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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 21/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Trento Sezione prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 14.12.2023 al n. 231/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Seraglio Forti (C.F. -PEC: C.F._2
- FAX: 0471.1750071) del Foro di Trento ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), via Calepina n. 75, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F.: ); CP_2 C.F._4 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Gabriele a Beccara (C.F.: CodiceFiscale_5
– PEC: – FAX: 0461.231537) del Foro di Trento, Email_2 elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Trento, via Rosmini n. 45, giusta mandato telematico in atti
APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
1 OGGETTO: Servitù
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In via principale: - respingere le domande proposte dalle attrici, accertando che le p.m. 1, 2,
3, 4 e 5 della p.ed. 903/1 e la p.m. 1 della p.ed. 857/1 CC sono gravate da una servitù Pt_2 di passaggio a piedi e con ogni mezzo anche meccanico in favore della p.ed. 426 CC;
Pt_2
In via subordinata: - costituire una servitù di passaggio coattivo, a piedi e con ogni mezzo anche meccanico, a carico delle p.m. 1, 2, 3, 4 e 5 della p.ed. 903/1 e della p.m. 1 della p.ed.
857/1 e a favore della p.ed. 426 in CC;
In via ulteriormente subordinata: - nella Pt_2 denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, confermare la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui accerta l'obbligo di e di CP_2 Controparte_1 concorrere alle spese di realizzazione del nuovo accesso alla p.ed. 426 in C.C. Lizzana nella misura di ¼ ciascuna;
In ogni caso: - respingere integralmente l'appello incidentale proposto dalle appellate;
- respingere la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. ex adverso formulata poiché inammissibile;
- condannare le appellate al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese del procedimento di mediazione, oltre accessori come per legge.
DI PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE:
A. respingersi l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e Parte_1 in diritto;
B. in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 293/2023 del
Tribunale di OV: B.
1. dichiararsi l'inammissibilità, o in subordine l'infondatezza, della domanda riconvenzionale del signor di accertamento dell'obbligo delle Parte_1 signore ed di partecipare, con la quota di 1 / 4 ciascuna, alla spesa CP_1 CP_2 di realizzazione del nuovo accesso alla p. ed. 426, e in ogni caso respingersi la stessa;
B.
2. condannarsi il signor al pagamento a favore delle signore delle spese di Parte_1 assistenza nella fase di mediazione;
C. compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15
% rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi, con condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
[...]
, sorelle, convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Parte_3
OV i fratelli ( quest'ultimo solo per integrità del Controparte_3 contraddittorio, in assenza di domande nei suoi confronti, rimasto contumace).
2 Esponeva le attrici:
- di essere proprietarie, quanto a delle pp.mm. 1 e 5 della p.ed. 903/1, nonché CP_1 della p.m. 1 della p.ed. 857/1, quanto ad delle pp.mm. 3 e 6 della p.ed. 903/1 e della CP_2
p.m. 2 della p.ed. 857/1, tutte in C.C. ; Pt_2
- che i fratelli sono proprietari, quanto a , delle pp.mm. 2 e 4 della p.ed. 903/1, CP_3 quanto a della p.ed. 426 e della p.f. 33/1, sempre in C.C. ; Pt_1 Pt_2
- che a carico delle loro proprietà e di quella del fratello sono costituite, a favore CP_3 della p.ed. 426 e della pf 33/1 di , due servitù di passo;
Pt_1
- che entrambe queste servitù avevano natura temporanea, con scadenza decorsi cinque anni dalla morte dei propri genitori (31.01.2025, morte del padre, successiva a quella della mamma verificatasi il 13.01.2020);
- che tale servitù risultava, in un primo tempo, costituita “ per il periodo di anni cinque dalla morte dei genitori” in virtù di testamento olografo 04.06.1999 della mamma delle parti in causa intavolata sub GN 926/2006; tuttavia, con atto di divisione Persona_1 redatto nella stessa data del testamento ( 04.06.1999), in virtù di talune modifiche delle precedenti particelle ( quella attuali), era costituita dalle odierne parti nuova servitù di passo con inserimento della clausola contenente impegno “ ad estinguere la servitù di passo a favore della p.ed. 426 ed a carico della p.ed. 903/1…entro cinque anni dalla morte dei propri genitori con obbligo di realizzazione di un nuovo accesso dalla strada pubblica”;
-che quindi, al di là delle risultanze tavolari, si trattava di servitù aventi natura temporanea, con scadenza prefissata nel termine di quei cinque anni dalla morte dei genitori ( dall'ultimo deceduto di essi);
- che , nonostante la prossima scadenza del termine delle servitù sopra indicate, Pt_1 avrebbe realizzato un cancello a divisione della sua p.ed. 426 dai due fondi serventi, con ciò dimostrando una volontà contraria alla prossima estinzione delle servitù.
Le domande attoree avevano ad oggetto l'accertamento:
-della natura temporanea delle servitù, con rettifica delle risultanze tavolari (dalle quali non emerge la temporaneità dell'iscrizione);
-del diritto delle attrici, decorso il termine finale, di recintare le pp.ed 903/1 e 857/1;
- dell'inesistenza di alcuna servitù di passo a favore della p.f. 33/1.
2. Con comparsa di costituzione e risposta chiedeva il rigetto delle Parte_1 avverse domande nonché, in subordine, la costituzione di servitù coattiva, a piedi e con mezzi, a carico delle pp.mm 1, 2, 3, 4 e 5 della p.ed. 903/1 e della p.m. 1 della p.ed. 857/1 ed ha favore della p.ed. 426, tutte in C.C. . Pt_2
Con note successive a detta costituzione, le attrici chiedevano, per il caso di mancato accoglimento della domanda reale proposta con l'atto di citazione, e ritenendola una
3 domanda ammissibile occasionata dalla difesa del convenuto, che venisse accertata la sussistenza di un obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto l'estinzione della servitù, domanda di cui il convenuto eccepiva, con la prima memoria ex art. 183 cpc, la tardività e in subordine, per il caso di accoglimento di tale nuova domanda, chiedeva venisse accertato l'obbligo delle attrici di concorrere per la metà alle spese necessarie a realizzare un nuovo accesso alla p.ed. 426.
Il primo giudice, all'esito di un articolata illustrazione dei vari atti nel corso del tempo intervenuti, perveniva a ritenere accertato ( e sul punto non vi è contesa), che:
LA è proprietaria delle pp.mm. 1 e 5 della p.ed. 903/1, nonché della p.m. 1 della p.ed.
875/1;
è proprietaria delle pp.mm. 3 e 6 della p.ed. 903/1 e della p.m. 2 della p.ed. 875/1; CP_2
è proprietario delle pp.mm. 2 e 4 della p.ed. 903/1; CP_3
-D è proprietario della p.ed. 426 e della p.f. 33/1. Tutte in C.C. Lizzana.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'espletamento di CT riferita alla domanda subordinata del convenuto , veniva pronunciata sentenza con la quale Pt_1 il tribunale: accertava l'obbligo di di concludere un contratto di estinzione della servitu' Parte_1
(ritenuta temporanea) a carico delle pp.mm. 1,3,5 della p.ed. 903/1 ed a favore della p. ed.
426 CC entro e non oltre il 13.01.2025; Pt_2 accertava l'obbligo delle attrici di contribuire nella misura di un quarto ciascuna alle spese di realizzazione di un nuovo accesso alla p.ed 426; accertava l'inesistenza di servitù di passo a carico della p.m. 1 della p.ed. 857/1 ed a favore della p.f. 33/1 ; regolava in vario modo le spese del giudizio. Pt_2
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di integrale Parte_1 riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale per il capo di condanna al contributo spese di realizzazione di un accesso a favore della p.ed. 426 di e quanto al mancato rimborso delle spese di Pt_1 mediazione.
Indi la causa era posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.
4 Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
Eccezione preliminare di : omessa integrazione del Parte_1 contraddittorio verso : nullità e violazione dell'art. 292 cpc. Controparte_3
Viene denunciata la mancata integrazione del contraddittorio rispetto alle domande riconvenzionali formulate da nel costituirsi in giudizio in primo grado. Parte_1
L'eccezione è inammissibile in quanto, oltrechè esser sollevata tardivamente e irritualmente nella comparsa conclusionale in appello, allo stato attuale e in correlazione alle -residue- domande di , nessuna di queste viene rivolta verso , che non ne Parte_1 CP_3 risulta in alcun modo coinvolto ( se non al piu' ad adiuvandum, il che ne legittimerebbe un intervento autonomo in causa).
E' lo stesso appellante a dichiarare di essere “perfettamente legittimato a transitare attraverso la porzione di terreno di proprietà di ”. CP_3
Venendo dunque alla disamina dei motivi d'appello, si osserva quanto segue.
Sono in contestazione, per quanto riguarda la posizione di , le seguenti Parte_1 questioni, come correlate ai suoi motivi di appello:
Sub 1,2,3)In ordine alla servitù gravante a carico delle pp.mm. 1,3,5 della p.ed.903/1 e sulla p.ed. 857/1, sotto due profili: violazione art. 183 cpc e art. 458 CC.
Sub 4)Domanda subordinata di costituzione della servitù coattiva, sotto due profili : violazione artt. 1027 e 1051 CC.
I luoghi di causa ( dalla relazione CT).
L'edificio p.ed. 426 CC. , costituente l'abitazione di parte convenuta, è ubicato su Pt_2 terreno pertinenziale pianeggiante, tavolarmente e catastalmente parte della stessa p.ed.
426 di mq. catastali 403; in contiguità al lato Sud della suddetta p.ed. 426 si estende la p.f.
33/1 CC di mq. catastali 601, di proprietà di parte convenuta, terreno pianeggiante Pt_2
5 coltivato a giardino, orto e frutteto;
entrambe le particelle confinano a Nord, Est e Sud con altre proprietà private, mentre sul loro lato Ovest sono contigue alla strada comunale p.f.
1527/1 CC. (ex S.S.12) denominata Corso Verona, dalla quale sono separate da un Pt_2 muro di sostegno trovandosi dette particelle a quota superiore alla strada di ca. ml.
2,00/2,30.
Attualmente la p.ed. 426 e conseguentemente la limitrofa p.f.33/1 risultano accessibili con mezzi a motore unicamente attraverso le pp.edd. 857/1 e 903/1 entrambe CC. , poste Pt_2
a Nord della p.ed.426 e gravate da servitù di passo a favore di quest'ultima, mentre esistono due accessi pedonali diretti, uno da Corso Verona in corrispondenza al confine tra la p.ed.
426 e la p.f. 33/1 attraverso un cancello e una scala a cielo aperto e l'altro nell'angolo Sud-
Est della p.f. 33/1 con cancelletto sulla strada comunale p.f. 22/44 CC. (via Pt_2
Montello).
I motivi sub 1,2,3 possono essere congiuntamente esaminati, suddivisi in argomenti.
A)In ordine alla servitù gravante a carico delle pp.mm. 1,3,5 della p.ed.903/1: violazione dell'art. 183 cpc.
Il motivo, cui l'appellante dedica due sintetiche righe in coda agli argomenti trattati nella comparsa conclusionale manifestando così un certo disinteresse, è da ritenersi infondato in quanto solo astrattamente si tratta di una domanda proponibile all'inizio della vertenza, solo se le attrici avessero potuto prevedere che il convenuto si sarebbe difeso prospettando una natura obbligatoria della pattuizione in contestazione, cioè solo disponendo della premonizione della tesi difensiva - tale va ritenuta - che sarebbe stata prospettata rispetto alle propri domande, correndo oltretutto il rischio di esporsi ad una serie ulteriore di contestazioni difensive.
In ogni caso, in virtù dell'esito che verrà dato alla presente vertenza (vedi infra), si tratterebbe di un motivo per il quale l'appellante non riveste più alcun interesse concreto.
B) In ordine alla servitù gravante a carico delle pp.mm. 1,3,5 della p.ed.903/1 : violazione dell'art. 458 CC. Patto successorio.
Nel testamento olografo di si legge che ella lascia in eredità al figlio Persona_2
“la p.ed. 426 CC e la pf 33/1 stesso CC.” Pt_1 Pt_2
Inoltre “Per il periodo di cinque anni dalla morte dei genitori avrà diritto di passo a Pt_1 piedi e con ogni mezzo attraverso il cortile della porzione materiale uno della p.ed. 857/1 per accedere alla p.ed. 426 entrambe in CC ”. Pt_2
6 Nello stesso documento le figlie e sono nominate eredi di porzioni 1 e 2 della CP_1 CP_2
p. ed. 857 ( 857/1 e 857/2) CC , vale a dire uno degli immobili ( l'altro è la 903/1) Pt_2 gravati dalla servitù di passo a favore della p.ed. 426 lasciata a . Pt_1
Lo status dei luoghi, in particolare del cortile, è stato poi mutato con l'atto di divisione redatto nella stessa data del testamento ed al quale ha preso parte la stessa testatrice
CP_4
ST nell'atto divisionale si dichiara ( com'è ovvio, essendo al momento ancora in vita) proprietaria della p.ed. 426 e della pf 33/1 CC ., mentre si dichiara usufruttuaria delle Pt_2 porzioni 1,2,3,4 della p.ed. 903/1, particelle di cui sono proprietari i fratelli e sorelle tutti e quattro) in virtù di pregresse donazioni, ivi richiamate. Pt_1
Per quanto attiene alla servitù di passo di cui è menzione nel testamento a favore di Pt_1 viene inserita una clausola di contenuto analogo:
“Le parti , , si Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Parte_1 impegnano ad estinguere la servitù di passo a favore della p.ed. 426 ed a carico della p.ed.
903/1 - entro cinque anni dalla morte dei propri genitori con obbligo di realizzazione di un nuovo accesso dalla strada pubblica.
Nell'atto divisionale non è menzionata la p.ed.857/1, che invece compare nel testamento.
è genericamente indicata come parte dell'atto divisionale e i futuri suoi Persona_1 eredi si sono obbligati a porre in essere un dato comportamento (“si impegnano”) in relazione ad un bene, la p.ed. 426 CC che, in quel momento, era di proprietà della Pt_2 signora madre delle parti in causa, poiché sarebbe passata al sig. soltanto Per_1 Pt_1 dopo la morte della mamma stessa.
Di conseguenza affermare, come si legge in sentenza, che non ha Persona_1 partecipato all'atto non appare rispondente al dato letterale del documento, che la stessa ha anche sottoscritto senza alcuna distinzione o specificazione in ordine ad una Per_1 sua posizione nel contesto dell'atto, da tener eventualmente distinta da quella degli altri sottoscrittori.
Essa di conseguenza è stata parte dell'atto e come tale ha sottoscritto.
Nemmeno appare condivisibile l'affermazione in virtù della quale le parti, con l'atto in oggetto, non hanno disposto di diritti nascenti dalla successione mortis causa della mamma, allorquando pare al contrario evidente che è stata assunta un'obbligazione riferita ad un bene, la p.ed. 426, che era per testamento ( in pari data) destinato ad uno dei figli parteci all'atto, ma di cui sarebbe stata giuridicamente acquistata la proprietà solo ( eventualmente, se accettata la disposizione testamentaria) dopo la morte della proprietaria in quel momento.
Né si vede come le parti potevano, come si legge in sentenza, quanto a rinunciare ad Pt_1
7 un “diritto”, quanto agli altri assumersi il diritto a pretendere quella rinuncia rispetto ad un bene non ancora nella loro disponibilità.
La formulazione della clausola deve ritenersi palese violazione di quanto dispone l'art. 458
CC “E' del pari nullo ogni atto con il quale taluno [ nella specie e ] CP_2 CP_1 CP_3 dispone dei diritti [a non esser gravati nella loro proprietà da un servitù] che gli possono spettare [contro la p.ed. 426] su una successione non ancora aperta, o rinuncia [da parte di ] ai medesimi.”. Pt_1
Giova a questo punto riportare quanto affermato in plurimi pronunciamenti dalla S.C. in vertenze analoghe alla presente.
Configurano un patto successorio - per definizione non suscettibile di conversione in un testamento, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., in quanto in contrasto col principio del nostro ordinamento secondo cui il testatore è libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un
"vinculum iuris" di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. (cass.
27624/2017; e altre ).
Appare altresì utile quanto si legge nella parte motiva della sentenza 14566/2016, posto che nella fattispecie risultano accertati proprio tutti e quattro i punti ivi illustrati:
Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione;
3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa;
4) se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo "mortis causa"
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del
09/07/1976). A proposito della scrittura oggetto di lite, il ricorrente afferma a pagina 11 di ricorso che "non vi è dubbio che nella specie si è trattato di un patto successorio cd. dispositivo, in cui non vi è la precisa ed anzi unica intenzione di disporre di un bene, allo stato attuale ancora del genitore, ma che in futuro sarà di pertinenza dei due figli, tra
l'altro, unici eredi". Ora, l'art. 458 c.c. vieta anche proprio il cosiddetto patto successorio dispositivo - riscontrabile Ric, 2012 n. 10725 sez. 52 - ud. 07-06-2016 -7- quando l'oggetto del contratto sia stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione.
La norma in esame accomuna, infatti, sotto la sanzione di nullità anche i patti dispositivi, pur non costituendo questi propriamente negozi mortis causa, atteso che essi non regolano
8 la devoluzione dell'eredità, ma presuppongono che la stessa si svolga secondo le sue regole, sicché neppure vincolano il de cuius. La nullità colpisce, peraltro, anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che, cioè, obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria.
Un conforto si rinviene anche nella sentenza 366/2024 a mente della quale E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, [ ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione].
E' pertanto evidente che, in relazione agli atti di disposizione posti in essere dalla madre
(con testamento olografo che, privo di data certa e quindi non necessariamente coevo alla divisione notarile, avrebbe anche potuto esser modificato), le attuali attrici hanno acquistato il diritto e il concreto interesse al concretizzarsi dell'impegno solo per effetto della morte della madre medesima e in evidente funzione strumentale all'eredità della madre, su un diritto ( quello di ottenere una liberazione da un peso) che esse hanno acquisito solo dopo la morte della madre medesima. Ne con segue anche che le figlie di erano Persona_1 all'epoca di redazione dell'atto divisionale carenti di legittimazione a fare valere quella pretesa finchè era in vita la mamma e quindi non potevano neppure disporre di un diritto che ancora loro non competeva.( cfr. cass. 15919/2018).
Trattandosi di nullità sancita dalla legge non vi è spazio per una eventuale adesione da parte del de cuius disponente mentre era in vita, come parrebbero ipotizzare le appellate.
C) In ordine alla intavolazione della servitù gravante sulla p.ed. 857/1.
La dichiarata nullità riferita alla p.ed. 903/1, altro non fa che confermare una situazione già intavolata ( servitù senza termini a favore della p.ed.426 CC ed a carico delle p.ed. Pt_2 delle appellate) anche per la p.ed. 857/1 la quale, come detto, esula dal patto successorio.
Le attrici hanno prospettato che la annotazione di questa servitù a tempo indeterminato, anziché a termine, possa esser stato frutto di un errore.
A prescindere dal fatto che nessuna istanza di correzione fu a suo tempo presentata nemmeno dal Notaio a ciò abilitato ( art. 47 Legge notarile), si ritiene che la domanda riferita a questa p.ed. non possa a sua volta trovare accoglimento.
Non vi è alcuna prova che la annotazione delle servitù senza termine sia frutto di un errore materiale.
Le conseguenze giuridiche derivanti dal diritto tavolare sono note e incontestabili.
E' annotato un diritto di servitù a carico della p.ed.857 CC ed a favore della p.ed. Pt_2
9 426 CC senza la apposizione di alcun termine e quindi è stata intavolata una servitù Pt_2
a tempo indeterminato.
Se poi si tratta di un errore notarile ( come appalesato dalle allora attrici) ciò è irrilevante nella presente vertenza.
Di conseguenza nemmeno può esser frutto di un errore, di cui qualsiasi notaio che eserciti in Trentino e per ciò stesso perfetto conoscitore del sistema tavolare, l'assenza di specificazione di un termine di durata nel “ricorso per intavolazione del diritto di proprietà” nel quale si legge testualmente, di “accordare” l'intavolazione “ a carico del cortile nel piano terra della porzione 1 della p.ed. 857/1 ed a favore della p.ed. 426…..b) servitù di passo e ripasso a piedi e con ogni mezzo per tratto del fondo servente, come evidenziato con retino a righe oblique nella planimetria.
Nel ricorso per intavolazione si allega il certificato di eredità, nel cui ricorso dd. 26.10.2005
è egualmente indicata la stessa servitù senza termine alcuno, il che impedisce di pervenire a diversa conclusione.
Gli eredi di ha evidentemente inteso rinunciare alla disposizione della Persona_1 loro mamma relativamente alla apposizione del termine alle servitù di cui si tratta.
L'appellante ha prospettato una violazione dell'art. 1321 CC a mente del quale “il contratto è
l'accordo di due o più parti per…estinguere tra loro un rapporto giuridico….”.
Con sentenza risalente nel tempo la stessa SC ( cass. 6471/1997 riportata in conclusionale appellante) riconosce significato negoziale anche al ricorso per rilascio di certificato di eredità, anche se avente di norma una finalità tipica diversa.
Pur in assenza di specifiche espressioni di rinuncia, si ritiene che:
-l'aver riproposto esattamente il contenuto del ricorso per certificato di eredità richiamato nel ricorso per intavolazione;
-la peculiare disciplina normativa da cui derivano gli effetti tipici connessi alla intavolazione di un diritto nel sistema trentino;
-la assenza di successive iniziative volte ad ottenere una correzione di eventuali errori;
integrino nel loro complesso – trattandosi di atti redatti in forma scritta - un chiaro segno di una volontà novativa dei dichiaranti rispetto alle originarie disposizioni testamentarie.
In realtà peraltro, nessun termine risulta apposto nel tavolare nemmeno per la servitù a carico della p.ed. 903/1, per la quale potrebbero valere – al di là della questione del patto successorio – gli stessi effetti costitutivi che riguardano la p.ed 857/1.
Nullo il patto successorio, rappresenta ovvia conseguenza che la servitù annotata a favore della p.ed. 426 debba essere priva di termini di scadenza, e che quindi la intavolazione cosiccome documentata debba essere corretta e restare immutata.
10 D) Domanda subordinata di costituzione della servitù coattiva: violazione artt.
1027 e art. 1051 CC
Per quanto assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi, e quindi solo per completezza di motivazione, si evidenzia che il fondo dell'appellante , privo della servitù di passaggio, sarebbe sicuramente intercluso senza possibilità di creare un accesso alternativo agevole.
La conformazione dei luoghi pone infatti in evidenza un notevole dislivello tra la proprietà di e la sede stradale, delimitata su quel lato da un'alta muraglia, sulla quale il nuovo Pt_1 accesso verrebbe a trovarsi.
La particella 33/1 su cui eseguire la rampa di accesso, inoltre, è gravata da ius non aedificandi.
E che una “costruzione” in senso tecnico e giuridico sia necessaria lo si evince dal progetto
(allegato 12) redatto dal CT e dalle voci di spesa elencate laddove menzionano varie opere in cemento armato:
10) formazione di fondazioni in c.a.
B.04.40.0015.005 mc.17,25 x €/mc. 246,80 = € 4.257,30
11) formazione di sottomurazione in c.a
B.04.40.0012.005 mc.11,45 x €/mc. 409,40 = € 4.687,63
12) formazione di muratura in c.a.
B.04.40.0047.005 mc……
E' poi previsto un muro di sostegno o contenimento, attualmente non esistente:
Conseguentemente il muro di sostegno necessario per delimitare lateralmente il lato Nord della rampa di accesso…….
E' irrilevante che CT abbia ritenuto – effettuando una valutazione giuridica esulante dal suo incarico e competenze - che la realizzazione di una rampa di accesso alla proprietà non debba costituire, in virtù delle opere preventivate da lui stesso, nuova costruzione, inidonei ad eludere il divieto di ius aedificandi.
Proprio sui muri di contenimento in presenza di dislivelli, a valere quale costruzione, si è espressa ad es. cass. 14710/2019 secondo la quale in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi
"costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi,
11 soggiace alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico.
Ed anche, analogamente, cass. 16975/2023: In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva [ il contrario nel caso specifico “così da eliminare un dislivello preesistente”], il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.
Un terrapieno continuerebbe ad esistere in quanto la rampa viene ad incunearsi in un terreno che, sia alla sua destra che alla sua sinistra, manterrebbe un dislivello rispetto al piano stradale.
Proprio sui muri di contenimento in presenza di dislivelli, a valere quale costruzione, si è espressa anche cass. 14710/2019 secondo la quale in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi
"costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, soggiace alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico.
Ed anche, analogamente, cass. 16975/2023: In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.
Inutile la tesi di parte appellata che fa perno sul parere ottenuto, su sollecitazione dello stesso CT, dal tecnico comunale: è infatti evidente come un organo giudicante non possa attestarsi a considerazioni soggettive promananti da un soggetto con mansioni tecniche appartenente a un ente pubblico, sfornito del potere di impegnarlo giuridicamente ( del resto
12 l'unico organo competente e cioè l'ufficio legale è rimato silente, v. infra il testo della relazione), nella prospettiva di astensione da future iniziative volte a impedire o sanzionare la realizzazione di un muro di contenimento idoneo ad integrare una costruzione nel senso sopra prospettato.
Del resto è lo stesso testo della comunicazione a riconoscere di non poter incidere sui “profili patrimoniali con riferimento alla titolarità del diritto di servtù non aedificandi di cui il
Comune è titolare…” ovvero rispetto alla “possibilità di realizzare l'accesso carraio in ossequio a tale diritto reale o alla necessità che a tal fine il Comune assenta contrattualmente ad una sua modifica o estinzione”.
Indefinitiva un parere che dice tutto e nega tutto al contempo.
Ed è poi anche il CT a manifestare dubbi di fattibilità non certo teorici, laddove, dopo aver scritto di aver predisposto un progetto di massima della nuova rampa di accesso, afferma che quanto al nuovo accesso posizionato lungo il confine Sud della p.f. 33/1, depositato presso i competenti Uffici comunali il 31/03/2022, il progetto è stato successivamente esaminato ed approvato dalla Commissione Ed. Comunale, unicamente però sotto i profili urbanistico ed edilizio, rinviandone la valutazione dei profili patrimoniali al Servizio
Patrimonio del Comune di OV……...
Il Servizio Patrimonio Comunale, richiesto direttamente dallo scrivente CT ad un pronunciamento in merito (all.14), ha comunicato di avere interessato a questo scopo
l'Ufficio Legale Comunale (all.18) ma a tutt'oggi non si hanno notizie sull'eventuale compatibilità del nuovo accesso - ancorchè dichiarato “non costruzione” dagli stessi Uffici comunali- con il vincolo di inedificabilità esistente sulla p.f. 33/1.
L'eventuale fattibilità del nuovo accesso, anche se già accertata sotto il profilo tecnico, rimane quindi tuttora incerta in funzione delle decisioni in campo patrimoniale che verranno prese dai competenti uffici comunali.
E ciò senza considerare che il CT nemmeno si è posto il problema delle autorizzazioni necessarie – per nulla scontate quando si ha a che fare con un ente pubblico , in materia caratterizzata da ampia discrezionalità ( cfr. ad es. cass. 24112/2014) - per poter aprire un accesso sulla pubblica via, che risulta una strada Statale, come evidenziato nel progetto allegato alla CT: ma nulla cambierebbe ove si trattasse di strada comunale o provinciale
(cfr. anche quanto prescrive l'art. 22 CDS).
Conforme la giurisprudenza ( cass. 25088/2024) : in tema di servitù coattiva di passaggio, costituisce impedimento d'uscita sulla pubblica via, ai sensi dell'art. 1051, comma 1, c.c., il fatto che tale accesso risulti precluso dalla legge o dalla p.a..
La “legge” che ne vieta l'apertura, senza autorizzazione, è il citato articolo del CDS oltre al vincolo non aedificandi.
13 Non vi sono alternative, dato che nella CT è precisato che verrebbero interessate proprietà di terzi:
“un'alternativa teoricamente possibile potrebbe consistere nell'allargamento dell'accesso pedonale alla p.f. 33/1 che attualmente si diparte dalla strada comunale p.f. 22/44 (via
Montello); questo eventuale allargamento andrebbe ad interessare per pochi mq. l'angolo
Sud-Ovest della p.f. 33/25 (di proprietà di terzi e confinante con il lato Est della p.f. 33/1) ma prevederebbe comunque delle opere sulla p.f.33/1 stessa, legate al superamento del dislivello -questa volta in discesa- tra la strada p.f. 33/22 e la suddetta p.f. 33/1. Anche in questo caso quindi andrebbe verificata la compatibilità di tali opere con il vincolo di inedificabilità esistente.
Trattandosi inoltre di passaggio coattivo su un tratto di giardino pertinenziale all'edificio
p.ed. 1468, rimarrebbe da verificare l'applicabilità dell'art. 1051 cc. …….”
In definitiva nemmeno si ritiene sussistano i presupposti per il passaggio coattivo previsto dall'art.1051 CC laddove si ponga mente all'eccessivo dispendio (non necessariamente solo economico) e disagio che verosimilmente comporterebbero le opere necessarie all'ottenimento di una uscita sulla pubblica via.
Il disagio pare ben rappresentato dalla notevole pendenza (pari al 18%, vedi progetto all.12 alla CT, sezione “A-A planimetria proposta progettuale”, grafico che descrive i lavori) che avrebbe la rampa di accesso, con particolare riguardo al periodo invernale ed alla incompatibilità con le norme sulla tutela dei portatori di handicap, di cui per es. al DM
236/1989:
8.1.11. Rampe.
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x
1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre
l'ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.
14 In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.
(Si omette il grafico).
Il tutto senza trascurare che è irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili : cass. 14477/2018.
In tema di servitù prediali, i principi scaturenti dalla sentenza della Corte cost. n. 167 del
1999, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, comma 2, c.c. a tutela della accessibilità in favore dei portatori di "handicap", pur riferendosi alla disciplina della costituzione coattiva della servitù di passaggio, vanno estesi anche al divieto di aggravamento di cui all'art. 1067, comma 2, c.c., avendo essi introdotto nell'ordinamento una relativizzazione della tutela della disabilità in astratto…..cass. 13174/2023.
Il dispendio va ragguagliato non ai soli costi evidenziati dal CT - a parte alcuni dubbi sulla loro congruità e attualità - ma anche ai costi amministrativi ed urbanistici, del tutto trascurati in sede peritale, sia delle necessarie pratiche che delle omesse opere necessarie per ovviare alla Criticità Idrica: Aree di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda.( sempre all. 12 CT, schede tecniche).
Pf 33/1.
La sentenza è scarna, anzi priva di motivazione, laddove ha accertato l'assenza di una servitu' di passo a favore della pf 33/1 ed a carico della p.ed. 857/1.
Nei vari atti nei quali si è disposto della esistenza di una servitù “temporanea”, per attenersi alla qualificazione delle originarie attrici, mai vi è riferimento al pf 33/1.
Si tratta di un accertamento anche del tutto inutile.
Infatti, dal momento che la pf 33/1 è posta in successione, ovverosia in prolungamento della p.ed. 426 di , di cui costituisce pertinenza destinata a giardino/orto, ed alla Parte_1 quale si accede necessariamente attraverso la p.ed.426, è evidente che in realtà nessuna servitù di passo possa gravare direttamente la p.ed 857 a favore della pf 33/1. (nemmeno risulta dal tavolare).
Leggesi in CT: p.f. 33/1 CC di mq. catastali 601, di proprietà di parte convenuta, Pt_2 terreno pianeggiante coltivato a giardino, orto e frutteto;
……….
Attualmente la p.ed. 426 e conseguentemente la limitrofa p.f.33/1 risultano accessibili con mezzi a motore unicamente attraverso le pp.edd. 857/1 e 903/1 entrambe CC. Lizzana, poste a Nord della p.ed.426 e gravate da servitù di passo a favore di quest'ultima…..
15 In alte parole la pf 33/1 CC si giova necessariamente, in virtù della sua collocazione Pt_2 fisica e della natura pertinenziale, della servitù a favore della p.ed 426 CC . Pt_2
Da quanto esposto consegue che, assorbita ogni ulteriore questione e in accoglimento dell'appello principale, deve esser rigettata ogni domanda proposta da Parte_3
, e ciò in conformità alle conclusioni dell'atto di appello (“respingere le domande
[...] proposte dall'attrice”, recte le attrici).
Le pp.mm. 1,3,5 della p.ed. 903/1 e la p.m. 1 della p.ed. 857/1 CC sono gravate da Pt_2 servitù di passo a piedi e con ogni mezzo a favore della p.ed. 426 CC . Pt_2
L'accertamento della inesistenza di una servitù di passo a favore della pf 33/1 è del tutto inutile e irrilevante.
L'esito della vertenza assorbe la domanda delle appellate di condanna di parte appellante ex art. 96 cpc.
Il loro appello incidentale (relativo all'accertamento di un contributo per le spese di realizzazione di un accesso alternativo alla proprietà di ) è assorbito dall'accoglimento Pt_1 di quello principale per cui non richiede di essere esaminato e nemmeno può esser rigettato, dovendosi ritenere formulato, pur in assenza di specificazione, subordinatamente al rigetto, anche solo parziale, dell'appello principale, il che appunto non si è verificato.
Ne consegue che, in assenza di rigetto, non ricorrono i presupposti per l'imposizione a carico delle appellate-appellanti incidentali del doppio del contributo unificato.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere poste a carico delle appellate in solido, secondo le regole della soccombenza e si liquidano ( in base al decreto Min. 10.3.14
e tabelle allegate, causa di valore indeterminato di particolare complessità, tariffe nel valore medio ) come in dispositivo.
La soccombenza riguarda anche le spese di CT che è stata occasionata dalle domande attoree.
L'appellante ha chiesto anche il rimborso delle spese di mediazione, procedura che peraltro
è stata attivata dalle allora attrici ma, in assenza di documentazione relativa, nessuna liquidazione può essere adottata.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 231/2023 RG, così provvede:
16 1)in riforma della sentenza n. 293/2023 del tribunale di OV, pubblicata in data
21.10.2023, rigetta tutte le domande proposte da e nei CP_2 Controparte_1 confronti di;
Parte_1
2)condanna e , in solido, a rifondere a CP_2 Controparte_1 Parte_1 le spese di ambo i gradi liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €
14.317,00 , oltre spese documentate per € 518,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Pone a carico delle appellate anche le spese di CT come liquidate in primo grado.
Trento, 17.04.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Trento Sezione prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 14.12.2023 al n. 231/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Seraglio Forti (C.F. -PEC: C.F._2
- FAX: 0471.1750071) del Foro di Trento ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), via Calepina n. 75, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F.: ); CP_2 C.F._4 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Gabriele a Beccara (C.F.: CodiceFiscale_5
– PEC: – FAX: 0461.231537) del Foro di Trento, Email_2 elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Trento, via Rosmini n. 45, giusta mandato telematico in atti
APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
1 OGGETTO: Servitù
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In via principale: - respingere le domande proposte dalle attrici, accertando che le p.m. 1, 2,
3, 4 e 5 della p.ed. 903/1 e la p.m. 1 della p.ed. 857/1 CC sono gravate da una servitù Pt_2 di passaggio a piedi e con ogni mezzo anche meccanico in favore della p.ed. 426 CC;
Pt_2
In via subordinata: - costituire una servitù di passaggio coattivo, a piedi e con ogni mezzo anche meccanico, a carico delle p.m. 1, 2, 3, 4 e 5 della p.ed. 903/1 e della p.m. 1 della p.ed.
857/1 e a favore della p.ed. 426 in CC;
In via ulteriormente subordinata: - nella Pt_2 denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, confermare la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui accerta l'obbligo di e di CP_2 Controparte_1 concorrere alle spese di realizzazione del nuovo accesso alla p.ed. 426 in C.C. Lizzana nella misura di ¼ ciascuna;
In ogni caso: - respingere integralmente l'appello incidentale proposto dalle appellate;
- respingere la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. ex adverso formulata poiché inammissibile;
- condannare le appellate al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese del procedimento di mediazione, oltre accessori come per legge.
DI PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE:
A. respingersi l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e Parte_1 in diritto;
B. in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 293/2023 del
Tribunale di OV: B.
1. dichiararsi l'inammissibilità, o in subordine l'infondatezza, della domanda riconvenzionale del signor di accertamento dell'obbligo delle Parte_1 signore ed di partecipare, con la quota di 1 / 4 ciascuna, alla spesa CP_1 CP_2 di realizzazione del nuovo accesso alla p. ed. 426, e in ogni caso respingersi la stessa;
B.
2. condannarsi il signor al pagamento a favore delle signore delle spese di Parte_1 assistenza nella fase di mediazione;
C. compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15
% rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi, con condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
[...]
, sorelle, convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Parte_3
OV i fratelli ( quest'ultimo solo per integrità del Controparte_3 contraddittorio, in assenza di domande nei suoi confronti, rimasto contumace).
2 Esponeva le attrici:
- di essere proprietarie, quanto a delle pp.mm. 1 e 5 della p.ed. 903/1, nonché CP_1 della p.m. 1 della p.ed. 857/1, quanto ad delle pp.mm. 3 e 6 della p.ed. 903/1 e della CP_2
p.m. 2 della p.ed. 857/1, tutte in C.C. ; Pt_2
- che i fratelli sono proprietari, quanto a , delle pp.mm. 2 e 4 della p.ed. 903/1, CP_3 quanto a della p.ed. 426 e della p.f. 33/1, sempre in C.C. ; Pt_1 Pt_2
- che a carico delle loro proprietà e di quella del fratello sono costituite, a favore CP_3 della p.ed. 426 e della pf 33/1 di , due servitù di passo;
Pt_1
- che entrambe queste servitù avevano natura temporanea, con scadenza decorsi cinque anni dalla morte dei propri genitori (31.01.2025, morte del padre, successiva a quella della mamma verificatasi il 13.01.2020);
- che tale servitù risultava, in un primo tempo, costituita “ per il periodo di anni cinque dalla morte dei genitori” in virtù di testamento olografo 04.06.1999 della mamma delle parti in causa intavolata sub GN 926/2006; tuttavia, con atto di divisione Persona_1 redatto nella stessa data del testamento ( 04.06.1999), in virtù di talune modifiche delle precedenti particelle ( quella attuali), era costituita dalle odierne parti nuova servitù di passo con inserimento della clausola contenente impegno “ ad estinguere la servitù di passo a favore della p.ed. 426 ed a carico della p.ed. 903/1…entro cinque anni dalla morte dei propri genitori con obbligo di realizzazione di un nuovo accesso dalla strada pubblica”;
-che quindi, al di là delle risultanze tavolari, si trattava di servitù aventi natura temporanea, con scadenza prefissata nel termine di quei cinque anni dalla morte dei genitori ( dall'ultimo deceduto di essi);
- che , nonostante la prossima scadenza del termine delle servitù sopra indicate, Pt_1 avrebbe realizzato un cancello a divisione della sua p.ed. 426 dai due fondi serventi, con ciò dimostrando una volontà contraria alla prossima estinzione delle servitù.
Le domande attoree avevano ad oggetto l'accertamento:
-della natura temporanea delle servitù, con rettifica delle risultanze tavolari (dalle quali non emerge la temporaneità dell'iscrizione);
-del diritto delle attrici, decorso il termine finale, di recintare le pp.ed 903/1 e 857/1;
- dell'inesistenza di alcuna servitù di passo a favore della p.f. 33/1.
2. Con comparsa di costituzione e risposta chiedeva il rigetto delle Parte_1 avverse domande nonché, in subordine, la costituzione di servitù coattiva, a piedi e con mezzi, a carico delle pp.mm 1, 2, 3, 4 e 5 della p.ed. 903/1 e della p.m. 1 della p.ed. 857/1 ed ha favore della p.ed. 426, tutte in C.C. . Pt_2
Con note successive a detta costituzione, le attrici chiedevano, per il caso di mancato accoglimento della domanda reale proposta con l'atto di citazione, e ritenendola una
3 domanda ammissibile occasionata dalla difesa del convenuto, che venisse accertata la sussistenza di un obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto l'estinzione della servitù, domanda di cui il convenuto eccepiva, con la prima memoria ex art. 183 cpc, la tardività e in subordine, per il caso di accoglimento di tale nuova domanda, chiedeva venisse accertato l'obbligo delle attrici di concorrere per la metà alle spese necessarie a realizzare un nuovo accesso alla p.ed. 426.
Il primo giudice, all'esito di un articolata illustrazione dei vari atti nel corso del tempo intervenuti, perveniva a ritenere accertato ( e sul punto non vi è contesa), che:
LA è proprietaria delle pp.mm. 1 e 5 della p.ed. 903/1, nonché della p.m. 1 della p.ed.
875/1;
è proprietaria delle pp.mm. 3 e 6 della p.ed. 903/1 e della p.m. 2 della p.ed. 875/1; CP_2
è proprietario delle pp.mm. 2 e 4 della p.ed. 903/1; CP_3
-D è proprietario della p.ed. 426 e della p.f. 33/1. Tutte in C.C. Lizzana.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'espletamento di CT riferita alla domanda subordinata del convenuto , veniva pronunciata sentenza con la quale Pt_1 il tribunale: accertava l'obbligo di di concludere un contratto di estinzione della servitu' Parte_1
(ritenuta temporanea) a carico delle pp.mm. 1,3,5 della p.ed. 903/1 ed a favore della p. ed.
426 CC entro e non oltre il 13.01.2025; Pt_2 accertava l'obbligo delle attrici di contribuire nella misura di un quarto ciascuna alle spese di realizzazione di un nuovo accesso alla p.ed 426; accertava l'inesistenza di servitù di passo a carico della p.m. 1 della p.ed. 857/1 ed a favore della p.f. 33/1 ; regolava in vario modo le spese del giudizio. Pt_2
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di integrale Parte_1 riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale per il capo di condanna al contributo spese di realizzazione di un accesso a favore della p.ed. 426 di e quanto al mancato rimborso delle spese di Pt_1 mediazione.
Indi la causa era posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.
4 Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
Eccezione preliminare di : omessa integrazione del Parte_1 contraddittorio verso : nullità e violazione dell'art. 292 cpc. Controparte_3
Viene denunciata la mancata integrazione del contraddittorio rispetto alle domande riconvenzionali formulate da nel costituirsi in giudizio in primo grado. Parte_1
L'eccezione è inammissibile in quanto, oltrechè esser sollevata tardivamente e irritualmente nella comparsa conclusionale in appello, allo stato attuale e in correlazione alle -residue- domande di , nessuna di queste viene rivolta verso , che non ne Parte_1 CP_3 risulta in alcun modo coinvolto ( se non al piu' ad adiuvandum, il che ne legittimerebbe un intervento autonomo in causa).
E' lo stesso appellante a dichiarare di essere “perfettamente legittimato a transitare attraverso la porzione di terreno di proprietà di ”. CP_3
Venendo dunque alla disamina dei motivi d'appello, si osserva quanto segue.
Sono in contestazione, per quanto riguarda la posizione di , le seguenti Parte_1 questioni, come correlate ai suoi motivi di appello:
Sub 1,2,3)In ordine alla servitù gravante a carico delle pp.mm. 1,3,5 della p.ed.903/1 e sulla p.ed. 857/1, sotto due profili: violazione art. 183 cpc e art. 458 CC.
Sub 4)Domanda subordinata di costituzione della servitù coattiva, sotto due profili : violazione artt. 1027 e 1051 CC.
I luoghi di causa ( dalla relazione CT).
L'edificio p.ed. 426 CC. , costituente l'abitazione di parte convenuta, è ubicato su Pt_2 terreno pertinenziale pianeggiante, tavolarmente e catastalmente parte della stessa p.ed.
426 di mq. catastali 403; in contiguità al lato Sud della suddetta p.ed. 426 si estende la p.f.
33/1 CC di mq. catastali 601, di proprietà di parte convenuta, terreno pianeggiante Pt_2
5 coltivato a giardino, orto e frutteto;
entrambe le particelle confinano a Nord, Est e Sud con altre proprietà private, mentre sul loro lato Ovest sono contigue alla strada comunale p.f.
1527/1 CC. (ex S.S.12) denominata Corso Verona, dalla quale sono separate da un Pt_2 muro di sostegno trovandosi dette particelle a quota superiore alla strada di ca. ml.
2,00/2,30.
Attualmente la p.ed. 426 e conseguentemente la limitrofa p.f.33/1 risultano accessibili con mezzi a motore unicamente attraverso le pp.edd. 857/1 e 903/1 entrambe CC. , poste Pt_2
a Nord della p.ed.426 e gravate da servitù di passo a favore di quest'ultima, mentre esistono due accessi pedonali diretti, uno da Corso Verona in corrispondenza al confine tra la p.ed.
426 e la p.f. 33/1 attraverso un cancello e una scala a cielo aperto e l'altro nell'angolo Sud-
Est della p.f. 33/1 con cancelletto sulla strada comunale p.f. 22/44 CC. (via Pt_2
Montello).
I motivi sub 1,2,3 possono essere congiuntamente esaminati, suddivisi in argomenti.
A)In ordine alla servitù gravante a carico delle pp.mm. 1,3,5 della p.ed.903/1: violazione dell'art. 183 cpc.
Il motivo, cui l'appellante dedica due sintetiche righe in coda agli argomenti trattati nella comparsa conclusionale manifestando così un certo disinteresse, è da ritenersi infondato in quanto solo astrattamente si tratta di una domanda proponibile all'inizio della vertenza, solo se le attrici avessero potuto prevedere che il convenuto si sarebbe difeso prospettando una natura obbligatoria della pattuizione in contestazione, cioè solo disponendo della premonizione della tesi difensiva - tale va ritenuta - che sarebbe stata prospettata rispetto alle propri domande, correndo oltretutto il rischio di esporsi ad una serie ulteriore di contestazioni difensive.
In ogni caso, in virtù dell'esito che verrà dato alla presente vertenza (vedi infra), si tratterebbe di un motivo per il quale l'appellante non riveste più alcun interesse concreto.
B) In ordine alla servitù gravante a carico delle pp.mm. 1,3,5 della p.ed.903/1 : violazione dell'art. 458 CC. Patto successorio.
Nel testamento olografo di si legge che ella lascia in eredità al figlio Persona_2
“la p.ed. 426 CC e la pf 33/1 stesso CC.” Pt_1 Pt_2
Inoltre “Per il periodo di cinque anni dalla morte dei genitori avrà diritto di passo a Pt_1 piedi e con ogni mezzo attraverso il cortile della porzione materiale uno della p.ed. 857/1 per accedere alla p.ed. 426 entrambe in CC ”. Pt_2
6 Nello stesso documento le figlie e sono nominate eredi di porzioni 1 e 2 della CP_1 CP_2
p. ed. 857 ( 857/1 e 857/2) CC , vale a dire uno degli immobili ( l'altro è la 903/1) Pt_2 gravati dalla servitù di passo a favore della p.ed. 426 lasciata a . Pt_1
Lo status dei luoghi, in particolare del cortile, è stato poi mutato con l'atto di divisione redatto nella stessa data del testamento ed al quale ha preso parte la stessa testatrice
CP_4
ST nell'atto divisionale si dichiara ( com'è ovvio, essendo al momento ancora in vita) proprietaria della p.ed. 426 e della pf 33/1 CC ., mentre si dichiara usufruttuaria delle Pt_2 porzioni 1,2,3,4 della p.ed. 903/1, particelle di cui sono proprietari i fratelli e sorelle tutti e quattro) in virtù di pregresse donazioni, ivi richiamate. Pt_1
Per quanto attiene alla servitù di passo di cui è menzione nel testamento a favore di Pt_1 viene inserita una clausola di contenuto analogo:
“Le parti , , si Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Parte_1 impegnano ad estinguere la servitù di passo a favore della p.ed. 426 ed a carico della p.ed.
903/1 - entro cinque anni dalla morte dei propri genitori con obbligo di realizzazione di un nuovo accesso dalla strada pubblica.
Nell'atto divisionale non è menzionata la p.ed.857/1, che invece compare nel testamento.
è genericamente indicata come parte dell'atto divisionale e i futuri suoi Persona_1 eredi si sono obbligati a porre in essere un dato comportamento (“si impegnano”) in relazione ad un bene, la p.ed. 426 CC che, in quel momento, era di proprietà della Pt_2 signora madre delle parti in causa, poiché sarebbe passata al sig. soltanto Per_1 Pt_1 dopo la morte della mamma stessa.
Di conseguenza affermare, come si legge in sentenza, che non ha Persona_1 partecipato all'atto non appare rispondente al dato letterale del documento, che la stessa ha anche sottoscritto senza alcuna distinzione o specificazione in ordine ad una Per_1 sua posizione nel contesto dell'atto, da tener eventualmente distinta da quella degli altri sottoscrittori.
Essa di conseguenza è stata parte dell'atto e come tale ha sottoscritto.
Nemmeno appare condivisibile l'affermazione in virtù della quale le parti, con l'atto in oggetto, non hanno disposto di diritti nascenti dalla successione mortis causa della mamma, allorquando pare al contrario evidente che è stata assunta un'obbligazione riferita ad un bene, la p.ed. 426, che era per testamento ( in pari data) destinato ad uno dei figli parteci all'atto, ma di cui sarebbe stata giuridicamente acquistata la proprietà solo ( eventualmente, se accettata la disposizione testamentaria) dopo la morte della proprietaria in quel momento.
Né si vede come le parti potevano, come si legge in sentenza, quanto a rinunciare ad Pt_1
7 un “diritto”, quanto agli altri assumersi il diritto a pretendere quella rinuncia rispetto ad un bene non ancora nella loro disponibilità.
La formulazione della clausola deve ritenersi palese violazione di quanto dispone l'art. 458
CC “E' del pari nullo ogni atto con il quale taluno [ nella specie e ] CP_2 CP_1 CP_3 dispone dei diritti [a non esser gravati nella loro proprietà da un servitù] che gli possono spettare [contro la p.ed. 426] su una successione non ancora aperta, o rinuncia [da parte di ] ai medesimi.”. Pt_1
Giova a questo punto riportare quanto affermato in plurimi pronunciamenti dalla S.C. in vertenze analoghe alla presente.
Configurano un patto successorio - per definizione non suscettibile di conversione in un testamento, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., in quanto in contrasto col principio del nostro ordinamento secondo cui il testatore è libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un
"vinculum iuris" di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. (cass.
27624/2017; e altre ).
Appare altresì utile quanto si legge nella parte motiva della sentenza 14566/2016, posto che nella fattispecie risultano accertati proprio tutti e quattro i punti ivi illustrati:
Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione;
3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa;
4) se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo "mortis causa"
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del
09/07/1976). A proposito della scrittura oggetto di lite, il ricorrente afferma a pagina 11 di ricorso che "non vi è dubbio che nella specie si è trattato di un patto successorio cd. dispositivo, in cui non vi è la precisa ed anzi unica intenzione di disporre di un bene, allo stato attuale ancora del genitore, ma che in futuro sarà di pertinenza dei due figli, tra
l'altro, unici eredi". Ora, l'art. 458 c.c. vieta anche proprio il cosiddetto patto successorio dispositivo - riscontrabile Ric, 2012 n. 10725 sez. 52 - ud. 07-06-2016 -7- quando l'oggetto del contratto sia stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione.
La norma in esame accomuna, infatti, sotto la sanzione di nullità anche i patti dispositivi, pur non costituendo questi propriamente negozi mortis causa, atteso che essi non regolano
8 la devoluzione dell'eredità, ma presuppongono che la stessa si svolga secondo le sue regole, sicché neppure vincolano il de cuius. La nullità colpisce, peraltro, anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che, cioè, obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria.
Un conforto si rinviene anche nella sentenza 366/2024 a mente della quale E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, [ ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione].
E' pertanto evidente che, in relazione agli atti di disposizione posti in essere dalla madre
(con testamento olografo che, privo di data certa e quindi non necessariamente coevo alla divisione notarile, avrebbe anche potuto esser modificato), le attuali attrici hanno acquistato il diritto e il concreto interesse al concretizzarsi dell'impegno solo per effetto della morte della madre medesima e in evidente funzione strumentale all'eredità della madre, su un diritto ( quello di ottenere una liberazione da un peso) che esse hanno acquisito solo dopo la morte della madre medesima. Ne con segue anche che le figlie di erano Persona_1 all'epoca di redazione dell'atto divisionale carenti di legittimazione a fare valere quella pretesa finchè era in vita la mamma e quindi non potevano neppure disporre di un diritto che ancora loro non competeva.( cfr. cass. 15919/2018).
Trattandosi di nullità sancita dalla legge non vi è spazio per una eventuale adesione da parte del de cuius disponente mentre era in vita, come parrebbero ipotizzare le appellate.
C) In ordine alla intavolazione della servitù gravante sulla p.ed. 857/1.
La dichiarata nullità riferita alla p.ed. 903/1, altro non fa che confermare una situazione già intavolata ( servitù senza termini a favore della p.ed.426 CC ed a carico delle p.ed. Pt_2 delle appellate) anche per la p.ed. 857/1 la quale, come detto, esula dal patto successorio.
Le attrici hanno prospettato che la annotazione di questa servitù a tempo indeterminato, anziché a termine, possa esser stato frutto di un errore.
A prescindere dal fatto che nessuna istanza di correzione fu a suo tempo presentata nemmeno dal Notaio a ciò abilitato ( art. 47 Legge notarile), si ritiene che la domanda riferita a questa p.ed. non possa a sua volta trovare accoglimento.
Non vi è alcuna prova che la annotazione delle servitù senza termine sia frutto di un errore materiale.
Le conseguenze giuridiche derivanti dal diritto tavolare sono note e incontestabili.
E' annotato un diritto di servitù a carico della p.ed.857 CC ed a favore della p.ed. Pt_2
9 426 CC senza la apposizione di alcun termine e quindi è stata intavolata una servitù Pt_2
a tempo indeterminato.
Se poi si tratta di un errore notarile ( come appalesato dalle allora attrici) ciò è irrilevante nella presente vertenza.
Di conseguenza nemmeno può esser frutto di un errore, di cui qualsiasi notaio che eserciti in Trentino e per ciò stesso perfetto conoscitore del sistema tavolare, l'assenza di specificazione di un termine di durata nel “ricorso per intavolazione del diritto di proprietà” nel quale si legge testualmente, di “accordare” l'intavolazione “ a carico del cortile nel piano terra della porzione 1 della p.ed. 857/1 ed a favore della p.ed. 426…..b) servitù di passo e ripasso a piedi e con ogni mezzo per tratto del fondo servente, come evidenziato con retino a righe oblique nella planimetria.
Nel ricorso per intavolazione si allega il certificato di eredità, nel cui ricorso dd. 26.10.2005
è egualmente indicata la stessa servitù senza termine alcuno, il che impedisce di pervenire a diversa conclusione.
Gli eredi di ha evidentemente inteso rinunciare alla disposizione della Persona_1 loro mamma relativamente alla apposizione del termine alle servitù di cui si tratta.
L'appellante ha prospettato una violazione dell'art. 1321 CC a mente del quale “il contratto è
l'accordo di due o più parti per…estinguere tra loro un rapporto giuridico….”.
Con sentenza risalente nel tempo la stessa SC ( cass. 6471/1997 riportata in conclusionale appellante) riconosce significato negoziale anche al ricorso per rilascio di certificato di eredità, anche se avente di norma una finalità tipica diversa.
Pur in assenza di specifiche espressioni di rinuncia, si ritiene che:
-l'aver riproposto esattamente il contenuto del ricorso per certificato di eredità richiamato nel ricorso per intavolazione;
-la peculiare disciplina normativa da cui derivano gli effetti tipici connessi alla intavolazione di un diritto nel sistema trentino;
-la assenza di successive iniziative volte ad ottenere una correzione di eventuali errori;
integrino nel loro complesso – trattandosi di atti redatti in forma scritta - un chiaro segno di una volontà novativa dei dichiaranti rispetto alle originarie disposizioni testamentarie.
In realtà peraltro, nessun termine risulta apposto nel tavolare nemmeno per la servitù a carico della p.ed. 903/1, per la quale potrebbero valere – al di là della questione del patto successorio – gli stessi effetti costitutivi che riguardano la p.ed 857/1.
Nullo il patto successorio, rappresenta ovvia conseguenza che la servitù annotata a favore della p.ed. 426 debba essere priva di termini di scadenza, e che quindi la intavolazione cosiccome documentata debba essere corretta e restare immutata.
10 D) Domanda subordinata di costituzione della servitù coattiva: violazione artt.
1027 e art. 1051 CC
Per quanto assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi, e quindi solo per completezza di motivazione, si evidenzia che il fondo dell'appellante , privo della servitù di passaggio, sarebbe sicuramente intercluso senza possibilità di creare un accesso alternativo agevole.
La conformazione dei luoghi pone infatti in evidenza un notevole dislivello tra la proprietà di e la sede stradale, delimitata su quel lato da un'alta muraglia, sulla quale il nuovo Pt_1 accesso verrebbe a trovarsi.
La particella 33/1 su cui eseguire la rampa di accesso, inoltre, è gravata da ius non aedificandi.
E che una “costruzione” in senso tecnico e giuridico sia necessaria lo si evince dal progetto
(allegato 12) redatto dal CT e dalle voci di spesa elencate laddove menzionano varie opere in cemento armato:
10) formazione di fondazioni in c.a.
B.04.40.0015.005 mc.17,25 x €/mc. 246,80 = € 4.257,30
11) formazione di sottomurazione in c.a
B.04.40.0012.005 mc.11,45 x €/mc. 409,40 = € 4.687,63
12) formazione di muratura in c.a.
B.04.40.0047.005 mc……
E' poi previsto un muro di sostegno o contenimento, attualmente non esistente:
Conseguentemente il muro di sostegno necessario per delimitare lateralmente il lato Nord della rampa di accesso…….
E' irrilevante che CT abbia ritenuto – effettuando una valutazione giuridica esulante dal suo incarico e competenze - che la realizzazione di una rampa di accesso alla proprietà non debba costituire, in virtù delle opere preventivate da lui stesso, nuova costruzione, inidonei ad eludere il divieto di ius aedificandi.
Proprio sui muri di contenimento in presenza di dislivelli, a valere quale costruzione, si è espressa ad es. cass. 14710/2019 secondo la quale in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi
"costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi,
11 soggiace alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico.
Ed anche, analogamente, cass. 16975/2023: In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva [ il contrario nel caso specifico “così da eliminare un dislivello preesistente”], il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.
Un terrapieno continuerebbe ad esistere in quanto la rampa viene ad incunearsi in un terreno che, sia alla sua destra che alla sua sinistra, manterrebbe un dislivello rispetto al piano stradale.
Proprio sui muri di contenimento in presenza di dislivelli, a valere quale costruzione, si è espressa anche cass. 14710/2019 secondo la quale in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi
"costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, soggiace alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico.
Ed anche, analogamente, cass. 16975/2023: In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.
Inutile la tesi di parte appellata che fa perno sul parere ottenuto, su sollecitazione dello stesso CT, dal tecnico comunale: è infatti evidente come un organo giudicante non possa attestarsi a considerazioni soggettive promananti da un soggetto con mansioni tecniche appartenente a un ente pubblico, sfornito del potere di impegnarlo giuridicamente ( del resto
12 l'unico organo competente e cioè l'ufficio legale è rimato silente, v. infra il testo della relazione), nella prospettiva di astensione da future iniziative volte a impedire o sanzionare la realizzazione di un muro di contenimento idoneo ad integrare una costruzione nel senso sopra prospettato.
Del resto è lo stesso testo della comunicazione a riconoscere di non poter incidere sui “profili patrimoniali con riferimento alla titolarità del diritto di servtù non aedificandi di cui il
Comune è titolare…” ovvero rispetto alla “possibilità di realizzare l'accesso carraio in ossequio a tale diritto reale o alla necessità che a tal fine il Comune assenta contrattualmente ad una sua modifica o estinzione”.
Indefinitiva un parere che dice tutto e nega tutto al contempo.
Ed è poi anche il CT a manifestare dubbi di fattibilità non certo teorici, laddove, dopo aver scritto di aver predisposto un progetto di massima della nuova rampa di accesso, afferma che quanto al nuovo accesso posizionato lungo il confine Sud della p.f. 33/1, depositato presso i competenti Uffici comunali il 31/03/2022, il progetto è stato successivamente esaminato ed approvato dalla Commissione Ed. Comunale, unicamente però sotto i profili urbanistico ed edilizio, rinviandone la valutazione dei profili patrimoniali al Servizio
Patrimonio del Comune di OV……...
Il Servizio Patrimonio Comunale, richiesto direttamente dallo scrivente CT ad un pronunciamento in merito (all.14), ha comunicato di avere interessato a questo scopo
l'Ufficio Legale Comunale (all.18) ma a tutt'oggi non si hanno notizie sull'eventuale compatibilità del nuovo accesso - ancorchè dichiarato “non costruzione” dagli stessi Uffici comunali- con il vincolo di inedificabilità esistente sulla p.f. 33/1.
L'eventuale fattibilità del nuovo accesso, anche se già accertata sotto il profilo tecnico, rimane quindi tuttora incerta in funzione delle decisioni in campo patrimoniale che verranno prese dai competenti uffici comunali.
E ciò senza considerare che il CT nemmeno si è posto il problema delle autorizzazioni necessarie – per nulla scontate quando si ha a che fare con un ente pubblico , in materia caratterizzata da ampia discrezionalità ( cfr. ad es. cass. 24112/2014) - per poter aprire un accesso sulla pubblica via, che risulta una strada Statale, come evidenziato nel progetto allegato alla CT: ma nulla cambierebbe ove si trattasse di strada comunale o provinciale
(cfr. anche quanto prescrive l'art. 22 CDS).
Conforme la giurisprudenza ( cass. 25088/2024) : in tema di servitù coattiva di passaggio, costituisce impedimento d'uscita sulla pubblica via, ai sensi dell'art. 1051, comma 1, c.c., il fatto che tale accesso risulti precluso dalla legge o dalla p.a..
La “legge” che ne vieta l'apertura, senza autorizzazione, è il citato articolo del CDS oltre al vincolo non aedificandi.
13 Non vi sono alternative, dato che nella CT è precisato che verrebbero interessate proprietà di terzi:
“un'alternativa teoricamente possibile potrebbe consistere nell'allargamento dell'accesso pedonale alla p.f. 33/1 che attualmente si diparte dalla strada comunale p.f. 22/44 (via
Montello); questo eventuale allargamento andrebbe ad interessare per pochi mq. l'angolo
Sud-Ovest della p.f. 33/25 (di proprietà di terzi e confinante con il lato Est della p.f. 33/1) ma prevederebbe comunque delle opere sulla p.f.33/1 stessa, legate al superamento del dislivello -questa volta in discesa- tra la strada p.f. 33/22 e la suddetta p.f. 33/1. Anche in questo caso quindi andrebbe verificata la compatibilità di tali opere con il vincolo di inedificabilità esistente.
Trattandosi inoltre di passaggio coattivo su un tratto di giardino pertinenziale all'edificio
p.ed. 1468, rimarrebbe da verificare l'applicabilità dell'art. 1051 cc. …….”
In definitiva nemmeno si ritiene sussistano i presupposti per il passaggio coattivo previsto dall'art.1051 CC laddove si ponga mente all'eccessivo dispendio (non necessariamente solo economico) e disagio che verosimilmente comporterebbero le opere necessarie all'ottenimento di una uscita sulla pubblica via.
Il disagio pare ben rappresentato dalla notevole pendenza (pari al 18%, vedi progetto all.12 alla CT, sezione “A-A planimetria proposta progettuale”, grafico che descrive i lavori) che avrebbe la rampa di accesso, con particolare riguardo al periodo invernale ed alla incompatibilità con le norme sulla tutela dei portatori di handicap, di cui per es. al DM
236/1989:
8.1.11. Rampe.
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x
1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre
l'ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.
14 In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.
(Si omette il grafico).
Il tutto senza trascurare che è irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili : cass. 14477/2018.
In tema di servitù prediali, i principi scaturenti dalla sentenza della Corte cost. n. 167 del
1999, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, comma 2, c.c. a tutela della accessibilità in favore dei portatori di "handicap", pur riferendosi alla disciplina della costituzione coattiva della servitù di passaggio, vanno estesi anche al divieto di aggravamento di cui all'art. 1067, comma 2, c.c., avendo essi introdotto nell'ordinamento una relativizzazione della tutela della disabilità in astratto…..cass. 13174/2023.
Il dispendio va ragguagliato non ai soli costi evidenziati dal CT - a parte alcuni dubbi sulla loro congruità e attualità - ma anche ai costi amministrativi ed urbanistici, del tutto trascurati in sede peritale, sia delle necessarie pratiche che delle omesse opere necessarie per ovviare alla Criticità Idrica: Aree di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda.( sempre all. 12 CT, schede tecniche).
Pf 33/1.
La sentenza è scarna, anzi priva di motivazione, laddove ha accertato l'assenza di una servitu' di passo a favore della pf 33/1 ed a carico della p.ed. 857/1.
Nei vari atti nei quali si è disposto della esistenza di una servitù “temporanea”, per attenersi alla qualificazione delle originarie attrici, mai vi è riferimento al pf 33/1.
Si tratta di un accertamento anche del tutto inutile.
Infatti, dal momento che la pf 33/1 è posta in successione, ovverosia in prolungamento della p.ed. 426 di , di cui costituisce pertinenza destinata a giardino/orto, ed alla Parte_1 quale si accede necessariamente attraverso la p.ed.426, è evidente che in realtà nessuna servitù di passo possa gravare direttamente la p.ed 857 a favore della pf 33/1. (nemmeno risulta dal tavolare).
Leggesi in CT: p.f. 33/1 CC di mq. catastali 601, di proprietà di parte convenuta, Pt_2 terreno pianeggiante coltivato a giardino, orto e frutteto;
……….
Attualmente la p.ed. 426 e conseguentemente la limitrofa p.f.33/1 risultano accessibili con mezzi a motore unicamente attraverso le pp.edd. 857/1 e 903/1 entrambe CC. Lizzana, poste a Nord della p.ed.426 e gravate da servitù di passo a favore di quest'ultima…..
15 In alte parole la pf 33/1 CC si giova necessariamente, in virtù della sua collocazione Pt_2 fisica e della natura pertinenziale, della servitù a favore della p.ed 426 CC . Pt_2
Da quanto esposto consegue che, assorbita ogni ulteriore questione e in accoglimento dell'appello principale, deve esser rigettata ogni domanda proposta da Parte_3
, e ciò in conformità alle conclusioni dell'atto di appello (“respingere le domande
[...] proposte dall'attrice”, recte le attrici).
Le pp.mm. 1,3,5 della p.ed. 903/1 e la p.m. 1 della p.ed. 857/1 CC sono gravate da Pt_2 servitù di passo a piedi e con ogni mezzo a favore della p.ed. 426 CC . Pt_2
L'accertamento della inesistenza di una servitù di passo a favore della pf 33/1 è del tutto inutile e irrilevante.
L'esito della vertenza assorbe la domanda delle appellate di condanna di parte appellante ex art. 96 cpc.
Il loro appello incidentale (relativo all'accertamento di un contributo per le spese di realizzazione di un accesso alternativo alla proprietà di ) è assorbito dall'accoglimento Pt_1 di quello principale per cui non richiede di essere esaminato e nemmeno può esser rigettato, dovendosi ritenere formulato, pur in assenza di specificazione, subordinatamente al rigetto, anche solo parziale, dell'appello principale, il che appunto non si è verificato.
Ne consegue che, in assenza di rigetto, non ricorrono i presupposti per l'imposizione a carico delle appellate-appellanti incidentali del doppio del contributo unificato.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere poste a carico delle appellate in solido, secondo le regole della soccombenza e si liquidano ( in base al decreto Min. 10.3.14
e tabelle allegate, causa di valore indeterminato di particolare complessità, tariffe nel valore medio ) come in dispositivo.
La soccombenza riguarda anche le spese di CT che è stata occasionata dalle domande attoree.
L'appellante ha chiesto anche il rimborso delle spese di mediazione, procedura che peraltro
è stata attivata dalle allora attrici ma, in assenza di documentazione relativa, nessuna liquidazione può essere adottata.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 231/2023 RG, così provvede:
16 1)in riforma della sentenza n. 293/2023 del tribunale di OV, pubblicata in data
21.10.2023, rigetta tutte le domande proposte da e nei CP_2 Controparte_1 confronti di;
Parte_1
2)condanna e , in solido, a rifondere a CP_2 Controparte_1 Parte_1 le spese di ambo i gradi liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €
14.317,00 , oltre spese documentate per € 518,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Pone a carico delle appellate anche le spese di CT come liquidate in primo grado.
Trento, 17.04.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
17