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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 813/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Rini Giuseppe - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 813 2019
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Fiore Vincenzo Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Sbriglia Controparte_1 C.F._2
Mimma
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18 settembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di essere Parte_1 nata, al di fuori del matrimonio, dall'unione di e e Controparte_1 CP_2 di essere stata riconosciuta soltanto dalla madre, ha convenuto in giudizio CP_1 [...]
chiedendo all'intestato Tribunale: i) la dichiarazione giudiziale di paternità ai sensi CP_1
1 dell'art. 269 c.c; ii) la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dell'assenza della figura paterna, quantificato nella misura di € 165.960,00 in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il danno parentale, o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta tardivamente depositata,
ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando di aver Controparte_1 intrattenuto solo una breve relazione con di non aver mai avuto notizia del CP_2 concepimento dell'attrice e di non essere mai stato informato della sua esistenza.
La causa, istruita a mezzo di prove testimoniali e dell'espletamento della consulenza tecnica di ufficio genetica, previa rimessione sul ruolo per assumere ai sensi dell'art. 257 cpc la testimonianza di deceduta nelle more del giudizio, sulla scorta delle Testimone_1 conclusioni rassegnate è stata posta in decisione davanti al Collegio in data 18 settembre
2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, giova in diritto ricordare che l'art. 269 c.c. attribuisce a chi è nato fuori dal matrimonio, e non è stato spontaneamente riconosciuto, la facoltà di promuovere un'azione davanti al Tribunale nei confronti del presunto genitore al fine di ottenere una sentenza produttiva degli effetti del riconoscimento.
Sotto il profilo processuale, a seguito della riforma della filiazione operata dalla legge
219/2012 e dal dlgs 154/2013, si evidenzia che: i) l'azione è di competenza del Tribunale ordinario e segue il rito ordinario di cognizione;
ii) la competenza per territorio spetta al
Tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto;
iii) nel procedimento è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero;
iv) la legittimazione attiva spetta al figlio e, dopo la sua morte, ai discendenti, iure sanguinis e non iure ereditatis; v) la legittimazione passiva spetta all'asserito genitore o, in mancanza, ai suoi eredi, ovvero, in assenza di questi, ad un curatore speciale nominato dal Tribunale avanti al quale sarà promosso il giudizio;
vi) il minore è rappresentato, o meglio sostituito processualmente, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, il quale, per agire, deve preventivamente ottenere l'autorizzazione del
Tribunale; vii) è necessario il consenso del minore quattordicenne per esercitare o proseguire l'azione; viii) l'azione è imprescrittibile con riguardo al figlio in virtù del fatto che l'acquisto di uno status corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti
Pag. 2 di 9 dell'identità personale (cfr Cass. 11887/15); ix) il procedimento si conclude con una sentenza di natura dichiarativa che produce gli stessi effetti patrimoniali, personali, ereditari, del riconoscimento.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, è opinione consolidata che conta esclusivamente il dato biologico della procreazione, a prescindere dalla sussistenza di una consapevole volontà di procreare, nonché, secondo un orientamento giurisprudenziale, la valutazione di non contrarietà dell'affermazione della genitorialità all'interesse del figlio, se minore (cfr Cass. 15158/2012; Cass. 9300/2010).
La prova della paternità, poi, può essere data con ogni mezzo, salvo il limite, ricavabile dall'art. 269 comma III c.c, per cui non è sufficiente la sola dichiarazione della madre o la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento. In particolare, tra i mezzi di prova, rivestono un ruolo centrale, anzi decisivo, le indagini ematologiche e genetiche in quanto permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99,9% (cfr Cass. 28551/23; Cass. 28647/13; Cass. 16551/2010).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie può senza dubbio affermarsi che
[...]
è il padre biologico di in quanto dalle indagini genetiche CP_1 Parte_1 condotte dal CTU nominato, Dott. , è emerso che “Ai valori di P.I. sopra riportati Per_1 corrisponde un Indice di Paternità Combinato (CPI) pari a 36.587.983,6130. Tale CPI indica che la probabilità che sia padre di è 36.587.983,6130. volte più Controparte_1 Parte_1 alta della probabilità che sia figlia di un soggetto, diverso da Parte_1 Controparte_1 ed appartenente alla popolazione italiana. Dall'analisi effettuata si conclude che: il sig. Controparte_1
e la sig.ra sono in rapporto padre-figlia con una probabilità di paternità del
[...] Parte_1
99,99999% (considerando una probabilità a priori del 50%). Questo valore equivale, secondo i predicati verbali di Hummel, a una paternità praticamente provata (Hummel et al. 1981)”. (cfr relazione del 11 aprile 2023)
Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Relativamente alla richiesta risarcitoria, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha, già da tempo, riconosciuto la configurabilità di un danno ingiusto da abbandono genitoriale, declinandone i presupposti: i) nell'abbandono del figlio, che si collega alla violazione dei doveri previsti dall'art. 30 della Costituzione, il cui adempimento prescinde dalla formale instaurazione del rapporto di filiazione tramite il riconoscimento (cfr Cass.
Pag. 3 di 9 28442/23); ii) nella connessa lesione dei diritti del figlio, garantiti dagli artt. 2 e 30 Cost. e dalle Convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989; iii) nell'elemento soggettivo, rappresentato dalla maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione da parte del genitore;
iv) nel danno non patrimoniale subito dal figlio per effetto dell'abbandono (cfr Cass. 28551/23, Cass. 22496/21, Cass. 26205/13, Cass. 5652/2012,
Cass. 3079/2015).
È stato, altresì, precisato che l'abbandono genitoriale configura un illecito endofamiliare permanente, in cui il decorso del termine prescrizionale è direttamente influenzato dalle variabili della cessazione dello stato di permanenza e della conoscenza/conoscibilità da parte del danneggiato, con l'ordinaria diligenza, del danno subito.
La cessazione dello stato di permanenza, come sostenuto dalla Corte di legittimità, “si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo” (cfr Cass. 375/25).
La conoscenza o conoscibilità del danno può ritenersi acquisita nel momento in cui il danneggiato “si svincoli dall'incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso, accettando psicologicamente la illiceità della condotta del genitore, per chiedere il risarcimento dei danni subiti” (cfr Cass. 375/25).
L'acquisizione della consapevolezza dell'illiceità della condotta del genitore e del danno subito nello sviluppo dell'identità personale segna, quindi, l'inizio del decorso del termine di prescrizione quinquennale per il risarcimento dei danni pregressi e fa scattare la progressività del de die in diem per il risarcimento dei danni successivi verificatisi in connessione con l'ulteriore durata di permanenza dell'illecito.
Da ultimo, deve escludersi qualsiasi possibilità di configurare un concorso di colpa in capo al figlio per aver lasciato trascorrere un lasso di tempo più o meno ampio prima di intraprendere l'azione risarcitoria. In tal senso si è espressa la Corte di legittimità nella sentenza 26205/13, in cui si legge “In tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, va escluso il concorso colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento da essi prescelto per l'iniziativa giudiziale, in
Pag. 4 di 9 quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto”.
Tanto osservato in diritto, nella specie è stata raggiunta la prova della responsabilità del convenuto per l'illecito endofamiliare contestato.
A riguardo, occorre muovere dall'esame delle testimonianze di madre CP_2 dell'attrice, e di , zio del convenuto. Testimone_2
In particolare all'udienza del 23 giugno 2021, ha riferito che “Primo CP_2 articolato: “E' vero ho iniziato un relazione sentimentale con all'eta di 14 anni”. Controparte_1
Quarto articolato: “E' vero, ho partorito mia figlia il 6.5.1993, concepita con Pt_1 Controparte_1
. Quinto articolato: “E' vero, circa un anno prima della nascita di io e il siamo
[...] Pt_1 CP_1 andati a vivere il Largo Conceria”. Sesto articolate: “E' vero, è partito per Torino, all'ottavo mese di gravidanza”. Settimo articolato: “il non ha mai cercato di conoscere la figlia, la conosce di vista, né CP_1 ha mai fornito aiuto”. Nono articolato: E' vero, mia figlia ha manifestato sofferenza per l'assenza della figura paterna, soprattutto quando vedeva gli altri bimbi accompagnati da entrambi i genitori”. articolato: Tes_3
E' vero, mia figlia ha intrattenuto rapporti con i familiari di che la riconoscono come parente. CP_1
Undicesimo articolato: E' vero, e , nonni di CP_1 Parte_2 Controparte_3 Controparte_1
hanno instaurato un legame affettivo con mia figlia, che li chiamava nonni”.
[...]
Le dichiarazioni di restituiscono una chiara rappresentazione CP_2 dell'elemento oggettivo dell'illecito in quanto rivelano la totale assenza della figura paterna dalla vita di ed il grave e persistente inadempimento del alle Parte_1 CP_1 funzioni genitoriali di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, mantenimento della figlia. Tale circostanza, peraltro, è avvalorata dallo stesso convenuto, il quale, sostenendo di non conoscere neppure la figlia ha finito per ammettere di non essersene Parte_1 mai occupato.
Da ritenersi sussistente anche l'elemento soggettivo. Ciò si ricava dal fatto che, come dichiarato da il ha lasciato l'abitazione in cui convivevano, sita in CP_2 CP_1
Termini Imerese, via Largo Conceria, mentre si trovava all'ottavo mese di gravidanza, ovvero poco prima del parto.
Rilevanti sono, altresì, le dichiarazioni di teste di parte Testimone_2 convenuta, il quale ha riferito di conoscere e l'ha qualificata come sua Parte_1 nipote: “Sono lo zio di e zio di , figlia di mio nipote Controparte_1 Parte_1 CP_1
Pag. 5 di 9 (…) Sub b): “Non so se abbia intrattenuto rapporti con altri parenti, io la salutavo CP_1 Pt_1 quando la incontravo per la scala. Non lo so se aveva rapporti con i miei genitori. Alcune volte Pt_1 vedevo che scendeva le scale di casa, ma non so da dove veniva”.
È chiaro che se il teste zio del convenuto, è a conoscenza Testimone_2 dell'esistenza dell'attrice, tanto da riconoscerla come una parente ed, in particolare, come figlia del proprio nipote, non può dubitarsi che anche , padre Controparte_1 dell'odierna attrice, fosse a conoscenza di avere una figlia. Sarebbe, infatti, un corto circuito logico pensare che, all'interno della stessa cerchia familiare, lo zio sapesse di avere una
(pro)nipote mentre il padre non sapesse di avere una figlia.
Né può dirsi che il riconoscimento dell'attrice come (pro)nipote, operato da
[...]
in udienza, sia stato influenzato dalle risultanze della ctu dal momento che Testimone_2 la testimonianza è stata assunta prima ancora dell'espletamento della consulenza tecnica genetica.
Orbene le dichiarazioni dei due testi, che si riscontrano reciprocamente, vanno ritenute idonee a comprovare la fattispecie costitutiva dell'illecito endofamiliare oggetto del giudizio.
Né vi sono elementi per poter ritenere inutilizzabile o intrinsecamente inattendibile la testimonianza resa da CP_2
In proposito, si sottolinea che, per un verso, gli illeciti endofamiliari si consumano nell'ambiente familiare e non possono, pertanto, che essere narrati dai componenti stessi della famiglia. Ed allora, escludere a priori la rilevanza e l'attendibilità di un teste, solo perché parente, comporterebbe l'introduzione di un irragionevole ostacolo all'adempimento dell'onere della prova.
Per altro verso, non pare che l'interesse di fatto vantato della teste rispetto CP_2 all'esito del giudizio, derivante dal legame con la figlia, possa averla condizionata nel corso della deposizione. Ciò si ricava dal fatto che la teste ha fornito dettagli precisi, senza mai cadere in contraddizione, in ordine alla relazione intrattenuta con il , indicando CP_1 quando ha avuto inizio, dove e come si è sviluppata e quando è terminata, ovvero un mese prima della nascita di Inoltre, la teste ha sottolineato che è conosciuta dai Pt_1 Pt_1 membri della famiglia paterna e tale circostanza è stata confermata dallo zio del convenuto,
, che l'ha riconosciuta come propria nipote. Testimone_2
Pag. 6 di 9 Quindi, a fronte di un'esposizione precisa e non smentita, anzi avvalorata, dagli altri elementi probatori acquisiti al giudizio non può che affermarsi l'attendibilità della testimonianza di e l'idoneità della stessa, unitamente alle dichiarazioni di CP_2
, a determinare il libero convincimento dell'Autorità Giudiziaria nel Testimone_2 senso dell'affermazione di una grave violazione dei doveri genitoriali da parte del convenuto, commessa nella piena consapevolezza dell'esistenza della figlia Parte_1
Passando al danno risarcibile, si osserva che il pregiudizio esistenziale sofferto dall'attrice può ritenersi provato per presunzioni, a partire: i) dall'acclarata assenza del dalla CP_1 vita della figlia;
ii) dalla persistenza e dalla durata dell'inadempienza, protrattasi sin dalla nascita della figlia;
iii) dall'assenza di un'altra figura maschile all'interno della famiglia in grado di sopperire adeguatamente all'assenza del padre nel soddisfacimento delle necessità economiche, educative ed affettive.
Tale situazione ha certamente creato un vuoto nella vita della , impedendole di Pt_1 vivere un'importante dimensione dell'esistenza e di godere del diritto alla bi-genitorialità, con sicuro danno sul piano relazionale e della formazione della personalità.
Lo stesso non può dirsi, invece, per il danno morale, che è rimasto del tutto sfornito di prova dal momento che l'attrice non ha allegato e dimostrato episodi concreti da cui poter desumere quel senso di disperazione, di vergogna, di sofferenza, di disistima di sé per non essere stata desiderata, nè accolta, come figlia dal proprio padre.
Spostandoci sul versante del quantum debeatur, si ritiene che la liquidazione del danno esistenziale da abbandono genitoriale non possa essere fatta applicando le tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentale.
Vi è, infatti, un'ineludibile differenza, sul piano delle conseguenze, tra la morte di un padre e l'assenza ab origine di un padre, che è la stessa distinzione che intercorre tra il vivere una dimensione affettivo-relazionale, e perderla, ed il non averla mai vissuta.
Inoltre, il danno parentale viene liquidato sulla base di coefficienti, quali l'età della vittima secondaria, che non si adattano affatto al danno endofamiliare da abbandono.
Risulta, quindi, necessario procedere in modo diverso alla quantificazione, mantenendo, comunque, la metodologia tabellare, che si rivela idonea ad assicurare l'uniformità nel riconoscimento del risarcimento del danno esistenziale e fa salva la personalizzazione.
Pag. 7 di 9 In particolare, si può elaborare una scala suddivisa in 5 punti sulla base del livello di intensità da associare a ciascun parametro di liquidazione.
Al singolo punto della scala va assegnato il valore di euro 1.303,66, pari ad 1/3 del valore punto determinato dal Tribunale di Milano nelle tabelle dell'anno 2024 per il calcolo del danno da perdita del congiunto.
Come fattori di liquidazione, si possono considerare i seguenti parametri: ii) l'età del danneggiato al momento dell'abbandono, che si rivela fondamentale per misurare la portata del vuoto esistenziale;
ii) la durata dell'abbandono, che si rivela parimenti fondamentale per misurare la portata del vuoto esistenziale;
iii) l'assenza di altre figure familiari idonee a sopperire a quella del genitore assente.
L'ammontare del risarcimento così determinato potrà, inoltre, essere aumentato o anche diminuito, in un'ottica di personalizzazione, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, tra cui: i) la presenza di una condizione di fragilità del figlio sul piano psico- fisico;
ii) la precarietà delle condizioni economiche della famiglia;
iii) la perdita di prospettive concrete di studio o di lavoro;
iv) l'ostruzionismo fatto dall'altro genitore nello sviluppo della relazione tra il figlio ed il genitore assente.
Nel caso di specie, è possibile attribuire: i) 5 punti per l'età dell'attrice, che non ha avuto un padre sin dalla nascita;
ii) 5 punti per la durata dell'abbandono, che si è protratto per tutta la vita dell'attrice; iii) 3 punti per il nucleo familiare, dovendosi tener conto del fatto che l'attrice non ha vissuto da sola con la madre ma anche insieme ai nonni materni, che, almeno in parte, hanno sopperito alla mancanza della figura paterna.
Si perviene così a determinare un punteggio complessivo di 13 punti, a cui corrisponde un valore economico di euro 16.947,58.
Non essendo stati provati né particolari pregiudizi esistenziali, né, come detto, il danno morale, non si potrà procedere ad alcun aumento per tali voci di danno.
Infine, si osserva che le circostanze sollevate dal convenuto in ordine al momento in cui la figlia ha deciso di intraprendere l'azione risarcitoria non possono essere in alcun modo valorizzate, né in una prospettiva di prescrizione, che la parte non può invocare in ragione della tardività della costituzione in giudizio, né ai fini del concorso di colpa, non potendo riconoscersi alcuna negligenza al danneggiato per il solo fatto di aver agito in giudizio all'età di 26 anni e non subito dopo il raggiungimento della maggiore età.
Pag. 8 di 9 Per quanto esposto, il convenuto va condannato a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 16.947,58.
Sulle somme così liquidate non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, difettando la prova del danno subito dall'attrice in ragione del ritardo nel conseguimento del risarcimento pecuniario (cfr Cass. 25906/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22, con distrazione a favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese della ctu, già liquidate con separato decreto, vanno poste, nei rapporti interni, a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che , nato a [...] il [...], è padre Controparte_1 di nata a [...] il [...]; Parte_1
CONDANNA a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
16.947,58 per le causali di cui in parte motiva;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese vive ed oltre rimborso
[...] spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, disponendo il pagamento a favore dell'erario;
PONE le spese della ctu, nei rapporti interni, a carico del soccombente;
ORDINA che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione nell'atto di nascita di (atto Parte_1
n. 251, parte 1, serie A, dell'anno 1993);
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Rini Giuseppe
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Rini Giuseppe - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 813 2019
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Fiore Vincenzo Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Sbriglia Controparte_1 C.F._2
Mimma
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18 settembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di essere Parte_1 nata, al di fuori del matrimonio, dall'unione di e e Controparte_1 CP_2 di essere stata riconosciuta soltanto dalla madre, ha convenuto in giudizio CP_1 [...]
chiedendo all'intestato Tribunale: i) la dichiarazione giudiziale di paternità ai sensi CP_1
1 dell'art. 269 c.c; ii) la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dell'assenza della figura paterna, quantificato nella misura di € 165.960,00 in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il danno parentale, o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta tardivamente depositata,
ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando di aver Controparte_1 intrattenuto solo una breve relazione con di non aver mai avuto notizia del CP_2 concepimento dell'attrice e di non essere mai stato informato della sua esistenza.
La causa, istruita a mezzo di prove testimoniali e dell'espletamento della consulenza tecnica di ufficio genetica, previa rimessione sul ruolo per assumere ai sensi dell'art. 257 cpc la testimonianza di deceduta nelle more del giudizio, sulla scorta delle Testimone_1 conclusioni rassegnate è stata posta in decisione davanti al Collegio in data 18 settembre
2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, giova in diritto ricordare che l'art. 269 c.c. attribuisce a chi è nato fuori dal matrimonio, e non è stato spontaneamente riconosciuto, la facoltà di promuovere un'azione davanti al Tribunale nei confronti del presunto genitore al fine di ottenere una sentenza produttiva degli effetti del riconoscimento.
Sotto il profilo processuale, a seguito della riforma della filiazione operata dalla legge
219/2012 e dal dlgs 154/2013, si evidenzia che: i) l'azione è di competenza del Tribunale ordinario e segue il rito ordinario di cognizione;
ii) la competenza per territorio spetta al
Tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto;
iii) nel procedimento è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero;
iv) la legittimazione attiva spetta al figlio e, dopo la sua morte, ai discendenti, iure sanguinis e non iure ereditatis; v) la legittimazione passiva spetta all'asserito genitore o, in mancanza, ai suoi eredi, ovvero, in assenza di questi, ad un curatore speciale nominato dal Tribunale avanti al quale sarà promosso il giudizio;
vi) il minore è rappresentato, o meglio sostituito processualmente, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, il quale, per agire, deve preventivamente ottenere l'autorizzazione del
Tribunale; vii) è necessario il consenso del minore quattordicenne per esercitare o proseguire l'azione; viii) l'azione è imprescrittibile con riguardo al figlio in virtù del fatto che l'acquisto di uno status corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti
Pag. 2 di 9 dell'identità personale (cfr Cass. 11887/15); ix) il procedimento si conclude con una sentenza di natura dichiarativa che produce gli stessi effetti patrimoniali, personali, ereditari, del riconoscimento.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, è opinione consolidata che conta esclusivamente il dato biologico della procreazione, a prescindere dalla sussistenza di una consapevole volontà di procreare, nonché, secondo un orientamento giurisprudenziale, la valutazione di non contrarietà dell'affermazione della genitorialità all'interesse del figlio, se minore (cfr Cass. 15158/2012; Cass. 9300/2010).
La prova della paternità, poi, può essere data con ogni mezzo, salvo il limite, ricavabile dall'art. 269 comma III c.c, per cui non è sufficiente la sola dichiarazione della madre o la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento. In particolare, tra i mezzi di prova, rivestono un ruolo centrale, anzi decisivo, le indagini ematologiche e genetiche in quanto permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99,9% (cfr Cass. 28551/23; Cass. 28647/13; Cass. 16551/2010).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie può senza dubbio affermarsi che
[...]
è il padre biologico di in quanto dalle indagini genetiche CP_1 Parte_1 condotte dal CTU nominato, Dott. , è emerso che “Ai valori di P.I. sopra riportati Per_1 corrisponde un Indice di Paternità Combinato (CPI) pari a 36.587.983,6130. Tale CPI indica che la probabilità che sia padre di è 36.587.983,6130. volte più Controparte_1 Parte_1 alta della probabilità che sia figlia di un soggetto, diverso da Parte_1 Controparte_1 ed appartenente alla popolazione italiana. Dall'analisi effettuata si conclude che: il sig. Controparte_1
e la sig.ra sono in rapporto padre-figlia con una probabilità di paternità del
[...] Parte_1
99,99999% (considerando una probabilità a priori del 50%). Questo valore equivale, secondo i predicati verbali di Hummel, a una paternità praticamente provata (Hummel et al. 1981)”. (cfr relazione del 11 aprile 2023)
Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Relativamente alla richiesta risarcitoria, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha, già da tempo, riconosciuto la configurabilità di un danno ingiusto da abbandono genitoriale, declinandone i presupposti: i) nell'abbandono del figlio, che si collega alla violazione dei doveri previsti dall'art. 30 della Costituzione, il cui adempimento prescinde dalla formale instaurazione del rapporto di filiazione tramite il riconoscimento (cfr Cass.
Pag. 3 di 9 28442/23); ii) nella connessa lesione dei diritti del figlio, garantiti dagli artt. 2 e 30 Cost. e dalle Convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989; iii) nell'elemento soggettivo, rappresentato dalla maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione da parte del genitore;
iv) nel danno non patrimoniale subito dal figlio per effetto dell'abbandono (cfr Cass. 28551/23, Cass. 22496/21, Cass. 26205/13, Cass. 5652/2012,
Cass. 3079/2015).
È stato, altresì, precisato che l'abbandono genitoriale configura un illecito endofamiliare permanente, in cui il decorso del termine prescrizionale è direttamente influenzato dalle variabili della cessazione dello stato di permanenza e della conoscenza/conoscibilità da parte del danneggiato, con l'ordinaria diligenza, del danno subito.
La cessazione dello stato di permanenza, come sostenuto dalla Corte di legittimità, “si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo” (cfr Cass. 375/25).
La conoscenza o conoscibilità del danno può ritenersi acquisita nel momento in cui il danneggiato “si svincoli dall'incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso, accettando psicologicamente la illiceità della condotta del genitore, per chiedere il risarcimento dei danni subiti” (cfr Cass. 375/25).
L'acquisizione della consapevolezza dell'illiceità della condotta del genitore e del danno subito nello sviluppo dell'identità personale segna, quindi, l'inizio del decorso del termine di prescrizione quinquennale per il risarcimento dei danni pregressi e fa scattare la progressività del de die in diem per il risarcimento dei danni successivi verificatisi in connessione con l'ulteriore durata di permanenza dell'illecito.
Da ultimo, deve escludersi qualsiasi possibilità di configurare un concorso di colpa in capo al figlio per aver lasciato trascorrere un lasso di tempo più o meno ampio prima di intraprendere l'azione risarcitoria. In tal senso si è espressa la Corte di legittimità nella sentenza 26205/13, in cui si legge “In tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, va escluso il concorso colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento da essi prescelto per l'iniziativa giudiziale, in
Pag. 4 di 9 quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto”.
Tanto osservato in diritto, nella specie è stata raggiunta la prova della responsabilità del convenuto per l'illecito endofamiliare contestato.
A riguardo, occorre muovere dall'esame delle testimonianze di madre CP_2 dell'attrice, e di , zio del convenuto. Testimone_2
In particolare all'udienza del 23 giugno 2021, ha riferito che “Primo CP_2 articolato: “E' vero ho iniziato un relazione sentimentale con all'eta di 14 anni”. Controparte_1
Quarto articolato: “E' vero, ho partorito mia figlia il 6.5.1993, concepita con Pt_1 Controparte_1
. Quinto articolato: “E' vero, circa un anno prima della nascita di io e il siamo
[...] Pt_1 CP_1 andati a vivere il Largo Conceria”. Sesto articolate: “E' vero, è partito per Torino, all'ottavo mese di gravidanza”. Settimo articolato: “il non ha mai cercato di conoscere la figlia, la conosce di vista, né CP_1 ha mai fornito aiuto”. Nono articolato: E' vero, mia figlia ha manifestato sofferenza per l'assenza della figura paterna, soprattutto quando vedeva gli altri bimbi accompagnati da entrambi i genitori”. articolato: Tes_3
E' vero, mia figlia ha intrattenuto rapporti con i familiari di che la riconoscono come parente. CP_1
Undicesimo articolato: E' vero, e , nonni di CP_1 Parte_2 Controparte_3 Controparte_1
hanno instaurato un legame affettivo con mia figlia, che li chiamava nonni”.
[...]
Le dichiarazioni di restituiscono una chiara rappresentazione CP_2 dell'elemento oggettivo dell'illecito in quanto rivelano la totale assenza della figura paterna dalla vita di ed il grave e persistente inadempimento del alle Parte_1 CP_1 funzioni genitoriali di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, mantenimento della figlia. Tale circostanza, peraltro, è avvalorata dallo stesso convenuto, il quale, sostenendo di non conoscere neppure la figlia ha finito per ammettere di non essersene Parte_1 mai occupato.
Da ritenersi sussistente anche l'elemento soggettivo. Ciò si ricava dal fatto che, come dichiarato da il ha lasciato l'abitazione in cui convivevano, sita in CP_2 CP_1
Termini Imerese, via Largo Conceria, mentre si trovava all'ottavo mese di gravidanza, ovvero poco prima del parto.
Rilevanti sono, altresì, le dichiarazioni di teste di parte Testimone_2 convenuta, il quale ha riferito di conoscere e l'ha qualificata come sua Parte_1 nipote: “Sono lo zio di e zio di , figlia di mio nipote Controparte_1 Parte_1 CP_1
Pag. 5 di 9 (…) Sub b): “Non so se abbia intrattenuto rapporti con altri parenti, io la salutavo CP_1 Pt_1 quando la incontravo per la scala. Non lo so se aveva rapporti con i miei genitori. Alcune volte Pt_1 vedevo che scendeva le scale di casa, ma non so da dove veniva”.
È chiaro che se il teste zio del convenuto, è a conoscenza Testimone_2 dell'esistenza dell'attrice, tanto da riconoscerla come una parente ed, in particolare, come figlia del proprio nipote, non può dubitarsi che anche , padre Controparte_1 dell'odierna attrice, fosse a conoscenza di avere una figlia. Sarebbe, infatti, un corto circuito logico pensare che, all'interno della stessa cerchia familiare, lo zio sapesse di avere una
(pro)nipote mentre il padre non sapesse di avere una figlia.
Né può dirsi che il riconoscimento dell'attrice come (pro)nipote, operato da
[...]
in udienza, sia stato influenzato dalle risultanze della ctu dal momento che Testimone_2 la testimonianza è stata assunta prima ancora dell'espletamento della consulenza tecnica genetica.
Orbene le dichiarazioni dei due testi, che si riscontrano reciprocamente, vanno ritenute idonee a comprovare la fattispecie costitutiva dell'illecito endofamiliare oggetto del giudizio.
Né vi sono elementi per poter ritenere inutilizzabile o intrinsecamente inattendibile la testimonianza resa da CP_2
In proposito, si sottolinea che, per un verso, gli illeciti endofamiliari si consumano nell'ambiente familiare e non possono, pertanto, che essere narrati dai componenti stessi della famiglia. Ed allora, escludere a priori la rilevanza e l'attendibilità di un teste, solo perché parente, comporterebbe l'introduzione di un irragionevole ostacolo all'adempimento dell'onere della prova.
Per altro verso, non pare che l'interesse di fatto vantato della teste rispetto CP_2 all'esito del giudizio, derivante dal legame con la figlia, possa averla condizionata nel corso della deposizione. Ciò si ricava dal fatto che la teste ha fornito dettagli precisi, senza mai cadere in contraddizione, in ordine alla relazione intrattenuta con il , indicando CP_1 quando ha avuto inizio, dove e come si è sviluppata e quando è terminata, ovvero un mese prima della nascita di Inoltre, la teste ha sottolineato che è conosciuta dai Pt_1 Pt_1 membri della famiglia paterna e tale circostanza è stata confermata dallo zio del convenuto,
, che l'ha riconosciuta come propria nipote. Testimone_2
Pag. 6 di 9 Quindi, a fronte di un'esposizione precisa e non smentita, anzi avvalorata, dagli altri elementi probatori acquisiti al giudizio non può che affermarsi l'attendibilità della testimonianza di e l'idoneità della stessa, unitamente alle dichiarazioni di CP_2
, a determinare il libero convincimento dell'Autorità Giudiziaria nel Testimone_2 senso dell'affermazione di una grave violazione dei doveri genitoriali da parte del convenuto, commessa nella piena consapevolezza dell'esistenza della figlia Parte_1
Passando al danno risarcibile, si osserva che il pregiudizio esistenziale sofferto dall'attrice può ritenersi provato per presunzioni, a partire: i) dall'acclarata assenza del dalla CP_1 vita della figlia;
ii) dalla persistenza e dalla durata dell'inadempienza, protrattasi sin dalla nascita della figlia;
iii) dall'assenza di un'altra figura maschile all'interno della famiglia in grado di sopperire adeguatamente all'assenza del padre nel soddisfacimento delle necessità economiche, educative ed affettive.
Tale situazione ha certamente creato un vuoto nella vita della , impedendole di Pt_1 vivere un'importante dimensione dell'esistenza e di godere del diritto alla bi-genitorialità, con sicuro danno sul piano relazionale e della formazione della personalità.
Lo stesso non può dirsi, invece, per il danno morale, che è rimasto del tutto sfornito di prova dal momento che l'attrice non ha allegato e dimostrato episodi concreti da cui poter desumere quel senso di disperazione, di vergogna, di sofferenza, di disistima di sé per non essere stata desiderata, nè accolta, come figlia dal proprio padre.
Spostandoci sul versante del quantum debeatur, si ritiene che la liquidazione del danno esistenziale da abbandono genitoriale non possa essere fatta applicando le tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentale.
Vi è, infatti, un'ineludibile differenza, sul piano delle conseguenze, tra la morte di un padre e l'assenza ab origine di un padre, che è la stessa distinzione che intercorre tra il vivere una dimensione affettivo-relazionale, e perderla, ed il non averla mai vissuta.
Inoltre, il danno parentale viene liquidato sulla base di coefficienti, quali l'età della vittima secondaria, che non si adattano affatto al danno endofamiliare da abbandono.
Risulta, quindi, necessario procedere in modo diverso alla quantificazione, mantenendo, comunque, la metodologia tabellare, che si rivela idonea ad assicurare l'uniformità nel riconoscimento del risarcimento del danno esistenziale e fa salva la personalizzazione.
Pag. 7 di 9 In particolare, si può elaborare una scala suddivisa in 5 punti sulla base del livello di intensità da associare a ciascun parametro di liquidazione.
Al singolo punto della scala va assegnato il valore di euro 1.303,66, pari ad 1/3 del valore punto determinato dal Tribunale di Milano nelle tabelle dell'anno 2024 per il calcolo del danno da perdita del congiunto.
Come fattori di liquidazione, si possono considerare i seguenti parametri: ii) l'età del danneggiato al momento dell'abbandono, che si rivela fondamentale per misurare la portata del vuoto esistenziale;
ii) la durata dell'abbandono, che si rivela parimenti fondamentale per misurare la portata del vuoto esistenziale;
iii) l'assenza di altre figure familiari idonee a sopperire a quella del genitore assente.
L'ammontare del risarcimento così determinato potrà, inoltre, essere aumentato o anche diminuito, in un'ottica di personalizzazione, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, tra cui: i) la presenza di una condizione di fragilità del figlio sul piano psico- fisico;
ii) la precarietà delle condizioni economiche della famiglia;
iii) la perdita di prospettive concrete di studio o di lavoro;
iv) l'ostruzionismo fatto dall'altro genitore nello sviluppo della relazione tra il figlio ed il genitore assente.
Nel caso di specie, è possibile attribuire: i) 5 punti per l'età dell'attrice, che non ha avuto un padre sin dalla nascita;
ii) 5 punti per la durata dell'abbandono, che si è protratto per tutta la vita dell'attrice; iii) 3 punti per il nucleo familiare, dovendosi tener conto del fatto che l'attrice non ha vissuto da sola con la madre ma anche insieme ai nonni materni, che, almeno in parte, hanno sopperito alla mancanza della figura paterna.
Si perviene così a determinare un punteggio complessivo di 13 punti, a cui corrisponde un valore economico di euro 16.947,58.
Non essendo stati provati né particolari pregiudizi esistenziali, né, come detto, il danno morale, non si potrà procedere ad alcun aumento per tali voci di danno.
Infine, si osserva che le circostanze sollevate dal convenuto in ordine al momento in cui la figlia ha deciso di intraprendere l'azione risarcitoria non possono essere in alcun modo valorizzate, né in una prospettiva di prescrizione, che la parte non può invocare in ragione della tardività della costituzione in giudizio, né ai fini del concorso di colpa, non potendo riconoscersi alcuna negligenza al danneggiato per il solo fatto di aver agito in giudizio all'età di 26 anni e non subito dopo il raggiungimento della maggiore età.
Pag. 8 di 9 Per quanto esposto, il convenuto va condannato a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 16.947,58.
Sulle somme così liquidate non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, difettando la prova del danno subito dall'attrice in ragione del ritardo nel conseguimento del risarcimento pecuniario (cfr Cass. 25906/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22, con distrazione a favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese della ctu, già liquidate con separato decreto, vanno poste, nei rapporti interni, a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che , nato a [...] il [...], è padre Controparte_1 di nata a [...] il [...]; Parte_1
CONDANNA a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
16.947,58 per le causali di cui in parte motiva;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese vive ed oltre rimborso
[...] spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, disponendo il pagamento a favore dell'erario;
PONE le spese della ctu, nei rapporti interni, a carico del soccombente;
ORDINA che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione nell'atto di nascita di (atto Parte_1
n. 251, parte 1, serie A, dell'anno 1993);
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Rini Giuseppe
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