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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 197/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì n. 166/2023 pubblicata in data 4 ottobre 2023 promossa con ricorso depositato in data 4 aprile 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Talacchio di Vallefoglia (PU) via Del Borgo n.20 presso e nello studio dell'avv. Romina Banini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Napoli via Andrea D'Isernia n.20 presso e nello studio dell'avv. Fabio Marinelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6 presso l'ufficio legale della sede di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Vestini, Oreste Manzi e Maria
Giuseppina Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio Per_1
n.37875 rep del 22/03/2024
[...]
APPELLATO
1 CP_3
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Amendola n. 3 presso l'Avvocatura Regionale Inail rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Matranga e Patrizia Grasso giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 13 febbraio 2019 n. 23467 rep Persona_2
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 17.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da e lo condannava alla Parte_1
rifusione delle spese processuali.
In tale ricorso conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_4
, e affinchè fosse dichiarato illegittimo o
[...] CP_5 CP_3 annullato l'atto di intimazione di pagamento n. 137 2022 90009208 21/000 notificato allo stesso in data 04/07/2022 da Controparte_1 per complessivi € 18.347,48 e di conseguenza fossero annullate e chiarate nulle le cartelle di pagamento n. 13720140000825547000- 13720140002826057000-
13720150003141432000 e gli avvisi di addebito n. 43720130001381333000–
43720150000383464000 – 43720160000271645000.
Deduceva a fondamento della domanda la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento presupposti e la conseguente nullità dell'atto di intimazione di pagamento.
Sosteneva, inoltre, che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e l'estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle medesime cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_6
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
2 Sosteneva, comunque, la regolarità della notifica delle cartelle impugnate e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli avvisi di addebito e contestava la maturazione della prescrizione stante la richiesta di rateizzazione in data 2 ottobre 2015 e la presentazione di domanda di definizione agevolata in data 29 aprile 2019.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_3 relazione alle attività svolte dall'agente di riscossione dopo la consegna ad esso del ruolo e nel merito contestava la prescrizione deducendo la ritualità della notifica delle cartelle e l'interruzione della prescrizione stante l'istanza di rateizzazione del 2 ottobre 2015 e la domanda di definizione agevolata del 29 aprile 2019.
Chiedeva, quindi, che fosse accertata la debenza dei crediti di cui alle cartelle di pagamento.
CP_ Si costituiva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad estratto di ruolo, la propria carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 24 dlgs n. 46/1999 e nel merito l'infondatezza del ricorso stante la rituale notifica degli avvisi di addebito.
Il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle prove documentali prodotte dagli appellati in primo grado e delle prove prodotte dallo stesso.
Sosteneva, altresì, la nullità degli atti prodromici e, cioè, della cartella di pagamento n.13720150003141432000, dell'avviso di addebito n.
43720150000383464000 e dell'avviso di addebito n. 43720160000271645000 per vizi di notifica in quanto notificati in luogo diverso dalla residenza.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata interpretazione della norma giuridica e della giurisprudenza sostenendo che l'istanza di rateazione e la richiesta di definizione agevolata non fossero idonei a interrompere la prescrizione.
CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 19 giugno 2024 deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza delle notifiche degli avvisi di addebito.
3 Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva con memoria depositata in data 21 giugno 2024
[...]
sostenendo che l'appello fosse inammissibile, improcedibile Controparte_1
e infondato.
Affermava che le notifiche fossero regolari e che la prescrizione fosse stata interrotta dalla richiesta di rateazione del 02/10/2015 e dalla richiesta di definizione agevolata del 29/04/2019.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello ed, in subordine, di essere CP_ manlevato da e in caso di loro errori dal pagamento delle spese legali. CP_3
Si costituiva con memoria depositata in data 2 dicembre 2024 evidenziando CP_3
che la sentenza di primo grado era passata in giudicato in relazione alle cartelle di pagamento n. 13720140000825547 e n. 13720140002826057 in quanto il relativo capo della sentenza non era stato impugnato.
In relazione alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione evidenziava che quand'anche si fosse ritenuta invalida la notifica, tuttavia, il credito non poteva considerarsi prescritto stante la richiesta di definizione agevolata in data 29 aprile 2019.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa all'udienza del 17 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si rileva, innanzitutto, che la sentenza di primo grado è passata in giudicato in relazione alle cartelle di pagamento n. 13720140000825547 e n.
13720140002826057 non oggetto del presente appello.
Tanto precisato si ritiene di esaminare congiuntamente i due motivi di appello.
Occorre, innanzitutto, verificare la validità della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito oggetto di appello.
La notifica della cartella di pagamento n. 13720150003141432 relativa ai premi
è invalida in quanto effettuata in data 15 luglio 2016 a Gatteo via Mascagni CP_3
n. 2/B con deposito presso la casa comunale periodo in cui l'appellante, come risulta dal documento n. 3 di primo grado dello stesso, risiedeva a Misilmeri.
Occorre, quindi, verificare se stante l'invalidità della notifica i crediti di cui alla suddetta cartella di pagamento siano prescritti.
Detta cartella ha ad oggetto la riscossione di premi assicurativi per gli anni 2013
(regolazione) e 2014 (rata).
4 Considerato il disposto dell'art. 28, commi 3 e 4, del T.U. 1124/1965 che stabilisce che, al momento dell'autoliquidazione del premio, viene effettuata la
“regolazione del premio” dell'anno precedente, ossia in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte viene calcolato il maggiore o minore premio dovuto rispetto a quello versato con criterio presuntivo e viene conteggiato il conguaglio a favore o a carico del datore di lavoro per l'anno 2013 l'appellante avrebbe potuto pagare i premi dovuti fino all'autoliquidazione 2013/2014, inizialmente prevista per il 17 febbraio 2014 e differita al 16 maggio 2014 dall'art. 2, comma
3, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014).
Quindi solo dopo la scadenza del 16 maggio 2014 i premi dovuti per il 2013 di cui è stato omesso il pagamento sono divenuti esigibili e, quindi, per gli stessi da tale data è cominciato a decorrere il termine di prescrizione.
In relazione all'anno 2014 l'appellante avrebbe potuto pagare i premi effettivamente dovuti fino all'autoliquidazione 2014/2015, prevista per il 16 febbraio 2015. Soltanto dopo la scadenza del 16 febbraio 2015 i premi dovuti per il 2014 di cui è stato omesso il pagamento sono divenuti esigibili e, quindi, per gli stessi da tale data è cominciato a decorrere il termine di prescrizione.
Ne consegue, quindi, che stante la presentazione della domanda di definizione agevolata il 29 aprile 2019 da parte dell'appellante vi è stata interruzione della prescrizione prima della scadenza del termine (16 maggio 2019) oltre il quale si sarebbe verificata l'estinzione dei premi assicurativi per l'anno 2013, nonché prima della scadenza del termine (16 febbraio 2020) oltre il quale si sarebbe verificata l'estinzione dei premi assicurativi per l'anno 2014.
Come asserito dalla Suprema Corte, (Cass. lav n. 9221/2024), infatti, “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito.”
Ne consegue, quindi, che il credito di cui alla suddetta cartella di pagamento non
è prescritto.
In relazione agli avvisi di addebito n. 43720150000383464000 e n.
5 43720160000271645000 si osserva che la notifica indirizzata a Cesenatico via
Acquario n.41 è stata ritirata il 17 maggio 2016.
Orbene la ricevuta di ritorno della raccomandata fa fede fine a querela di falso della ricezione dei suddetti avvisi di addebiti.
Si osserva, peraltro, che anche a voler ritenere le suddette notifiche invalide, stanti le contestazioni di parte appellante su colui che ha ricevuto la raccomandata e considerato che lo stesso all'epoca risultava almeno formalmente residente a Misilmeri, tuttavia, non risulta, comunque, maturata la prescrizione stante della domanda di definizione agevolata presentata il 29 aprile
2019 e trattandosi di contributi relativi rispettivamente al periodo dal 1 gennaio
2014 al 12 dicembre 2014 e gennaio 2015.
Da quanto sopra esposto deriva che i crediti di cui alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito non sono prescritti.
Considerato, poi, che il ricorso di primo grado è stato depositato in data 11 agosto 2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 cpc dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 4 luglio 2022 è inammissibile l'opposizione e i connessi motivi di appello relativi all'invalidità dell'intimazione di pagamento per invalidità della notifica della cartella e degli avvisi di addebito.
Si osserva, peraltro, ad abundantiam, che secondo quanto opinato dalla Suprema
Corte ( Cass. civ n.19401/2022) “nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez.
6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che "non siano scaduti i termini di impugnazione" delle cartelle di pagamento”.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e gli appellati seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002.
6
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 197/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata CP_
2) Condanna a rifondere a e Parte_1 CP_3 Controparte_1
le spese del presente giudizio che liquida in relazione a ciascuna
[...] parte appellata in € 600,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002
Così deciso in Bologna, il 17 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 197/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì n. 166/2023 pubblicata in data 4 ottobre 2023 promossa con ricorso depositato in data 4 aprile 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Talacchio di Vallefoglia (PU) via Del Borgo n.20 presso e nello studio dell'avv. Romina Banini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Napoli via Andrea D'Isernia n.20 presso e nello studio dell'avv. Fabio Marinelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6 presso l'ufficio legale della sede di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Vestini, Oreste Manzi e Maria
Giuseppina Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio Per_1
n.37875 rep del 22/03/2024
[...]
APPELLATO
1 CP_3
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Amendola n. 3 presso l'Avvocatura Regionale Inail rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Matranga e Patrizia Grasso giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 13 febbraio 2019 n. 23467 rep Persona_2
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 17.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da e lo condannava alla Parte_1
rifusione delle spese processuali.
In tale ricorso conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_4
, e affinchè fosse dichiarato illegittimo o
[...] CP_5 CP_3 annullato l'atto di intimazione di pagamento n. 137 2022 90009208 21/000 notificato allo stesso in data 04/07/2022 da Controparte_1 per complessivi € 18.347,48 e di conseguenza fossero annullate e chiarate nulle le cartelle di pagamento n. 13720140000825547000- 13720140002826057000-
13720150003141432000 e gli avvisi di addebito n. 43720130001381333000–
43720150000383464000 – 43720160000271645000.
Deduceva a fondamento della domanda la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento presupposti e la conseguente nullità dell'atto di intimazione di pagamento.
Sosteneva, inoltre, che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e l'estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle medesime cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_6
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
2 Sosteneva, comunque, la regolarità della notifica delle cartelle impugnate e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli avvisi di addebito e contestava la maturazione della prescrizione stante la richiesta di rateizzazione in data 2 ottobre 2015 e la presentazione di domanda di definizione agevolata in data 29 aprile 2019.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_3 relazione alle attività svolte dall'agente di riscossione dopo la consegna ad esso del ruolo e nel merito contestava la prescrizione deducendo la ritualità della notifica delle cartelle e l'interruzione della prescrizione stante l'istanza di rateizzazione del 2 ottobre 2015 e la domanda di definizione agevolata del 29 aprile 2019.
Chiedeva, quindi, che fosse accertata la debenza dei crediti di cui alle cartelle di pagamento.
CP_ Si costituiva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad estratto di ruolo, la propria carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 24 dlgs n. 46/1999 e nel merito l'infondatezza del ricorso stante la rituale notifica degli avvisi di addebito.
Il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle prove documentali prodotte dagli appellati in primo grado e delle prove prodotte dallo stesso.
Sosteneva, altresì, la nullità degli atti prodromici e, cioè, della cartella di pagamento n.13720150003141432000, dell'avviso di addebito n.
43720150000383464000 e dell'avviso di addebito n. 43720160000271645000 per vizi di notifica in quanto notificati in luogo diverso dalla residenza.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata interpretazione della norma giuridica e della giurisprudenza sostenendo che l'istanza di rateazione e la richiesta di definizione agevolata non fossero idonei a interrompere la prescrizione.
CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 19 giugno 2024 deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza delle notifiche degli avvisi di addebito.
3 Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva con memoria depositata in data 21 giugno 2024
[...]
sostenendo che l'appello fosse inammissibile, improcedibile Controparte_1
e infondato.
Affermava che le notifiche fossero regolari e che la prescrizione fosse stata interrotta dalla richiesta di rateazione del 02/10/2015 e dalla richiesta di definizione agevolata del 29/04/2019.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello ed, in subordine, di essere CP_ manlevato da e in caso di loro errori dal pagamento delle spese legali. CP_3
Si costituiva con memoria depositata in data 2 dicembre 2024 evidenziando CP_3
che la sentenza di primo grado era passata in giudicato in relazione alle cartelle di pagamento n. 13720140000825547 e n. 13720140002826057 in quanto il relativo capo della sentenza non era stato impugnato.
In relazione alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione evidenziava che quand'anche si fosse ritenuta invalida la notifica, tuttavia, il credito non poteva considerarsi prescritto stante la richiesta di definizione agevolata in data 29 aprile 2019.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa all'udienza del 17 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si rileva, innanzitutto, che la sentenza di primo grado è passata in giudicato in relazione alle cartelle di pagamento n. 13720140000825547 e n.
13720140002826057 non oggetto del presente appello.
Tanto precisato si ritiene di esaminare congiuntamente i due motivi di appello.
Occorre, innanzitutto, verificare la validità della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito oggetto di appello.
La notifica della cartella di pagamento n. 13720150003141432 relativa ai premi
è invalida in quanto effettuata in data 15 luglio 2016 a Gatteo via Mascagni CP_3
n. 2/B con deposito presso la casa comunale periodo in cui l'appellante, come risulta dal documento n. 3 di primo grado dello stesso, risiedeva a Misilmeri.
Occorre, quindi, verificare se stante l'invalidità della notifica i crediti di cui alla suddetta cartella di pagamento siano prescritti.
Detta cartella ha ad oggetto la riscossione di premi assicurativi per gli anni 2013
(regolazione) e 2014 (rata).
4 Considerato il disposto dell'art. 28, commi 3 e 4, del T.U. 1124/1965 che stabilisce che, al momento dell'autoliquidazione del premio, viene effettuata la
“regolazione del premio” dell'anno precedente, ossia in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte viene calcolato il maggiore o minore premio dovuto rispetto a quello versato con criterio presuntivo e viene conteggiato il conguaglio a favore o a carico del datore di lavoro per l'anno 2013 l'appellante avrebbe potuto pagare i premi dovuti fino all'autoliquidazione 2013/2014, inizialmente prevista per il 17 febbraio 2014 e differita al 16 maggio 2014 dall'art. 2, comma
3, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014).
Quindi solo dopo la scadenza del 16 maggio 2014 i premi dovuti per il 2013 di cui è stato omesso il pagamento sono divenuti esigibili e, quindi, per gli stessi da tale data è cominciato a decorrere il termine di prescrizione.
In relazione all'anno 2014 l'appellante avrebbe potuto pagare i premi effettivamente dovuti fino all'autoliquidazione 2014/2015, prevista per il 16 febbraio 2015. Soltanto dopo la scadenza del 16 febbraio 2015 i premi dovuti per il 2014 di cui è stato omesso il pagamento sono divenuti esigibili e, quindi, per gli stessi da tale data è cominciato a decorrere il termine di prescrizione.
Ne consegue, quindi, che stante la presentazione della domanda di definizione agevolata il 29 aprile 2019 da parte dell'appellante vi è stata interruzione della prescrizione prima della scadenza del termine (16 maggio 2019) oltre il quale si sarebbe verificata l'estinzione dei premi assicurativi per l'anno 2013, nonché prima della scadenza del termine (16 febbraio 2020) oltre il quale si sarebbe verificata l'estinzione dei premi assicurativi per l'anno 2014.
Come asserito dalla Suprema Corte, (Cass. lav n. 9221/2024), infatti, “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito.”
Ne consegue, quindi, che il credito di cui alla suddetta cartella di pagamento non
è prescritto.
In relazione agli avvisi di addebito n. 43720150000383464000 e n.
5 43720160000271645000 si osserva che la notifica indirizzata a Cesenatico via
Acquario n.41 è stata ritirata il 17 maggio 2016.
Orbene la ricevuta di ritorno della raccomandata fa fede fine a querela di falso della ricezione dei suddetti avvisi di addebiti.
Si osserva, peraltro, che anche a voler ritenere le suddette notifiche invalide, stanti le contestazioni di parte appellante su colui che ha ricevuto la raccomandata e considerato che lo stesso all'epoca risultava almeno formalmente residente a Misilmeri, tuttavia, non risulta, comunque, maturata la prescrizione stante della domanda di definizione agevolata presentata il 29 aprile
2019 e trattandosi di contributi relativi rispettivamente al periodo dal 1 gennaio
2014 al 12 dicembre 2014 e gennaio 2015.
Da quanto sopra esposto deriva che i crediti di cui alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito non sono prescritti.
Considerato, poi, che il ricorso di primo grado è stato depositato in data 11 agosto 2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 cpc dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 4 luglio 2022 è inammissibile l'opposizione e i connessi motivi di appello relativi all'invalidità dell'intimazione di pagamento per invalidità della notifica della cartella e degli avvisi di addebito.
Si osserva, peraltro, ad abundantiam, che secondo quanto opinato dalla Suprema
Corte ( Cass. civ n.19401/2022) “nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez.
6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che "non siano scaduti i termini di impugnazione" delle cartelle di pagamento”.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e gli appellati seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002.
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P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 197/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata CP_
2) Condanna a rifondere a e Parte_1 CP_3 Controparte_1
le spese del presente giudizio che liquida in relazione a ciascuna
[...] parte appellata in € 600,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002
Così deciso in Bologna, il 17 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
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