Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00431/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Dir. Gen. Affari Generali e Politiche del Personale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell''Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione generale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato n. prot. 11843 del 15/02/2024, notificata in data 4/03/2024, con la quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento per assistenza al disabile ex art. 33, co. 5, della legge 104/1992, avanzata il 21 novembre 2023;
- ove occorrer possa, della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione generale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato n. prot. 226 del 2 gennaio 2024, notificata in data 9 gennaio 2024, recante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990 all’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente;
- di tutti gli atti del procedimento seguito dalla p.a. per addivenire all’adozione del gravato diniego di trasferimento;
- di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell''odierno ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dir. Gen. Affari Generali e Politiche del personale del medesimo Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, agente della Polizia di Stato dal gennaio del 2021, espone di avere sempre prestato servizio, dopo l’iniziale corso in Emilia Romagna, presso diversi uffici ubicati nella provincia di Reggio Calabria, a notevole distanza dalla città di residenza del proprio nucleo familiare (-OMISSIS-), in provincia di Palermo.
Deduce, ancora, di essere costretto per tale ragione ad affrontare enormi sacrifici per poter conciliare i propri impegni professionali con l’esigenza di prestare assistenza alla propria zia paterna, -OMISSIS-, ottantenne, nubile, senza figli e ormai da diversi anni affetta da molteplici e invalidanti malattie, a cagione delle quali è stata riconosciuta disabile in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Tale situazione veniva, peraltro, a peggiorare dal mese di giugno del 2022, giungendo la cecità ad un livello assoluto ed irreversibile, con conseguente indispensabilità di un’assistenza continuativa.
In assenza di altri parenti prossimi e disponibili a prendersene cura, egli si è, dunque, trovato costretto a rinunciare integralmente alle proprie esigenze personali, impiegando ogni permesso, giornata di ferie o festività per fare rientro in Sicilia, così da potere assistere la zia – per lui come una seconda madre –, ormai impossibilitata a svolgere in autonomia anche le più basilari attività della vita quotidiana.
Da detto momento assumeva, infatti, il ruolo di caregiver esclusivo della congiunta, venendo altresì riconosciuto con decreto autorizzativo della Questura di Reggio Calabria titolare dei benefici normativi previsti dalla L. n. 104/92 in favore della stessa (permessi dedicati e due giornate mensili libere).
1.1. Tali prerogative si rivelavano, nondimeno, insufficienti a consentirgli di prestarle l’assistenza necessaria, sicché con istanza del 21.11.2023 chiedeva il trasferimento ai sensi dell’art. 33, co. 5, L. n. 104/92 presso il Commissariato di -OMISSIS- o, in alternativa, presso una delle sedi lavorative ubicate nella provincia di Palermo (Cefalù o Buonfornello), evidenziando a tale fine l’impossibilità di far fronte in maniera adeguata (e quotidiana) alle necessità primarie della congiunta disabile, stante la rilevante distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella di residenza della stessa (più di 200 km) nonché in considerazione dell’assenza di altri parenti prossimi effettivamente disponibili a sostituirlo in tali attività di vitale importanza. In tale ottica rappresentava, in particolare, all’Amministrazione di essere l’unico parente convivente della persona bisognosa di assistenza nonché il solo disponibile, e nelle condizioni sia fisiche che materiali, per poterla accudire, puntualizzando, specificamente, per ciascun altro congiunto (fratelli e nipoti) le ragioni dell’obiettiva impossibilità di prendersene cura.
1.2. Nonostante ciò, in data 9.01.2024 l’Amministrazione gli comunicava ai sensi dell’art. 10- bis L. n. 241/90 i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, incentrati, da un lato, sulle “ esigenze di servizio dei Reparti interessati dalla richiesta movimentazione ” e, dall’altro, sulla “ accertata presenza di altri familiari in grado di poter prestare assistenza al disabile ”.
1.3. Il preavviso di rigetto veniva riscontrato con rituali osservazioni scritte, a mezzo delle quali l’istante ribadiva, in primis , l’indisponibilità all’assistenza da parte dei parenti residenti nella medesima area geografica della disabile, segnalando, inoltre, sul fronte delle esigenze di servizio - invero solo genericamente prospettate - di non svolgere alcuna mansione di tipo specializzato o specialistico, potendo pertanto “ essere impiegato in qualsiasi sede di servizio senza arrecare alcun tipo di serio disagio di natura organica o operativa ”.
1.4. Tuttavia, con decreto del 15.02.2024, prot. n. 11843, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato respingeva la domanda di trasferimento, valorizzando in senso ostativo, per un primo verso, le ‘necessità funzionali’ dell’Ufficio di appartenenza, “ in quanto il dipendente si trova a svolgere la propria attività istituzionale su un contesto territoriale molto ampio, caratterizzato da delicate problematiche, sia di ordine e di sicurezza pubblica, sia di criminalità, anche organizzata, con la necessità di garantire adeguati standard di sicurezza attraverso una rigorosa attività di prevenzione e controllo … ”, considerate, peraltro, le “ problematiche connesse al recente proliferare nel contesto urbano di episodi criminali, in particolar modo nelle zone più periferiche della città ”. E, per altro verso, l’accertata “ presenza della madre e del fratello del dipendente …, nonché di tre nipoti della disabile … per i quali non è stata dimostrata l’effettiva indisponibilità o inidoneità all’assistenza del familiare, non avendo l’interessato prodotto certificazione utile ad attestare le eventuali condizioni esimenti …, tenuto conto altresì che il diritto all’assistenza del disabile può essere riconosciuto a più soggetti, i quali possono fruirne in via alternativa tra loro ”.
Tanto sul presupposto che “ qualora risulti che la persona con disabilità ha altri familiari in loco che possono prestare assistenza, tale circostanza ben può essere oggetto di apprezzamento da parte dell’amministrazione nella complessa ponderazione degli interessi contrapposti ” e che “ nel conflitto di interessi tra l’amministrazione ed il dipendente non possa essere negata la prevalenza dell’interesse primario della collettività, a cui deve riconoscersi priorità assoluta […] rispetto alle esigenze personali del singolo, anche se normativamente tutelate ”.
2. Avverso il provvedimento in questione l’agente -OMISSIS- è, dunque, insorto con il presente ricorso, con domanda cautelare, notificato il 3.05.2024 e depositato il 6.05.2024, denunciandone l’illegittimità con un’unica complessa doglianza in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, declinati come segue:
“ Violazione dell’articolo 33, co. 5 della legge 104/1992 - violazione degli art. 2 e 32 Cost. e del principio costituzionale di tutela della salute - eccesso di potere per difetto di istruttoria - manifesta contraddittorietà dell’azione amministrativa - difetto di motivazione - violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990 - eccesso di potere per illogicità manifesta dell’azione amministrativa -violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 3 e 97 Cost .”.
2.1. Il ricorrente si duole, anzitutto, del vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione ad entrambe le circostanze addotte a relativo fondamento, rilevando criticamente, in primis , l’assoluta genericità delle ‘esigenze di servizio’ prospettate in senso ostativo al trasferimento, esaurendosi la relativa enunciazione in un apodittico richiamo ad un contesto territoriale caratterizzato da delicate problematiche di ordine e di sicurezza pubblica e di criminalità, anche organizzata, nonché in un ancor meno circostanziato riferimento al proliferare nel contesto urbano di episodi criminali.
Tale blanda motivazione, potenzialmente mutuabile per la totalità degli uffici di Polizia, si porrebbe, dunque, in aperto contrasto con il tenore precettivo dell’art. 33, co. 5, L. n. 104/92, risultando principio consolidato nell’elaborazione della giurisprudenza amministrativa che le esigenze di servizio non possano essere né genericamente richiamate né fondarsi su astratte valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, dovendo, invece, risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità rivestita dal richiedente.
Identicamente viziata sarebbe anche l’esplicitazione dell’ulteriore ragione impeditiva correlata alla presenza di altri familiari per i quali non sarebbe stata provata l’impossibilità ad assistere la persona bisognosa, avendo la prevalente giurisprudenza, in particolare a seguito dell’espunzione dalla norma dei requisiti della ‘continuità’ e della ‘esclusività’ dell’assistenza (ad opera dell’art. 24 della L. n. 183/2010), evidenziato la “ insostenibilità di una motivazione del diniego correlata all’ipotetica presenza di ulteriori parenti ‘potenzialmente’ disponibili all’assistenza ”. Ed infatti, l’esistenza di altri congiunti della persona bisognosa non potrebbe più considerarsi quale condizione sufficiente a supportare il diniego, dovendo l’amministrazione valutare i soli due parametri delle esigenze organizzative interne e dell’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale. E ciò in quanto quel che assume rilievo non sarebbe l’esistenza di un dovere assistenziale in capo a determinati soggetti, giuridicamente rilevante e coercibile – come avviene nel caso di obbligo alimentare –, ma la circostanza che questi forniscano effettivamente alla persona fragile il supporto e l’aiuto di cui necessita per soddisfare le esigenze fondamentali della vita quotidiana.
In definitiva, sarebbe paradossale ritenere possibile la negazione dell’assistenza ad un disabile da parte del caregiver dallo stesso “prescelto” solo in vista della mera presenza nel medesimo territorio di ulteriori e neppure “vicini” parenti, magari privi di confidenza e di rapporti di qualsiasi natura col disabile interessato.
2.2. In relazione all’anzidetto profilo, peraltro, il diniego impugnato sconterebbe anche un palese vizio di istruttoria, avendo l’amministrazione disatteso senza il benché minimo accertamento i rilievi al riguardo enunciati, con riferimento al proprio fratello ed a tutti i nipoti dell’assistita, nell’istanza di trasferimento e, successivamente, nelle osservazioni al preavviso di rigetto, ivi ampiamente illustrandosi le ragioni, personali e lavorative, dell’indisponibilità di costoro a potersi prendere cura della zia. Né la situazione risulterebbe diversa rispetto alla propria madre, giacché ella, al di là dell’essere soltanto cognata della persona bisognosa di assistenza, risulterebbe già impegnata nella cura di entrambi i propri genitori, molto anziani e disabili.
In definitiva, anche per quest’ultima, benché non menzionata nell’istanza tra i congiunti indisponibili, sarebbe stato agevole, in sede istruttoria, verificarne l’assoluta impossibilità a prendersi cura della cognata, in quanto già occupata nell’assistenza di più prossimi congiunti a loro volta disabili.
2.3. Ad inficiare la legittimità del provvedimento rileverebbe, infine, sul medesimo fronte del vizio di eccesso di potere, anche la “manifesta contraddittorietà dell’azione amministrativa”, cozzando esso apertamente con le determinazioni assunte dalla stessa amministrazione procedente sia prima che dopo la relativa adozione, riconoscendosi “ la doverosità dell’assistenza alla zia disabile ” da parte di esso ricorrente mediante l’autorizzazione a fruire dei benefici di cui alla L. n. 104/92.
3. L’Amministrazione dell’Interno intimata si è costituita in resistenza con atto di stile in data 6 giugno 2024, depositando, quindi, il successivo 12 giugno 2024 documentazione inerente al procedimento.
4. All’esito della camera di consiglio del 12 giugno 2024 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris , tenuto conto, per un verso, della mancata dimostrazione da parte del ricorrente delle ragioni dell’asserita indisponibilità della propria madre – peraltro neanche menzionata nell’istanza di trasferimento e nelle osservazioni ex art. 10- bis l. n. 241/90 – a prendersi cura della cognata, ricollegate, in assenza di più puntuali e specifiche deduzioni, all’impegno nella cura dei propri genitori, anziani e disabili. E, per altro verso, dell’omessa enunciazione dei motivi dell’impossibilità di un’eventuale alternanza dei numerosi altri congiunti nell’assistenza della congiunta, anche tenuto conto dell’assenza di deficit motori, ricollegandosi la condizione di handicap in via esclusiva alla condizione di cecità (ord. n. 110 del 13.06.2024).
5. Fissata la trattazione del merito a seguito di rituale istanza di prelievo, parte ricorrente ha depositato in data 20 marzo 2025 documentazione volta ad esplicitare, per ciascun familiare della parente bisognosa di assistenza, le ragioni della già dichiarata indisponibilità a prendersene cura, reiterando, infine, in seno a una memoria depositata il 4 aprile 2025 le difese e le richieste già articolate con l’atto introduttivo ed insistendo per il relativo accoglimento.
6. In data 10 aprile 2025 la difesa erariale ha depositato al fascicolo processuale il provvedimento del 25.02.2025 di assegnazione temporanea del ricorrente al Commissariato di Cefalù ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 254/99 sino al 20.04.2025.
7. In assenza di ulteriori difese la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 7 maggio 2025.
8. All’esito del più penetrante approfondimento degli atti di causa condotto nella presente sede di merito, il Collegio ritiene di dovere rivedere la valutazione negativa espressa a conclusione della pregressa fase cautelare, avendo il ricorrente, anche a mezzo della documentazione depositata il 20 marzo 2025, idoneamente confutato il rilievo ostativo all’accoglimento dell’istanza incentrato sull’asserita presenza di altri familiari in grado di prestare assistenza alla propria zia disabile.
Il giudizio negativo espresso in sede cautelare sul fronte del fumus boni iuris aveva, infatti, avuto ad oggetto principalmente il profilo in questione, tenuto conto dell’obiezione espressa nel provvedimento gravato in relazione alla posizione della madre del ricorrente, indicata quale soggetto potenzialmente in grado di prendersi cura della congiunta disabile. Ed invero, a differenza del proprio fratello e dei nipoti di quest’ultima, per i quali nell’istanza di trasferimento e nelle osservazioni ex art. 10- bis L. n. 241/90 erano state illustrate le ragioni della dedotta indisponibilità ad assistere la zia, la propria madre (cognata dell’assistita) non era stata in detti atti in alcun modo menzionata, giustificando, dunque, nel contesto della sommarietà propria del giudizio cautelare, una delibazione negativa della fondatezza del ricorso.
8.1. Sennonché, le informazioni già rappresentate in sede procedimentale sul versante dell’indisponibilità di tutti i congiunti della disabile – ed in particolare di quelli menzionati nel diniego – a potersene prendere idoneamente cura sono state ulteriormente integrate, e meglio esplicitate, con la sopra citata documentazione versata al fascicolo il 20.03.2025, a mezzo della quale il ricorrente, lungi dall’introdurre temi rimasti estranei al contraddittorio procedimentale, ha specificamente replicato all’elemento ‘nuovo’ della postulata disponibilità della propria madre a potere prestare assistenza alla cognata, reiterando, inoltre, con riferimento alla posizione del fratello e degli altri nipoti dell’interessata, le ragioni già enunciate in seno all’istanza di trasferimento e supportandole con un articolato carteggio documentale.
Il ricorrente ha, in definitiva, fornito supporto documentale alle circostanze indicate nelle osservazioni trasmesse in sede procedimentale, comprovando le ragioni dell’impossibilità per la propria madre, il proprio fratello e le tre nipoti – espressamente indicati nel diniego quali parenti potenzialmente nelle condizioni di accudire la congiunta – di prendersi cura della persona disabile. Quanto alla prima, -OMISSIS-, ne è stata, in particolare, comprovato l’impegno nell’assistenza del proprio padre ultracentenario. In relazione al secondo, i già enunciati impegni lavorativi e la residenza in luogo distante da quello della zia disabile sono stati integrati con una dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di qualsiasi natura con quest’ultima. Quanto ai nipoti, infine, è stata prodotta un’autodichiarazione di indisponibilità di: -OMISSIS-, motivata con riferimento sia a impegni di lavoro inconciliabili sia con l’esigenza di prestare assistenza alla propria madre invalida; -OMISSIS-, colpita da ictus ischemico; -OMISSIS-, in quanto già impegnata nell’assistenza alla propria madre affetta da Alzheimer.
Tenuto conto dei rilievi dedotti nell’ordinanza cautelare quanto alla salute (e, conseguenzialmente, ai bisogni) della congiunta bisognosa di assistenza, ricondotte sulla scorta dei soli verbali dell’INPS presenti al fascicolo processuale alla sola condizione di cecità assoluta, il ricorrente ha inoltre più esaurientemente descritto, con il supporto di pertinente documentazione medica, il ben più grave quadro clinico della stessa, in quanto affetta, già dal 2018, oltre che da ipertensione arteriosa, da un disturbo neurocognitivo di grado grave in soggetto con atrofia cerebrale e cerebropatia vascolare, e da problemi fisici di rilevante gravità, stante la spondiloartrosi lombo-sacrale e la gonartrosi bilaterale, con un progressivo peggioramento, registrato il 17.12.2024, del deficit della memoria, dell’orientamento e dell’equilibrio.
Ad integrazione della non contestata qualità di caregiver della congiunta, comprovata dal riconoscimento nel 2022 dei benefici di cui alla L. n. 104/92 per l’assistenza in favore della stessa, il ricorrente ha, infine, depositato una dichiarazione di quest’ultima, datata 15.03.2025, confermativa della volontà di essere assistita soltanto dal medesimo, “ in quanto unico nipote di cui mi fido e con cui ho rapporti familiari ”; con la precisazione che “ i miei fratelli e sorelle oltre all’essere distanti dalla mia residenza sono tutti ultra sessantacinquenni con propri problemi di salute che gli impediscono di potermi assistere, invece con i miei altri nipoti non godo di nessun tipo di rapporto familiare ”.
9. Fatta questa doverosa e preliminare premessa in ordine all’utilizzabilità della documentazione in questione, in quanto inerente a temi oggetto dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione procedente e volta a confutare i rilievi dedotti con il diniego gravato, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, risultando meritevoli di condivisione le correlate censure articolate sul fronte dei vizi di motivazione e di istruttoria.
9.1. Sul piano generale, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il beneficio dell’assegnazione della sede più vicina all’assistito di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 « coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2018 n. 5550; sez. IV, 3 gennaio 2018 n. 29; sez. IV, 31 agosto 2016 n. 3526). Difatti, l’inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018 n. 2819), nel senso, cioè, che, presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2018 n. 987). In tale contesto, l’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, le quali devono risultare da una congrua motivazione; di modo che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall’art. 981, comma 1, lett. b) del Codice dell’ordinamento militare” » (Cons. Stato, sez. II, 20 aprile 2023, n. 4003; Id., 2 febbraio 2022, n. 714; di recente, cfr. TAR Lombardia, sez. IV, 18 aprile 2024, n. 1153; TAR Emilia Romagna, sez. I, 18 aprile 2024, n. 273).
10. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato difetti sul piano motivazionale, stante la genericità delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego dell’istanza presentata dal ricorrente.
10.1. Ed invero, le “necessità funzionali” ostative al richiesto trasferimento si esauriscono nel corpo del provvedimento in un laconico richiamo al “contesto territoriale” nel quale la Questura di Reggio Calabria si trova ad operare, in quanto “ molto ampio [e] caratterizzato da delicate problematiche, sia di ordine e sicurezza pubblica, sia di criminalità, anche organizzata ”, tali da rendere necessario “ garantire adeguati standard di sicurezza attraverso una rigorosa attività di prevenzione e controllo ”; nonché in un ancor più generico riferimento al “ proliferare nel contesto urbano di episodi criminali, in particolar modo nelle zone più periferiche della città ”.
Tale motivazione, per come criticamente dedotto in sede ricorsuale, appare potenzialmente mutuabile per la totalità degli uffici della Polizia di Stato, essendo evidente come la repressione della criminalità, anche organizzata, e la necessità di far fronte a problemi delicati di sicurezza o ordine pubblico costituiscano le attività primarie delle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale, non potendo di certo assurgere a “motivazioni specifiche e contingenti” idonee a giustificare un diniego su un’istanza ai sensi della norma qui di interesse.
Nel corpo del provvedimento, peraltro, non vi è il benché minimo riferimento al ruolo rivestito dal ricorrente nell’ambito dell’ufficio di appartenenza né, tantomeno, a missioni o attività particolari in atto che potrebbero risentire negativamente nell’evenienza della sua assegnazione ad un’altra sede e, più in generale, della sottrazione di un’unica unità destinata a mansioni non specialistiche, risultando di contro plausibile, proprio in ragione di detta ultima circostanza, una riorganizzazione del servizio.
La motivazione espressa dall’Amministrazione procedente su tale primo essenziale elemento non risulta, dunque, in alcuna misura idonea a giustificare il diniego dell’istanza per cui è causa, posto che a fronte di una specifica, motivata e documentata richiesta di assistenza, le esigenze di servizio poste a base del provvedimento di rigetto non possono essere “ genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio attuale (anche rispetto alla sede di servizio richiesta), e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente ” (cfr. TAR Marche, Sez. I, 31 ottobre 2023, n. 685).
10.2. Passando, poi, alla dedotta esistenza di ulteriori familiari in grado di assistere la disabile, giova anzitutto ricordare che la valutazione da parte dell’amministrazione circa la presenza sul posto di congiunti della persona portatrice di handicap con maggiori possibilità di prestarle un’effettiva assistenza, rispetto al dipendente richiedente il beneficio, deve essere fatta non in astratto, ma in concreto (Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2023, n. 11248).
Inoltre, « secondo la giurisprudenza, “per effetto della eliminazione - disposta dall’art. 33, l. n. 104 del 1992, come modificato dall’art. 24, l. n. 183 del 2010, applicabile anche al personale militare e delle Forze armate - dei requisiti della c.d. “continuità” e dell’“esclusività” nell’assistenza a familiare portatore di handicap in condizione di gravità, quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento, l’esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non è sufficiente a supportare il diniego, dovendo l’Amministrazione valutare l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale” (così C.d.S., Sez. IV, 14 luglio 2020, n. 4549; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2226; Sez. III, 10 novembre 2015, n. 5113; Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2436) » (Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2021, n. 7742).
Del resto, poiché la misura del trasferimento ex lege n. 104/1992 è posta nell’interesse esclusivo del disabile, non rileva quale condizione ostativa alla concessione del beneficio la sola circostanza che siano presenti parenti o affini domiciliati in prossimità del luogo di residenza del soggetto bisognoso di assistenza e che, in teoria, gli stessi potrebbero essere in grado di prestare le necessarie cure. In questa prospettiva, infatti, ciò che assume rilievo non è l’esistenza di un dovere assistenziale in capo a determinati soggetti, giuridicamente rilevante e coercibile – come avviene nel caso di obbligo alimentare –, ma la circostanza che questi forniscano effettivamente alla persona fragile il supporto e l’aiuto di cui necessita per soddisfare le esigenze fondamentali della vita quotidiana (cfr. TAR Lombardia, sez. IV, 8 gennaio 2024, n. 40).
10.3. Tanto chiarito, per come già rilevato, il ricorrente ha analiticamente confutato la prospettata – per la verità in modo tutt’altro che circostanziato – presenza di alcuni familiari in grado di potersi prendere cura della disabile, documentando quanto al fratello, con valenza esiziale, la residenza in un luogo distante oltre 50 km dall’abitazione della zia, oltre, ancora, ai suoi impegni lavorativi ad orario variabile incompatibili con la prestazione dell’assistenza continuativa necessaria alla medesima anche per le attività ordinarie della vita quotidiana.
Quanto alla propria madre, è stata prodotta al fascicolo processuale non soltanto un’autocertificazione con la quale si attesta la sua impossibilità ad assistere la cognata (sorella del marito) per le condizioni personali e familiari, dovendo occuparsi in via esclusiva del proprio padre, di 101 anni e disabile, ma altresì documentazione medica comprovante lo status di disabilità del medesimo.
In relazione, poi, agli ulteriori parenti menzionati nel provvedimento (“ tre nipoti della disabile, nati nel 1960, nel 1963 e nel 1971, per il quali non è stata dimostrata l’effettiva indisponibilità o inidoneità all’assistenza del familiare ”), il ricorrente ha identicamente prodotto autocertificazioni dei medesimi con le quali ciascuno ha attestato l’impossibilità di garantire assistenza alla zia.
In particolare, il primo, -OMISSIS-, ha dedotto a fondamento della dichiarata impossibilità di prendersi cura della zia i “ propri impegni lavorativi incompatibili in quanto lavoro stabilmente da diversi anni con una società di Licata (AG) che opera in tutta la Sicilia tale da non permettermi una presenza stabile, oltre a risiedere in un luogo diverso e distante dal suddetto disabile. Inoltre … il sottoscritto già è impegnato nel restante tempo libero ad assistere la propria madre -OMISSIS- invalida in situazione di gravità affetta da diverse patologie con la gravante di un Alzheimer di tipo grave alternandomi con le mie sorelle ”. Ha prodotto inoltre documentazione a comprova del rapporto di lavoro dipendente indicato.
La seconda, -OMISSIS-, ha motivato l’indisponibilità a prendersi cura della zia in ragione dei problemi di salute derivanti da un ictus ischemico (documentato), dichiarando di avere essa stessa necessità di assistenza da parte di terzi.
La terza, -OMISSIS-, infine, oltre a ragioni rivenienti dall’attività lavorativa autonoma esercitata nella città di Cefalù, ha dedotto di risiedere insieme alla propria madre invalida in situazione di gravità (anche in tal caso idoneamente documentata), in quanto affetta da diverse patologie e con sindrome di Alzheimer.
10.4. Le medesime circostanze, per come dedotto nel ricorso, assumono altresì rilevanza anche nell’ottica del denunciato difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione, nonostante le contrarie indicazioni rese dal ricorrente nell’istanza, prospettato la possibilità per detti congiunti di prendersi cura della parente bisognosa di assistenza senza, evidentemente, compiere i dovuti accertamenti, che pur non avrebbero richiesto particolare impegno, risultando per lo più le ragioni della loro dichiarata indisponibilità ricollegabili a motivi di salute di congiunti conviventi.
11. Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che il provvedimento gravato risulti inficiato da un deficit motivazionale in ragione della genericità delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del rigetto dell’istanza di trasferimento ex lege n. 104/1992 a fronte del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (ovvero quello al trasferimento del lavoratore e quello economico-organizzativo del datore di lavoro).
12. Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso va, dunque, conclusivamente accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato, dovendo conseguentemente l’Amministrazione intimata rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, secondo i principi indicati in parte motiva.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione dell’Interno resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi distrattari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.