Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' EPUBBLICA ITA0 395 1 /0 1 IN NOME POR LO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18381/98 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron. 8416 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Ud. 18/01/01 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: GO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 214 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 43/98 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 22/07/98 R.G.N. 89/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 18381/98 Svolgimento del processo Con sentenza del 22 luglio 1998, il Tribunale di Pordenone, accogliendo l'appello dell'INPS avverso la sentenza del Pretore della stessa città n.12/98 e riformando totalmente tale condecisione, rigettava la domanda proposta da IG AN ricorso depositato il 27 giugno 1997 e compensava le spese di entrambi i gradi. Riteneva che, essendo la IG titolare di pensione SO e di pensione IO, l'Istituto, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, ultima parte, della legge 1983/n.638 { rectius, del d.l. 1983/n.463 convertito dalla legge predetta), avesse ри correttamente integrato al minimo la pensione SO derivante dalla pensione del coniuge deceduto costituita per effetto di un numero di contributi superiore a 781, attesa, alla stregua della pronuncia della Corte Costituzionale n.18 del 1998, l'infondatezza della tesi dell'inapplicabilità della disposizione predetta in quanto tacitamente abrogata dalla legge n.140 del 1985. La IG ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione La ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge 3 n.638 del 1983, in relazione all'art. 14 quater della legge n.33 del 1980", sostenendo in particolare: - che la previsione dell'applicabilità dell'integrazione al рич minimo sulla pensione costituita con un numero di settmane di contribuzione non inferiore a 781, dettata dall'ultimo periodo del terzo comma del d.l. 1983/n.463, convertito dalla legge 1983/n.638, rappresenta una eccezione alla regola generale, dettata dalla stesso terzo comma, secondo cui, nel caso di titolarità di pensioni dirette e ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al minimo è concessa sulla sola pensione diretta;
тим - che tale eccezione, in quanto storicamente collegata alla previsione, ai sensi dell'art. 14 quater, commi terzo e quarto, del d.l. 1979/n.663, convertito in legge 1980/n.33, di un minimo più elevato per le pensioni con più di 780 contributi, per effetto dell'attribuzione di una maggiorazione di lire diecimila mensili, è divenuta inapplicabile (con conseguente operatività della regola dell'integrabilità della pensione diretta) a seguito dell'abrogazione del citato art. 14 quater, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 4, comma ottavo, della legge 15 aprile 1985 n.140, configurandosi un'abrogazione tacita dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 6 del citato d.l. 1983/n.463 per esaurimento della 4 sua originaria funzione. Il ricorso è infondato. ри Occupandosi della medesima quastione, questa Corte, con sentenza n.7840 del 10 agosto 1998, ha osservato che l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti -che integra una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni della legge in generale- si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge debbano inevitabilmente derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra, escludendo che Fees tale situazione sia ravvisabile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determinato solo il venir meno della "ratio" della legge precedente, senza tuttavia dettare una nuova disciplina della materia regolata dalla legge anteriore. La Corte ha quindi ritenuto che l'art. 6, comma terzo, ultimo periodo, del d.l. 1983/n.463 (conv. in legge n.638 del 1983) -in base al quale, nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione entrambe inferiori al trattamento minimo e a ai superstiti carico della medesima gestione, l'integrazione al minimo deve essere operata sulla pensione corrisposta in virtù di almeno 781 contributi settimanali (in deroga alla regola generale che 5 privilegia la pensione diretta, secondo il criterio del maggior beneficio economico del percipiente)- non sia stato tacitamente тим abrogato per effetto dell' 'art. 4, comma ottavo, della legge n.140 del 1985, il quale ha espressamente abrogato la disciplina dei commi terzo e quarto dell'art. 14 quater del d.l. 1979/n.663 (conv. in legge n.33 del 1980) concernente il cosiddetto "superminimo per i settecentottantunisti", la cui salvaguardia costituiva la "ratio" originaria del criterio di scelta dettato dall'art. 6 citato. Tale principio -sostenuto anche dalla considerazione che, ри secondo quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n.18 del 1998, detto criterio di scelta non limita alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituzionale o legislativo in genere- è stato ribadito da successive pronunce (v. Cass. 16 ottobre 1998 n.10276, 2 febbraio 1999 n.871, 14 agosto 1999 n.8647)- ed è condiviso, anche dal Collegio, che non ravvisa valide ragioni per discostarsene. Ne consegue il rigetto del ricorso, con esonero della ricorrente dalle spese di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non ricorrendo gli estremi della lite manifestamente infondata e temeraria.
P. Q. M.
6 La Corte rigetta il ricorso. di cassazione. Così deciso, in Roma, il 18 Etine ples are zis I) Presidente - делее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 20 MAR 2001 R IL CANCELLIER O C 7 Nulla per le spese del giudizio gennaio 2001 Il Cons. Est. Florende definialenells I D A , S 0 O 1 S 3 L A . 3 L T T 5 , O R B A . A S I ' N E L D P L S A 3 E I T 7 D - S N I 8 G O S - P O 1 N 1 E M A I S D E I A E A G D , O G E O R E T T T L N T S I I E R S G A I E E L D R L E O D