullato, per difetto di istruttoria e di motivazione, una serie di disposizioni adottate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (“ EN ”) tra il giugno 2022 e l’ottobre 2023 – ossia, quelle riguardanti l’assegnazione degli slot all’interno dell’aeroporto di PI tra i diversi vettori ivi operanti, quale conseguenza della riduzione di operatività di tale scalo derivante dal “ Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico aeronautico dell’aeroporto G.B. Pastine di PI ” approvato con il decreto n. 345 del 18 dicembre 2018 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – ritenendo illegittima la reiterazione della deroga ai criteri elaborati per la riduzione degli slot tra i diversi vettori, disposta in favore dei soli vettori cargo in assenza di una esplicita e motivata esplicazione delle eventuali ragioni giustificatrici e tenuto altresì conto del fatto che non risultavano più attuali le esigenze che avevano condotto ad adottare detta misura (quali, nella specie, l’emergenza sanitaria correlata alla pandemia da SARS-CoV-19 e l’impossibilità per i vettori di cargo di operare in tempi brevi nell’aeroporto di Fiumicino).
1.1. AI, in particolare, ha prospettato la nullità dei verbali del Comitato di Coordinamento Straordinario relativi alle “ Stagioni W24 e S25 ” e “ Stagione Winter 2025 ” e delle successive disposizioni di EN del 4 marzo 2025 e del 21 maggio 2025, aventi rispettivamente ad oggetto “ Revisione della tabella di allocazione degli slot per le stagioni Winter 2024 e Summer 2025 ” e “ Aeroporto Roma PI – Decreto n. 345 del 18.12.2018 – Riduzione capacità aeroportuale ”, assumendo che tali atti e provvedimenti si ponessero in contrasto con il giudicato formatosi sulla ottemperanda sentenza, in quanto confermativi della “ deroga alla limitazione degli slot degli operatori cargo ”.
1.2. Al fine di delibare compiutamente il presente ricorso occorre richiamare i passaggi salienti della complessiva vicenda nella quale si colloca la controversia in esame, che possono essere riassunti come segue:
- con il decreto n. 345 del 18 dicembre 2018 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato approvato il “ Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico aeronautico dell’aeroporto G.B. Pastine di PI ” (“ Piano ”), con il quale è stata ridotta l’operatività dello scalo di PI con chiusura ai voli nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 6:00. Ciò, in particolare, ha determinato la diminuzione dei movimenti giornalieri da 97 a 65;
- il Comitato di Coordinamento dell’aeroporto di PI, con il fine di dare attuazione al Piano e determinare il criterio da applicare nella assegnazione dei 451 slot assegnabili, all’esito della riunione del 16 aprile 2019 aveva deciso di applicare un criterio matematico con riduzione su base giornaliera in base agli slot in precedenza attribuiti ad ogni vettore, temperato da alcuni aggiustamenti migliorativi, atti a garantire anche l’utilizzazione dei residui giornalieri risultanti dalla mera applicazione del criterio matematico (cfr. doc. 2 della produzione di EN);
- dalla tabella approvata con il verbale del Comitato di Coordinamento del 16 aprile 2019, risultava la seguente situazione con riguardo alle assegnazioni degli slot nell’aeroporto di PI: i) 400 slot per AI, con conseguente riduzione del 31,7% rispetto alla situazione precedente all’approvazione del Piano; ii) 33 slot per Wizz Air, con conseguente riduzione del 34% rispetto alla situazione precedente all’approvazione del Piano; iii) 18 slot totali per i tre vettori cargo all’epoca operanti nello scalo ( i.e. , DHL, TNT e UPS), con conseguente riduzione, per ciascuno di essi, del 40% degli slot rispetto alla situazione precedente all’approvazione del Piano (in forza di tale tabella, quindi, i vettori cargo sarebbero passati da 10 a 6 slot ciascuno);
- l’EN, a causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia correlata al diffondersi del virus SARS-CoV-19, aveva poi disposto, in deroga alla decisione del Comitato di Coordinamento del 16 aprile 2019, l’assegnazione ai vettori cargo del 100% degli slot già attribuiti prima della riduzione discendente dal Piano. Di conseguenza, anche per le stagioni successive alla decisione del Comitato di Coordinamento, a ciascun vettore cargo era prevista l’attribuzione di 10 slot ;
- nelle more del giudizio conclusosi con l’ottemperanda sentenza n. 22198/2024, due dei tre vettori cargo (ossia, TNT e UPS) hanno cessato di operare nell’aeroporto di PI e quindi, come risulta dal verbale della riunione del Comitato di Coordinamento Straordinario del 13 novembre 2024, è stata disposta una riallocazione degli slot risultati liberi, con attribuzione a AI di 15 slot per la stagione “ Winter 2024 ” e 14 slot per la stagione “ Summer 2025 ”. All’unico vettore cargo ancora operante nello scalo di PI, ossia DHL, non veniva assegnato alcuno slot ulteriore tra quelli rimasti liberi, optandosi unicamente per la conferma della deroga ai criteri di riduzione, in modo da garantire a tale vettore il mantenimento dei 10 slot ad esso già attribuiti in precedenza;
- il Comitato di Coordinamento, in seguito alla pubblicazione della ottemperanda sentenza e con il fine di darvi esecuzione, si riuniva nuovamente in via straordinaria in data 23 gennaio 2025 confermando la distribuzione degli slot già stabilita nella riunione del 13 novembre 2024. Tale decisione, in particolare, è stata assunta prendendo in considerazione che: a) “ il TO NI EL IC CO […] ha cessato le operazioni presso lo scalo di Roma PI e che i 10 movimenti rilasciati sono stati interamente assegnati al TO AI ”; b) “ il TO European Air Transport Leipzig (DHL, […] ) non può suddividere le proprie attività tra i due scali della capitale ”; c) “ i lavori sullo scalo di Roma Fiumicino, propedeutici al trasferimento completo delle operazioni di DHL, sono ancora in corso ”; d) “ il Regolamento CE n. 1008/2008, che all’articolo 19 stabilisce che un aeroporto può essere dedicato esclusivamente a una tipologia di servizi solo previa regolamentazione della distribuzione del traffico aereo tra aeroporti, regolamentazione che non è stata applicata a Roma PI e che pertanto deve mantenere entrambi i servizi di trasporto già esistenti (sia Passeggeri che Cargo) ”; e) “ le Worldwide Airport Slot Guidelines emanate dalla IATA il 01/04/2024, che richiedono il bilanciamento tra le diverse tipologie di servizio ” (cfr. doc. 5 della produzione di EN);
- l’EN, con la disposizione prot. 30719-P del 4 marzo 2025, ha informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Aeroporti di Roma S.p.A. e Assoclearance in merito alla decisione di confermare l’assegnazione di 10 slot all’unico vettore cargo ancora operante nello scalo di PI, come deciso dal Comitato di Coordinamento nella riunione straordinaria del 23 gennaio 2025. Con tale disposizione, in particolare, è stato rappresentato che “ allo stato attuale, avendo i vettori cargo UPS e TNT cessato ogni operazione sullo scalo di PI, si sono resi disponibili 20 slot, assegnati ai vettori che svolgono servizi di trasporto di passeggeri, di tal che gli slot assegnati al settore cargo si sono ridotti in misura di circa il 66%, finanche superando la percentuale di riduzione condivisa nel Comitato di coordinamento del 16 aprile 2019 che aveva provveduto ad adottare le prescrizioni di cui al d.M. n. 345/2018 ” e che “ Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento comunitario, uno scalo può essere dedicato esclusivamente a una tipologia di servizi solo qualora sia stata preventivamente regolamentata la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti. Poiché l'aeroporto di Roma PI non è stato oggetto di siffatta regolamentazione, lo scalo deve necessariamente mantenere l’operatività dei servizi di trasporto sia dei passeggeri sia delle merci. Le linee guida IATA del 1° aprile 2024, inoltre, richiedono il bilanciamento dei diversi tipi di servizi (‘scheduled, charter, and cargo’) e mercati (‘domestic, regional, long haul; leisure or business’) e, pertanto, occorre assicurare, al contempo, l’operatività di entrambi i tipi di servizi sull’aeroporto di PI e della loro equilibrata distribuzione ” (cfr. doc. 7 della produzione di EN);
- si è poi tenuta la riunione del Comitato di Coordinamento dell’11 aprile 2025, nel corso della quale il rappresentante di EN ha confermato che “ sono validi per la stagione Winter 2025 gli stessi criteri di coordinamento della stagione Summer 2025 e che rimangono in vigore le restrizioni operative adottate nel corso delle precedenti stagioni, ovvero: - sono vietati decolli e atterraggi di movimenti commerciali oltre i 65 giornalieri fermo restando, nell’ambito di tale conteggio, l’operatività al 100% dei voli cargo attualmente schedulati; […]” (cfr. doc. 9 della produzione di EN);
- l’EN, con la disposizione prot. 71639 del 21 maggio 2025, richiamando anche il verbale del Comitato di Coordinamento dell’11 aprile 2025, ha stabilito che “ Sull’aeroporto di Roma PI – Sono vietati decolli e atterraggi di movimenti commerciali oltre i 65 giornalieri fermo restando, nell’ambito di tale conteggio, per la stagione WINTER 2025-2026 l’operatività al 100% dei voli cargo attualmente schedulati ” (cfr. doc. 10 della produzione di EN);
- il Comitato di Coordinamento dell’Aeroporto di PI si è nuovamente riunito in via straordinaria in data 22 maggio 2025 per approvare una nuova tabella di allocazione degli slot tra i vettori operanti nello scalo di PI; tale esigenza, in particolare, era sorta per effetto della cancellazione degli slot attribuiti al vettore Wizz Air a far data dal 1° luglio 2025, avendo tale operatore cessato di operare nell’aeroporto di PI. In particolare, gli slot lasciati liberi da Wizz Air sono stati interamente assegnati a AI per la stagione “ Summer 25 ”, altresì riconoscendo a tale vettore, per le successive stagioni, la priorità nell’allocazione degli slot già assegnati rispetto a quelli eventualmente da attribuire ai nuovi entranti (cfr. doc. 13 della produzione di EN).
1.3. AI, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha prospettato l’illegittimità dei provvedimenti dell’EN e del Comitato di Coordinamento e ne ha chiesto l’annullamento.
1.3.1. L’EN ha presentato opposizione e, quindi, detto ricorso amministrativo è stato trasposto in sede giurisdizionale.
2. AI, in data 23 luglio 2025, ha notificato il presente ricorso per ottemperanza, affidato a due distinti motivi, prospettando la nullità dei provvedimenti adottati dal Comitato di Coordinamento dell’aeroporto di PI e dall’EN per contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 22198/2024 resa da questo Tribunale.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la “ Nullità per contrasto al giudicato, in violazione della sentenza del TAR Lazio n. 22198/2024, ai sensi dell’art. 21-septies della Legge n. 241/1990 ”.
Secondo la prospettazione di AI, il verbale del Comitato di coordinamento del 23 gennaio 2025 e il successivo provvedimento dell’EN del 4 marzo 2025 risulterebbero affetti da nullità per aver confermato la distribuzione degli slot sancita con il verbale del Comitato di Coordinamento del 13 novembre 2024 e, quindi, senza tener conto di quanto statuito nella sentenza n. 22198/2024. A conforto di tale tesi, in particolare, militerebbe la circostanza per cui l’assegnazione disposta con il verbale del 13 novembre 2024 era condizionata dalla conferma della deroga alla limitazione degli slot da assegnare agli operatori cargo; pertanto, stante la illegittimità di tale deroga, non avrebbe potuto essere confermata tale assegnazione, pena la violazione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza.
Oltretutto, la distribuzione degli slot decisa con il verbale del 13 novembre 2024 non avrebbe potuto essere confermata con il verbale del 23 gennaio 2025 sulla base di una motivazione fondata sul fatto che “ i lavori sullo scalo di Roma Fiumicino, propedeutici al trasferimento completo delle operazioni di DHL, sono ancora in corso ”, trattandosi sia di una motivazione nuova, in quanto non presente nel verbale del 13 novembre 2024, sia di una motivazione contrastante con la statuizione giurisdizionale da ottemperare, con la quale era stato riconosciuto il venir meno delle esigenze che avevano originariamente giustificato la deroga alla riduzione degli slot nei confronti dei vettori cargo operanti nell’aeroporto di PI.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la “ Nullità per elusione del giudicato, in violazione della sentenza del TAR Lazio n. 22198/2024, ai sensi dell’art. 21-septies della Legge n. 241/1990 ”.
Con tale mezzo di gravame è stata prospettata la nullità degli atti e provvedimenti impugnati sull’assunto che la distribuzione degli slot decisa dal Comitato di Coordinamento nell’ambito della riunione del 23 gennaio 2025 sia stata motivata in maniera inammissibile sulla base di quanto previsto dal regolamento CE 1008/2008 e dalle Worldwide Airport Slot Guidelines della IATA del 1° aprile 2024, atteso che di ciò non si era tenuto conto nel verbale del 13 novembre 2024.
La circostanza per cui l’EN e Aeroporti di Roma S.p.A. abbiano mantenuto illegittimamente ferma la deroga alla riduzione degli slot in favore dei vettori cargo operanti nello scalo di PI, troverebbe poi conferma nei verbali relativi alla distribuzione degli slot per le stagioni successive a quelle interessate dai provvedimenti oggetto del presente giudizio.
2.3. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e DHL Express (Italy) S.r.l. si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
2.4. L’EN, con memoria depositata in data 4 ottobre 2025, ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem in quanto AI, prima della proposizione del presente gravame, aveva già esperito un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento anche degli atti e provvedimenti gravati con il ricorso in esame. La violazione di tale principio risiederebbe nel fatto che la società ricorrente ha proposto due volte la medesima domanda giudiziale, tale in quanto tesa a conseguire gli stessi effetti giuridici nei confronti dell’EN, dal che discenderebbe l’inammissibilità del presente giudizio in quanto proposto per secondo;
- l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del fatto che AI risulta, allo stato, assegnataria del 100% degli slot da destinare ai vettori del trasporto passeggeri che operano nello scalo di PI, corrispondenti al 98% del totale degli slot disponibili in seguito all’approvazione del Piano;
- l’inammissibilità parziale del ricorso per insussistenza parziale dell’oggetto dell’impugnazione, in quanto i verbali del Comitato di Coordinamento del 23 gennaio 2025 e dell’11 aprile 2025 non avrebbero natura provvedimentale;
- l’infondatezza del ricorso in quanto al momento della pubblicazione della ottemperanda sentenza gli slot divenuti medio tempore disponibili erano stati integralmente assegnati a AI, con la conseguenza che quanto contenuto nel verbale del Comitato di Coordinamento del 13 novembre 2024 risulterebbe conforme alle prescrizioni del dictum giudiziale recato dalla sentenza n. 22198/2024.
2.5. AI, con memoria depositata in data 6 ottobre 2025, ha specificato le proprie doglianze e ha instato per l’accoglimento del ricorso.
2.6. DHL Express (Italy) S.r.l. (“ DHL ”), con memoria depositata in data 6 ottobre 2025, ha eccepito:
- l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e intervenuta acquiescenza in quanto a differenza della situazione esistente al momento della proposizione del ricorso deciso con la ottemperanda sentenza n. 22198/2024 – che vedeva AI impossibilitata ad utilizzare interamente i 400 slot previsti dalla tabella approvata con il verbale del Comitato di Coordinamento del 16 aprile 2019 – per le stagioni “ Winter 2024 ”, “ Summer 2025 ” e “ Winter 2025 ” AI ha conseguito rispettivamente l’assegnazione di 409, 431 e 445 slot , ossia un numero di slot sempre superiore a quello che avrebbe dovuto esserle attribuito in base a quanto previsto nella tabella del 2019. L’assegnazione di tale numero di slot , inoltre, risulterebbe un dato incontrovertibile, in quanto confermato anche dagli atti impugnati e comunque non oggetto di alcuna contestazione da parte dei rappresentanti della società ricorrente nel corso delle sedute del Comitato di Coordinamento. L’attuale allocazione degli slot all’interno dello scalo di PI, peraltro, risulterebbe favorevole a AI anche in un’ottica prospettica, in quanto nel verbale del Comitato di Coordinamento del 22 maggio 2025 è stato indicato che “ in caso di richieste da parte di TT ‘new entrant’ ”, AI “ avrà priorità di allocazione avendo operato gli slot nelle precedenti omologhe stagioni ”;
- l’inammissibilità e l’improcedibilità parziale del ricorso, in quanto risultano ormai esauriti gli effetti degli atti e provvedimenti impugnati con riguardo alle stagioni “ Winter 2024 ” e “ Summer 2025 ”. AI, per ciò che concerne l’unica stagione residua, ossia la stagione “ Winter 2025 ”, è stata assegnataria di 455 slot , pari al 98% degli slot disponibili nello scalo di PI;
- l’inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti per agire in ottemperanza, in quanto con l’ottemperanda sentenza sono stati annullati i provvedimenti impugnati da AI solo per difetto di istruttoria e di motivazione, essendo stato accertato che la reiterazione della deroga alla riduzione degli slot assegnati ai vettori cargo non era supportata dalla esplicazione delle circostanze di fatto e delle ragioni giuridiche atte a giustificarne il mantenimento. Secondo la tesi difensiva di DHL, gli atti e provvedimenti di cui AI ha prospettato la nullità con la proposizione del presente gravame non si porrebbero in contrasto con il dictum giudiziale recato dalla sentenza n. 22198/2024, atteso che da tale sentenza non sarebbe sorto un vincolo conformativo tale da vincolare rigidamente il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, sicché costituirebbe un tratto libero dell’attività amministrativo quello inerente alla individuazione ed esplicazione delle ragioni da porre a fondamento della allocazione di un minimo di slot in favore dei vettori cargo. Oltretutto, la motivazione posta a fondamento degli atti e provvedimenti impugnati non potrebbe essere contestata in sede di ottemperanza, venendo in rilievo nuove e motivate determinazioni amministrative, rispetto alle quali il giudice amministrativo può essere validamente chiamato a svolgere il proprio sindacato solo nella diversa sede della giurisdizione generale di legittimità;
- l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività, in quanto gli atti e i provvedimenti impugnati da AI con la proposizione del presente ricorso giurisdizionale risultano essere speculari a quelli già contestati dalla società ricorrente con la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente in sede giurisdizionale in seguito alla sua trasposizione. Pertanto, la proposizione della presente azione di ottemperanza si porrebbe in contrasto con il principio di alternatività previsto dall’articolo 8, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1179, in quanto successiva alla precedente iniziativa di AI;
- l’infondatezza del ricorso in quanto, in estrema sintesi, con i gravati provvedimenti sarebbero state debitamente esplicitate le ragioni sottese alla assegnazione degli slot in favore dei vettori cargo, così come richiesto dalla ottemperanda sentenza, e sarebbe stata superata, in senso favorevole a AI, la distribuzione disposta con la tabella del 2019 – non contestata dalla società ricorrente nel pregresso giudizio – mediante l’assegnazione a tale vettore di un numero di slot superiore a 400 per le stagioni interessate dai gravati provvedimenti, risultando ciò possibile a fronte delle sopravvenienze che hanno riguardato l’operatività dello scalo di PI.
2.7. AI, con memoria di replica depositata in data 10 ottobre 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dall’EN e da DHL e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
In particolare, la società ricorrente, con riguardo alle eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare sollevate dalle controparti processuali, ha evidenziato che:
- l’azione di annullamento e quella di ottemperanza perseguono finalità diverse, quindi non vi sarebbe alcuna violazione del principio di alternatività, né di quello del ne bis in idem ;
- sussisterebbe l’interesse a ricorrere in quanto, con i gravati provvedimenti, l’EN ha continuato ad applicare criteri di assegnazione degli slot in contrasto con quanto statuito nella sentenza n. 22198/2024;
- sussisterebbero i presupposti per agire in ottemperanza, dato che l’EN non avrebbe fornito alcuna effettiva e valida motivazione per giustificare il mantenimento dell’allocazione degli slot contenuta nel verbale della riunione del Comitato di Coordinamento Straordinario del 13 novembre 2024, redatto quando la sentenza n. 22198/2024 non era stata ancora pubblicata.
2.8. Anche l’EN e DHL hanno depositato memorie di replica, controdeducendo alle argomentazioni difensive di AI, specificando le proprie censure e insistendo per il rigetto del ricorso.
2.9. All’udienza camerale del 22 ottobre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia inammissibile per carenza di interesse e, in ogni caso, risulti anche infondato.
4. Ad avviso del Collegio risulta innanzitutto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’EN e da DHL con i propri scritti difensivi.
A tale riguardo, va rilevato che nelle more del giudizio conclusosi con l’ottemperanda sentenza n. 22198/2024, due dei tre vettori cargo (ossia, TNT e UPS) hanno cessato di operare nello scalo di PI ed è per questo che il Comitato di Coordinamento, riunitosi in via straordinaria in data 13 novembre 2024, ha disposto la riallocazione degli slot che erano risultati liberi, attribuendo a AI 15 slot per la stagione “ Winter 2024 ” e 14 slot per la stagione “ Summer 2025 ”. Tale riallocazione, inoltre, non ha per nulla favorito l’unico vettore cargo ancora operante nell’aeroporto di PI, ossia DHL, non essendogli stato assegnato alcuno slot ulteriore ed essendo stata unicamente confermata l’assegnazione dei 10 slot ad esso già attribuiti in precedenza.
Siccome le anzidette sopravvenienze, di fatto (per ciò che riguarda la riduzione dei vettori cargo operanti nello scalo di PI) e attizie (per ciò che concerne la determinazione del Comitato di Coordinamento), sono intervenute prima della pubblicazione e/o notificazione della ottemperanda sentenza, pubblicata solo in data 9 dicembre 2024, nella fattispecie in esame può trovare applicazione quell’orientamento pretorio secondo il quale “ nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell’azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima ” (cfr., Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 11 del 9 giugno 2016; nella giurisprudenza successiva, si veda Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3529 del 6 maggio 2021).
4.1. Orbene, atteso che AI, per effetto di tali sopravvenienze, ha conseguito l’assegnazione di un numero di slot superiore a quello indicato nella più volte citata tabella del 2019 (che gliene riservava 400) e che le stagioni “ Winter 2024 ” e “ Summer 2025 ” si erano già concluse quando il presente ricorso è stato proposto, deve escludersi che la società ricorrente possegga un interesse attuale e concreto a contestare la validità del verbale del Comitato di Coordinamento Straordinario del 23 gennaio 2025 e della disposizione dell’EN prot. 0030719-P del 4 marzo 2025.
4.2. Tali atti e provvedimenti, infatti, hanno espressamente (e validamente) considerato tali sopravvenienze e hanno fornito una più ampia motivazione della scelta inerente alla assegnazione degli slot nello scalo di PI per le stagioni “ Winter 2024 ” e “ Summer 2025 ”, con il precipuo fine di dare esecuzione alla sentenza n. 22198/2024.
Ciò in particolare, emerge chiaramente dal verbale del Comitato di Coordinamento Straordinario del 23 gennaio 2025, sia nella parte in cui viene indicato che la convocazione di tale seduta si era resa necessaria a seguito della pubblicazione della sentenza n. 22198/2024, sia nella parte in cui viene ricordato che “ dal 04/11/2024, il TO NI EL IC CO (UPS, codice IATA: 5X) ha trasferito tutte le sue operazioni allo scalo di Roma Fiumicino, rendendo disponibili 10 movimenti settimanali presso lo scalo PI, successivamente assegnati interamente a AI (cfr. verbale CCA straordinario del 13/11/2024, Prot. ADR 18/11/2024.0040246.U) ”.
Del pari, nel provvedimento dell’EN del 4 marzo 2025 viene testualmente riportato quanto segue “ allo stato attuale, avendo i vettori cargo UPS e TNT cessato ogni operazione sullo scalo di PI, si sono resi disponibili 20 slot, assegnati ai vettori che svolgono servizi di trasporto di passeggeri, di tal che gli slot assegnati al settore cargo si sono ridotti in misura di circa il 66%, finanche superando la percentuale di riduzione condivisa nel Comitato di coordinamento del 16 aprile 2019 che aveva provveduto ad adottare le prescrizioni di cui al d.M. n. 345/2018 ”.
4.3. Analoghe considerazioni, per quel che concerne la carenza di interesse di AI a proporre la presente azione giudiziaria, possono essere svolte anche con riferimento al verbale del Comitato di Coordinamento Straordinario dell’11 aprile 2025 e alla disposizione dell’EN del 21 maggio 2025, trattandosi di atti adottati prima che intervenisse l’ulteriore variazione della situazione dei vettori operanti nello scalo di PI – che, come già evidenziato, è risultata parimenti favorevole per AI, avendo tale vettore conseguito l’assegnazione di ulteriori slot per effetto della cancellazione di quelli assegnati a Wizz Air su tale scalo per la stagione “ Summer 2025 ” –.
Risulta, quindi, che anche per effetto di tali ulteriori atti e provvedimenti, AI abbia visto incrementare il numero di slot ad essa assegnati in misura superiore ai 400 indicati nella tabella del 2019, donde la non lesività, neppure potenziale, dei predetti atti e provvedimenti per gli interessi della società ricorrente nella parte in cui hanno confermato l’attribuzione all’unico vettore cargo operante nello scalo di PI dei 10 slot già ad esso assegnati in precedenza.
5. Il Collegio, in ogni caso, ritiene che il presente ricorso neppure sia meritevole di favorevole considerazione, sicché, per ragioni di economia processuale, non risulta necessario esaminare le altre eccezioni di rito sollevate dall’EN e da DHL.
5.1. In particolare, le censure articolate con il presente gravame risultano infondate in quanto, diversamente da quanto sostenuto da AI, non risultava preclusa all’EN la possibilità di confermare l’assegnazione dei 10 slot già attribuiti al vettore cargo DHL, laddove tale scelta fosse stata sorretta da una congrua e idonea motivazione, come effettivamente occorso nel caso di specie.
5.2. A tale riguardo, vale evidenziare che la giurisprudenza amministrativa suole distinguere tra le sentenze ad effetto vincolante pieno – con le quali il provvedimento impugnato viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi e/o oggettivi ovvero per violazione di termini perentori relativi all’esercizio del potere – e le sentenze ad effetto vincolante strumentale – con le quali, viceversa, l’annullamento è disposto per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione), la cui esecuzione richiede all’amministrazione l’eliminazione del vizio dall’atto, senza vincolarla nei contenuti della successiva attività provvedimentale – (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4759 del 27 luglio 2020).
Nella fattispecie in esame, la sentenza da ottemperare è riconducibile nel novero delle pronunce ad effetto vincolante strumentale, atteso che l’annullamento giurisdizionale degli atti e provvedimenti impugnati da AI si è avuto a causa della accertata sussistenza del vizio di eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria e di motivazione.
Il vincolo conformativo che l’EN era tenuto a rispettare all’atto di riesercitare il potere amministrativo di cui si tratta, imponeva a tale Ente unicamente di fornire una idonea motivazione, sorretta da una adeguata istruttoria, della scelta amministrativa che avrebbe inteso assumere in ordine alla assegnazione degli slot nell’aeroporto di PI, prendendo a tal fine in considerazione la portata del decisum giudiziale da eseguire, che aveva escluso la possibilità di motivare una siffatta scelta sulla scorta di esigenze prive di cogente attualità.
5.3. Il Collegio ritiene che dai gravati provvedimenti emerga in maniera palese come l’EN abbia non solo adeguatamente motivato la scelta di garantire “ l’operatività al 100% dei voli cargo attualmente schedulati ”, ma lo abbia fatto sulla base di esigenze attuali e pertinenti rispetto alla mutata situazione dello scalo di PI, caratterizzata dalla riduzione da tre a uno dei vettori cargo in esso attivi (ossia DHL), nonché nel pieno rispetto del quadro normativo e regolatorio vigente.
A tale ultimo proposito, giova ulteriormente aggiungere che non risultava esigibile un differente contegno provvedimentale da parte dell’EN in ordine alla assegnazione degli slot per le stagioni “ Winter 2024 ” e “ Summer 2025 ”, in quanto detta amministrazione, da un lato, non avrebbe potuto non tener conto del fatto che il Comitato di Coordinamento aveva disposto in favore di AI la pressoché totale riallocazione degli slot che si erano resi disponibili nell’aeroporto di PI e, dall’altro, che tale scalo aeroportuale non risulta, allo stato, dedicato in via esclusiva all’erogazione del servizio di trasporto passeggeri, stante la non sussistenza delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e dalle linee guida pubblicate dalla IATA, come espressamente chiarito dall’EN nel provvedimento del 4 marzo 2025.
5.4. Ad avvalorare l’infondatezza delle censure articolate da AI con il presente gravame militano anche il fatto che la società ricorrente non ha ben decifrato la portata del giudicato di cui chiede l’ottemperanza e non ha operato una corretta esegesi del contenuto dispositivo dei gravati provvedimenti, obliterando gli effetti, a sé favorevoli, delle sopravvenienze occorse medio tempore .
In particolare, l’EN, con l’adozione dei provvedimenti impugnati, non ha preservato in maniera immotivata la distribuzione degli slot assegnati in favore dei vettori cargo nel 2019, perpetrando illegittimamente la misura di salvaguardia allora adottata appannaggio di tali operatori economici, ma dei 18 slot originariamente assegnati ai tre vettori cargo operanti nello scalo di PI nel 2019, ha inteso mantenere unicamente “ l’operatività al 100% dei voli cargo attualmente schedulati ”, corrispondenti ai soli 10 slot assegnati a DHL.
Orbene, atteso che l’aeroporto di PI non risulta, allo stato, esclusivamente dedicato al trasporto passeggeri e che AI, per effetto della cancellazione degli slot assegnati a TNT, UPS e Wizz Air, ha visto incrementare i propri slot oltre l’originaria misura di 400 prevista nel 2019, la validità dei provvedimenti gravati con il presente ricorso si appalesa scevra dai vizi invocati dalla società ricorrente.
Per completezza, va anche aggiunto che non risulta sproporzionato o irragionevole il bilanciamento operato dall’EN in ordine alla distribuzione degli slot tra i vettori del trasporto passeggeri e quelli dei vettori cargo, tenuto conto che a AI è stato assegnato un numero di slot sempre superiore alla soglia del 90% del totale per ciascuna delle stagioni interessate dai gravati provvedimenti, il che esclude in radice che la società ricorrente sia stata ingiustamente pregiudicata dalla riduzione dell’operatività dello scalo di PI con il fine di favorire gli altri operatori in esso operanti – che, invero, risultano allo stato maggiormente incisi dall’applicazione del Piano –.
6. In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, meritando comunque di essere anche disatteso in ragione della sua infondatezza.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nulla occorre disporre per le spese di lite nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in quanto tale amministrazione si è costituita solo formalmente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse e, comunque, lo respinge.
Condanna AI DA alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e di DHL Express (Italy) S.r.l., che liquida per ciascuna di tali parti processuali in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e oneri riflessi da corrispondere, se dovuti, in favore degli avvocati dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL ST, Presidente
LU RO, Primo Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RO | EL ST |
IL SEGRETARIO