Sentenza 14 aprile 1982
Massime • 2
Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova della esistenza di un negozio per cui sia richiesta la Forma scritta ad substantiam operano quando il negozio sia invocato quale fonte di diritti ed obbligazioni reciproche; conseguentemente il condominio non può dimostrare con prova testimoniale che un immobile non era ricompreso negli Atti di acquisto stipulati da alcuni dei condomini, cosicché nessuna violazione dei diritti di questi ultimi derivi da una utilizzazione di tale bene a vantaggio dell'intero condominio. ( V 363/82, mass n 418060; ( V 4398/79, mass n 400937).*
Quando il convenuto non si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, ma contrappone una difesa positiva, deducendo titoli diversi da quelli posti a fondamento della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, con le relative conseguenze in caso di prova non offerta nei modi stabiliti dalla legge. ( V 379/82, mass n 418073; ( V 1633/81, mass n 412304; ( Conf 372/80, mass n 403755).*
Commentario • 1
- 1. Il valore del documento nel diritto e nel processo civileRedazione · https://www.diritto.it/ · 4 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1982, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1982 |
Testo completo
Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova della esistenza di un negozio per cui sia richiesta la Forma scritta ad substantiam operano quando il negozio sia invocato quale fonte di diritti ed obbligazioni reciproche;
conseguentemente il condominio non può dimostrare con prova testimoniale che un immobile non era ricompreso negli Atti di acquisto stipulati da alcuni dei condomini, cosicché nessuna violazione dei diritti di questi ultimi derivi da una utilizzazione di tale bene a vantaggio dell'intero condominio. ( V 363/82, mass n 418060; ( V 4398/79, mass n 400937).*