Decreto cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 00048/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2021, proposto da
Ianniauto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sora, via Marsicana, 43;
contro
Comune di Sora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Quadrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Condominio GAPE corrente in Sora via Roccatani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro De Gasperis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Castelliri, via S. Maria Salome, 7;
per l'annullamento
- dell'ordinanza prot. n.0037311/2021 emessa in data 25/11/2021 dal Comune di Sora, Area Valorizzazione del Territorio, Ufficio Attività produttive e S.U.A.P. - U.M.A. – Gestione Impianti Pubblicitari, con la quale è stata ordinata alla società ricorrente “la chiusura immediata dell'attività di meccatronica esercitata nei locali interrati siti in via Marsicana, 1 distinti in catasto al Fg.22 mapp.1719, in quanto viene svolta in locali interrati con destinazione autorimessa non conforme all'attività svolta”, notificata in data 13/12/2021;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per la conseguente condanna
della Amministrazione al risarcimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, di tutti i danni ingiustamente arrecati alla ricorrente in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso (lucro cessante), al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei quali si rinvia al seguito del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare monocratico n. 402/2021 del 16 dicembre 2021;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sora, con la relativa documentazione;
Visto l’atto di intervento “ad opponendum” del Condominio GAPE corrente in Sora via Roccatani, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare n. 37/2022 del 27 gennaio 2022;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica dell’11 gennaio 2023 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, la Ianniauto s.r.l. chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe con il quale il Comune di Sora aveva disposto l’immediata chiusura dell’attività di “meccatronica” da lei svolta nei locali interrati siti in via Marsicana n.1, distinti in Catasto al Fg.22 mapp.1719, in quanto locali interrati con destinazione d’uso “autorimessa” non conforme all’attività svolta.
La ricorrente, in sintesi, evidenziando di avere comunicato l’avvio della sua attività commerciale al piano terreno nel 2018 e dell’attività di “meccatronica” nei locali interrati nel 2021, a mezzo di due “SCIA”, proponeva quattro motivi di ricorso, con i quali lamentava la violazione di varie norme di legge, di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90 e varie forme sintomatiche di eccesso di potere, in quanto: a) dopo la relativa presentazione di “SCIA” il Comune era intervenuto una volta decorso il termine di sessanta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela; b) non era stato dato luogo alla comunicazione di avvio del procedimento; c) era mancata una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, con esternazione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo; d) sussistevano difetto di istruttoria, sulla mancata considerazione della SCIA, e di motivazione, in ordine a quali violazioni erano state contestate alla ricorrente.
Con il decreto in epigrafe la domanda ex art. 56 c.p.a. era accolta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sora, illustrando in distinta memoria le ragioni sottese alla reiezione del ricorso.
Proponeva intervento “ad opponendum” il Condominio in epigrafe, quale soggetto che aveva presentato un “esposto” al Comune in ordine alla fattispecie, nonché proprietario delle unità immobiliari prospicienti - e divise solo dalla strada di accesso - rispetto ai locali interrati in questione.
Parte ricorrente depositava una memoria, in cui contestava la ritualità della procura alle liti rilasciata dal Condominio, contestandone anche la posizione sostanziale.
Con l’ordinanza in epigrafe la domanda cautelare era accolta.
Successivamente, il Comune di Sora depositava nuova documentazione in giudizio, tra cui copia dell’ordinanza dirigenziale di annullamento della “SCIA” presentata dalla ricorrente in data 3 maggio 2021, per ragioni di incompatibilità urbanistica.
Tale provvedimento risultava poi impugnato dalla Ianniauto s.r.l. con altro giudizio, in cui questa Sezione si esprimeva negativamente sull’istanza cautelare.
Il Comune e l’interveniente, alla luce di tale circostanza, depositavano memorie orientate a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio.
Parte ricorrente depositava a sua volta memorie, in cui contestava la ritualità della procura rilasciata al Comune e insisteva nella domanda di risarcimento del danno, pur ritenendo non rituale l’eccezione di improcedibilità.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2023 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni della parte ricorrente sulla ritualità delle procure dei soggetti costituiti, risultando palese l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la sua posizione soggettiva è stata lesa, all’attualità, dal provvedimento in autotutela di annullamento della “SCIA” del 2021, oggetto di diverso giudizio.
Né sussistono ragioni per attendere l’esito di quest’ultimo, come rilevato dalla ricorrente nelle sue memorie, in quanto un eventuale annullamento in quella sede non potrebbe comportare la reviviscenza di quello qui impugnato e manterrebbe la vigenza della “SCIA” del 2021, ritenuto dallo stesso Comune legittimo titolo autorizzatorio, se era pervenuto alla decisione della necessità di annullarlo, appunto, in autotutela.
Il presente ricorso, quindi, per quanto riguarda la domanda di annullamento, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., potendo provvedere in tal senso il giudice d’ufficio e non essendo necessario che una eccezione del genere debba essere introdotta in giudizio con memoria notificata, secondo quanto invece affermato dalla ricorrente nei suoi scritti difensivi.
Ciò non toglie che il Collegio possa pronunciarsi sulla domanda risarcitoria e sulla c.d “soccombenza virtuale” ai fini del regolamento delle spese di lite.
Ebbene, per quanto riguarda la domanda risarcitoria, essa – collegata peraltro a solo 4 giorni di chiusura, in virtù del decreto cautelare monocratico, come confermato in sede collegale ex art. 55 c.p.a. – è sfornita di prova, in quanto non è dimostrato che proprio in quei 4 giorni l’attività non svolta avrebbe comportato un introito non recuperabile in seguito, così come non è provato il danno all’immagine come lamentato.
Per quanto riguarda le spese di lite, il Collegio ritiene che le stesse siano comunque da porsi a carico del Comune di Sora, avendo già riconosciuto questa Sezione, in sede cautelare, profili di “fumus” in relazione alla mancata partecipazione procedimentale della ricorrente su questione complessa relativa al titolo abilitativo di cui si tratta e rimandando al potere di rivalutazione dell’Amministrazione, una volta avviato il contraddittorio procedimentale.
Il Comune stesso, infatti, ha ritenuto di avviare un nuovo procedimento in autotutela poi sfociato nell’annullamento della “SCIA” del 2021, confermando così la fondatezza del primo, secondo e quarto motivo di ricorso.
Le spese di lite, pertanto, seguono la “soccombenza virtuale” del Comune sulla sola domanda di annullamento, mentre possono compensarsi con il Condominio, mero interveniente volontario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di AT, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in ordine alla domanda di annullamento. respinge la domanda risarcitoria.
Condanna il Comune di Sora a corrispondere alla società ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato. Compensa con il Condominio interveniente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ivo Correale | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO