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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 8219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
09/12/2024, assunto in decisione in data 05/02/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato CANTATORE ELEONORA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.02.2025, ove le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Monza in Via Cimabue n. 14 concessa in uso gratuito ai coniugi dalla società Aza Group srl la quale, in virtù del rapporto di collaborazione lavorativa col Sig. ha Parte_1
pagina 1 di 5 confermato la disponibilità a concedere l'immobile in uso alla famiglia del collaboratore, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità della signora Parte_2
3. Si dà atto che il sig. dal 31/01/2024, con il consenso del coniuge, ha già lasciato la casa coniugale Parte_1
e attualmente dimora in Brugherio - Via Lodigiana n. 40.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
4. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna. Per_1
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola o presso la casa materna;
Nei giorni infrasettimanali il sig. potrà vedere e tenere liberamente con sé la figlia compatibilmente Parte_1 con i propri impegni di lavoro e previo accordo con la signora Pt_2
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza.
Salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, la figlia trascorrerà un'ulteriore settimana con ciascun genitore durante il resto dell'anno.
I coniugi concordano che il giorno del compleanno di quest'ultima lo trascorrerà con entrambi i Per_2 genitori.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
MANTENIMENTO DELLA MINORE
8. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva permanenza presso Per_1
l'uno o l'altro genitore finchè la signora la figlia abiteranno nella casa coniugale in Monza via Cimabue Pt_2
n. 14
9. Laddove la signora dovesse trasferirsi, unitamente alla figlia, in altra abitazione liberando la casa Pt_2 coniugale di Monza via Cimabue 14, il Sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, Parte_1 Pt_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un importo pagina 2 di 5 pari ad € 800,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
10. Il sig. , dopo che la signora vrà lasciato la casa coniugale in Monza via Cimabue 14, Parte_1 Pt_2 potrà trasferirsi in via permanente presso la predetta abitazione, impegnandosi altresì a contribuire al pagamento del canone di locazione della nuova casa che reperirà la signora er un importo massimo Pt_2 mensile di euro 500,00.
11. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno in ogni caso poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
12. L'assegno Unico universale a partire dal 2025 verrà percepito integralmente dalla signora Parte_3
i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di ON
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Monza in Via Cimabue n. 14 concessa in uso gratuito ai coniugi dalla società Aza Group srl la quale, in virtù del rapporto di collaborazione lavorativa col Sig. ha Parte_1 confermato la disponibilità a concedere l'immobile in uso alla famiglia del collaboratore, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità della signora Parte_2
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna. Per_1
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola o presso la casa materna;
pagina 3 di 5 Nei giorni infrasettimanali il sig. potrà vedere e tenere liberamente con sé la figlia compatibilmente Parte_1 con i propri impegni di lavoro e previo accordo con la signora Pt_2
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza.
Salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, la figlia trascorrerà un'ulteriore settimana con ciascun genitore durante il resto dell'anno.
I coniugi concordano che il giorno del compleanno di quest'ultima lo trascorrerà con entrambi i Per_2 genitori.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
MANTENIMENTO DELLA MINORE
7. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva permanenza presso Per_1
l'uno o l'altro genitore finchè la signora la figlia abiteranno nella casa coniugale in Monza via Cimabue Pt_2
n. 14
8. Laddove la signora dovesse trasferirsi, unitamente alla figlia, in altra abitazione liberando la casa Pt_2 coniugale di Monza via Cimabue 14, il Sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, Parte_1 Pt_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un importo pari ad € 800,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. Il sig. , dopo che la signora avrà lasciato la casa coniugale in Monza via Cimabue 14, Parte_1 Pt_2 potrà trasferirsi in via permanente presso la predetta abitazione, impegnandosi altresì a contribuire al pagamento del canone di locazione della nuova casa che reperirà la signora er un importo massimo Pt_2 mensile di euro 500,00.
10. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno in ogni caso poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
11. L'assegno Unico universale a partire dal 2025 verrà percepito integralmente dalla signora Pt_2
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 16.08.2008 a Parte_1 Parte_2
ON (PI);
- Dall'unione è nata la figlia (19.09.2011); Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 05.02.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ON (PI), per le annotazioni di legge
(atto n. 33, parte I, anno 2008);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 febbraio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
09/12/2024, assunto in decisione in data 05/02/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato CANTATORE ELEONORA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.02.2025, ove le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Monza in Via Cimabue n. 14 concessa in uso gratuito ai coniugi dalla società Aza Group srl la quale, in virtù del rapporto di collaborazione lavorativa col Sig. ha Parte_1
pagina 1 di 5 confermato la disponibilità a concedere l'immobile in uso alla famiglia del collaboratore, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità della signora Parte_2
3. Si dà atto che il sig. dal 31/01/2024, con il consenso del coniuge, ha già lasciato la casa coniugale Parte_1
e attualmente dimora in Brugherio - Via Lodigiana n. 40.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
4. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna. Per_1
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola o presso la casa materna;
Nei giorni infrasettimanali il sig. potrà vedere e tenere liberamente con sé la figlia compatibilmente Parte_1 con i propri impegni di lavoro e previo accordo con la signora Pt_2
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza.
Salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, la figlia trascorrerà un'ulteriore settimana con ciascun genitore durante il resto dell'anno.
I coniugi concordano che il giorno del compleanno di quest'ultima lo trascorrerà con entrambi i Per_2 genitori.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
MANTENIMENTO DELLA MINORE
8. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva permanenza presso Per_1
l'uno o l'altro genitore finchè la signora la figlia abiteranno nella casa coniugale in Monza via Cimabue Pt_2
n. 14
9. Laddove la signora dovesse trasferirsi, unitamente alla figlia, in altra abitazione liberando la casa Pt_2 coniugale di Monza via Cimabue 14, il Sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, Parte_1 Pt_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un importo pagina 2 di 5 pari ad € 800,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
10. Il sig. , dopo che la signora vrà lasciato la casa coniugale in Monza via Cimabue 14, Parte_1 Pt_2 potrà trasferirsi in via permanente presso la predetta abitazione, impegnandosi altresì a contribuire al pagamento del canone di locazione della nuova casa che reperirà la signora er un importo massimo Pt_2 mensile di euro 500,00.
11. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno in ogni caso poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
12. L'assegno Unico universale a partire dal 2025 verrà percepito integralmente dalla signora Parte_3
i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di ON
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Monza in Via Cimabue n. 14 concessa in uso gratuito ai coniugi dalla società Aza Group srl la quale, in virtù del rapporto di collaborazione lavorativa col Sig. ha Parte_1 confermato la disponibilità a concedere l'immobile in uso alla famiglia del collaboratore, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità della signora Parte_2
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna. Per_1
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola o presso la casa materna;
pagina 3 di 5 Nei giorni infrasettimanali il sig. potrà vedere e tenere liberamente con sé la figlia compatibilmente Parte_1 con i propri impegni di lavoro e previo accordo con la signora Pt_2
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza.
Salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, la figlia trascorrerà un'ulteriore settimana con ciascun genitore durante il resto dell'anno.
I coniugi concordano che il giorno del compleanno di quest'ultima lo trascorrerà con entrambi i Per_2 genitori.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
MANTENIMENTO DELLA MINORE
7. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva permanenza presso Per_1
l'uno o l'altro genitore finchè la signora la figlia abiteranno nella casa coniugale in Monza via Cimabue Pt_2
n. 14
8. Laddove la signora dovesse trasferirsi, unitamente alla figlia, in altra abitazione liberando la casa Pt_2 coniugale di Monza via Cimabue 14, il Sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, Parte_1 Pt_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un importo pari ad € 800,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. Il sig. , dopo che la signora avrà lasciato la casa coniugale in Monza via Cimabue 14, Parte_1 Pt_2 potrà trasferirsi in via permanente presso la predetta abitazione, impegnandosi altresì a contribuire al pagamento del canone di locazione della nuova casa che reperirà la signora er un importo massimo Pt_2 mensile di euro 500,00.
10. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno in ogni caso poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
11. L'assegno Unico universale a partire dal 2025 verrà percepito integralmente dalla signora Pt_2
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 16.08.2008 a Parte_1 Parte_2
ON (PI);
- Dall'unione è nata la figlia (19.09.2011); Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 05.02.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ON (PI), per le annotazioni di legge
(atto n. 33, parte I, anno 2008);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 febbraio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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