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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Guardiagrele il 10.12.1975, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Consuelo Di Martino C.F._1
E
n. a Guardiagrele il 8.2.1971, CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Consuelo Di Martino C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiuntamente redatte per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso depositato il 13.1.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 27.3.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso congiunto per divorzio congiunto;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge. pagina 1 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 15/2025 R.G., così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Palombaro il 7.9.2003 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale
Comune (Anno 2003 n.
2 - Parte II – Serie A);
Conferma le condizioni omologate dal Tribunale di Lanciano in sede di separazione in ordine all'affidamento della figlia minore, nello specifico, la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con il collocamento prevalente presso il padre che continuerà ad abitare nella casa familiare, di Palombaro, c.da Limiti di Sotto n. 10, di proprietà del sig. , contraddistinta al NCU di Palombaro al Parte_2 foglio di mappa n. 5 p.lla n. 4089 sub. 4 p S1 T 1 cat. A/3 c.l vani
7,5 RCL 675,000 e p.lla 4089 sub. 5 c.da Limiti p.t. cat. C/6 cl. 3 mq. 14 RCL 32,200, ciò al fine di salvaguardare le abitudini e la serenità della minore e garantirle un mutamento meno radicale delle relazioni endofamiliari, stabilendo tempi e modalità di esercizio del diritto/dovere visita da parte della madre;
la madre potrà vedere la figlia minore quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di studio, ludiche, di salute e sociali della figlia e di lavoro di entrambi i genitori, previo accordo con il padre, lasciando sempre all'intelligenza e, soprattutto, al buon senso dei genitori, ogni ulteriore e diversa intesa;
i coniugi potranno provvedere al mantenimento diretto della figlia nei periodi di convivenza di ciascuno e si impegneranno, reciprocamente, a rimborsare al genitore anticipatario, nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie effettuate nell'interesse della minore, previamente pagina 2 di 3 concordate e debitamente documentate, così come previsto dalle
Linee guida del CNF del 2017;
Entrambi i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, reciprocamente, di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, a nessun titolo o ragione,
e di rinunciare espressamente, e sin da ora, a qualsivoglia emolumento a titolo di alimenti o mantenimento, o per diverso titolo, in proprio favore e a carico dell'altro coniuge, sia nel presente procedimento che in futuro, e ciò anche in caso di modifica delle condizioni lavorative di entrambi.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi,
e con le rispettive famiglie, e a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Entrambi i coniugi attestano l'assenza di inibitorie al rilascio dei rispettivi passaporti e prestano il proprio assenso al rilascio dei passaporti, o documenti di identità validi per l'espatrio, della figlia minore . Per_1
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 28.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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