Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1982, n. 2256
CASS
Sentenza 14 aprile 1982

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Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova della esistenza di un negozio per cui sia richiesta la Forma scritta ad substantiam operano quando il negozio sia invocato quale fonte di diritti ed obbligazioni reciproche; conseguentemente il condominio non può dimostrare con prova testimoniale che un immobile non era ricompreso negli Atti di acquisto stipulati da alcuni dei condomini, cosicché nessuna violazione dei diritti di questi ultimi derivi da una utilizzazione di tale bene a vantaggio dell'intero condominio. ( V 363/82, mass n 418060; ( V 4398/79, mass n 400937).*

Quando il convenuto non si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, ma contrappone una difesa positiva, deducendo titoli diversi da quelli posti a fondamento della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, con le relative conseguenze in caso di prova non offerta nei modi stabiliti dalla legge. ( V 379/82, mass n 418073; ( V 1633/81, mass n 412304; ( Conf 372/80, mass n 403755).*

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  • 1Il valore del documento nel diritto e nel processo civile
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 4 settembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1982, n. 2256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2256
Data del deposito : 14 aprile 1982

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