CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2024 004 14793 71 000 SANZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2024 004 14793 71 000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01420240041479371000, notificata il 17.9.2024, concernente tasse di registrazione del decreto di trasferimento 2/2018, reso il giorno 10.1.2018 dal Tribunale di Brindisi, per un importo di € 3.087,48 (di cui € 1.787 per Imposta di Registro, € 1.072,20 per
Imposta di Registro – Sanzione, € 8,75 per Costo della notifica degli atti, € 219,53 per Interessi tasse e imposte indirette).
Assume che il Tribunale di Brindisi abbia errato nella stesura del decreto di trasferimento, riportando l'affermazione erronea secondo cui: “A tal fine l'aggiudicataria dichiara ….” “a) che il bene è ubicato nel
Comune in cui è già residente”, e rimarca come l'errore del professionista delegato alla vendita e/o del
Giudice dell'Esecuzione non possa assolutamente comportare conseguenze pregiudizievoli nei suoi propri confronti.
Si è costituita l'AdE Brindisi rappresentando di aver provveduto allo sgravio della partita di ruolo n.
24003A000714000, trattandosi di ruolo formato nei confronti di un atto già definito. ha dunque concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio della partita di ruolo n. 24003A000714000 comporta il venir meno del provvedimento impugnato e, quale conseguenza, il sopravvenire del difetto di interesse alla pronunzia invocata, essendo cessata la materia del contendere, con la conseguente estinzione del giudizio.
Sussistono evidenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2024 004 14793 71 000 SANZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2024 004 14793 71 000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01420240041479371000, notificata il 17.9.2024, concernente tasse di registrazione del decreto di trasferimento 2/2018, reso il giorno 10.1.2018 dal Tribunale di Brindisi, per un importo di € 3.087,48 (di cui € 1.787 per Imposta di Registro, € 1.072,20 per
Imposta di Registro – Sanzione, € 8,75 per Costo della notifica degli atti, € 219,53 per Interessi tasse e imposte indirette).
Assume che il Tribunale di Brindisi abbia errato nella stesura del decreto di trasferimento, riportando l'affermazione erronea secondo cui: “A tal fine l'aggiudicataria dichiara ….” “a) che il bene è ubicato nel
Comune in cui è già residente”, e rimarca come l'errore del professionista delegato alla vendita e/o del
Giudice dell'Esecuzione non possa assolutamente comportare conseguenze pregiudizievoli nei suoi propri confronti.
Si è costituita l'AdE Brindisi rappresentando di aver provveduto allo sgravio della partita di ruolo n.
24003A000714000, trattandosi di ruolo formato nei confronti di un atto già definito. ha dunque concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio della partita di ruolo n. 24003A000714000 comporta il venir meno del provvedimento impugnato e, quale conseguenza, il sopravvenire del difetto di interesse alla pronunzia invocata, essendo cessata la materia del contendere, con la conseguente estinzione del giudizio.
Sussistono evidenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.