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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sig.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5442 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza cartolare del 20 maggio 2025 e vertente tra
TRA
n. 443/2015 (C.F. e P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore fallimentare, avv. Elisabetta Ferrini, rappresentato e difeso, dall'avv. prof. Gian
Domenico Mosco per procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Prof. Lucio Ghia;
P.IVA_2
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite, nonché le considerazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, sono così narrate nella sentenza impugnata:
Co (di seguito, anche ) già era Parte_1 Controparte_3
una società operante nel settore della produzione di prodotti televisivi e cinematografici, che in data
Co 1° luglio 2013 concludeva un contratto di produzione televisiva in regime di coproduzione avente per oggetto la messa in onda della seconda stagione della serie televisiva “Il Restauratore” con RA
– Radiotelevisione italiana s.p.a. (in seguito, anche RA), nota società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo italiano. Ai sensi del contratto di co-produzione stipulato tra le parti
– che stimava un costo complessivo dell'opera pari a € 11.299.446,00, e che, del pari, attribuiva a Co
oneri per € 2.146.895,00, e a RA oneri pari a € 9.152.551,00, sempre in entrambi i casi oltre iva Co
– veniva previsto che RA avrebbe dovuto corrispondere in favore di l'importo di € 9.152.551,00, Co suddiviso in 7 tranche. Accadeva in seguito che veniva dichiarata fallita dal tribunale di Roma in data 27 aprile 2015. Il curatore fallimentare, intervenuto a preservare il patrimonio della società fallita, constatava che RA non aveva proceduto a versare la settima e ultima tranche di pagamento do cui lett. G dell'art. 7 del suddetto contratto di co-produzione – per un importo pari a € 558.308,60
– e presentava istanza di decreto ingiuntivo per il pagamento di tale somma, oltre agli interessi moratori dalla scadenza della fattura sino al saldo.
Opponendosi a decreto ingiuntivo, RA contestava in fatto e in diritto tutte le deduzioni attoree, ed
Co elencava determinati profili di inadempimento contrattuale di cui si sarebbe resa colpevole, e alle quali quest'ultima, a sua volta, si opponeva, rivendicando di aver soddisfatto tali profili integralmente.
Il giudice adito ha dichiarato di non poter concedere la provvisoria esecuzione, “atteso che la valutazione circa il credito opposto necessita di ulteriore e approfondita valutazione da effettuarsi in sentenza”.
A seguito – nell'ordine – di rinvio d'ufficio, assunzione in decisione, concessione dei termini per il deposito di eventuali comparse conclusionali e memorie di replica, il tribunale, prima di comunicare la decisione in merito circa l'accoglimento dell'opposizione fondata su prova scritta, e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo, ha premesso che questa sarebbe stata assunta “ai sensi degli artt. 132
c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di
Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.”
Risultava infatti pacifico – poiché confermato espressamente anche dalla stessa parte attrice – che non fosse stato rinvenuto alcun atto che provasse il trasferimento dei documenti costituenti la prova dell'adempimento (o inadempimento) controverso (di cui alla lett. G dell'art. 7), salvo poi, comunque, escludere che esso costituisca comunque un inadempimento, data la decozione sempre più irreversibile di PIA. Lo stesso curatore, nel procedimento monitorio, ha preso atto del fatto che non sia stato possibile “autenticare secondo le previsioni dell'art. 634, comma 2, c.p.c. l'estratto del Con libro giornale di (ossia l'unico documento che controparte pone a fondamento del ricorso, n.d.r.) in ragione del fatto che l'avvio della procedura concorsuale conclusa con il suo fallimento ha impedito di ricostruire la piena continuità della contabilità”
In seguito, tuttavia, il Tribunale disattende e si discosta dalle considerazioni del curatore fallimentare
– a opinione del quale, invero, la presenza delle prove relative al pagamento delle altre sei tranches,
e la presenza di un contratto in forma scritta comproverebbero l'inadempimento della prestazione controversa di cui alla lett. G dell'art. 7) – poiché la prova contabile prodotta dal fallimento (fattura n. 4/2014, comprovante il credito controverso di cui alla lett. G dell'art. 7), non viene prodotta autonomamente in giudizio, ma è astrattamente dedotta dal libro giornale della PIA relativo all'anno
2014, il quale, sebbene indichi effettivamente l'emissione, non prevedendo in ogni caso né la produzione, né l'invio a Rai, della fattura n. 4/2014 di € 558.308,60, è comunque privo di attestazione notarile. Ne consegue che l'accoglimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. porterebbe – a dire del Tribunale – “ad una ingiustificata inversione dell'onere della prova”.
Continua il Tribunale evidenziando come la mancata prova circa l'effettivo inadempimento di RA sia un elemento non certo secondario, ma dirimente, poiché a questa erano subordinate tutte le prestazioni cui la parte era attesa;
e come, inoltre, abbiano poco valore i tentativi mossi dalla UR di superare tale deficit probatorio ricorrendo a mere presunzioni, secondo cui l'effettiva messa in onda Co del prodotto finale avrebbe disvelato tutti gli effettivi adempimenti da parte di . Tale inadempimento fonderebbe quindi l'eccezione di inadempimento sollevata da RA, nonché un grave deficit probatorio – che, come già specificato – non può gravare sulla stessa, ma solo sulla parte attrice che, a norma dell'art. 2697 c.c., fa valere il diritto in giudizio;
deficit che non può ritenersi certamente soddisfatto neanche dalla mera presunzione secondo cui la semplice riuscita del prodotto finale dimostrerebbe l'effettivo adempimento delle prestazioni delle parti, le quali però, non sono in grado di essere provate alternativamente dalla attrice;
deficit che, ancora, troverebbe conferma dalla mancanza del rapporto finale della società di monitoraggio (Baker Tilly Revisa), stante l'omessa
Co consegna a quest'ultima, proprio da parte della stessa , della documentazione a comprova dell'effettivo, corretto e regolare adempimento a regola d'arte di tutte le prestazioni contrattuali.
Mancato invio che ha riguardato anche la documentazione a comprova dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli inizialmente preventivati, e che trova ulteriore riscontro documentale nella missiva del luglio 2014 di sollecito. Il Tribunale conclude asserendo che se non possono essere
Co provati tali adempimenti da parte di , cui era subordinato, fra gli altri, anche il pagamento della settima tranche di cui lett. g dell'art. 7 dell'accordo sottoscritto tra le parti, allora anche l'analisi di tale adempimento, vista la stretta sinallagmaticità delle prestazioni, non merita di essere approfondita.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha: I) accolto l'opposizione; II) revocato il decreto ingiuntivo;
III) posto le spese, liquidate nella misura di € 14.598,00 oltre imposte, oneri e accessori come per legge, a carico della parte soccombente.
§ 2 — Ha proposto appello il n. 443/2015 contestando Parte_1
la sentenza di primo grado sotto vari profili, che il Tribunale avrebbe asseritamente ignorato o frainteso. Profili che, se debitamente considerati, avrebbero diversamente condotto al rigetto dell'opposizione presentata da RA, e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'appellante , quindi, formula le seguenti conclusioni: “- in via principale accogliere integralmente i motivi di appello formulati avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14007/2024 e per l'effetto riformarla
e respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13664/2018 del 18 giugno 2018, proposta dalla
RA e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare Con l'esistenza del diritto di credito di oggetto di ingiunzione nell'eventuale diverso importo che sarà determinato in corso di causa, alla luce della valutazione comparativa da compiere ai fini dell'operatività e della legittimità, anche sotto il profilo della buona fede, dell'eccezione
d'inadempimento sollevata da RA ex art. 1460 c.c.; in ogni caso, con condanna di controparte al pagamento degli interessi moratori dalla fattura n. 4/2014 sino al saldo, così come statuito dal decreto ingiuntivo n. 13664/2018 del 18.06.2018”.
Ha resistito la società RA - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito solo RA) chiedendo il rigetto dell'appello.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita – le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la società 'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli
Co artt. 1362 e ss. c.c. circa l'errata interpretazione del contratto, deducendo che la società avrebbe
Co sostenuto da sola costi eccessivi tali per cui il finanziamento a carico di non era dovuto come erogazione delle quote sul prodotto finale co-finanziato, bensì come esborso per l'utilizzo di diritti di
Co proprietà intellettuale e industriale, avendo asseritamente la stessa completato autonomamente il prodotto finale (co-prodotto e non co-finanziato).
L'appellante, quindi, ritiene che il giudice di prime cure avrebbe errato valutando il contratto solo come un contratto di cofinanziamento, consistendo invece, a suo dire, l'accordo stipulato principalmente in un contratto di produzione, e di cofinanziamento solo per quanto non coperto da
RA, per cui la quota di finanziamento da questa dovuta assume funzione di remunerazione dei costi e di finanziamento.
§ 3.2 — Col secondo motivo parte appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., perché sarebbe errata e/o omessa la valutazione delle prove documentali, stante la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Secondo la parte istante, il giudice di primo grado sarebbe giunto alle errate conclusioni riportate nel motivo precedente, poiché avrebbe asseritamente ragionato “sulla base di elementi meramente presuntivi e privi di un effettivo valore indiziario in quanto in contrasto con quanto desumibile dalla documentazione prodotta in causa.” (cfr. pag. 11 atto d'appello). L'appellante evidenzia che dalle
Co risultanze del conto economico di bilancio di al 31 dicembre 2013 – calcolando che i ricavi sono pari a 12,3 milioni di euro;
che le entrate di fonte certa sono pari a 10,9 milioni di euro;
che durante
Co quell'anno la gran parte dei dipendenti di sarebbero stati impiegati nella produzione de “Il Co Restauratore”, e che durante lo stesso anno avrebbe intrattenuto solo un altro rapporto contrattuale – sarebbe sufficiente un semplice calcolo proporzionale per dedurre che le ingenti somme
Co assunte da dimostrerebbero che si tratti di un contratto di produzione, e solo in via ancillare di co-finanziamento, e che i connessi obblighi sarebbero da parte sua stati adempiuti. Da questa assunta errata valutazione del conto economico di bilancio, discenderebbe la violazione da parte del Tribunale degli artt. 115 e 116 c.p.c.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. per erronea, insufficiente e illogica motivazione. § 3.4 — Col quarto motivo l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2215
e 2216 c.c. nonché degli artt. 2710 c.c., deducendo la mancata considerazione come piena prova del libro giornale, in quanto privo delle attestazioni notarili richieste a norma degli artt. 2215 - 2216 c.c.
L'appellante assume che a norma dell'art. 2215 co. 2 il libro giornale non è soggetto a bollatura né a vidimazione, essendo l'enumerazione progressiva delle pagine l'unico requisito estrinseco richiesto dalla legge. Conseguentemente, la falsità di questa statuizione pregiudiziale da parte del Tribunale inficerebbe negativamente le considerazioni da questi svolte in ordine all'efficacia probatoria dei libri giornali nei rapporti tra imprenditori, per come descritta dall'art. 2710 c.c.
§ 3.5 — Col quinto motivo l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697
c.c. e art. 210 c.p.c., deducendo di non aver mai conseguito la disponibilità materiale della documentazione negoziale relativa all'attuazione delle prestazioni contrattuali, e in particolare della Co fattura n. 4/2014, non essendole mai pervenute da al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Tale mancato conseguimento della documentazione richiesta è da ricondursi – come anche preso atto da parte della stessa appellante – esclusivamente allo stato di insolvenza in cui versava PIA, e alla conseguente disorganizzazione documentale che non ha reso disponibile alla
UR suddetta documentazione. Inoltre, la UR evidenzia come, ad avanzamento di specifica istanza istruttoria ex. art. 210 c.p.c., al fine di ottenere l'esibizione dei documenti contrattuali e contabili e del materiale in suo possesso concernente la produzione de “Il Restauratore” ricevuti da
PIA negli anni 2013 e 2014, compresa la fattura n. 4/2014, il tribunale abbia risposto rigettando tale istanza, ritenuta inammissibile, non solo perché avente “ad oggetto la presunta prova dell'adempimento da parte dell'opposta”, ma anche perché ritenuta contraria al noto principio di vicinanza della prova. Oggetto della doglianza della parte appellante è proprio l'asserita errata applicazione del principio di vicinanza del mezzo di prova, giusta, sia la disponibilità del suddetto materiale probatorio da parte della RA, sia un certo orientamento giurisprudenziale – debitamente allegato (Cass. civ., 13 settembre 2021, n. 24641) – secondo cui sarebbe ammissibile l'ordine di esibizione di esibizione presso la controparte sempre che sia riscontrabile l'impossibilità di
“acquisizione simmetrica”.
§ 3.6 – Con l'ultimo motivo d'appello l'appellante ripropone tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado ai sensi dell'art. 346 c.c.
§ 4 — L'appello è infondato. 4.1 – I primi due motivi di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
L'interpretazione del contratto, fornita col primo motivo d'appello, secondo cui si tratti in realtà di un contratto di produzione, e di cofinanziamento solo per quanto non coperto da RA, appare totalmente circostanziale nonché poco funzionale al thema probandum. L'accordo presentava già alla
Co sua stipulazione l'importo relativo alle transazioni cui era attesa RA, e il solo fatto che abbia poi dovuto da parte sua sostenere costi eccessivi rispetto a quello attesi o sperati, non è elemento idoneo a permeare la causa del contratto, né tantomeno il tipo. Stante quanto premesso, a nulla rilevano le dimostranze presenti al secondo motivo d'appello, ovvero che dalla deduzione (rectius: Co presunzione) logica del conto economico di bilancio di al 31 dicembre 2013 emergerebbe che le ingenti perdite cui la stessa è andata incontro durante quell'esercizio commerciale siano da ascrivere all'impegno contrattuale oggetto del presente giudizio. Per giunta poi, ammesso che la quota di finanziamento dovuta da RA assuma effettivamente funzione di remunerazione dei costi e di finanziamento, l'appellante non spiega come questo poi pregiudichi la posizione della controparte, o questioni l'avvenuto adempimento della sua prestazione.
In ogni caso, il giudice di primo grado ha già ampiamente statuito e debitamente motivato sul punto
(v. pag. 10 sent. impugnata), ricordando che “Nel caso in esame, appare chiaro dalla lettura del contratto che gli accordi tra produttore- finanziatore […] erano regolati espressamente;
[il suddetto accordo] all'art. 7 delle già richiamate condizioni generali allegate al contratto di coproduzione […] Con dispone al quarto capoverso: “Il coproduttore ( n.d.r., in seguito ) si obbliga ad CP_3
investire ai fini della realizzazione della produzione – oltre alle somme versategli dalla RA – le quote contrattualmente previste a suo carico”. Pertanto, qualsiasi pagamento di corrispettivi (ivi compresa, Con ovviamente, la settima tranche) da RA a sarebbe potuto avvenire solo subordinatamente alla Con prova di tale investimento da parte di .
Questa corte condivide ampiamente le conclusioni del giudice di prime cure in assenza, peraltro, di idonee
contro
-argomentazioni, come sopra evidenziato.
4.2 – Il terzo motivo di appello va rigettato in quanto l'appellante non spiega perché la motivazione sarebbe erronea, insufficiente e illogica, atteso comunque che il tribunale si affida a giurisprudenza consolidata – e debitamente allegata – che giustifica questa forma di motivazione.
4.3 – Il quarto motivo di appello va rigettato poiché sul punto è dirimente il principio sancito dall'art. 2709 c.c. a norma del quale “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia, chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.” Premesso ciò, anche a voler riconoscere l'efficacia delle scritture contabili fornite, esse non possono formare piena prova favorevole a chi le produce, dovendo a tal fine essere necessariamente accompagnate da ulteriori elementi di prova che, nel caso di specie, non sussistono.
4.4 – Con il quinto motivo d'appello, l'appellante lamenta l'errata applicazione dei principi probatori, cui sarebbe conseguita l'ingiusto diniego all'istanza di esibizione ex. art. 210 c.p.c. Applicazione dei principi in tema di prova che, invero, deve ritenersi corretta;
come anche corretto è da ritenersi il rigetto all'istanza avanzata.
Premesso, in ogni caso, che sono da condividere anche le annotazioni fatte sul punto dalla appellata
(pagg. 11-13 atto di comparsa di costituzione) – secondo cui l'appellante “(i) non ha indicato specificamente i documenti di cui chiede l'esibizione (ad eccezione della fattura); (ii) non ha dedotto né tanto meno provato che i documenti richiesti siano in possesso della RA, allegazione e prova
Con necessaria in quanto si tratterebbe di documentazione proveniente da e che RA ha fin dall'inizio Con negato di aver mai ricevuto (in particolare, quanto ai documenti attestanti i costi sostenuti da )”
– il thema probandum, che, (attesa anche la scarsa evidenza probatoria fornita dall'appellante) ad avviso di questa Corte costituisce la ragione più liquida, equivale, in caso di accoglimento dell'istanza di esibizione, ad un'indebita inversione dell'onere della prova. Come anche chiarito dal giudice di prime cure, chiedendo alla controparte l'esibizione di un documento di prova contenente la fattura
“n. 4/2014”, la UR ha di fatto inteso attribuire alla controparte l'onere di provare il credito che Co la stessa , ammessa medio tempore alla procedura di fallimento, non è riuscita a produrre. Non costituisce onere della RA conservare e produrre una fattura che provi un elemento a lei avverso. Sul punto, l'orientamento ampiamente confermato della giurisprudenza, affermatasi a partire dall'importante Sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001, in estrema sintesi, chiarisce che: la parte che lamenta l'inadempimento, seppur non è chiamata a provare l'inadempimento stesso, ma solo ad allegarlo, deve quanto meno provare che il credito su cui si fonda l'obbligazione sia effettivamente sorto;
solo ad avvenuta prova del credito ed allegazione dell'inadempimento, il debitore sarà chiamato a provare di aver adempiuto. Ciò perché, come è noto, secondo il criterio della vicinitas è più facile provare un fatto positivo proprio, che un fatto negativo della controparte. Nel caso di cui si discorre, la UR, non potendo provare lei stessa – per fatti, comunque, a lei ascrivibili – il fatto positivo proprio per mancante disponibilità della fattura n. 4/2014, ha inteso ricercare tale mezzo di prova dalla controparte. Non è, tuttavia, su queste basi che si giustifica l'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. poiché non risulta questo essere un fatto ascrivibile al requisito definito dalla norma in parola di “necessaria acquisizione dei fini il processo”. L'istanza, pertanto, è stata correttamente respinta, e l'inadempimento di RA, considerati anche gli altri motivi d'appello, non risulta invero provato. Occorre del pari evidenziare, che la mancata produzione in giudizio della prova scritta relativa al credito che fonda il merito della decisione, non sia stata prodotta dalla parte interessata neanche in fase di cognizione, per cui l'inadempienza all'onere meramente processuale è da considerarsi certa e definitiva.
Ne consegue, ovviamente, anche che la riproposizione delle domande e delle eccezioni formulate in primo grado e riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., devono essere integralmente rigettate.
§5 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 14007/24 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 26.155,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sig.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5442 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza cartolare del 20 maggio 2025 e vertente tra
TRA
n. 443/2015 (C.F. e P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore fallimentare, avv. Elisabetta Ferrini, rappresentato e difeso, dall'avv. prof. Gian
Domenico Mosco per procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Prof. Lucio Ghia;
P.IVA_2
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite, nonché le considerazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, sono così narrate nella sentenza impugnata:
Co (di seguito, anche ) già era Parte_1 Controparte_3
una società operante nel settore della produzione di prodotti televisivi e cinematografici, che in data
Co 1° luglio 2013 concludeva un contratto di produzione televisiva in regime di coproduzione avente per oggetto la messa in onda della seconda stagione della serie televisiva “Il Restauratore” con RA
– Radiotelevisione italiana s.p.a. (in seguito, anche RA), nota società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo italiano. Ai sensi del contratto di co-produzione stipulato tra le parti
– che stimava un costo complessivo dell'opera pari a € 11.299.446,00, e che, del pari, attribuiva a Co
oneri per € 2.146.895,00, e a RA oneri pari a € 9.152.551,00, sempre in entrambi i casi oltre iva Co
– veniva previsto che RA avrebbe dovuto corrispondere in favore di l'importo di € 9.152.551,00, Co suddiviso in 7 tranche. Accadeva in seguito che veniva dichiarata fallita dal tribunale di Roma in data 27 aprile 2015. Il curatore fallimentare, intervenuto a preservare il patrimonio della società fallita, constatava che RA non aveva proceduto a versare la settima e ultima tranche di pagamento do cui lett. G dell'art. 7 del suddetto contratto di co-produzione – per un importo pari a € 558.308,60
– e presentava istanza di decreto ingiuntivo per il pagamento di tale somma, oltre agli interessi moratori dalla scadenza della fattura sino al saldo.
Opponendosi a decreto ingiuntivo, RA contestava in fatto e in diritto tutte le deduzioni attoree, ed
Co elencava determinati profili di inadempimento contrattuale di cui si sarebbe resa colpevole, e alle quali quest'ultima, a sua volta, si opponeva, rivendicando di aver soddisfatto tali profili integralmente.
Il giudice adito ha dichiarato di non poter concedere la provvisoria esecuzione, “atteso che la valutazione circa il credito opposto necessita di ulteriore e approfondita valutazione da effettuarsi in sentenza”.
A seguito – nell'ordine – di rinvio d'ufficio, assunzione in decisione, concessione dei termini per il deposito di eventuali comparse conclusionali e memorie di replica, il tribunale, prima di comunicare la decisione in merito circa l'accoglimento dell'opposizione fondata su prova scritta, e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo, ha premesso che questa sarebbe stata assunta “ai sensi degli artt. 132
c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di
Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.”
Risultava infatti pacifico – poiché confermato espressamente anche dalla stessa parte attrice – che non fosse stato rinvenuto alcun atto che provasse il trasferimento dei documenti costituenti la prova dell'adempimento (o inadempimento) controverso (di cui alla lett. G dell'art. 7), salvo poi, comunque, escludere che esso costituisca comunque un inadempimento, data la decozione sempre più irreversibile di PIA. Lo stesso curatore, nel procedimento monitorio, ha preso atto del fatto che non sia stato possibile “autenticare secondo le previsioni dell'art. 634, comma 2, c.p.c. l'estratto del Con libro giornale di (ossia l'unico documento che controparte pone a fondamento del ricorso, n.d.r.) in ragione del fatto che l'avvio della procedura concorsuale conclusa con il suo fallimento ha impedito di ricostruire la piena continuità della contabilità”
In seguito, tuttavia, il Tribunale disattende e si discosta dalle considerazioni del curatore fallimentare
– a opinione del quale, invero, la presenza delle prove relative al pagamento delle altre sei tranches,
e la presenza di un contratto in forma scritta comproverebbero l'inadempimento della prestazione controversa di cui alla lett. G dell'art. 7) – poiché la prova contabile prodotta dal fallimento (fattura n. 4/2014, comprovante il credito controverso di cui alla lett. G dell'art. 7), non viene prodotta autonomamente in giudizio, ma è astrattamente dedotta dal libro giornale della PIA relativo all'anno
2014, il quale, sebbene indichi effettivamente l'emissione, non prevedendo in ogni caso né la produzione, né l'invio a Rai, della fattura n. 4/2014 di € 558.308,60, è comunque privo di attestazione notarile. Ne consegue che l'accoglimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. porterebbe – a dire del Tribunale – “ad una ingiustificata inversione dell'onere della prova”.
Continua il Tribunale evidenziando come la mancata prova circa l'effettivo inadempimento di RA sia un elemento non certo secondario, ma dirimente, poiché a questa erano subordinate tutte le prestazioni cui la parte era attesa;
e come, inoltre, abbiano poco valore i tentativi mossi dalla UR di superare tale deficit probatorio ricorrendo a mere presunzioni, secondo cui l'effettiva messa in onda Co del prodotto finale avrebbe disvelato tutti gli effettivi adempimenti da parte di . Tale inadempimento fonderebbe quindi l'eccezione di inadempimento sollevata da RA, nonché un grave deficit probatorio – che, come già specificato – non può gravare sulla stessa, ma solo sulla parte attrice che, a norma dell'art. 2697 c.c., fa valere il diritto in giudizio;
deficit che non può ritenersi certamente soddisfatto neanche dalla mera presunzione secondo cui la semplice riuscita del prodotto finale dimostrerebbe l'effettivo adempimento delle prestazioni delle parti, le quali però, non sono in grado di essere provate alternativamente dalla attrice;
deficit che, ancora, troverebbe conferma dalla mancanza del rapporto finale della società di monitoraggio (Baker Tilly Revisa), stante l'omessa
Co consegna a quest'ultima, proprio da parte della stessa , della documentazione a comprova dell'effettivo, corretto e regolare adempimento a regola d'arte di tutte le prestazioni contrattuali.
Mancato invio che ha riguardato anche la documentazione a comprova dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli inizialmente preventivati, e che trova ulteriore riscontro documentale nella missiva del luglio 2014 di sollecito. Il Tribunale conclude asserendo che se non possono essere
Co provati tali adempimenti da parte di , cui era subordinato, fra gli altri, anche il pagamento della settima tranche di cui lett. g dell'art. 7 dell'accordo sottoscritto tra le parti, allora anche l'analisi di tale adempimento, vista la stretta sinallagmaticità delle prestazioni, non merita di essere approfondita.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha: I) accolto l'opposizione; II) revocato il decreto ingiuntivo;
III) posto le spese, liquidate nella misura di € 14.598,00 oltre imposte, oneri e accessori come per legge, a carico della parte soccombente.
§ 2 — Ha proposto appello il n. 443/2015 contestando Parte_1
la sentenza di primo grado sotto vari profili, che il Tribunale avrebbe asseritamente ignorato o frainteso. Profili che, se debitamente considerati, avrebbero diversamente condotto al rigetto dell'opposizione presentata da RA, e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'appellante , quindi, formula le seguenti conclusioni: “- in via principale accogliere integralmente i motivi di appello formulati avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14007/2024 e per l'effetto riformarla
e respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13664/2018 del 18 giugno 2018, proposta dalla
RA e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare Con l'esistenza del diritto di credito di oggetto di ingiunzione nell'eventuale diverso importo che sarà determinato in corso di causa, alla luce della valutazione comparativa da compiere ai fini dell'operatività e della legittimità, anche sotto il profilo della buona fede, dell'eccezione
d'inadempimento sollevata da RA ex art. 1460 c.c.; in ogni caso, con condanna di controparte al pagamento degli interessi moratori dalla fattura n. 4/2014 sino al saldo, così come statuito dal decreto ingiuntivo n. 13664/2018 del 18.06.2018”.
Ha resistito la società RA - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito solo RA) chiedendo il rigetto dell'appello.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita – le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la società 'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli
Co artt. 1362 e ss. c.c. circa l'errata interpretazione del contratto, deducendo che la società avrebbe
Co sostenuto da sola costi eccessivi tali per cui il finanziamento a carico di non era dovuto come erogazione delle quote sul prodotto finale co-finanziato, bensì come esborso per l'utilizzo di diritti di
Co proprietà intellettuale e industriale, avendo asseritamente la stessa completato autonomamente il prodotto finale (co-prodotto e non co-finanziato).
L'appellante, quindi, ritiene che il giudice di prime cure avrebbe errato valutando il contratto solo come un contratto di cofinanziamento, consistendo invece, a suo dire, l'accordo stipulato principalmente in un contratto di produzione, e di cofinanziamento solo per quanto non coperto da
RA, per cui la quota di finanziamento da questa dovuta assume funzione di remunerazione dei costi e di finanziamento.
§ 3.2 — Col secondo motivo parte appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., perché sarebbe errata e/o omessa la valutazione delle prove documentali, stante la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Secondo la parte istante, il giudice di primo grado sarebbe giunto alle errate conclusioni riportate nel motivo precedente, poiché avrebbe asseritamente ragionato “sulla base di elementi meramente presuntivi e privi di un effettivo valore indiziario in quanto in contrasto con quanto desumibile dalla documentazione prodotta in causa.” (cfr. pag. 11 atto d'appello). L'appellante evidenzia che dalle
Co risultanze del conto economico di bilancio di al 31 dicembre 2013 – calcolando che i ricavi sono pari a 12,3 milioni di euro;
che le entrate di fonte certa sono pari a 10,9 milioni di euro;
che durante
Co quell'anno la gran parte dei dipendenti di sarebbero stati impiegati nella produzione de “Il Co Restauratore”, e che durante lo stesso anno avrebbe intrattenuto solo un altro rapporto contrattuale – sarebbe sufficiente un semplice calcolo proporzionale per dedurre che le ingenti somme
Co assunte da dimostrerebbero che si tratti di un contratto di produzione, e solo in via ancillare di co-finanziamento, e che i connessi obblighi sarebbero da parte sua stati adempiuti. Da questa assunta errata valutazione del conto economico di bilancio, discenderebbe la violazione da parte del Tribunale degli artt. 115 e 116 c.p.c.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. per erronea, insufficiente e illogica motivazione. § 3.4 — Col quarto motivo l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2215
e 2216 c.c. nonché degli artt. 2710 c.c., deducendo la mancata considerazione come piena prova del libro giornale, in quanto privo delle attestazioni notarili richieste a norma degli artt. 2215 - 2216 c.c.
L'appellante assume che a norma dell'art. 2215 co. 2 il libro giornale non è soggetto a bollatura né a vidimazione, essendo l'enumerazione progressiva delle pagine l'unico requisito estrinseco richiesto dalla legge. Conseguentemente, la falsità di questa statuizione pregiudiziale da parte del Tribunale inficerebbe negativamente le considerazioni da questi svolte in ordine all'efficacia probatoria dei libri giornali nei rapporti tra imprenditori, per come descritta dall'art. 2710 c.c.
§ 3.5 — Col quinto motivo l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697
c.c. e art. 210 c.p.c., deducendo di non aver mai conseguito la disponibilità materiale della documentazione negoziale relativa all'attuazione delle prestazioni contrattuali, e in particolare della Co fattura n. 4/2014, non essendole mai pervenute da al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Tale mancato conseguimento della documentazione richiesta è da ricondursi – come anche preso atto da parte della stessa appellante – esclusivamente allo stato di insolvenza in cui versava PIA, e alla conseguente disorganizzazione documentale che non ha reso disponibile alla
UR suddetta documentazione. Inoltre, la UR evidenzia come, ad avanzamento di specifica istanza istruttoria ex. art. 210 c.p.c., al fine di ottenere l'esibizione dei documenti contrattuali e contabili e del materiale in suo possesso concernente la produzione de “Il Restauratore” ricevuti da
PIA negli anni 2013 e 2014, compresa la fattura n. 4/2014, il tribunale abbia risposto rigettando tale istanza, ritenuta inammissibile, non solo perché avente “ad oggetto la presunta prova dell'adempimento da parte dell'opposta”, ma anche perché ritenuta contraria al noto principio di vicinanza della prova. Oggetto della doglianza della parte appellante è proprio l'asserita errata applicazione del principio di vicinanza del mezzo di prova, giusta, sia la disponibilità del suddetto materiale probatorio da parte della RA, sia un certo orientamento giurisprudenziale – debitamente allegato (Cass. civ., 13 settembre 2021, n. 24641) – secondo cui sarebbe ammissibile l'ordine di esibizione di esibizione presso la controparte sempre che sia riscontrabile l'impossibilità di
“acquisizione simmetrica”.
§ 3.6 – Con l'ultimo motivo d'appello l'appellante ripropone tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado ai sensi dell'art. 346 c.c.
§ 4 — L'appello è infondato. 4.1 – I primi due motivi di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
L'interpretazione del contratto, fornita col primo motivo d'appello, secondo cui si tratti in realtà di un contratto di produzione, e di cofinanziamento solo per quanto non coperto da RA, appare totalmente circostanziale nonché poco funzionale al thema probandum. L'accordo presentava già alla
Co sua stipulazione l'importo relativo alle transazioni cui era attesa RA, e il solo fatto che abbia poi dovuto da parte sua sostenere costi eccessivi rispetto a quello attesi o sperati, non è elemento idoneo a permeare la causa del contratto, né tantomeno il tipo. Stante quanto premesso, a nulla rilevano le dimostranze presenti al secondo motivo d'appello, ovvero che dalla deduzione (rectius: Co presunzione) logica del conto economico di bilancio di al 31 dicembre 2013 emergerebbe che le ingenti perdite cui la stessa è andata incontro durante quell'esercizio commerciale siano da ascrivere all'impegno contrattuale oggetto del presente giudizio. Per giunta poi, ammesso che la quota di finanziamento dovuta da RA assuma effettivamente funzione di remunerazione dei costi e di finanziamento, l'appellante non spiega come questo poi pregiudichi la posizione della controparte, o questioni l'avvenuto adempimento della sua prestazione.
In ogni caso, il giudice di primo grado ha già ampiamente statuito e debitamente motivato sul punto
(v. pag. 10 sent. impugnata), ricordando che “Nel caso in esame, appare chiaro dalla lettura del contratto che gli accordi tra produttore- finanziatore […] erano regolati espressamente;
[il suddetto accordo] all'art. 7 delle già richiamate condizioni generali allegate al contratto di coproduzione […] Con dispone al quarto capoverso: “Il coproduttore ( n.d.r., in seguito ) si obbliga ad CP_3
investire ai fini della realizzazione della produzione – oltre alle somme versategli dalla RA – le quote contrattualmente previste a suo carico”. Pertanto, qualsiasi pagamento di corrispettivi (ivi compresa, Con ovviamente, la settima tranche) da RA a sarebbe potuto avvenire solo subordinatamente alla Con prova di tale investimento da parte di .
Questa corte condivide ampiamente le conclusioni del giudice di prime cure in assenza, peraltro, di idonee
contro
-argomentazioni, come sopra evidenziato.
4.2 – Il terzo motivo di appello va rigettato in quanto l'appellante non spiega perché la motivazione sarebbe erronea, insufficiente e illogica, atteso comunque che il tribunale si affida a giurisprudenza consolidata – e debitamente allegata – che giustifica questa forma di motivazione.
4.3 – Il quarto motivo di appello va rigettato poiché sul punto è dirimente il principio sancito dall'art. 2709 c.c. a norma del quale “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia, chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.” Premesso ciò, anche a voler riconoscere l'efficacia delle scritture contabili fornite, esse non possono formare piena prova favorevole a chi le produce, dovendo a tal fine essere necessariamente accompagnate da ulteriori elementi di prova che, nel caso di specie, non sussistono.
4.4 – Con il quinto motivo d'appello, l'appellante lamenta l'errata applicazione dei principi probatori, cui sarebbe conseguita l'ingiusto diniego all'istanza di esibizione ex. art. 210 c.p.c. Applicazione dei principi in tema di prova che, invero, deve ritenersi corretta;
come anche corretto è da ritenersi il rigetto all'istanza avanzata.
Premesso, in ogni caso, che sono da condividere anche le annotazioni fatte sul punto dalla appellata
(pagg. 11-13 atto di comparsa di costituzione) – secondo cui l'appellante “(i) non ha indicato specificamente i documenti di cui chiede l'esibizione (ad eccezione della fattura); (ii) non ha dedotto né tanto meno provato che i documenti richiesti siano in possesso della RA, allegazione e prova
Con necessaria in quanto si tratterebbe di documentazione proveniente da e che RA ha fin dall'inizio Con negato di aver mai ricevuto (in particolare, quanto ai documenti attestanti i costi sostenuti da )”
– il thema probandum, che, (attesa anche la scarsa evidenza probatoria fornita dall'appellante) ad avviso di questa Corte costituisce la ragione più liquida, equivale, in caso di accoglimento dell'istanza di esibizione, ad un'indebita inversione dell'onere della prova. Come anche chiarito dal giudice di prime cure, chiedendo alla controparte l'esibizione di un documento di prova contenente la fattura
“n. 4/2014”, la UR ha di fatto inteso attribuire alla controparte l'onere di provare il credito che Co la stessa , ammessa medio tempore alla procedura di fallimento, non è riuscita a produrre. Non costituisce onere della RA conservare e produrre una fattura che provi un elemento a lei avverso. Sul punto, l'orientamento ampiamente confermato della giurisprudenza, affermatasi a partire dall'importante Sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001, in estrema sintesi, chiarisce che: la parte che lamenta l'inadempimento, seppur non è chiamata a provare l'inadempimento stesso, ma solo ad allegarlo, deve quanto meno provare che il credito su cui si fonda l'obbligazione sia effettivamente sorto;
solo ad avvenuta prova del credito ed allegazione dell'inadempimento, il debitore sarà chiamato a provare di aver adempiuto. Ciò perché, come è noto, secondo il criterio della vicinitas è più facile provare un fatto positivo proprio, che un fatto negativo della controparte. Nel caso di cui si discorre, la UR, non potendo provare lei stessa – per fatti, comunque, a lei ascrivibili – il fatto positivo proprio per mancante disponibilità della fattura n. 4/2014, ha inteso ricercare tale mezzo di prova dalla controparte. Non è, tuttavia, su queste basi che si giustifica l'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. poiché non risulta questo essere un fatto ascrivibile al requisito definito dalla norma in parola di “necessaria acquisizione dei fini il processo”. L'istanza, pertanto, è stata correttamente respinta, e l'inadempimento di RA, considerati anche gli altri motivi d'appello, non risulta invero provato. Occorre del pari evidenziare, che la mancata produzione in giudizio della prova scritta relativa al credito che fonda il merito della decisione, non sia stata prodotta dalla parte interessata neanche in fase di cognizione, per cui l'inadempienza all'onere meramente processuale è da considerarsi certa e definitiva.
Ne consegue, ovviamente, anche che la riproposizione delle domande e delle eccezioni formulate in primo grado e riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., devono essere integralmente rigettate.
§5 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 14007/24 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 26.155,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE