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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/07/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1729 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARCIDIACONO Parte_1
SELENE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 29.05.2024, il ricorrente, adiva il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa, con qualifica di operaio di livello 1, alle dipendenze della società dal Controparte_2
27 marzo 2018 al 31 dicembre 2018. Alla cessazione del rapporto, il datore di lavoro non aveva provveduto a corrispondergli diverse voci retributive, segnatamente parte della retribuzione del mese di aprile 2018 (in parte saldata per € 300,00), le mensilità di agosto, settembre e dicembre 2018, la tredicesima, il TFR, nonché i ratei relativi a ferie e permessi non goduti.
Per il recupero di tali crediti, il lavoratore otteneva il decreto ingiuntivo n. 323/2021, emesso dal Tribunale di Messina in data 8 giugno 2021 nel procedimento RG n.
1786/2021, per l'importo complessivo di € 5.941,48, comprensivo delle voci retributive sopra menzionate. Il decreto veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del 4 marzo 2022 e munito di formula esecutiva in data 9 marzo
2022.
1 Stante l'inadempimento della società debitrice, il in data 20 maggio 2023 _1 presentava istanza all' per l'intervento del Fondo di Garanzia, limitatamente CP_1 al trattamento di fine rapporto (€ 621,80), alla retribuzione del mese di dicembre
2018 (€ 893,22) e alla tredicesima mensilità (€ 456,00), per un importo complessivo pari ad € 1.971,00 oltre accessori, allegando il decreto ingiuntivo e l'esito negativo di un pignoramento presso terzi. Con nota del 11 settembre 2023 l' richiedeva al ricorrente un'integrazione CP_1 documentale, in merito alla irreperibilità del datore di lavoro e alla non assoggettabilità della società a procedure concorsuali;
in risposta, il _1 produceva il verbale di pignoramento mobiliare negativo dell'8 maggio 2024 e decreto di rigetto dell'istanza di fallimento nei confronti della Controparte_2
L' con provvedimento del 17 ottobre 2023 rigettava l'istanza. Chiedeva quindi CP_1 di “Accertare e dichiarare che l' è tenuta a corrispondere al Sig. CP_1 _1
, la complessiva somma € 1.971,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto
[...] al soddisfo a titolodi TFR non corrisposto, mensilità relativa al mese di dicembre 2018 e tredicesima mensilità. Con vittoria di spese e compensi.” Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' , il quale sosteneva l'infondatezza CP_1 delle ragioni di parte ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.
Più nel dettaglio, l'Ente evidenziava che, alla data del deposito dell'istanza, il ricorrente non aveva ancora prodotto idonea documentazione attestante né
l'inapplicabilità delle procedure concorsuali nei confronti del datore di lavoro, né l'infruttuosità dell'azione esecutiva individuale;
osservava che tali condizioni sono state dimostrate solo successivamente, mediante il verbale di pignoramento mobiliare negativo del 09.05.2024 e il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento pronunciato in data 15.04.2024, circostanze che rendevano l'istanza originaria prematura e, pertanto, non valutabile positivamente, secondo quanto precisato anche dalla Circolare n. 70/2023. CP_1
Con riferimento ai crediti retributivi, l' eccepiva inoltre l'inammissibilità CP_3 della domanda per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs.
n. 80/1992, atteso che il rapporto di lavoro era cessato in data 25.02.2019, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato solo in data 08.06.2021, oltre il termine di dodici mesi previsto dalla citata disposizione per la proposizione dell'istanza al Fondo di garanzia. Anche a prescindere dalla documentazione successivamente prodotta, la domanda doveva dunque ritenersi irricevibile per tardività.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 2.7.25.
Motivi della decisione
2 Il Fondo di garanzia per il TFR, istituito presso l' con l'art. 2 della L. 297/1982, CP_1
è uno strumento di tutela sociale che assicura ai lavoratori il pagamento del TFR e, in alcuni casi, delle ultime retribuzioni, quando il datore di lavoro è insolvente.
La sua funzione trova fondamento nei principi costituzionali di tutela del lavoro (art. 36 Cost.) e nel ruolo sussidiario dello Stato a favore dei lavoratori, la cui finalità è quella di tutelare i lavoratori subordinati dal rischio di insolvenza del datore di lavoro, garantendo un livello minimo di protezione sociale in caso di cessazione del rapporto e mancato pagamento del TFR e di parte delle retribuzioni.
Perché il lavoratore possa legittimamente richiedere l'intervento del Fondo, la giurisprudenza e la prassi dell' hanno individuato dei presupposti CP_1 fondamentali: a) L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cessato. Il lavoratore deve dimostrare l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cessato per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, scadenza contratto).
b) L'insolvenza del datore di lavoro e l'apertura di una procedura concorsuale;
in alternativa, in caso di datore non soggetto a fallimento (es. impresa individuale, piccola impresa), il Fondo può comunque intervenire se vi è una procedura di esecuzione individuale infruttuosa, come stabilito dall'art. 2, comma 5, L.
297/1982 e dalle Circolari n. 74/2008 e 63/2004. L'insinuazione del CP_1 credito nel passivo fallimentare o esecuzione individuale.
In seguito alla Direttiva 80/987/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (ora confluito nel D.Lgs. 297/2002), l'intervento del Fondo è stato esteso anche alle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte, maturate entro gli ultimi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione (cfr. Sez. Lavoro, sent. n.
21375/2010) secondo cui: “Il Fondo di Garanzia è tenuto a corrispondere non CP_1 solo il TFR, ma anche le ultime retribuzioni non corrisposte, ove ne sussistano i presupposti di legge.”
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi che il soggetto datore non è assoggettabile a procedura concorsuale.
In particolare, nei casi in cui non sia attivabile una procedura concorsuale nei confronti del datore di lavoro, la normativa prevede che l'accesso al Fondo sia consentito solo laddove risulti accertata l'infruttuosità dell'azione esecutiva individuale promossa dal lavoratore, nonché l'impossibilità oggettiva di ricorrere ad una procedura concorsuale per insufficienza dei presupposti di legge.
Tale interpretazione è stata recentemente ribadita dalla stessa con la Circolare CP_1
n. 70 del 19 luglio 2023, nella quale si chiarisce che la documentazione idonea a comprovare l'inapplicabilità delle procedure concorsuali o l'esito negativo
3 dell'esecuzione deve essere allegata già al momento della presentazione della domanda, non potendo essere prodotta in un momento successivo.
Nel caso in esame, tuttavia, la documentazione richiesta – costituita dal provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento (15.04.2024) e dal verbale negativo di pignoramento mobiliare (09.05.2024) – è stata acquisita solo in un momento successivo alla domanda, ossia dopo il provvedimento di rigetto.
Tuttavia, ragioni di economia processuale e di giustizia sostanziale non possono condurre – solo per tale ragione- al rigetto della presente domanda giudiziale, la quale deve essere vagliata nel merito. Va osservato, infatti, che ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, ciò che rileva
è la sussistenza oggettiva dei presupposti richiesti dalla legge – e non necessariamente la loro documentazione contestuale alla data della domanda amministrativa – laddove in sede giudiziale essi risultino pienamente provati.
Risulta, infatti, accertata l'esistenza di un credito di lavoro certo, liquido e fondato su titolo esecutivo giudiziale;
è stata dimostrata l'infruttuosità dell'esecuzione forzata, attestata dal verbale negativo del 09.05.2024; ed è, infine, documentata l'inapplicabilità delle procedure concorsuali, come da provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento del 15.04.2024.
L'obbligo di ripresentare un'istanza amministrativa ex novo risulta, in questo caso, meramente formale e antieconomico, considerato che la documentazione necessaria
è stata comunque depositata, e la finalità della normativa è quella di garantire tutela effettiva al lavoratore in caso di insolvenza del datore.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto sussistendo i presupposti per l'intervento del Fondo, limitatamente alle voci retributive garantite dalla legge, ossia: il TFR maturato alla cessazione del rapporto (€ 621,80); la retribuzione dell'ultimo mese di lavoro (dicembre 2018, € 893,22); la tredicesima mensilità (€ 456,00); per un importo complessivo di € 1.971,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo legge.
Quanto alle spese di lite, va rilevato che la produzione della documentazione determinante ai fini dell'accoglimento è intervenuta solo successivamente al rigetto amministrativo, tale circostanza consente di ravvisare giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di Parte_1 ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia ai sensi della L. n. 297/1982 e CP_1 del D.lgs. n. 80/1992;
4 condanna l' al pagamento in favore del Controparte_4 ricorrente della somma di € 1.971,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino al saldo;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 02.07.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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