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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, all'esito della camera di consiglio del 29.05.2025, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2627 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024
Tra
(già Parte_1 Controparte_1
), partita IVA , con sede legale in Milano alla Via Benigno Crespi n. 23, in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a sua volta rappresentato dal suo Procuratore Speciale
Dott. , giusta procura notarile per notar del 05/07/2022, rep.46783 e CP_2 Persona_1 racc.15487, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Strazzullo (CF. ), come C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Benevento alla
Via Enzo Marmorale n. 6, Parco Marinelli;
-Appellante-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Saverino TR C.F._2
Pellino, come da procura in calce della comparsa di risposta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Venticano (AV) alla Via Santa Maria n. 32;
-Appellato-
nonchè
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_4 C.F._3
residente a[...];
-Appellato contumace-
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di e , la CP_3 Controparte_5 [...]
(d'ora in avanti ) proponeva appello avverso la sentenza n. 623/2024, Parte_1 Pt_1 emessa dal Giudice di Pace di Benevento il 9/07/2024 (depositata il 10/07/24), che così ha statuito:
“accoglie la domanda attrice, per l'effetto condanna per il risarcimento delle lesioni personali, la società convenuta in persona del leg. rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_6 complessiva somma di €3214,77 per il risarcimento delle lesioni personali patite dal Sig. CP_3
in occasione del sinistro per cui è causa, oltre gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla
[...]
domanda, Condanna altresì la convenuta in persona del leg. rapp.te p.t., al Controparte_6 pagamento delle spese processuali, in favore dell'Avv. SAVERINO PELLINO per fattane anticipazione che si liquidano in complessive €1390,00 (Euromilletrecentonovanta) pari a € 125,00 per spese, €
1265,00 per competenze professionali, oltre il 15 % sulle spese generali, IVA e CPA come per Legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge.”
In particolare, la , a sostegno del proposto appello, formulava i seguenti motivi: 1) erroneo ed Pt_1
illegittimo accoglimento della domanda attrice in punto di an debeatur per omessa valutazione, da parte del primo giudice, della schiacciante ed insuperabile prova documentale offerta alla sua attenzione, che ha smentito l'accadimento storico dell'addotto sinistro, l'an debeatur della domanda attrice e la sussistenza del nesso causale tra addotto sinistro stradale e lesioni giudizialmente reclamate;
erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle due deposizioni testimoniali offerte dalla parte attrice;
2)
erronea ed illegittima valutazione del quantum debeatur; 3) erronea statuizione sulle spese e sulle competenze di lite del giudizio di primo grado.
La parte appellata, , non si costituiva in entrambi i giudizi mentre, Controparte_5 CP_3
, si costituiva nell'odierno giudizio con comparsa del 21.01.25, opponendosi alla chiesta
[...] riforma della sentenza.
All'udienza di discussione del 29.5.2025, le parti si riportavano a propri scritti difensivi ed il Giudice riservava la causa in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato il quale, pur Controparte_5
regolarmente citato, non si costituiva nel presente giudizio.
L'appello merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
Parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 632/2024 emessa dal Giudice di Pace di Benevento
in data 09.07.24, con cui la veniva condannata al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 3.214,77 a titolo di risarcimento dei danni per l'incidente TR
verificatosi il 15.03.2016, all'esito del quale l'appellato, investito dalla trattrice agricola tg. AR631F di proprietà del fratello, e dallo stesso condotta, aveva riportato una “frattura Controparte_5 pluriframmentaria della falange distale dell'alluce destro”.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda di parte attrice, ritenendo provata la dinamica del sinistro sulla scorta delle prove orali espletate nel corso del giudizio e, in particolare, statuendo che
“entrambi i testi hanno confermato che il sinistro si è verificato alle ore 15.03.2016 alle ore 08.30 circa, in Venticano alla via Nardone Biondino, in direzione di Castel Del Lago, e precisamente all'altezza del civico n.3, allorquando il sig. era investito dalla trattrice agricola TR tg. AR631F di proprietà del sig. e dallo stesso con-dotta. Entrambi hanno confermato Controparte_5 che il piede destro dell'attore era investito dalla trattrice nella parte posteriore e per tale motivo, avvertito un forte dolore, Questi era portato in ospedale. Il sig. era presente sul luogo Controparte_7 per visionare - provare ed eventualmente acquistare - il trattore”.
Ha pertanto concluso che “dall'esame dei predetti elementi probatori emerga che la responsabilità del sinistro per cui è causa sia ascrivibile ad imprudenza, negligenza ed imperizia del conducente del trattore, il quale, violava le disposizioni del c.d.s. infatti, si reputa che il sinistro non si sarebbe
verificato, se il conducente del trattore avesse uniformato la propria condotta di guida a quel dovere generico di diligenza, rappresentandosi l'evento lesivo come conseguenza possibile del proprio agire.
In conclusione, si reputa che dagli atti di causa e dalla documentazione esibita e prodotta risulta in tutta evidenza che sia stato assolto l'onere probatorio che incombeva alla parte attrice ex art. 2697
c.c.”.
Ebbene, la domanda risarcitoria proposta dall'appellato deve ritenersi infondata, in TR quanto non sufficientemente provata sotto il profilo dell'accadimento storico del sinistro oggetto di causa.
Ed invero, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto provata la dinamica del sinistro, come prospettata dalla parte attrice, sulla scorta delle sole dichiarazioni orali rese dai testi escussi, le quali appaiono, invece, contraddittorie, generiche e lacunose, ed ha tralasciato di valutare, ai fini dell'accertamento del fatto e dell'attendibilità delle suddette dichiarazioni, gli ulteriori, decisivi,
elementi probatori emersi in corso di causa.
In particolare, appaiono determinanti, ai fini dell'accertamento che ci occupa, le dichiarazioni rese da nel verbale di Pronto Soccorso datato 15.03.16, in cui lo stesso ha riferito che la TR
frattura al piede destro fosse derivata da un trauma accidentale avvenuto a casa a seguito di un urto improvviso contro una poltrona e che non sussistesse responsabilità di terzi (cfr. verbale del PS dell'Ospedale G. Rummo in atti).
Ebbene, giova anzitutto premettere che le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18868, Rv.
636969-01), sicché tale efficacia è da intendersi limitata a "quanto attiene alle sole trascrizioni delle
attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento" (Cass. Sez. Lav., ord. 20 novembre 2017,
n. 27471, Rv. 646436-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 novembre 2011, n. 25568, Rv. 620437-01), in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, "non
si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge" (così già Cass. Sez. 3,
sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per applicazioni recenti si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n. 22903, Rv. 645568-01).
Tanto premesso, si deve ritenere che, dal referto di pronto soccorso in atti, potevano essere tratti soltanto elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro di cui fu vittima il , secondo il CP_5
prudente apprezzamento del giudice di merito senza, però, che possa attribuirsi al documento in questione valore di prova legale, oltre i limiti dinanzi delineati.
Ebbene, le dichiarazioni rese dall'appellato nell'immediatezza dei fatti (risultando il verbale datato il
15.03.16, ossia il giorno stesso del sinistro, e non già, come invece suggestivamente sostenuto dall'odierno appellato, l'1.09.11) appaiono decisive ed idonee a smentire la ricostruzione dei fatti offerta dalla controparte in quanto, in primo luogo, esse trovano un pieno riscontro in altra documentazione medica versata in atti e, in particolare, nel certificato del 13.06.2016, a firma del Dott. Persona_2
, il quale dichiarava guarito dai danni subiti “NELL'INCIDENTE
[...] TR
DOMESTICO DEL 15/3/2016”.
Si aggiunga poi che le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio di prime cure non hanno offerto elementi idonei a supportare la tesi del , ed anzi, risultano inattendibili sia sotto il CP_5 profilo intrinseco che estrinseco.
In particolare, il teste così riferiva: “Il 15.03.2016, ero presente dove abita il sig. Controparte_7
in Venticano, lungo la strada che conduce a Castel Del Lago;
erano le ore 08,30 circa;
mi CP_5 trovavo per acquistare un'auto dal sig. preciso che era un trattore;
dichiaro che TR nel mentre il portava il trattore fuori dal garage, e lo posizionava lungo la strada, Controparte_5 accadeva che il predetto trattore con la ruota sinistra andava a finire sul piede del sig. CP_3
dichiaro che veniva colpito con la ruota posteriore. Riferisco che veniva colpito il piede
[...]
destro del sig. dopo l'evento, il nel levarsi la scarpa, abbiamo visto TR CP_5
che il piede era gonfio per cui la moglie, che fu chiamata, trasportò il in Ospedale. Preciso CP_5
che l'attore era con noi a visionare il mezzo agricolo e veniva sfiorato dal trattore che ero snodato, ovvero che il mezzo poteva roteare a 360 gradi. Confermo le foto, allegate alla produzione di parte
convenuta, e preciso che noi stavamo lungo la strada principale dove vi è anche il marciapiede.
Riconosco il mezzo agricolo raffigurato nelle foto allegate alla produzione di parte convenuta. Il mezzo
era condotto dal sig. . Insieme a noi vi erano altre persone che conosco di vista. Controparte_5
Null'altro so”.
Il secondo teste escusso, , riferiva invece che: “In data 15.03.2016 in Venticano alla Via Testimone_1
Nardone Biondino alle ore 08,30 circa, il sig. alla guida del trattore nel fare Controparte_5 retromarcia urtava il piede del sig. preciso che il trattore faceva manovra di TR retromarcia ed urtava con la ruota posteriore destra il piede destro del sig. il TR quale si trovava lungo la strada dietro il trattore; dopo l'evento il sig. lamentava TR dolori;
a seguito dell'urto il sig. cadeva al suolo e riportava lesioni al piede; mi TR
pare che la moglie del sig. fosse presente al momento dell'investimento; al TR momento del sinistro vi erano solo il conducente, il danneggiato, io ed il sig. . Controparte_7
Riconosco il luogo teatro del sinistro ed il trattore di cui alle foto allegate alla produzione della
convenuta Assicurazione;
quando sono arrivato sul luogo teatro del sinistro, il trattore già era in strada; il sig. voleva acquistare il trattore e lo stavano provando lungo la strada”. CP_7
Le dichiarazioni rese, per la prima volta, solo a distanza di ben 7 anni dai fatti, non possono ritenersi attendibili e credibili in quanto rappresentano, ognuna, una dinamica del sinistro diversa e non riscontrata negli ulteriori elementi probatori acquisiti;
ed infatti, il teste riferiva che, mentre CP_7
portava il trattore fuori dal garage e lo posizionava lungo la strada, il piede destro del Controparte_5
fosse stato colpito dalla ruota posteriore sinistra del trattore, mentre il riferiva che il CP_5 S_
sinistro si sarebbe verificato lungo la strada e che era stata la ruota destra a calpestare il piede destro del
. Inoltre, il dichiarava che, dopo l'avvenuto incidente, si era tolto CP_5 CP_7 TR la scarpa e si vedeva il piede gonfio, mentre il dichiarava che l'appellato cadeva al suolo e S_ riportava lesioni al piede senza specificazione alcuna, ciò in evidente contrasto con il verbale del Pronto
Soccorso in cui si evince che il aveva riportato una frattura del solo alluce del piede destro. CP_5
Inoltre, sul trasporto in ospedale, il riferiva che la moglie dell'appellato, non presente sul luogo CP_7 del sinistro, veniva chiamata successivamente al fatto per portare l'infermo al Pronto Soccorso.
Diversamente, il riferiva che la moglie del era presente sul luogo del sinistro, senza S_ CP_5 null'altro dire sul trasporto dell'infermo in ospedale.
Dichiarazioni che, nuovamente, confliggono con quelle rese spontaneamente alla Controparte_8 in data 5/4/2017 dai fratelli , i quali avevano, in un primo momento, negato la
[...] CP_5 presenza di testimoni all'epoca del sinistro e dichiarato che sarebbe stato lo stesso fratello dell'infermo ad averlo trasportato al Pronto soccorso, diversamente da quanto, invece, dichiarato dai testi escussi.
Ne consegue che l'appello proposto dalla deve essere accolto, con rigetto della domanda Pt_1
risarcitoria proposta da il quale, per l'effetto, deve essere condannato - così come TR espressamente richiesto - alla restituzione delle somme percepite in forza della riformata sentenza di primo grado.
Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022 per il grado d'appello), tenuto conto dello scaglione di riferimento delle cause di valore compreso tra € 1.101,00 e 5.200,00 e con esclusione della fase istruttoria in appello, perché non svolta.
Infine, potendo ravvisarsi elementi di reato in ordine al contenuto della deposizione resa (all'udienza del
14.09.23) dai testi e , occorre trasmettersi copia della presente Controparte_7 Testimone_1 sentenza al P.M. in sede per quanto eventualmente ritenuto di competenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.,
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_2
nei confronti di e , ritenuta assorbita ogni altra domanda ed
[...] CP_3 Controparte_5 eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in totale riforma Parte_2
dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 623/2024 del 9/07/2024, depositata il
10/07/24, rigetta la domanda risarcitoria proposta, in primo grado, dall'appellato ; TR
2) condanna, per l'effetto, l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellante TR
, delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado;
Parte_2
3) condanna, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellato alla rifusione, in favore TR dell'appellante , delle spese di primo e secondo grado che si liquidano, Parte_2
rispettivamente, in complessivi € 2.552,00, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge, quanto al primo grado;
ed in complessivi € 1.923,00, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge, quanto al presente grado di giudizio;
4) dispone trasmettersi copia della presente sentenza al P.M. in sede per quanto eventualmente ritenuto di competenza in ordine al contenuto delle deposizioni rese dai testi e Controparte_7 Testimone_1 all'udienza del 14.09.23.
Così deciso in Benevento, il 12.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano