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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2024, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 663/16 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Marilena Bonfiglio, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Maria Grazia Bertilone, giusta procura in atti;
- resistente
E con il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione dei coniugi
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con il resistente – trascritto Parte_1
all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo di Brolo, atto n. 10, p. II, S. A, anno
2009 – che dalla relazione era nato il figlio il 25.2.2011 che, successivamente, era CP_1
venuta meno l'affectio maritalis a causa di reciproche incomprensioni, ha chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni meglio indicate in atti.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione ed Controparte_2
ha chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito della pronuncia della separazione a carico della controparte, l'affido esclusivo del minore, l'assegnazione della casa familiare e un contributo per il mantenimento della prole.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale;
peraltro, le parti vivono da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
2 La separazione tra i coniugi presuppone l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile;
circostanza questa che risulta provata nel presente giudizio.
Il Collegio, inoltre, preso atto che le condizioni concordate dalle parti nella scrittura sottoscritta e depositata il 27.11.2024 non si pongono in contrasto nè con le norme imperative né con gli interessi della prole, dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 663/2016 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura sottoscritta e depositata in data 27.11.2024.
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 663/16 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Marilena Bonfiglio, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Maria Grazia Bertilone, giusta procura in atti;
- resistente
E con il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione dei coniugi
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con il resistente – trascritto Parte_1
all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo di Brolo, atto n. 10, p. II, S. A, anno
2009 – che dalla relazione era nato il figlio il 25.2.2011 che, successivamente, era CP_1
venuta meno l'affectio maritalis a causa di reciproche incomprensioni, ha chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni meglio indicate in atti.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione ed Controparte_2
ha chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito della pronuncia della separazione a carico della controparte, l'affido esclusivo del minore, l'assegnazione della casa familiare e un contributo per il mantenimento della prole.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale;
peraltro, le parti vivono da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
2 La separazione tra i coniugi presuppone l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile;
circostanza questa che risulta provata nel presente giudizio.
Il Collegio, inoltre, preso atto che le condizioni concordate dalle parti nella scrittura sottoscritta e depositata il 27.11.2024 non si pongono in contrasto nè con le norme imperative né con gli interessi della prole, dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 663/2016 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura sottoscritta e depositata in data 27.11.2024.
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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