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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1330/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1330/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
v. M ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in In il difensore avv. CHELI SARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
PAESANO ANDREA elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 107 PIOMBINO presso il difensore avv. PAESANO ANDREA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale. La ricorrente ha concluso come segue: “- Pronunciare la separazione personale dei coniugi con pronuncia di addebito a carico di - Disporre in favore della CP_1
pagina 1 di 7 un assegno mensile a carico del coniuge, non inferiore ad euro 300,00 (annualmente Pt_1 aticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori (150,00 euro per ciascun figlio), oltre alla corresponsione della metà delle spese straordinarie necessarie per la salute ed esigenze particolari delle figlie medesime, motivate e documentate (mediche e scolastiche, ludico-sportive) come da Protocollo del CNF, con effetto retroattivo dalla data di presentazione dell'odierno ricorso. -In merito alle modalità di affido che siano seguite le linee di cui alle note congiunte depositate in atti con pernotto, e precisamente i minori staranno con il padre, nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 e fino al mattino al rientro a scuola o ricondotti presso l'abitazione materna, nonché a fine settimana alternati, dal sabato fino alla domenica alle 21.00 . Quanto sopra soltanto dietro presentazione mensile di analisi mediche attestanti la negatività del padre a sostanze stupefacenti, anche previa autorizzazione della alla consultazione degli esiti clinici presso la competente USL o Pt_1 centro medico. Si rich che, anche per i prossimi sei mesi, i Servizi Sociali verifichino il corretto adempimento del calendario suddetto ed il buon esito del rapporto genitoriale con i figli, con indicazione a consultare periodicamente gli istituti scolastici coinvolti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Il resistente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande avanzate dalla controparte ed in particolare quelle tese ad ottenere l'addebito della separazione a carico del Sig. e l'affidamento esclusivo dei minori e a favore della madre… con revoca CP_1 Per_1 esponsabilità genitoriale a carico de poiché tutte infondate in fatto e in CP_1 diritto e dunque per carenza assoluta dei oglia altresì l'Ill.mo Sig. Giudice garantire al Sig. adeguata frequentazione con i figli minori come da suo diritto. CP_1
A tale proposito, anche al fine di consentire al padre, quando troverà una nuova assunzione, l'esercizio dell'attività lavorativa di installatore di infissi che lo vede –quando occupato – fuori casa per larga parte del giorno, disporre il seguente regime di frequentazione: - i bambini staranno con il padre dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 17.30 in poi con cena e pernottamento fino alle ore 08.00 della mattina successiva quando li accompagnerà a scuola;
- i bambini staranno con la madre dal lunedì al venerdì, dall'uscita della scuola quando la Sig.ra li andrà a prendere e fino alle ore 17.30 quando li accompagnerà dal padre;
- i Pt_1 taranno inoltre con il padre il primo fine settimana del mese mentre gli altri fine settimana staranno con la madre;
- Natale e Pasqua alternati;
- durante il periodo estivo e, più in generale, quando non c'è scuola si seguiranno le stesse regole di cui sopra;
Si richiede altresì l'applicazione del mantenimento diretto a carico di ciascun genitore che dunque provvederà alle esigenze dei figli nel periodo che verrà stabilito di sua competenza;
Il Sig. si dichiara CP_1 altresì disponibile a sostenere per intero i costi della mensa scolastica di entrambi i figli come già fa e a lasciare l'intero importo degli assegni familiari alla Sig.ra che peraltro da Pt_1 sempre li incassa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giu Iva e Cpa come per legge.”
pagina 2 di 7 2.La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
2.1 Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). Nel caso in esame la domanda di addebito va accolta. Ed infatti, deve ritenersi che la ricorrente abbia adeguatamente dimostrato che la sua decisione di allontanarsi nella casa familiare nel marzo del 2021 dipese dalle condotte maltrattanti del marito. In atti vi è il referto del Pronto soccorso del marzo del 2021 che dà conto delle gravi percosse e degli insulti subiti dalla donna da parte del e dello stato di forte prostrazione e paura in cui la si CP_1 Pt_1 trovava in q omento. Anche dalla misura cautelare in atti eme il anche prima della fine della convivenza, avesse tenuto condotte aggressive CP_1
e volte al continuo controllo della moglie, come riferito nei verbali di sommarie informazioni dalla stessa persona offesa e dagli informatori sentiti in fase di indagine. E ancora, in contegno violento e minaccioso del durante il rapporto di CP_1 convivenza risulta ulteriormente dimostrato dalla condotta successiva all'allontanamento della moglie, tenuta dal marito;
l'uomo, invero, non avendo accettato la fine del rapporto, ha continuato il suo comportamento, inviando messaggi di minaccia e insulto alla donna;
l'ha di nuovo percossa e posta, in più occasioni, in una condizione di estrema paura, tanto da costringere la a Pt_1 denunciarlo, per ottenere una misura cautelare. Peraltro, la misura ca l divieto di avvicinamento non è stata sufficiente a fermare il nelle sue CP_1 condotte, tanto da rendere necessario l'aggravamento prima custodia cautelare in carcere, poi degli arresti domiciliari.
pagina 3 di 7 Tali condotte avvenute dopo la fine della convivenza di certo non possono essere considerate la causa della crisi coniugale, ma di certo illuminano il giudicante sulla natura della relazione esistente tra marito e moglie e corroborano quanto sostenuto dalla sin dalla introduzione del giudizio, in ordine alle cause Pt_1 della fine del ra oppia.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, deve ritenersi, malgrado la complessità della situazione familiare esistente al momento della introduzione del giudizio, che possa essere mantenuto l'affidamento condiviso dei figli, del 2016 e del 2017, ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori. Ed infatti, dopo un periodo di monitoraggio da parte dei Servizi sociali e di incontri assistiti padre figli, nel corso del procedimento è intervenuta una normalizzazione della situazione: il ha ripreso a vedere in forma libera i CP_1 bambini, la madre li ha lasciati al pa r il pernotto, anche prima che venisse reintrodotta dal Giudice questa modalità di frequentazione;
il ha ripreso a CP_1 lavorare e ad occuparsi dei bambini in modo costante ed a o, rendendo sufficientemente adeguata l'abitazione alle esigenze della prole;
la relazione della pagina 4 di 7 psicologa, a cui era stata demandata la valutazione delle capacità genitoriali delle parti, ha avuto un esito sostanzialmente positivo per entrambi, anche in ragione del serio legame affettivo che esiste tra i bambini e i genitori. Tuttavia, stante le condotte tenute dal prima della introduzione del CP_1 processo, il fatto che la ha sempr enuto che il marito avesse certi Pt_1 comportamenti anche a abuso di alcol e stupefacenti, il fatto che anche durante il processo la ricorrente ha avuto un contegno a volte ambivalente, in cui malgrado le accuse mosse al padre dei figli, ha permesso una frequentazione anche maggiore rispetto a quella disposta dal Giudice, e il fatto che entrambi i bambini hanno entrambi particolari esigenze di salute, legate ai loro disturbi di apprendimento, appare necessario che il nucleo venga monitorato dai servizi sociali per almeno altri 12 mesi, con educativa domiciliare presso entrambi i genitori.
3.1 Quanto alla frequentazione padre-figli, appare opportuno comunque non addivenire ad un collocamento paritario presso entrambi i genitori. Va invece previsto che i bambini siano collocati in maniera prevalente dalla madre e stiano dal padre nei giorni di mercoledì e venerdì dal pomeriggio alla mattina successiva;
a settimane alternate i minori staranno dal padre dal venerdì, ma fino alla domenica sera ore 20,00. Le festività saranno regolate secondo il principio della alternanza e i minori potranno stare con ciascun genitore sette giorni consecutivi nelle vacanze invernali e quindici giorni consecutivi in quelle estive.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
pagina 5 di 7 Nel caso in esame, la ricorrente ad oggi non è occupata, ma sta percependo la Naspi per circa € 800 al mese, il dichiara anch'egli di avere perso il lavoro CP_1 reperito durante il processo e di s e lavori occasionali. Tanto premesso, tenuto conto del fatto che la capacità reddituale mensile delle parti prima della perdita del lavoro era, per la di circa € 1200,00, mentre Pt_1 per il di € 1700,00, che il non ha ibile comprendere quanto CP_1 CP_1 ad og ce comunque a gu re ogni mese, che comunque la Pt_1 terrà con sé i figli in misura maggiore e che deve affrontare anche le spese di locazione della casa dove si è trasferita quando si è allontanata dal marito, va disposto che il versi a titolo di mantenimento ordinario la somma di 200,00 CP_1 euro al mese p ambi i figli, oltre tutte le spese di mensa e il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico per i figli verrà percepito dalla er intero. Pt_1
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi Parte_2
[...]
con addebito della separazione al CP_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di PIOMBINO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PIOMBINO il giorno 16/11/2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 73 parte 1 anno 16/11/2016;
DISPONE CHE
1. i figli della coppia restino affidati ad entrambe le parti in modo condiviso, con collocamento presso la madre;
2. i minori vedranno il padre come indicato in parte motiva;
3. dà mandato ai Servizi di monitorare per almeno altri 12 mesi il nucleo familiare e attivando un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
i Servizi relazioneranno all'esito dei dodici mesi al GT sede, salvo che emergano criticità che verranno da subito segnalate al GT o al PM presso il TM;
pagina 6 di 7 4. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza dall'aprile del 2023 l'importo di € 200,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
5. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno a carico del le spese di CP_1 vestiario di poco conto sono comprese nel contributo antenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. l'assegno unico verrà percepito dalla sola Pt_1
condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla che CP_1 Pt_1 liquida in € oltre accessori come per legge;
Livorno, 16/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1330/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
v. M ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in In il difensore avv. CHELI SARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
PAESANO ANDREA elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 107 PIOMBINO presso il difensore avv. PAESANO ANDREA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale. La ricorrente ha concluso come segue: “- Pronunciare la separazione personale dei coniugi con pronuncia di addebito a carico di - Disporre in favore della CP_1
pagina 1 di 7 un assegno mensile a carico del coniuge, non inferiore ad euro 300,00 (annualmente Pt_1 aticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori (150,00 euro per ciascun figlio), oltre alla corresponsione della metà delle spese straordinarie necessarie per la salute ed esigenze particolari delle figlie medesime, motivate e documentate (mediche e scolastiche, ludico-sportive) come da Protocollo del CNF, con effetto retroattivo dalla data di presentazione dell'odierno ricorso. -In merito alle modalità di affido che siano seguite le linee di cui alle note congiunte depositate in atti con pernotto, e precisamente i minori staranno con il padre, nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 e fino al mattino al rientro a scuola o ricondotti presso l'abitazione materna, nonché a fine settimana alternati, dal sabato fino alla domenica alle 21.00 . Quanto sopra soltanto dietro presentazione mensile di analisi mediche attestanti la negatività del padre a sostanze stupefacenti, anche previa autorizzazione della alla consultazione degli esiti clinici presso la competente USL o Pt_1 centro medico. Si rich che, anche per i prossimi sei mesi, i Servizi Sociali verifichino il corretto adempimento del calendario suddetto ed il buon esito del rapporto genitoriale con i figli, con indicazione a consultare periodicamente gli istituti scolastici coinvolti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Il resistente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande avanzate dalla controparte ed in particolare quelle tese ad ottenere l'addebito della separazione a carico del Sig. e l'affidamento esclusivo dei minori e a favore della madre… con revoca CP_1 Per_1 esponsabilità genitoriale a carico de poiché tutte infondate in fatto e in CP_1 diritto e dunque per carenza assoluta dei oglia altresì l'Ill.mo Sig. Giudice garantire al Sig. adeguata frequentazione con i figli minori come da suo diritto. CP_1
A tale proposito, anche al fine di consentire al padre, quando troverà una nuova assunzione, l'esercizio dell'attività lavorativa di installatore di infissi che lo vede –quando occupato – fuori casa per larga parte del giorno, disporre il seguente regime di frequentazione: - i bambini staranno con il padre dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 17.30 in poi con cena e pernottamento fino alle ore 08.00 della mattina successiva quando li accompagnerà a scuola;
- i bambini staranno con la madre dal lunedì al venerdì, dall'uscita della scuola quando la Sig.ra li andrà a prendere e fino alle ore 17.30 quando li accompagnerà dal padre;
- i Pt_1 taranno inoltre con il padre il primo fine settimana del mese mentre gli altri fine settimana staranno con la madre;
- Natale e Pasqua alternati;
- durante il periodo estivo e, più in generale, quando non c'è scuola si seguiranno le stesse regole di cui sopra;
Si richiede altresì l'applicazione del mantenimento diretto a carico di ciascun genitore che dunque provvederà alle esigenze dei figli nel periodo che verrà stabilito di sua competenza;
Il Sig. si dichiara CP_1 altresì disponibile a sostenere per intero i costi della mensa scolastica di entrambi i figli come già fa e a lasciare l'intero importo degli assegni familiari alla Sig.ra che peraltro da Pt_1 sempre li incassa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giu Iva e Cpa come per legge.”
pagina 2 di 7 2.La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
2.1 Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). Nel caso in esame la domanda di addebito va accolta. Ed infatti, deve ritenersi che la ricorrente abbia adeguatamente dimostrato che la sua decisione di allontanarsi nella casa familiare nel marzo del 2021 dipese dalle condotte maltrattanti del marito. In atti vi è il referto del Pronto soccorso del marzo del 2021 che dà conto delle gravi percosse e degli insulti subiti dalla donna da parte del e dello stato di forte prostrazione e paura in cui la si CP_1 Pt_1 trovava in q omento. Anche dalla misura cautelare in atti eme il anche prima della fine della convivenza, avesse tenuto condotte aggressive CP_1
e volte al continuo controllo della moglie, come riferito nei verbali di sommarie informazioni dalla stessa persona offesa e dagli informatori sentiti in fase di indagine. E ancora, in contegno violento e minaccioso del durante il rapporto di CP_1 convivenza risulta ulteriormente dimostrato dalla condotta successiva all'allontanamento della moglie, tenuta dal marito;
l'uomo, invero, non avendo accettato la fine del rapporto, ha continuato il suo comportamento, inviando messaggi di minaccia e insulto alla donna;
l'ha di nuovo percossa e posta, in più occasioni, in una condizione di estrema paura, tanto da costringere la a Pt_1 denunciarlo, per ottenere una misura cautelare. Peraltro, la misura ca l divieto di avvicinamento non è stata sufficiente a fermare il nelle sue CP_1 condotte, tanto da rendere necessario l'aggravamento prima custodia cautelare in carcere, poi degli arresti domiciliari.
pagina 3 di 7 Tali condotte avvenute dopo la fine della convivenza di certo non possono essere considerate la causa della crisi coniugale, ma di certo illuminano il giudicante sulla natura della relazione esistente tra marito e moglie e corroborano quanto sostenuto dalla sin dalla introduzione del giudizio, in ordine alle cause Pt_1 della fine del ra oppia.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, deve ritenersi, malgrado la complessità della situazione familiare esistente al momento della introduzione del giudizio, che possa essere mantenuto l'affidamento condiviso dei figli, del 2016 e del 2017, ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori. Ed infatti, dopo un periodo di monitoraggio da parte dei Servizi sociali e di incontri assistiti padre figli, nel corso del procedimento è intervenuta una normalizzazione della situazione: il ha ripreso a vedere in forma libera i CP_1 bambini, la madre li ha lasciati al pa r il pernotto, anche prima che venisse reintrodotta dal Giudice questa modalità di frequentazione;
il ha ripreso a CP_1 lavorare e ad occuparsi dei bambini in modo costante ed a o, rendendo sufficientemente adeguata l'abitazione alle esigenze della prole;
la relazione della pagina 4 di 7 psicologa, a cui era stata demandata la valutazione delle capacità genitoriali delle parti, ha avuto un esito sostanzialmente positivo per entrambi, anche in ragione del serio legame affettivo che esiste tra i bambini e i genitori. Tuttavia, stante le condotte tenute dal prima della introduzione del CP_1 processo, il fatto che la ha sempr enuto che il marito avesse certi Pt_1 comportamenti anche a abuso di alcol e stupefacenti, il fatto che anche durante il processo la ricorrente ha avuto un contegno a volte ambivalente, in cui malgrado le accuse mosse al padre dei figli, ha permesso una frequentazione anche maggiore rispetto a quella disposta dal Giudice, e il fatto che entrambi i bambini hanno entrambi particolari esigenze di salute, legate ai loro disturbi di apprendimento, appare necessario che il nucleo venga monitorato dai servizi sociali per almeno altri 12 mesi, con educativa domiciliare presso entrambi i genitori.
3.1 Quanto alla frequentazione padre-figli, appare opportuno comunque non addivenire ad un collocamento paritario presso entrambi i genitori. Va invece previsto che i bambini siano collocati in maniera prevalente dalla madre e stiano dal padre nei giorni di mercoledì e venerdì dal pomeriggio alla mattina successiva;
a settimane alternate i minori staranno dal padre dal venerdì, ma fino alla domenica sera ore 20,00. Le festività saranno regolate secondo il principio della alternanza e i minori potranno stare con ciascun genitore sette giorni consecutivi nelle vacanze invernali e quindici giorni consecutivi in quelle estive.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
pagina 5 di 7 Nel caso in esame, la ricorrente ad oggi non è occupata, ma sta percependo la Naspi per circa € 800 al mese, il dichiara anch'egli di avere perso il lavoro CP_1 reperito durante il processo e di s e lavori occasionali. Tanto premesso, tenuto conto del fatto che la capacità reddituale mensile delle parti prima della perdita del lavoro era, per la di circa € 1200,00, mentre Pt_1 per il di € 1700,00, che il non ha ibile comprendere quanto CP_1 CP_1 ad og ce comunque a gu re ogni mese, che comunque la Pt_1 terrà con sé i figli in misura maggiore e che deve affrontare anche le spese di locazione della casa dove si è trasferita quando si è allontanata dal marito, va disposto che il versi a titolo di mantenimento ordinario la somma di 200,00 CP_1 euro al mese p ambi i figli, oltre tutte le spese di mensa e il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico per i figli verrà percepito dalla er intero. Pt_1
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi Parte_2
[...]
con addebito della separazione al CP_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di PIOMBINO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PIOMBINO il giorno 16/11/2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 73 parte 1 anno 16/11/2016;
DISPONE CHE
1. i figli della coppia restino affidati ad entrambe le parti in modo condiviso, con collocamento presso la madre;
2. i minori vedranno il padre come indicato in parte motiva;
3. dà mandato ai Servizi di monitorare per almeno altri 12 mesi il nucleo familiare e attivando un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
i Servizi relazioneranno all'esito dei dodici mesi al GT sede, salvo che emergano criticità che verranno da subito segnalate al GT o al PM presso il TM;
pagina 6 di 7 4. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza dall'aprile del 2023 l'importo di € 200,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
5. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno a carico del le spese di CP_1 vestiario di poco conto sono comprese nel contributo antenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. l'assegno unico verrà percepito dalla sola Pt_1
condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla che CP_1 Pt_1 liquida in € oltre accessori come per legge;
Livorno, 16/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
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