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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'E. ROMAGNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AD SA, Presidente MASSARI BERNARDO, Relatore PALLADINO PAOLA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 176/2022 depositato il 09/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste, 74 48122 Ravenna RA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 09/07/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9320190002154152 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della liquidazione, ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973, del modello UNICO2016 per l'anno 2015 presentato dalla contribuente emergeva, al rigo RN37, un'eccedenza a credito della precedente dichiarazione utilizzata in compensazione, per l'importo di € 2.133,00 a fronte dell'utilizzo di € 2.815,54. Ne risultava, sulla base dei dati dichiarati, una maggior imposta a debito pari ad € 682,71. L'esito della liquidazione, da cui scaturiva anche l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, veniva comunicato telematicamente, in data 18/09/2017, al soggetto incaricato della presentazione della dichiarazione, come indicato in dichiarazione. Resistente_1La sig.ra si opponeva alla richiesta di pagamento relativamente all'importo di € 428,71, riconoscendo di aver compensato solo € 2.383,63 ossia € 254,00 in più rispetto a quanto dichiarato. Per contrastare perciò la pretesa erariale la contribuente adiva la CTP di Ravenna che accoglieva il ricorso ritenendo infondata e parzialmente illegittima la cartella con la quale sarebbe stata richiesta erroneamente la somma di € 682,00 e non già quella asseritamente dovuta di € 254,00. Avverso la sentenza si gravava in appello l'Agenzia delle Entrate di Ravenna deducendo:
- Carenza di motivazione e motivazione apparente della sentenza pronunciata dalla CTP di Ravenna. La contribuente si costituiva in resistenza chiedendo il rigetto del gravame. Nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Va preliminarmente ribadito che, in forza dell'art. 36 bis del DPR n. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, può, tra l'altro, correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, nella determinazione delle imposte, nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché verificare che l'ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna imposta non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente. Proprio avvalendosi di tali poteri l'Ufficio riscontrava, controllando la dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente per l'anno 2015, che quest'ultima aveva utilizzato in compensazione crediti non spettanti. In particolare, la sig.ra Resistente_1 ha utilizzato crediti per saldo IRPEF (codice 4001) attinenti alle annualità 2012 e 2014 che, tuttavia, eccedevano quelli realmente disponibili. Non vi erano, infatti, crediti IRPEF nella misura pretesa per cui l'imputazione al rigo RN037-001, quale “eccedenza di imposta di precedenti dichiarazioni utilizzata con mod. F24”, ha dato luogo al recupero di tutte le maggiori somme utilizzate in compensazione. Invero, l'importo iscritto a ruolo pari ad € 682,71 scaturisce dalla somma di: € 254,00 (compensazione in eccesso su ammissione della stessa controparte e non oggetto del contendere) e di € 428,71 compensazione dell'11/06/2016, con anno di riferimento 2012, tuttavia non spettante in quanto la contribuente non aveva maturato né esposto in dichiarazione alcun credito di imposta, come risulta dal quadro RN della dichiarazione (allegato dall'Agenzia), dove è invece evidenziata un'imposta a debito di € 689,00 al rigo RN41 e conseguentemente zero al rigo del credito RN42. Segue da quanto esposto che l'appello dell'Agenzia delle entrate va accolto imputando, secondo il principio di soccombenza, le spese di giudizio alla contribuente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, Sezione 1, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, per l'effetto annullando la sentenza di primo grado. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00, oltre accessori legge.
Così deciso in Bologna il giorno 13 ottobre 2025
Il Giudice estensore
dott. Bernardo Massari Il Presidente
dott.sa Rosaria D'Addea
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'E. ROMAGNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AD SA, Presidente MASSARI BERNARDO, Relatore PALLADINO PAOLA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 176/2022 depositato il 09/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste, 74 48122 Ravenna RA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 09/07/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9320190002154152 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della liquidazione, ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973, del modello UNICO2016 per l'anno 2015 presentato dalla contribuente emergeva, al rigo RN37, un'eccedenza a credito della precedente dichiarazione utilizzata in compensazione, per l'importo di € 2.133,00 a fronte dell'utilizzo di € 2.815,54. Ne risultava, sulla base dei dati dichiarati, una maggior imposta a debito pari ad € 682,71. L'esito della liquidazione, da cui scaturiva anche l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, veniva comunicato telematicamente, in data 18/09/2017, al soggetto incaricato della presentazione della dichiarazione, come indicato in dichiarazione. Resistente_1La sig.ra si opponeva alla richiesta di pagamento relativamente all'importo di € 428,71, riconoscendo di aver compensato solo € 2.383,63 ossia € 254,00 in più rispetto a quanto dichiarato. Per contrastare perciò la pretesa erariale la contribuente adiva la CTP di Ravenna che accoglieva il ricorso ritenendo infondata e parzialmente illegittima la cartella con la quale sarebbe stata richiesta erroneamente la somma di € 682,00 e non già quella asseritamente dovuta di € 254,00. Avverso la sentenza si gravava in appello l'Agenzia delle Entrate di Ravenna deducendo:
- Carenza di motivazione e motivazione apparente della sentenza pronunciata dalla CTP di Ravenna. La contribuente si costituiva in resistenza chiedendo il rigetto del gravame. Nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Va preliminarmente ribadito che, in forza dell'art. 36 bis del DPR n. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, può, tra l'altro, correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, nella determinazione delle imposte, nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché verificare che l'ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna imposta non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente. Proprio avvalendosi di tali poteri l'Ufficio riscontrava, controllando la dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente per l'anno 2015, che quest'ultima aveva utilizzato in compensazione crediti non spettanti. In particolare, la sig.ra Resistente_1 ha utilizzato crediti per saldo IRPEF (codice 4001) attinenti alle annualità 2012 e 2014 che, tuttavia, eccedevano quelli realmente disponibili. Non vi erano, infatti, crediti IRPEF nella misura pretesa per cui l'imputazione al rigo RN037-001, quale “eccedenza di imposta di precedenti dichiarazioni utilizzata con mod. F24”, ha dato luogo al recupero di tutte le maggiori somme utilizzate in compensazione. Invero, l'importo iscritto a ruolo pari ad € 682,71 scaturisce dalla somma di: € 254,00 (compensazione in eccesso su ammissione della stessa controparte e non oggetto del contendere) e di € 428,71 compensazione dell'11/06/2016, con anno di riferimento 2012, tuttavia non spettante in quanto la contribuente non aveva maturato né esposto in dichiarazione alcun credito di imposta, come risulta dal quadro RN della dichiarazione (allegato dall'Agenzia), dove è invece evidenziata un'imposta a debito di € 689,00 al rigo RN41 e conseguentemente zero al rigo del credito RN42. Segue da quanto esposto che l'appello dell'Agenzia delle entrate va accolto imputando, secondo il principio di soccombenza, le spese di giudizio alla contribuente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, Sezione 1, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, per l'effetto annullando la sentenza di primo grado. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00, oltre accessori legge.
Così deciso in Bologna il giorno 13 ottobre 2025
Il Giudice estensore
dott. Bernardo Massari Il Presidente
dott.sa Rosaria D'Addea