Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6508 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra
(cod. fisc. ), elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 138, presso lo studio dell'avv. Maria
Martignetti (cod. fisc. ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2 per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 11.5.2021, unitamente all'avv. Gillian
Marconi (cod. fisc. ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_3 per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e in persona del procuratore speciale, avv. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. G. Belli n. 36, presso lo
[...] studio dell'avv. Stefano Baldi (cod. fisc. ), che la CodiceFiscale_4 rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesca Andrea Cantone (cod. fisc. ) per procura su foglio separato allegato alla CodiceFiscale_5 comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis Parte_1 reiectis
1) In via principale, in relazione ai rapporti di mutuo intercorsi tra l'attore e la convenuta, e descritti in narrativa di cui al contratto del 19.12.2001, di cui al contratto 28.09.2006, di cui al contratto del 12.01.2009 e di cui al contratto del 17.03.2009, accertare e dichiarare la sussistenza di interessi usurari (oltre la soglia usuraia) in favore di quest'ultima, nella misura indicata nelle quattro perizie di parte in atti e dichiarare ex art. 1815, comma 2 c.c., la nullità di tutte le clausole contrattuali pattuenti il tasso illecito e conse- guentemente dichiarare che, pertanto, nulla è dovuto dall'attore alla conve- nuta, rispetto ai quattro contratti di mutuo, a titolo di interesse, ma solo il rimborso rateale del capitale.
2) Sempre in via principale e in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali prevedenti interessi o altra remunerazione o spese in favore della convenuta (contenute nei quattro suddetti contratti) e ciò ex artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. e che, quindi, non è dovuto interesse alcuno, ma solo il rimborso rateale del capitale.
3) In via subordinata, ex art. 1284 c.c., dichiarare che gli interessi sono do- vuti dall'attore solo al saggio legale e ciò con riferimento a tutti i detti con- tratti.
4) Sempre in via principale e per i motivi di cui sopra, condannare conse- guentemente la convenuta, sempre con riferimento a tutti i detti contratti, a restituire all'attore, ex art. 2033 c.c., qualsiasi somma a quest'ultima corri- sposta in eccesso e comunque senza alcun titolo legittimo e dalla convenuta indebitamente percepita, e ciò nella misura minimale indicata dalle quattro perizie di parte attrice in atti, ovvero in quella maggiore o minor somma che verrà provata in corso di giudizio.
Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno del pagamento delle somme da parte attorea, sino all'effettivo soddi- sfo della stessa, nonché degli interessi di cui all'art. 1284 c.c. e pari al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
2 transazioni commerciali (così come modificato dalla legge n. 162/2014) a partire questi ultimi dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
5) Sempre in via principale, procedere alla compensazione tra le somme per capitale ancora dovute alla banca e qualsiasi somma da quest'ultima dovuta all'attore per indebito arricchimento ex art. 2033 c.c.
B) Si chiede, inoltre, la restituzione della somma di euro 8.000,00 per spese di lite, oltre oneri di legge, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (all. 3).
Con vittoria di spese e compenso professionale oltre Iva, CPA e 12,50% e anche di quelle del giudizio di I grado”; per “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Controparte_1
• respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate Parte_2 in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudi- zio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. ha citato innanzi al Tribunale di Roma la Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse accertata la nullità parziale, limitatamente alla
[...] previsione di interessi usurari e anatocistici, e la conseguente gratuità ex art. 1815, co. 2 c.c., o in subordine accertata l'indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale e l'applicazione dei tassi di interesse sostitutivi, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente perce- pite, in relazione ai seguenti contratti di mutuo ipotecario: (i) n.
003/0087733 del 19.12.2001 (rep. 25574) per un importo di Lire 950.000.000 e per la durata di anni dieci, da restituire in 120 rate mensili;
(ii) n. 003/183367 del 28.9.2006 (rep. 13220) per un importo di € 490.000,00 per la durata di anni 20 con restituzione in 240 rate mensili;
(iii) n. 003/00258036 del 12.1.2009 (rep. 14.846) per un importo di €
339.748,80 per la durata di anni 29 con restituzione in 348 rate mensili;
(iv) n. 003/253953 del 17.3.2009 per l'importo di € 1.000.000,00 per la durata di anni 30 con restituzione con 360 rate mensili.
3 Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha Controparte_1 eccepito la genericità e il difetto di prova della domanda, e ha dedotto che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto nei contratti di mutuo è inferiore al tasso soglia di usura.
Con sentenza n. 6772/2020 depositata il 30.4.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dall'attore, condannando a rimborsare alla convenuta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello Pt_1
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in
[...] epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha escluso: (a) che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, in base al rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi, ma si sostitui- scono a questi;
(b) l'illegittimità della clausola contrattuale che prevede, nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione del tasso moratorio sull'in- tero importo delle rate scadute, perché, in tale caso, si tratterebbe non di sommatoria, ma di un'ipotesi di anatocismo.
Il motivo non è fondato.
In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'i- nadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommato- ria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i se- condi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord.
5.5.2022, n. 14214).
4 Anche a voler ritenere – come fa il giudice di primo grado – che ci si trovi dinanzi a un fenomeno anatocistico (ma si potrebbe ritenere che il fenomeno sia per definizione incompatibile con un debito scaduto nel quale non ha più senso la distinzione tra capitale e interessi antecedenti la scadenza mede- sima), è incontestato che i contratti di mutuo per cui è causa siano stati tutti stipulati tra il 19.12.2001 e il 17.3.2009, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9.2.2000, che all'art. 3 dispone:
“Nelle operazioni di finanziamento per le quali sia previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessiva- mente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabi- lito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
Nel caso di specie, la suddetta possibilità è sancita espressamente:
(i) dall'art. 13 delle condizioni generali di mutuo relative al contratto n.
003/0087733 del 19.12.2001, che prevede: “In caso di mancato paga- mento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere interessi di mora a favore della parte mutuante dal giorno della scadenza (…)” (v. doc. n. 1a del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio);
(ii) dall'art. 5 dell'atto pubblico con cui è stato stipulato il mutuo n.
003/183367 del 28.9.2006, che prevede: “In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere interessi di mora a favore della parte mutuante dal giorno della scadenza (…)” (v. doc. A 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio);
(iii) dall'art. 6 dell'atto pubblico con cui è stato stipulato il mutuo n. 003/00258036 del 12.1.2009, che prevede: “In caso di ritardato paga- mento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere alla interessi di mora a CP_3 favore della parte mutuante dal giorno della scadenza (…)” (v. doc. B 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio);
(iv) dall'art. 5 dell'atto pubblico con cui è stato stipulato il mutuo n. 003/253953 del 17.3.2009, che prevede: “In caso di ritardato pagamento
5 di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la Parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere alla Banca interessi di mora a favore della parte mutuante dal giorno della scadenza (…)” (v. doc. C 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Peraltro, anche la Suprema Corte si è espressa positivamente sull'applicabi- lità di una deroga al fenomeno dell'anatocismo per i mutui fondiari stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, rite- nendo che “Nel nuovo panorama normativo, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi” (così Cass. civ., Sez. I, 22.5.2014, n. 11400; mentre Cass. civ., Sez. III, 20.2.2003, n. 2593, che ritiene illegittima tale previsione, si riferisce, invece, a mutui stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta norma, e segnatamente nel 1976, 1980 e 1982, e che peraltro non contenevano al- cuna clausola che consentisse detto anatocismo).
L'affermazione di parte appellante secondo cui “gli interessi corrispettivi e quelli moratori non possono mai essere applicati nello stesso momento”, quindi, non tiene conto sia del rilievo per cui quelli compresi in una rata scaduta perdono la natura di interesse, sia che, in ogni caso e in via del tutto assorbente, il cumulo in questione è previsto e ritenuto lecito dalla giurispru- denza di legittimità.
3. Nell'ambito del primo motivo di appello si censura la decisione emessa dal Tribunale di Roma anche laddove ha ritenuto che “La commissione pre- vista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutua- tario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, ma costi- tuisce piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remune- razione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso”.
Secondo l'appellante, infatti, il giudice di prime cure “omette di considerare è che ciò che risultano ampiamente sommabili sono le spese che ne derivano,
6 tutte espresse nella medesima valuta (cioè in euro), indipendentemente dalla fonte da cui scaturiscono”, come imposto dall'art. 644 c.p., che afferma il principio di l'onnicomprensività del calcolo degli oneri ai fini dell'usura, per cui “Nel caso delle remunerazioni la legge specifica che esse rilevano 'a qual- siasi titolo' siano applicate”, e quindi che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per la mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri, in particolare come nel caso della previsione di una penale di estinzione anticipata. In particolare, evidenzia come “le suddette pattuizioni sono valide ed effi- Parte_1 caci sin dal momento della stipula ed indipendentemente dal verificarsi della morosità (non è certo consentito prevedere una penale fuorilegge ancorché il diligente mutuatario non incappi in ritardi nei pagamenti) e che l'usurarietà degli interessi di mora specificati in contratto prescinde dalla loro materiale applicazione”.
Anche tale censura non è fondata.
Come ha chiarito la Suprema Corte, in tema di usura bancaria, ai fini del su- peramento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è pos- sibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7.3.2022, n. 7352; Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23866).
4. Con il secondo motivo di appello si censura la decisione del giudice di prime cure di non ammettere la consulenza tecnica richiesta dall'odierno ap- pellante in considerazione della genericità della domanda, in quanto non sarebbero stati specificamente dedotti elementi ulteriori sulla base dei quali valutare il carattere usurario del mutuo o, comunque, la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse, avendo rilevato che la perizia stragiudi- ziale attesterebbe espressamente il mancato superamento del tasso soglia nell'ipotesi di operatività fisiologica del contratto, nonché in considerazione della mancata tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui derive- rebbe la nullità invocata. In particolare, l'appellante deduce che “Contraria-
7 mente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, l'appellante ha ampia- mente assolto all'onere di provare la propria pretesa, in quanto ha specifica- mente allegato ed indicato gli elementi di fatto e di diritto posti a fonda- mento delle proprie domande, né è venuto meno al proprio obbligo di esi- bizione della documentazione contrattuale relativa ai rapporti dedotti in giu- dizio”.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. Parte appellante deduce che “gli elaborati peritali di parte (docc.
9-A3- B3-C3 fascicolo di primo grado), basati sui contratti inter partes, mediante i calcoli effettuati e le ipotesi di calcolo sulla usurarietà dei tassi, dimostrano che, sulla base delle variabili contrattuali pattuite, i tassi indicati non sono in alcun modo ricostruibili e, se ricostruiti sulla base dei valori dichiarati dalla sono comunque sottostimati rispetto a quanto applicato”. Così fa- CP_3 cendo, tuttavia, non allega l'usurarietà dei tassi applicati, ma Parte_1 semmai che i tassi applicati nell'ambito dei rapporti di mutuo per cui è causa sono stati superiori rispetto a quelli “dichiarati” dalla Banca, e questo non determina la dedotta nullità del tasso pattuito.
Inoltre, l'appellante deduce di avere “dimostrato documentalmente che ese- guendo le varie operazioni di calcolo, e non la semplice sommatoria cui fa riferimento la sentenza impugnata, su tutti i contratti vi è stato su- CP_1 peramento del tasso soglia”. Non indica, tuttavia, quali sarebbero le opera- zioni di calcolo che proverebbero l'assunto di vale a dire la Parte_1 pattuizione – a prescindere da un'applicazione, che non vi sarebbe stata, perché non è mai ritardato il pagamento di una rata dei mutui suddetti – di tassi di interesse usurari.
È sufficiente leggere le perizie econometriche prodotte da Parte_1 nel giudizio di primo grado (v. docc. nn. 9, A3, B3 e C3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio) per verificare che, diversamente da quanto dedotto nel proporre appello, il perito di parte ha “realmente” rite- nuto superato il tasso soglia di usura, in quanto questo viene valutato in ragione dell'applicazione degli interessi di mora sulla rata scaduta, compren- siva degli interessi corrispettivi.
4.2. Non è allora possibile affermare che la c.t.u. contabile richiesta dall'ap- pellante, e condivisibilmente non disposta dal giudice di primo grado, “lungi
8 dal supplire al difetto di prova, avendo l'appellante già assolto l'onere di provare la propria pretesa, è stata richiesta non solo al fine di verificare il superamento del tasso soglia, e, pertanto, di confermare le risultanze della quattro perizie di parte, ma anche per la verifica dei criteri di calcolo adottati, nonché per riscontrare la mancata corrispondenza del TAEG/ISC indicato e l'effettivo costo del finanziamento sopportato da . Pt_1
E' vero che – come deduce parte appellante – “recentemente, le Sezioni Unite hanno ribadito che, pur non essendo la consulenza tecnica d'ufficio qualifi- cabile come mezzo di prova in senso proprio e non potendo essere utilizzata per sgravare le parti dai loro oneri probatori, è consentito affidare al consu- lente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosid- detta consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (co- siddetta consulenza percipiente), quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche (si veda tra le altre Cass. 13 marzo 2000 n. 6155). Hanno quindi concluso che la complessità della ricostruzione della situazione in cui l'illecito si sia consumato e la diversità delle possibili opzioni tecniche in base alle quali individuare gli elementi decisivi al fine di identificare e quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito pos- sono giustificare l'affidamento al c.t.u. dei compiti di accertamento (v. Sez. Un. N. 30175/2011)”.
Nel caso in esame, tuttavia, non si tratta di accertare la sussistenza dell'ille- cito dedotto in ragione delle “possibili opzioni tecniche in base alle quali individuare gli elementi decisivi al fine di identificare e quantificare le conse- guenze pregiudizievoli dell'illecito”. Infatti, alla luce di quanto si è detto so- pra, e di quanto rilevato dallo stesso perito di parte, non vi sono diverse possibili opzioni tecniche, ma si deve ritenere che non può essere condiviso quanto affermato dall'originario attore (odierno appellante) in ordine alle ra- gioni per cui il tasso pattuito con i contratti di mutuo per cui è causa sia usurario, e quindi non sia necessario procedere a un accertamento di ordine tecnico-contabile, per il quale ista l'odierno appellante.
5. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 6772/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 30.4.2020 deve essere rigettato.
9 Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come indicato dalla stessa parte appellante nel depositare in data 12.5.2025 la propria nota delle spese.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1304/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 26.1.2023; condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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