Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4259 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1
residente in [...], cod. fisc.:
, elettivamente domiciliato in Pace del Mela (ME), C.F._1
Via M. Miroddi n. 4, presso lo studio dell'avv. MANNINO AMELIA
NICOLINA (cod. fisc.: ), fax: 090/9794235, pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per procura in Email_1
atti; PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in Venetico, Via C.F._3
Principe Michele, 65 presso e nello studio dell'avv. ALESCI TIZIANA
CARMEN (C.F.: , con indirizzo di posta elettronica C.F._4
certificata: dalla quale è rappresentata e difesa per Email_2
procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 21.10.2024, premesso che in data Parte_1
05.03.1977, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Messina al n. 194 parte 2 serie A anno 1977), scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione erano nati quattro figli: nato a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Per_2
(ME) il 18.04.1981, nato a [...] il [...] e Per_3 Per_4
nata a [...] il [...], oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che a seguito del venir meno della affectio coniugalis, le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa del
Tribunale di Messina del 28.11.2019; che l'accordo omologato prevedeva l'obbligo a carico del deducente di corrispondere alla un CP_1 assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
che egli non svolgeva più l'attività di autotrasportatore che esercitava all'epoca della separazione ed era titolare di una pensione di invalidità e di una indennità di accompagnamento in quanto invalido al 100 % con necessità di assistenza continua ed affetto da gravi problemi di salute;
che era decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati ed appariva ormai impossibile la ricostituzione dell'unità materiale e morale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, dando atto che mancavano i presupposti per porre a carico del deducente un assegno divorzile a favore della controparte.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 27.11/03.12.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 16.01.2025, si costituiva la quale Controparte_1
2 chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile non inferiore ad €
200,00 mensili, tenuto conto del fatto che ella versava in condizioni disagiate, viveva in una casa in locazione per la quale pagava un canone mensile di € 280,00 ed era affetta da numerose e gravi patologie quali
"vasculopatia cerebrale, cardiopatia ipertensiva, obesità, poliartralgia, deficit funzionali e fibromialgia", che ne riducevano l'autonomia personale e la rendevano del tutto inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, neppure quella di badante in passato esercitata occasionalmente.
Osservava, inoltre, che essendosi dedicata durante il matrimonio alla famiglia, non avrebbe potuto neppure fruire di una pensione dignitosa e godeva solamente di una pensione di invalidità pari a € 435,22 che non era sufficiente neppure per far fronte alla cura della salute, tanto che spesso doveva chiedere piccoli aiuti ai figli. Lamentava, infine, che il Pt_1
non aveva mai adempiuto l'obbligo di corrispondere l'assegno stabilito nell'accordo di separazione omologato, tanto che ella aveva agito per ottenere esecutivamente le somme dovute.
Con memoria depositata il 17.02.2025 depositava Parte_1
nota dell' datata 15.01.2025, con la quale gli veniva comunicata la CP_2
sospensione della pensione di invalidità civile a decorrere dal 29.11.2024, per il venire meno del requisito sanitario, con la conseguenza che la suddetta pensione era stata trasformata in assegno sociale di importo mensile pari a € 438,70 con obbligo di restituire le somme indebitamente versate (pari a € 1.073,78) e con la revoca del beneficio della indennità di accompagnamento.
All'udienza del 18.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede dichiarava che non era titolare di immobili, Parte_1
che era titolare solo del conto sul quale veniva canalizzata la CP_3
pensione ma sul quale non vi erano risparmi, che viveva in un immobile a
3 lui concesso in comodato d'uso, che versava in condizioni di salute tali da richiedere spese di natura sanitaria non coperte dal SSN, che, in particolare, era portatore di stomia e faceva uso di pannoloni in numero molto superiore rispetto a quello fornito dal SSN.
dal canto suo, dichiarava che doveva pagare il Controparte_1
canone di locazione per un importo mensile di € 280,00 e, dovendo reperire altra abitazione per la prossima scadenza del rapporto contrattuale di locazione, temeva che il canone richiesto per una diversa abitazione potesse essere superiore a quello attuale;
ribadiva che era affetta da patologie e che per fare fronte alle sue esigenze doveva, a volte, chiedere aiuto alla figlia;
dichiarava, infine, che non poteva più svolgere alcuna attività lavorativa perché le sue condizioni di salute non glielo permettevano.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza
4 presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con decreto del 28.11.2019 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
05.03.1977 nel Comune di Messina, con atto trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile di detto Comune al n. 194 parte 2 serie A anno 1977.
Quanto alla richiesta avanzata dalla resistente, volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri
5 ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Secondo il testo dell'articolo citato,
l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.), tenendo presente che l'assegno divorzile deve assicurare ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza (funzione assistenziale dell'assegno), ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
6 tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (funzione compensativa dell'assegno). Naturalmente, però, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle
Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n.
15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169;
Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale.
Orbene, nella fattispecie in esame la resistente sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito adeguata dimostrazione della sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti, a prescindere dalla circostanza che attualmente le risorse economiche di cui può disporre la non siano sufficienti per far fronte a tutte le esigenze. E', CP_1
infatti, pacifico che il ha cessato di svolgere l'attività lavorativa di Pt_1
autotrasportatore che espletava all'epoca della separazione ed è pensionato.
Inoltre, l'importo della pensione da lui concretamente percepita è sostanzialmente identico a quello della pensione di cui fruisce la
, essendogli stata revocata l'indennità di accompagnamento e CP_1
dovendo, anzi restituire delle somme indebitamente percepite a tale titolo a far data dal momento in cui era venuto meno il requisito sanitario. Invero,
l'unica differenza esistente nelle attuali condizioni economiche delle parti consiste nel fatto che il vive in una casa in comodato gratuito Pt_1
mentre la deve pagare un canone di locazione, ma tale CP_1
circostanza non appare tale da giustificare la corresponsione di un assegno divorzile, atteso che il contratto di comodato ha per sua natura carattere di precarietà. In ogni caso, in considerazione delle precarie condizioni di
7 salute del (non è contestato che lo stesso sia portatore di Pt_1
“stomia”), che richiedono verosimilmente delle spese non interamente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, la corresponsione di un assegno, anche assai esiguo, in favore della moglie, potrebbe metterlo nella condizione di non potere far fronte neppure alle sue fondamentali esigenze di vita.
La domanda di assegno divorzile avanzata dalla va, CP_1
pertanto, disattesa.
Va, infine, osservato che, a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale cessa di avere efficacia l'assegno di mantenimento stabilito per il coniuge in regime di separazione personale e vanno, pertanto, revocate le statuizioni economiche a favore del coniuge contenute nell'accordo di separazione omologato sin dalla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, in considerazione della natura della causa, avente ad oggetto la modifica di uno stato coniugale che richiede un intervento giurisdizionale,
e della mutevolezza delle condizioni economiche delle parti nel corso del tempo, dovendosi prendere atto che, ai fini della decisione, ha assunto rilievo la circostanza che il ha subito, dopo l'instaurazione del Pt_1
giudizio, una apprezzabile riduzione delle entrate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21.10.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 05.03.1977 nel Comune di Messina, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 194 parte 2 serie A anno 1977, tra nato a [...] Parte_1
8 Giorgio (ME) il 15.09.1957 e nato a [...] Controparte_1
TI (ME) il 25.04.1954;
2) rigetta la domanda avanzata da volta al Controparte_1
riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile e revoca le statuizioni economiche a favore del coniuge contenute nell'accordo di separazione omologato sin dalla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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