Articolo 21 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 20Articolo 22
Versione
5 aprile 1974
Art. 21. (Accertamento delle violazioni)

I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.
L'ingegnere capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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