Rigetto
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/03/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01926/2025REG.PROV.COLL.
N. 06288/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6288 del 2024, proposto da NZ SA, rappresentato e difeso dall’avvocato Igor Janes, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà n.35;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker, Cristina Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabeth Tinkhauser, con domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi N 4;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00169/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di NA S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è comparso per le parti costituite.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 12 febbraio 2024, adottato ai sensi dell’art. 32 bis l.p. n. 10/1991 (“utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”), la Provincia autonoma di Bolzano ha dichiarato la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità ai fini dell’esproprio della particella 91 e dell’apposizione di servitù sulle particelle 72 e 114 della p.ed. 531 in P.T. 1534/II C.C. Merano, tutte di proprietà di NZ SA. Tale provvedimento, diretto a sanare l’occupazione senza titolo delle predette particelle, utilizzate da tempo per l’installazione di una cabina elettrica per la trasformazione dell’energia elettrica da media a bassa tensione, è stato adottato a seguito di un lungo contenzioso amministrativo all’esito del quale erano stati annullati dapprima un provvedimento di imposizione di servitù (in quanto, pur riguardando beni occupati senza titolo, era stato adottato mediante un ordinario procedimento espropriativo e non mediante il procedimento di cui all’art. 32 bis l.p. n. 10/1991) e successivamente un provvedimento di imposizione di servitù ex art. 32 bis l.p. n. 10/1991 (in quanto una delle particelle subiva una sostanziale espropriazione e non un mero asservimento).
Il proprietario ha impugnato davanti al TRGA di Bolzano il provvedimento del 12 febbraio 2024 deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 32 bis l.p. n.10/1991; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. l. n. 241/1990 e degli artt. 1 e ss. l.p. n. 17/1993; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per insufficienza ed erroneità della motivazione e per difetto istruttorio”. Al riguardo il ricorrente ha evidenziato che il provvedimento è illegittimo in quanto l’amministrazione non ha dimostrato la prevalenza di un interesse pubblico, non altrimenti soddisfacibile, al mantenimento dell’impianto attraverso l’esproprio della p.m. 91 e l’apposizione di gravose servitù prediali a carico delle pp.mm. 72 e 114: in particolare l’amministrazione non avrebbe tenuto adeguatamente conto della proposta avanzata dal proprietario di concedere in locazione le predette particelle al canone di mercato per un periodo complessivo di ventiquattro anni, soluzione che sarebbe stata economicamente più conveniente per l’amministrazione e meno onerosa per l’interessato, che avrebbe in tal modo mantenuto la proprietà delle aree potendole in futuro impiegare per l’ampliamento del proprio studio professionale.
Con sentenza n. 169/2024 il TRGA di Bolzano ha rigettato il ricorso evidenziando che, ferma restando la pubblica utilità, già accertata dalla sentenza n. 152/2021 di questo TRGA, di mantenere l’impianto per garantire agli utenti pubblici e privati il servizio di somministrazione di energia e per consentire lo sviluppo della rete, la scelta dell’amministrazione di adottare una soluzione definitiva senza ricorrere al contratto di locazione è condivisibile, in considerazione della temporaneità del vincolo contrattuale, della conflittualità tra le parti e della convenienza economica della soluzione, per la valutazione della quale occorre guardare alla stima in atti e non alla somma richiesta dal proprietario mediante opposizione alla stima.
Avverso tale sentenza il proprietario ha proposto appello deducendo un errore di giudizio del Tribunale consistente nella “motivazione erronea, omessa, travisata e contraddittoria rispetto al primo motivo di ricorso integralmente devoluto”. Al riguardo l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto: 1) che il contratto di locazione per ventiquattro anni non è idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’erogazione del servizio di distribuzione di energia elettrica, mentre secondo l’appellante il predetto contratto consente alla società controinteressata di diventare detentore qualificato dell’immobile e di proseguire la fornitura di energia, limitata a cinquanta utenze private ed all’illuminazione pubblica della zona; 2) che dalle osservazioni presentate dal ricorrente traspare l’intenzione di reclamare dopo dodici anni la disponibilità dell’immobile, mentre secondo l’appellante il contratto, una volta concluso, avrebbe una durata di ventiquattro anni, salvo le ipotesi di cui all’art. 29 l. 392/1978 che non ricorrono nel caso in esame, e la restituzione anticipata dei locali verrebbe reclamata solo ove le esigenze di NA S.r.l. dovessero venire meno prima del decorso di ventiquattro anni; 3) che il contratto di locazione non è economicamente più conveniente per l’amministrazione, mentre secondo l’appellante la spesa per la locazione è di gran lunga inferiore rispetto alle somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento, pari ad euro 470.667,65; 4) che la compressione del diritto di proprietà dovuto all’asservimento delle particelle n. 72 e 114 è poco incisiva in quanto determina limitazioni minime nell’suo del bene, mentre secondo l’appellante il ricorrente è tenuto a mantenere sempre libere le aree oggetto di asservimento, con conseguenziale impossibilità di poterle adibire alla sosta di veicoli.
La Provincia autonoma di Bolzano ed NA S.r.l. si sono costituite eccependo l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi e comunque, nel merito, l’infondatezza dello stesso.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità, atteso che, come emerge dalla sintesi dei motivi sopra riportata, le censure avanzate dall’appellante all’ iter logico motivazionale della sentenza di primo grado sono chiaramente individuate.
3. Nel merito l’appello è infondato.
Va preliminarmente evidenziato che il provvedimento oggetto del presente giudizio è stato adottato ai sensi dell’art. 32 bis l. n. 10/1991, rubricato “utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, secondo cui “ L’autorità che utilizza un bene per scopi di interesse pubblico, occupato senza valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre l’acquisizione dello stesso al suo patrimonio indisponibile, previa ponderazione degli interessi contrapposti. Al proprietario vanno risarciti i danni ”.
Tale disposizione, analogamente a quanto previsto dall’art. 42 bis d.P.R. 327/2001, richiede, ai fini dell’adozione del provvedimento, un attento bilanciamento degli interessi coinvolti e, in particolare, delle attuali esigenze di interesse pubblico che il provvedimento è diretto a tutelare e dell’interesse del privato a mantenere il bene, che si è visto illegittimamente occupato.
Nel caso in esame, l’amministrazione ha ritenuto prevalente l’attuale ragione di interesse pubblico all’acquisizione del bene con una valutazione, espressa all’esito del contraddittorio con i soggetti interessati, che il Tar ha ritenuto esente da vizi di istruttoria e motivazione.
Ciò premesso, è possibile esaminare le specifiche censure formulate nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado.
3.1. Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, il collegio condivide la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non censurabilità della valutazione dell’amministrazione sulla inidoneità del contratto di locazione a soddisfare le esigenze di interesse pubblico.
Al riguardo si osserva che è incontestato che l’installazione sulla particella 91 della cabina elettrica per la gestione dell’illuminazione pubblica della zona e per la somministrazione di energia elettrica ad uso civile risale al 1908 e, quindi, a quasi centoventi anni fa. Tale circostanza, unitamente all’accertata (e comunque non contestata in appello) impossibilità di collocare la cabina in altro sito idoneo, rende evidente l’esigenza di trovare una soluzione stabile e duratura nel tempo, che non può essere individuata nella stipula di un contratto di locazione, per sua natura temporaneo.
A ciò si aggiunga che l’inadeguatezza di una soluzione contrattuale temporanea deriva anche dalla conflittualità tra le parti desumibile dagli atti di causa, che renderebbe complesso addivenire ad una nuova soluzione contrattuale all’esito della scadenza del contratto di locazione. Ed infatti, NA S.r.l. ha già tentato in passato, sia con il precedente sia con l’attuale proprietario, di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia ma tali tentativi, di cui dà atto anche l’odierno appellante, non sono andati a buon fine e la proposta di locazione è intervenuta solo in occasione dell’ultimo procedimento con un generico riferimento al canone di mercato. Inoltre il provvedimento oggetto del presente giudizio è giunto all’esito di un articolato contenzioso tra le parti, di cui dà ampiamente atto anche la sentenza del Tribunale.
3.2. Quanto all’intenzione del proprietario di chiedere la restituzione del bene dopo dodici anni, va rilevato che lo stesso ha effettivamente dichiarato di volere impiegare in futuro i locali di cui è causa per l’ampliamento del proprio studio dentistico ed è quindi probabile che egli faccia valere tale suo interesse quanto meno alla scadenza del termine di ventiquattro anni, se non addirittura alla data della prima scadenza del contratto, atteso che tra le cause del mancato rinnovo, previste dall’art. 29 l. n. 392/1978, richiamato dallo stesso appellante, rientra anche la scelta del proprietario di adibire l’immobile ad un’attività professionale autonoma. E ciò senza considerare, la possibile sopravvenienza di ulteriori cause di mancato rinnovo contemplate dal citato art. 29 l. n. 392/1978.
L’esigenza di stabilità nella fornitura dell’energia elettrica, già sopra evidenziata, richiederebbe quindi, alla scadenza del contratto di locazione, un impegno per la ricerca di una nuova soluzione, che il provvedimento oggetto di causa risolve condivisibilmente in via definitiva.
3.3. Quanto all’asserita convenienza economica del contratto di locazione rispetto all’adozione del provvedimento ex art. 32 bis l. n. 10/1991, va rilevato che tale convenienza economica viene argomentata dall’appellante sulla base di ipotetici indennizzi e risarcimenti che egli vorrebbe conseguire mediante l’opposizione alla stima proposta davanti al giudice ordinario (richiesta di euro 470.667,65), ma che attualmente sono slegati e del tutto esorbitanti rispetto alla stima contenuta nell’atto impugnato. Quest’ultimo, infatti, prevede il pagamento di una somma complessiva di euro 44.247,86, pari a poco più della metà del canone di locazione dovuto per 24 anni (86.400,00 ove si accettasse il canone di 300,00 euro indicato dal proprietario nel presente giudizio) al quale dovrebbe comunque aggiungersi il risarcimento per la pregressa occupazione.
Parimenti l’allegata possibilità, ad opera di NA S.r.l., di dedurre fiscalmente il canone di locazione, oltre ad essere stata dedotta solo nel grado di appello, attiene a profili organizzativi e fiscali interni alla controinteressata e comunque non consentirebbe di superare la necessità di addivenire ad un acquisto definitivo secondo quanto evidenziato ai punti precedenti.
3.4. Infine, quanto all’incidenza dell’atto di asservimento sull’uso delle particelle n. 72 e 114, va rilevato che nell’atto di appello il proprietario non ha specificamente contestato quanto affermato dal giudice di primo grado a sostegno della non particolare onerosità dell’asservimento e, in particolare, la circostanza che l’attività di manutenzione ordinaria da parte di NA avviene una volta ogni cinque anni e ha una durata di circa 1-2 ore, mentre la servitù di cavidotto sotterraneo non limita l’uso del bene come fino ad ora goduto.
La non contestazione di tali specifiche circostanze, da cui si evince la non particolare onerosità dell’asservimento, non consente allo stato di ritenere, ai fini della valutazione della convenienza economica della locazione, che l’indennizzo offerto dall’amministrazione sia esiguo rispetto alla limitazione della proprietà subita dall’appellante, fermo restando ogni ulteriore accertamento del giudice civile in sede di opposizione alla stima.
3.5. In conclusione, quindi, sulla base delle predette considerazioni è possibile affermare che l’amministrazione, nell’adottare il provvedimento di acquisizione in esame, ha indicato le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, consistenti nella fornitura di energia elettrica sia pubblica che ai privati, e ha esaminato le possibili alternative all’acquisizione (non contestata impossibilità di spostare la cabina in altro sito e soluzione contrattuale proposta dal privato) ritenendole motivatamente inidonee, con ciò di fatto conformandosi anche al disposto di cui all’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 ed alle indicazioni sul punto fornite dalla Corte Cost. n. 71/2015.
4. Per tutte le ragioni appena esposte l’appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. In applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento in favore di ciascuna delle altre parti della somma di euro di euro 2.500,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Condanna l’appellante al pagamento in favore di ciascuna delle altre parti della somma di euro di euro 2.500,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO