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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3508/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3508/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Racioppa e Maria Vittoria Racioppa Parte_1
ATTORE contro
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Angela Mariani
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere coltivatore diretto, Parte_1 titolare di un'azienda agricola che opera prevalentemente nel Comune di Sant'Oreste (RM), ha convenuto in giudizio la per sentirne accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. in ordine CP_1 ai danni materiali asseritamente arrecati alle diverse coltivazioni poste sul fondo di sua proprietà, a far data dal 2015, a causa del transito di animali selvatici, in particolare cinghiali. Al riguardo, ha dedotto che a nulla erano valse le reiterate richieste di intervento avanzate alle autorità competenti e che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dall' si era accertata Controparte_2
l'esistenza e l'ammontare dei danni provocati dalla fauna selvatica, come da verbali allegati.
Ha, quindi, così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Tivoli, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda e delle ragioni di cui in narrativa, dichiarare la responsabile dei danni perpetuati nel corso degli anni al CP_1
Contr concludente, dal 2016, dalla fauna selvatica e dei cinghiali, come accertati dall' incaricata dalla convenuta, anche attraverso i verbali già accettati e conosciuti”.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto CP_1
e in diritto e non provata.
In particolare, ha dedotto che la , per le annualità dal 2016 al 2019, aveva esaminato le CP_1 istanze formulate dal stimato i danni e determinato i relativi indennizzi, procedendo entro i Pt_1 limiti delle dotazioni finanziarie, in conformità alla procedura di riconoscimento dell'indennizzo (Legge
4/2015 attuativa del Reg. CE 1407/2013 e del Reg CE 1408/2013) che prevede un massimale indennizzabile pari ad € 25.000,00 in un triennio. Ha altresì dedotto che l'indennizzo corrisposto per i danni arrecati dalla fauna selvatica ai terreni agricoli non costituisce risarcimento del danno conseguente ad illecito aquiliano.
I danni erano stati quindi parzialmente indennizzati per le annualità 2016 e 2017, mentre risultava ancora pendente l'istruttoria per le annualità successive;
quanto all'annualità 2015, come pacificamente ammesso dallo stesso attore, il relativo indennizzo era invece di competenza della Amministrazione provinciale. Ha poi allegato di aver intrapreso una serie di azioni volte al controllo della specie cinghiale, tenuto conto del quadro normativo di riferimento.
Infine, ha allegato l'infondatezza della domanda proposta nei confronti della ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c., per mancata prova degli elementi dell'illecito, ossia danno ingiusto, nesso di causalità e condotta colposa posta in essere dall'Ente.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2024, con concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche.
Nella comparsa conclusionale depositata in data 2.12.2024, parte convenuta ha documentato la avvenuta liquidazione dell'indennizzo di € 3.969,55, per l'annualità 2018 e di € 5.130,10, per l'annualità
2019, avendo così l'attore ricevuto l'importo complessivo di € 25.000,00 a titolo di indennizzo, per le annualità dal 2016 al 2019.
La domanda attorea deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si osserva che parte attrice ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere la quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato alla propria produzione agricola dalla fauna selvatica. Dunque, non è oggetto del presente giudizio l'accertamento nell'an dei danni lamentati da considerato peraltro che la convenuta ha indennizzato gli stessi mediante Parte_1 CP_1 liquidazione all'attore di un importo pari a € 25.000,00.
2 Il merito della causa verte perciò sulla richiesta di condanna della al pagamento di una CP_1 ulteriore somma residuale, a titolo di integrale risarcimento dei danni provocati da cinghiali selvatici.
Sul piano normativo, l'art. 1, comma 1, della L. n. 157 del 11.02.1992 (recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
l'art. 1, comma 3, della L. n. 157 del 11.02.1992 afferma ancora che “le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie”;
L'art. 9, della L. n. 157 del 11.02.1992 stabilisce poi che le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali.
Nell'ambito dell'attività di gestione, l'art. 26 della L. n. 157 del 11.02.1992 prevede inoltre che, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e adibiti a pascolo, sia costituito “a cura di ogni Regione, un fondo destinato alla prevenzione ed agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”.
Con riferimento, poi, alla normativa vigente nella Regione , la Legge reg. n. 17 del 1995 recante CP_1
“Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione dell'esercizio venatorio” ha delineato e specificato le funzioni amministrative di tutela e coordinamento del territorio e della fauna selvatica e la ripartizione delle stesse tra la Regione e le Province prevedendo, all'art. 42, l'istituzione di un fondo regionale CP_1 per la prevenzione ed il risarcimento dei danni alle attività agricole e destinato a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili prodotti da specie protette o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
Successivamente, la Legge reg. n. 1 del 2009, ad integrazione della legge r. 17/95, all'Art. 2 ha previsto che, dopo l'articolo 42 è inserito l'art. 42 bis che dispone: “1. E' istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi nell'articolo 42 e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della l. 157/1992 e successive modifiche”.
Si osserva poi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, nel caso di danni cagionati dagli animali selvatici alla produzione agricola non trovi applicazione la previsione di cui all'art. 2052
c.c.
L'art. 2052 c.c. disciplina una delle figure speciali di responsabilità stabilendo che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”
3 Il presupposto di tale responsabilità si riscontra nell'esistenza di un rapporto di custodia tra il danneggiante e l'animale, definendo la custodia come il potere di controllo sull'animale del soggetto ritenuto responsabile, che ne ha la custodia, la disponibilità o l'uso.
Nel caso in esame, pur costituendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato – a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 968/1977 e della L. n. 157/1992 – lo stato di libertà di tali animali è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, 28.07.2004), fatti salvi i pericoli intercettati e segnalati in concreto e non adeguatamente considerati (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 27.02.2019, n. 5722).
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte Costituzionale la quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 2052 c.c. nella parte in cui, secondo l'interpretazione promossa dalla giurisprudenza di legittimità, escludeva la responsabilità dello Stato per i danni cagionati dalla fauna selvatica, facente parte, ai sensi della citata L. n. 968/1977, del patrimonio indisponibile dello Stato stesso. La Consulta ha negato che esista una irragionevole disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico o in cattività, che risponde dei danni da questo arrecati secondo il criterio di imputazione ex art. 2052 c.c., e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi gli animali selvatici. Ciò in ragione del fatto che questi ultimi soddisfano il godimento della intera collettività e i danni prodotti dagli stessi costituiscono un evento naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario di imputazione della responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Corte cost., ordinanza, 4.01.2001, n. 4).
Dunque, non possono trovare applicazione nel presente giudizio le pronunce giurisprudenziali richiamate dall'attore nei propri atti difensivi che giustificano la configurazione nel caso di specie di una responsabilità in capo alla in quanto le stesse sono riferibili alla diversa ipotesi di danni CP_1 cagionati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, non compatibile con l'oggetto della presente controversia.
Contrariamente alle deduzioni della parte attrice, la determinazione del quantum risarcitorio per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole non è conseguenza di un'ipotesi di responsabilità aquiliana e, quindi, di danno ingiusto, né può essere invocato il divieto di neminem laedere, posto dall'art. 2043 c.c., poiché nessun profilo di illiceità nel comportamento delle pubbliche amministrazioni viene posto nella norma statale o nelle norme regionali che prevedono il risarcimento o l'indennizzo, né sono previste circostanze qualificabili in termini di dolo o colpa, come la norma di cui all'art. 2043 c.c. invece richiede (cfr. Cass., n. 14241/2004).
Nell'ambito delle fattispecie da danneggiamento di coltivazioni ad opera della fauna selvatica, l'unica tipologia di ristoro previsto per legge è dunque l'indennizzo, come altresì risulta pacifico secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7969/2020, “Una volta stabilita l'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle
4 specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e una volta chiarito che - in linea di principio - il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la CP_1 quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, restano da effettuare alcune precisazioni (onde meglio chiarire il senso della ricostruzione sistematica esposta), con riguardo: a) ai presupposti per l'imputazione della responsabilità, in applicazione del suddetto criterio;
b) alla individuazione dell'effettivo oggetto della prova liberatoria gravante sulla c) all'ipotesi di negligente esercizio delle funzioni amministrative CP_1 delegate o proprie, da parte di enti minori (in particolare, ma non solo, le Province). È opportuno a tal proposito sottolineare che resta del tutto estranea alla problematica qui in esame, che riguarda esclusivamente la tutela risarcitoria, la diversa fattispecie relativa alle speciali tutele indennitarie per i danni alle coltivazioni previste dalla legislazione delle singole Regioni ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 26 (tutele che costituiscono misure di bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività all'integrità ed all'ordinato sviluppo del patrimonio faunistico e dei coltivatori o proprietari alla preservazione delle loro attività o beni, ma che, da un lato, non sono ancorate ai rigorosi oneri di allegazione e prova normalmente richiesti agli attori in risarcimento e, dall'altro, sono limitate ad una quota di stanziamenti discrezionalmente fissati dall'amministrazione)”).
La procedura di riconoscimento dell'indennizzo, ai sensi della legge regionale Lazio 4/2015 attuativa del
Regolamento Ue 1408/2013 prevede, in particolare, un massimale indennizzabile pari ad € 25.000,00 secondo la disciplina del “de minimis” agricolo di cui al summenzionato Regolamento.
Orbene, dall'esame della documentazione processuale emerge chiaramente, né ciò è stato oggetto di specifica contestazione, che la convenuta abbia già provveduto alla liquidazione del massimo importo indennizzabile a , (cfr. doc.ti 5, 6 e 7 comparsa di costituzione di parte convenuta e doc.ti Parte_1 allegati alla comparsa conclusionale).
Ciò posto, la domanda di parte attrice deve essere respinta.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014 agg. D.M. 147/2022, seguono il criterio della soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte attrice, valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore della convenuta, liquidate in € 7.052,00 oltre accessori di legge.
22 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto
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