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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 821/2024 R.G., promosso da:
nata a [...] l'[...] C.F. ed ivi residente in [...] C.F._1
Belvedere n. 31, elettivamente domiciliata a Caltanissetta Viale della Regione n. 21, presso lo studio degli avvocati Vincenzo Toscano e Aldo Bellomo, che la rappresentano e difendono, giusto mandato apposto in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2 in Caltanissetta Contrada Sabucina s.n., elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Via Calabria N° 7 presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Giovanni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: “Ricorso ex artt. 337 bis e 337 septies c.c. per mantenimento di figlio maggiorenne”
Conclusioni della ricorrente: “Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle domande spiegate con condanna alle spese di giudizio”.
Conclusioni per il resistente, si riportano quelle di cui alla comparsa di costituzione avendo il difensore, con le note depositate il 5.2.2025, precisato al termine della memoria “Nell'interesse del resistente,
1 pertanto, si rivolge istanza affinché il Tribunale dichiari INAMMISSIBILE ED INUTILIZZABILE
l'allegazione odierna proveniente dalla ricorrente in quanto effettuata in violazione delle vigenti norme procedurali”.: “Piaccia al Tribunale Civile di Caltanissetta, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento delle argomentazioni spiegate in premessa nell'interesse del resistente:
• In via preliminare, disporre che alla causa N° 821/2024 R.G. sia riunita, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., la causa N° 828/2024 R.G., originariamente assegnata al Giudice Relatore Dott. Calogero
Domenico Cammarata;
• Nel merito, rigettare la domanda formulata dalla signora con il ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio N° 821/2024 R.G.;
• Condannare la ricorrente a rifondere le spese legali affrontate dal signor per il presente Pt_1 giudizio”.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.5.2024 chiedeva che venisse posto a carico del proprio Parte_1 genitore l'obbligo di versare direttamente in favore della predetta Controparte_1 ricorrente, a titolo di mantenimento, l'importo di € 300,00 o quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Al riguardo, esponeva di essere, unitamente ai fratelli minorenni, nato il [...] e Persona_1
nato il [...], figlia del resistente. Persona_2
A seguito della proposizione del procedimento per separazione giudiziale dei genitori, di cui al n.
399/2021 R.G., era stata emessa sentenza n. 545/2023 nella quale il Tribunale aveva posto, a carico del resistente, il versamento, a titolo di mantenimento per i soli figli minori, della somma di € 550,00 da ripartire in parti uguali, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Nella sentenza nessuna somma, a titolo di mantenimento, veniva riconosciuta per l'odierna ricorrente.
Nonostante ciò, la stessa non si era persa d'animo e con la sua determinazione si era dedicata agli studi universitari ed era in procinto di completare il suo percorso con risultati brillanti.
L'impegno profuso da era comprovato, oltre che dagli ottimi risultati per come comprovato Pt_1 con la produzione del libretto universitario, anche in considerazione del fatto che, per meriti, aveva anche soggiornato, con il progetto Erasmus, per sei mesi in Spagna.
Durante questo periodo, aveva sempre potuto contare sul supporto della madre e dei suoi familiari che l'avevano sostenuta sia moralmente che economicamente.
In relazione a quanto sopra, essendo ancora studentessa ed economicamente non autosufficiente, aveva diritto ad ottenere, a titolo di mantenimento ex art. 337 septies, la somma non inferiore ad € 300,00 con versamento diretto in suo favore.
2 Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio, contestando le pretese avversarie e, in via preliminare, sul rilievo di cui al decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva la riunione del procedimento con quello promosso dalla (madre della ricorrente), iscritto al Parte_2
n. 828/2024 R.G., e assegnato ad altro giudice.
Nel merito, nel contestare quanto richiesto dalla ricorrente, evidenziava che la domanda era fondata sull'unica circostanza provata (frequenza con profitto del corso universitario), ove l'art. 337-septies, comma 1, c.c. richiedeva che il Giudice valutasse “le circostanze”, non potendo, quindi, discendere il diritto al mantenimento, dal solo status di studente universitario rivestito dal figlio istante.
Comunque, veniva contestato che ricorressero le circostanze ulteriori che legittimino l'attribuzione del contributo richiesto, considerato che la ricorrente viveva nella casa familiare ed era dotata di capacità lavorativa, di patrimonio e di redditi.
La domanda di contribuzione economica direttamente avanzata dalla figlia maggiorenne Parte_1 doveva, quindi, essere rigettata.
All'udienza del 6.11.2024, venivano sentite le parti e la causa rinviata per verificare la possibilità di addivenire ad un accodo tra le parti.
Con le note depositate in data 17.11.2024 i difensori rappresentavano che non era stato possibile addivenire ad un accordo e, quindi, insistevano nelle proprie difese e richieste.
Con ordinanza del 9.12.2024 venivano rigettate le prove testimoniali formulate dalla parte ricorrente e a causa rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. all'udienza del
9.12.2024 riservandosi il giudice relatore di riferire al collegio con ordinanza del 4.2.2025.
Ciò premesso, preliminarmente non sussistono i presupposti per disporsi la riunione con la causa sopra indicata pendente tra i genitori, atteso che la figlia maggiorenne, ha una propria legittimazione a richiedere la contribuzione economica dovuta dal genitore, ove, nel primo giudizio, la domanda della madre era stata dichiarata inammissibile.
Nel merito, la domanda della parte ricorrente finalizzata ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento a carico del padre è fondata e deve essere, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Dalla documentazione depositata emerge che, nel giudizio di separazione svoltosi tra i genitori della ricorrente, nessuna somma era stata riconosciuta, a carico del padre, per il mantenimento della figlia maggiorenne, atteso che la relativa domanda era stata dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta, venendo determinato il contributo per i figli minori nello stesso importo che nella fase presidenziale era stato stabilito quale somma dovuta dal padre per il mantenimento dei tre figli.
Orbene, la circostanza relativa al fatto che la figlia abbia intrapreso la carriera universitaria e si Pt_1 sia dedicata proficuamente allo studio, essendo in procinto di completarli, deve ritenersi pacifica tra le parti e adeguatamente documentata.
3 In tale contesto, la parte resistente ha eccepito nella comparsa di costituzione che la ricorrente viveva nella casa familiare ed era dotata di capacità lavorativa, di patrimonio e di redditi.
In sede di audizione delle parti (udienza del 6.11.2024) la ricorrente ha dichiarato, per quanto di interesse, quanto segue: “Dal conseguimento del diploma in avanti sono stata a carico di mia madre nel senso che ha provveduto lei al mio mantenimento e tutt'ora è così. Vivo con mia madre in via Belvedere n. 31 a San Cataldo. Alla
Kore di Enna la frequenza non era obbligatoria ma io ho frequentato regolarmente tutte le lezioni, recandomi ad Enna con l'autobus. Non avevo un alloggio ad Enna. In questi ultimi tre anni sono stata impegnata esclusivamente nell'attività di studio e non ho potuto fare altro. Il profitto universitario è andato molto bene. ….” Orbene, per quanto attiene alla questione relativa al fatto che la viveva nella casa familiare ed era dotata di capacità lavorativa Pt_1
(generica), tali circostanze risultano ininfluenti ai fini del decidere, atteso che la prima conferma che la
, dopo la separazione tra i genitori, ha continuato a vivere con la madre e la seconda perché la Pt_1 medesima non esclude che il figlio possa intraprendere un percorso di studi universitari che le possano consentire di acquisire una adeguata professionalità per una maggiore gratificazione al momento di accedere al mondo del lavoro, avendo i genitori il dovere di mantenere ed assister e i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (art. 147 c.c.).
Per quanto riguarda i riferimenti contenuti nella comparsa di costituzione, relativi al patrimonio ed ai redditi, gli stessi sono stati enucleati dalla parte in maniera estremamente generica e privi di qualunque specifico riferimento anche alla semplice tipologia del patrimonio e ai redditi, di cui non viene specificato in alcun modo da quale fonte derivino.
Al riguardo, giova ricordare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso da questo collegio, secondo cui, proprio per la funzione c.d. educativa del mantenimento: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183).
Inoltre, giova anche ricordare che l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni perdura fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi ovvero finché i figli non abbiano acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale, salvo che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato degli stessi (cfr., ex multis, Cass., sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40283);
Peraltro, quanto rappresentato dalla in sede di udienza appare anche in linea con il dato di Pt_1 comune conoscenza secondo cui la figlia, che può contare sull'aiuto economico di un genitore lavoratore che, peraltro, beneficia anche dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per il
4 mantenimento degli altri due figli, dedicandosi proficuamente agli studi universitari, con molta difficoltà potrebbe raggiungere anche l'indipendenza economica, ove, come sopra detto e come affermato anche dalla controparte, la stessa è rimasta a vivere con la madre e i fratelli.
La domanda della ricorrente deve essere, pertanto, accolta, potendo essere determinato il contributo per il mantenimento della figlia, da versare alla stessa entro giorno cinque di ogni mese, e a carico del padre, in € 200,00, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Tale importo appare conforme e in linea con le possibilità economiche del padre, peraltro, già gravato del mantenimento degli altri due figli minori, come sopra ricordato, e che era stato determinato, in sede di separazione, in € 550,00 mensili.
Avuto riguardo a quanto sopra ritenuto, rimane ininfluente la questione dell'ammissibilità e utilizzabilità del documento (tardivamente depositato), allegato dalla parte ricorrente alle note scritte del 5.2.2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in favore della parte ricorrente, come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 337 septies c.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10 maggio 2024 da nei Parte_1 confronti di , pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 Controparte_1 versare, a favore della figlia , entro giorno cinque di ogni mese, un contributo per il Parte_1 suo mantenimento nella misura di € 200,00, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di Controparte_1
in € 1.627,00, di cui € 27,00 per rimborso spese ed € 1.600,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15 dell'importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 21 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 821/2024 R.G., promosso da:
nata a [...] l'[...] C.F. ed ivi residente in [...] C.F._1
Belvedere n. 31, elettivamente domiciliata a Caltanissetta Viale della Regione n. 21, presso lo studio degli avvocati Vincenzo Toscano e Aldo Bellomo, che la rappresentano e difendono, giusto mandato apposto in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2 in Caltanissetta Contrada Sabucina s.n., elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Via Calabria N° 7 presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Giovanni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: “Ricorso ex artt. 337 bis e 337 septies c.c. per mantenimento di figlio maggiorenne”
Conclusioni della ricorrente: “Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle domande spiegate con condanna alle spese di giudizio”.
Conclusioni per il resistente, si riportano quelle di cui alla comparsa di costituzione avendo il difensore, con le note depositate il 5.2.2025, precisato al termine della memoria “Nell'interesse del resistente,
1 pertanto, si rivolge istanza affinché il Tribunale dichiari INAMMISSIBILE ED INUTILIZZABILE
l'allegazione odierna proveniente dalla ricorrente in quanto effettuata in violazione delle vigenti norme procedurali”.: “Piaccia al Tribunale Civile di Caltanissetta, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento delle argomentazioni spiegate in premessa nell'interesse del resistente:
• In via preliminare, disporre che alla causa N° 821/2024 R.G. sia riunita, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., la causa N° 828/2024 R.G., originariamente assegnata al Giudice Relatore Dott. Calogero
Domenico Cammarata;
• Nel merito, rigettare la domanda formulata dalla signora con il ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio N° 821/2024 R.G.;
• Condannare la ricorrente a rifondere le spese legali affrontate dal signor per il presente Pt_1 giudizio”.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.5.2024 chiedeva che venisse posto a carico del proprio Parte_1 genitore l'obbligo di versare direttamente in favore della predetta Controparte_1 ricorrente, a titolo di mantenimento, l'importo di € 300,00 o quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Al riguardo, esponeva di essere, unitamente ai fratelli minorenni, nato il [...] e Persona_1
nato il [...], figlia del resistente. Persona_2
A seguito della proposizione del procedimento per separazione giudiziale dei genitori, di cui al n.
399/2021 R.G., era stata emessa sentenza n. 545/2023 nella quale il Tribunale aveva posto, a carico del resistente, il versamento, a titolo di mantenimento per i soli figli minori, della somma di € 550,00 da ripartire in parti uguali, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Nella sentenza nessuna somma, a titolo di mantenimento, veniva riconosciuta per l'odierna ricorrente.
Nonostante ciò, la stessa non si era persa d'animo e con la sua determinazione si era dedicata agli studi universitari ed era in procinto di completare il suo percorso con risultati brillanti.
L'impegno profuso da era comprovato, oltre che dagli ottimi risultati per come comprovato Pt_1 con la produzione del libretto universitario, anche in considerazione del fatto che, per meriti, aveva anche soggiornato, con il progetto Erasmus, per sei mesi in Spagna.
Durante questo periodo, aveva sempre potuto contare sul supporto della madre e dei suoi familiari che l'avevano sostenuta sia moralmente che economicamente.
In relazione a quanto sopra, essendo ancora studentessa ed economicamente non autosufficiente, aveva diritto ad ottenere, a titolo di mantenimento ex art. 337 septies, la somma non inferiore ad € 300,00 con versamento diretto in suo favore.
2 Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio, contestando le pretese avversarie e, in via preliminare, sul rilievo di cui al decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva la riunione del procedimento con quello promosso dalla (madre della ricorrente), iscritto al Parte_2
n. 828/2024 R.G., e assegnato ad altro giudice.
Nel merito, nel contestare quanto richiesto dalla ricorrente, evidenziava che la domanda era fondata sull'unica circostanza provata (frequenza con profitto del corso universitario), ove l'art. 337-septies, comma 1, c.c. richiedeva che il Giudice valutasse “le circostanze”, non potendo, quindi, discendere il diritto al mantenimento, dal solo status di studente universitario rivestito dal figlio istante.
Comunque, veniva contestato che ricorressero le circostanze ulteriori che legittimino l'attribuzione del contributo richiesto, considerato che la ricorrente viveva nella casa familiare ed era dotata di capacità lavorativa, di patrimonio e di redditi.
La domanda di contribuzione economica direttamente avanzata dalla figlia maggiorenne Parte_1 doveva, quindi, essere rigettata.
All'udienza del 6.11.2024, venivano sentite le parti e la causa rinviata per verificare la possibilità di addivenire ad un accodo tra le parti.
Con le note depositate in data 17.11.2024 i difensori rappresentavano che non era stato possibile addivenire ad un accordo e, quindi, insistevano nelle proprie difese e richieste.
Con ordinanza del 9.12.2024 venivano rigettate le prove testimoniali formulate dalla parte ricorrente e a causa rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. all'udienza del
9.12.2024 riservandosi il giudice relatore di riferire al collegio con ordinanza del 4.2.2025.
Ciò premesso, preliminarmente non sussistono i presupposti per disporsi la riunione con la causa sopra indicata pendente tra i genitori, atteso che la figlia maggiorenne, ha una propria legittimazione a richiedere la contribuzione economica dovuta dal genitore, ove, nel primo giudizio, la domanda della madre era stata dichiarata inammissibile.
Nel merito, la domanda della parte ricorrente finalizzata ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento a carico del padre è fondata e deve essere, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Dalla documentazione depositata emerge che, nel giudizio di separazione svoltosi tra i genitori della ricorrente, nessuna somma era stata riconosciuta, a carico del padre, per il mantenimento della figlia maggiorenne, atteso che la relativa domanda era stata dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta, venendo determinato il contributo per i figli minori nello stesso importo che nella fase presidenziale era stato stabilito quale somma dovuta dal padre per il mantenimento dei tre figli.
Orbene, la circostanza relativa al fatto che la figlia abbia intrapreso la carriera universitaria e si Pt_1 sia dedicata proficuamente allo studio, essendo in procinto di completarli, deve ritenersi pacifica tra le parti e adeguatamente documentata.
3 In tale contesto, la parte resistente ha eccepito nella comparsa di costituzione che la ricorrente viveva nella casa familiare ed era dotata di capacità lavorativa, di patrimonio e di redditi.
In sede di audizione delle parti (udienza del 6.11.2024) la ricorrente ha dichiarato, per quanto di interesse, quanto segue: “Dal conseguimento del diploma in avanti sono stata a carico di mia madre nel senso che ha provveduto lei al mio mantenimento e tutt'ora è così. Vivo con mia madre in via Belvedere n. 31 a San Cataldo. Alla
Kore di Enna la frequenza non era obbligatoria ma io ho frequentato regolarmente tutte le lezioni, recandomi ad Enna con l'autobus. Non avevo un alloggio ad Enna. In questi ultimi tre anni sono stata impegnata esclusivamente nell'attività di studio e non ho potuto fare altro. Il profitto universitario è andato molto bene. ….” Orbene, per quanto attiene alla questione relativa al fatto che la viveva nella casa familiare ed era dotata di capacità lavorativa Pt_1
(generica), tali circostanze risultano ininfluenti ai fini del decidere, atteso che la prima conferma che la
, dopo la separazione tra i genitori, ha continuato a vivere con la madre e la seconda perché la Pt_1 medesima non esclude che il figlio possa intraprendere un percorso di studi universitari che le possano consentire di acquisire una adeguata professionalità per una maggiore gratificazione al momento di accedere al mondo del lavoro, avendo i genitori il dovere di mantenere ed assister e i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (art. 147 c.c.).
Per quanto riguarda i riferimenti contenuti nella comparsa di costituzione, relativi al patrimonio ed ai redditi, gli stessi sono stati enucleati dalla parte in maniera estremamente generica e privi di qualunque specifico riferimento anche alla semplice tipologia del patrimonio e ai redditi, di cui non viene specificato in alcun modo da quale fonte derivino.
Al riguardo, giova ricordare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso da questo collegio, secondo cui, proprio per la funzione c.d. educativa del mantenimento: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183).
Inoltre, giova anche ricordare che l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni perdura fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi ovvero finché i figli non abbiano acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale, salvo che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato degli stessi (cfr., ex multis, Cass., sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40283);
Peraltro, quanto rappresentato dalla in sede di udienza appare anche in linea con il dato di Pt_1 comune conoscenza secondo cui la figlia, che può contare sull'aiuto economico di un genitore lavoratore che, peraltro, beneficia anche dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per il
4 mantenimento degli altri due figli, dedicandosi proficuamente agli studi universitari, con molta difficoltà potrebbe raggiungere anche l'indipendenza economica, ove, come sopra detto e come affermato anche dalla controparte, la stessa è rimasta a vivere con la madre e i fratelli.
La domanda della ricorrente deve essere, pertanto, accolta, potendo essere determinato il contributo per il mantenimento della figlia, da versare alla stessa entro giorno cinque di ogni mese, e a carico del padre, in € 200,00, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Tale importo appare conforme e in linea con le possibilità economiche del padre, peraltro, già gravato del mantenimento degli altri due figli minori, come sopra ricordato, e che era stato determinato, in sede di separazione, in € 550,00 mensili.
Avuto riguardo a quanto sopra ritenuto, rimane ininfluente la questione dell'ammissibilità e utilizzabilità del documento (tardivamente depositato), allegato dalla parte ricorrente alle note scritte del 5.2.2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in favore della parte ricorrente, come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 337 septies c.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10 maggio 2024 da nei Parte_1 confronti di , pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 Controparte_1 versare, a favore della figlia , entro giorno cinque di ogni mese, un contributo per il Parte_1 suo mantenimento nella misura di € 200,00, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di Controparte_1
in € 1.627,00, di cui € 27,00 per rimborso spese ed € 1.600,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15 dell'importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 21 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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