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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 298 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di VI LE, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata a Serra San Bruno Parte_1 in Corso Umberto I n. 173 presso lo studio dell'avv. Albanese Vincenzo (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
e
in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in VI LE in Via Scrimbia, n.
1 - VI LE presso l'avv. Mazzara Maria Concetta (PEC: che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/23, emesso dal Tribunale ordinario di VI LE il 16.1.2023, all'esito del procedimento iscritto al n. 2710/2022 R.g.
A fondamento del proprio ricorso sosteneva che la somma ingiunta non fosse dovuta e chiedeva pertanto la revoca dell'opposto decreto con vittoria delle spese di lite. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “PRELIMINARMENTE:
SOSPENDERE l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. 11/23 emesso dal Tribunale di VI
LE (Dott.ssa Tiziana Di Mauro) in data 16.01.2023 relativamente al Procedimento R.G.
2710/2022 PER LE RAGIONI ED I MOTIVI ARTICOLATI NELLA PRESENTE OPPOSIZIONE ED IN ATTESA DI CIO' CHE EMERGERA' NELLA FASE ISTRUTTORIA.
1
1.ACCERTARE LA MANCATA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO/ACCERTAMENTO DA
PARTE DELL' - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'FIV E PER L'EFFETTO CP_2
REVOCARE IL DECRETO INGIUNTIVO N. 11/2023;
2. ACCERTARE LA MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO DA PARTE
DELL DELLE RELATIVE PRETESE Controparte_3 [...]
E NULLITA' del Decreto Ingiuntivo n. 11/23 emesso dal CP_4Controparte_5
Tribunale di VI LE (Dott.ssa Tiziana Di Mauro) in data 16.01.2023 relativamente al
Procedimento R.G. 2710/2022;
3. ACCERTARE LA MANCATA NOTIFICA DI ALCUN AVVISO BONARIO CHE DOVEVA
PRECODERE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELL' CP_2
4. ACCERTARE LA MANCATA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO DA PARTE
DELL' di VI LE;
5. Controparte_6
ACCOGLIERE L'ECCEZIONE DI DECADENZA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE DELL'EBAT- FIV (Ente Bilaterale Fondo Integrazione Malattia e Infortuni di VI LE NON VERSATI IN
TUTTO O IN PARTE;
6. ACCOGLIERE L'ECCEZIONE DI DECADENZA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE dell'EBAT- FIV (Ente Bilaterale Fondo Integrazione Malattia e Infortuni di VI LE relativamente alle quote contributive CAC (contributo assistenza contrattuale) e CAI (contributo assistenza integrativa) quote contributive CAC (contributo assistenza contrattuale) e CAI (contributo assistenza integrativa) anni 2010 trim. II e IV, 2011 trim. IV, anno 2014 trim. II,III, anno 2015 trim. II, anno 2016 trim. III e
IV, anno 2017 trim III e IV, 2018 trim I e IV, anno 2019 trim. III e IV, anno 2020 trim II, III e IV;
8. In via subordinata sentir dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria per violazione di legge e procedimento così come esposti nell'atto di ricorso;
9.Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese, chiedendo il rigetto dell'opposto ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Come puntualmente osservato dall'opposta, il contributo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno 1988 n. 3717).
3. L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, n. CP_7
334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di VI LE affidano all' CP_2 la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia ( e 1 1% per il contributo di assistenza Pt_2 contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico
l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l' a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come autorizzazione CP_2 per l' a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei CP_2 contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede dell' CP_2 provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta
2 autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…” CP_
4. Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso come l' di VI LE abbia trasmesso all'opponente, i modelli F24 comprensivi della richiesta per il versamento dei contributi
CAC e FI (menzionati con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di Indennità Integrativa di malattia e di Infortunio legge 12/03/1968 n. 334” (art. 4 Convenzione)).
5. Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso (art. 3 CP_2 convenzione), per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il FIV nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico.
6. Posto che FIV, inviava l'Avviso di mora prot. 313 il 28.11.2021, l'Avviso di mora prot. 131 il
28.05.2013, l'Avviso di mora prot. 51 il 26.09.2014, l'Avviso di mora prot. 50 il 1°.04.2025, l'Avviso di mora prot. 155 il 16.092016, l'Avviso di mora prot. 03 il 11.09.2017, l'Avviso di mora prot. 04 il
30.03.2018, l'Avviso di mora prot. 965 il 27.11.2018, l'Avviso di mora prot. 576 il 08.11.2019, l'Avviso di mora prot. 578 il 14.01.2021, l'Avviso di mora prot. 540 il 09.11.2021, (vedi all. dal 25 al 35 ns fascicolo della fase monitoria).
7. Che l'azienda opponente, non ha versato il contributo per cui è causa, né ha dato in corso di causa elementi dai quali poter far discendere l'estinzione o l'infondatezza della pretesa contributiva, nella specie.
8. Che l'odierna opponente non ha in alcun modo contestato di applicare i contratti collettivi e nelle denunce di manodopera presentate in forma telematica e non ha neanche contestato di aver dato l'autorizzazione all' a riscuotere i contributi convenzionali per l'assistenza contrattuale e per CP_2
l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza e assistenza sociale stabiliti sulla base delle retribuzioni indicate nelle denunce
9. Ne consegue la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta e conseguentemente il rigetto dell'opposizione.
10. Le spese di lite sono liquidate, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 11/23, emesso dal Tribunale ordinario di VI LE il 16.1.2023,
- condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1 liquidate in complessivi euro 852,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali forfettarie al 15%, come per legge.
VI LE, 22/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di VI LE, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata a Serra San Bruno Parte_1 in Corso Umberto I n. 173 presso lo studio dell'avv. Albanese Vincenzo (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
e
in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in VI LE in Via Scrimbia, n.
1 - VI LE presso l'avv. Mazzara Maria Concetta (PEC: che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/23, emesso dal Tribunale ordinario di VI LE il 16.1.2023, all'esito del procedimento iscritto al n. 2710/2022 R.g.
A fondamento del proprio ricorso sosteneva che la somma ingiunta non fosse dovuta e chiedeva pertanto la revoca dell'opposto decreto con vittoria delle spese di lite. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “PRELIMINARMENTE:
SOSPENDERE l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. 11/23 emesso dal Tribunale di VI
LE (Dott.ssa Tiziana Di Mauro) in data 16.01.2023 relativamente al Procedimento R.G.
2710/2022 PER LE RAGIONI ED I MOTIVI ARTICOLATI NELLA PRESENTE OPPOSIZIONE ED IN ATTESA DI CIO' CHE EMERGERA' NELLA FASE ISTRUTTORIA.
1
1.ACCERTARE LA MANCATA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO/ACCERTAMENTO DA
PARTE DELL' - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'FIV E PER L'EFFETTO CP_2
REVOCARE IL DECRETO INGIUNTIVO N. 11/2023;
2. ACCERTARE LA MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO DA PARTE
DELL DELLE RELATIVE PRETESE Controparte_3 [...]
E NULLITA' del Decreto Ingiuntivo n. 11/23 emesso dal CP_4Controparte_5
Tribunale di VI LE (Dott.ssa Tiziana Di Mauro) in data 16.01.2023 relativamente al
Procedimento R.G. 2710/2022;
3. ACCERTARE LA MANCATA NOTIFICA DI ALCUN AVVISO BONARIO CHE DOVEVA
PRECODERE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELL' CP_2
4. ACCERTARE LA MANCATA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO DA PARTE
DELL' di VI LE;
5. Controparte_6
ACCOGLIERE L'ECCEZIONE DI DECADENZA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE DELL'EBAT- FIV (Ente Bilaterale Fondo Integrazione Malattia e Infortuni di VI LE NON VERSATI IN
TUTTO O IN PARTE;
6. ACCOGLIERE L'ECCEZIONE DI DECADENZA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE dell'EBAT- FIV (Ente Bilaterale Fondo Integrazione Malattia e Infortuni di VI LE relativamente alle quote contributive CAC (contributo assistenza contrattuale) e CAI (contributo assistenza integrativa) quote contributive CAC (contributo assistenza contrattuale) e CAI (contributo assistenza integrativa) anni 2010 trim. II e IV, 2011 trim. IV, anno 2014 trim. II,III, anno 2015 trim. II, anno 2016 trim. III e
IV, anno 2017 trim III e IV, 2018 trim I e IV, anno 2019 trim. III e IV, anno 2020 trim II, III e IV;
8. In via subordinata sentir dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria per violazione di legge e procedimento così come esposti nell'atto di ricorso;
9.Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese, chiedendo il rigetto dell'opposto ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Come puntualmente osservato dall'opposta, il contributo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno 1988 n. 3717).
3. L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, n. CP_7
334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di VI LE affidano all' CP_2 la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia ( e 1 1% per il contributo di assistenza Pt_2 contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico
l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l' a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come autorizzazione CP_2 per l' a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei CP_2 contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede dell' CP_2 provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta
2 autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…” CP_
4. Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso come l' di VI LE abbia trasmesso all'opponente, i modelli F24 comprensivi della richiesta per il versamento dei contributi
CAC e FI (menzionati con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di Indennità Integrativa di malattia e di Infortunio legge 12/03/1968 n. 334” (art. 4 Convenzione)).
5. Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso (art. 3 CP_2 convenzione), per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il FIV nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico.
6. Posto che FIV, inviava l'Avviso di mora prot. 313 il 28.11.2021, l'Avviso di mora prot. 131 il
28.05.2013, l'Avviso di mora prot. 51 il 26.09.2014, l'Avviso di mora prot. 50 il 1°.04.2025, l'Avviso di mora prot. 155 il 16.092016, l'Avviso di mora prot. 03 il 11.09.2017, l'Avviso di mora prot. 04 il
30.03.2018, l'Avviso di mora prot. 965 il 27.11.2018, l'Avviso di mora prot. 576 il 08.11.2019, l'Avviso di mora prot. 578 il 14.01.2021, l'Avviso di mora prot. 540 il 09.11.2021, (vedi all. dal 25 al 35 ns fascicolo della fase monitoria).
7. Che l'azienda opponente, non ha versato il contributo per cui è causa, né ha dato in corso di causa elementi dai quali poter far discendere l'estinzione o l'infondatezza della pretesa contributiva, nella specie.
8. Che l'odierna opponente non ha in alcun modo contestato di applicare i contratti collettivi e nelle denunce di manodopera presentate in forma telematica e non ha neanche contestato di aver dato l'autorizzazione all' a riscuotere i contributi convenzionali per l'assistenza contrattuale e per CP_2
l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza e assistenza sociale stabiliti sulla base delle retribuzioni indicate nelle denunce
9. Ne consegue la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta e conseguentemente il rigetto dell'opposizione.
10. Le spese di lite sono liquidate, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 11/23, emesso dal Tribunale ordinario di VI LE il 16.1.2023,
- condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1 liquidate in complessivi euro 852,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali forfettarie al 15%, come per legge.
VI LE, 22/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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