TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1036/2024 promossa da:
, D.I. RG n°857270, CPF n° , nata a [...], Controparte_1 C.F._1
SP, Brasile, il 20/06/1977, residente a [...], 1.679, Apto. 103, Edifício Three Towers, São
Francisco, Campo Grande, MS, CEP: 79.022-560, Brasile;
, D.I. RG n°857260, CPF , nata a Parte_1 C.F._2
São Paulo, SP, Brasile, il 20/06/1977, residente a [...], 1.069, Vila
Marcelo D.I. RG n°823173 e del CPF , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
Paulo, SP, Brasile, il 29/11/1975, residente a [...], 159, Residencial Setvillage I,
Campo Grande, MS, CEP: , Brasile, Almeida, Campo Grande, MS, CEP: 79.112-410, C.F._4
Brasile;
, D.I. RG n°1233857 e del CPF Controparte_2 C.F._5
34, nata a [...], MS, Brasile, il 06/11/1982, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a , D.I. RG n°1.054.901, CPF Controparte_3
, nato a [...], MS, Brasile, il 05/10/1982) delle figlie minori, C.F._6 [...]
, CPF , nata a [...], MS, Brasile, il Persona_1 C.F._7
10/04/2015 e , CPF , nata a [...], Controparte_4 C.F._8
MS, Brasile, l'08/04/2022, residenti a [...], 1.057, Santo Amaro, Campo
Grande, MS, CEP: , Brasile;
C.F._9
1 tutti rappresentati e difesi dall' Avv.ta Roberta Fernandes Aveline, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito a Treviso (TV), in Piazza Duomo, n° 5, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_5 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del
Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-Resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti della cittadina italiana nata Persona_2
a Laureana di Borrello (RC), il 02.12.1948 (Cfr. Certificato di nascita rilasciato dal Comune di
Laureana di Borrello, il 24.10.2022 - doc. in atti n° 01), la quale, dopo essere emigrata in Brasile, aveva contrato matrimonio, il 14/12/1974, con iniziando a firmare con il Persona_3 nome (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 02) Controparte_6
e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc i atti n° 3)
Dalla loro unione matrimoniale, erano nati, a San Paolo, in Brasile, quattro figli:
• (odierno ricorrente), nato il [...] (Cfr. Certificato di Parte_2 nascita brasiliano – doc. in atti n° 04) e coniugato, il 22.01.2018, con Persona_4
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 05);
[...]
• (odierna ricorrente), nata il [...] (Cfr. Certificato di Parte_1 nascita brasiliano – doc. in atti n° 06) e coniugata, il 12.03.2011, con Persona_5 passando a chiamarsi (Cfr. Certificato di matrimonio Parte_1 brasiliano - doc. in atti n° 07);
• (odierna ricorrente), nata il [...] (Cfr. Certificato di Controparte_1 nascita brasiliano – doc. in atti n° 08) e coniugata, il 16.06.2000, con Persona_6
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 09);
[...]
• (odierna ricorrente), nata il [...] (Cfr. Certificato di Controparte_2
2 nascita brasiliano – doc. in atti n° 10) e coniugata, il 18.04.2009, con Controparte_3
, passando a chiamarsi (Cfr. Certificato di
[...] Controparte_2 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 11).
In particolare, sulla discendenza di . Controparte_2
Dall'unione matrimoniale tra e , Controparte_2 Controparte_3 erano nate, in Brasile, due figlie, oggi entrambe minorenni:
• (odierna ricorrente), nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita Persona_1 brasiliano – doc. in atti n° 12);
• (odierna ricorrente), nata l'[...] (Cfr. Certificato di Controparte_4 nascita brasiliano – doc. in atti n° 13).
Nel ricorso depositato, i ricorrenti agivano per l'ottenimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art.1 lett. a), Legge 05.02.1992, n.91, argomentando, in merito al diritto di agire, che, pur incombendo sul il riconoscimento della cittadinanza de qua, attraverso “un Controparte_5 mero accertamento dei requisiti di trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza”, tuttavia
“tutti gli ostacoli sono frapposti tra gli RI (discendenti degli italiani emigrati all'estero) e la pubblica amministrazione italiana all'estero (Ministero degli Affari Esteri), qui chiamata a rispondere in solido per le ripetute inadempienze nella gestione delle pratiche di accertamento dei requisiti per la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'ormai pubblica e notoria violazione dei termini assegnati dalla legislazione italiana in tema di procedimento amministrativo, regolato, in generale, dalla Legge 241/1990”, appalesandosi, dunque, una violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo (730 giorni), atteso che, a priori, è preclusa agli DI la possibilità di accedere al sistema di prenotazione consolare (“Si vede quindi che si è creato un procedimento amministrativo senza previsione legale, inventandosi una sorta di preistruttoria che alla fine dura più di 09 anni e, solo dopo questo periodo nel limbo creato dal
, con il beneplacito del il termine extralarge di 2 anni per la conclusione del Parte_3 Pt_4 procedimento di accertamento comincia, finalmente a fluire”).
La Difesa deduceva che la “durata abnorme del procedimento”, si traduce in un diniego di fatto del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, evidenziando come l'Amministrazione non sia riuscita a ridurre i lunghissimi tempi di attesa, nonostante l'imposizione di una tassa pari a 300 euro per l'espletamento della pratica e che si sia concretizzato l'interesse alla pretesa del riconoscimento del diritto vantato per via giudiziale.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
3 Il si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 27.11.2024, Controparte_5 la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, nello specifico eccependo sia l'inammissibilità della domanda, dovuta alla mancata presentazione dell'istanza introduttiva del procedimento amministrativo, il quale, ad ogni modo, “ha ancora il potere di provvedere sull'istanza”, non essendo ancora consumato il termine di settecentotrenta giorni, siccome regolato dall'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994, sia l'infondatezza della domanda, caratterizzata principalmente dalla perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo, dovuta alla “naturalizzazione di massa” grazie alla quale il Governo brasiliano concesse la cittadinanza a tutti gli individui presenti nel territorio dello Stato alla data del 15 novembre 1889 che non manifestassero, entro 6 mesi a partire da quella data, l'espressa volontà di mantenere la cittadinanza del Paese di provenienza. Ancora, in tema di infondatezza della domanda, il CP_5 argomentava che “Nel caso di specie, l'avo italiano, “ ”, è emigrato in Brasile prima Parte_5 dell'entrata in vigore della L. n. 555 del 1912. Risulta, dunque, che ella aveva acquistato la cittadinanza di quel Paese iure soli”.
In ultimo il Ministero rilevava “che nel ricorso attoreo si assume che i discendenti di Persona_2
abbiano ereditato la cittadinanza italiana per linea materna” e che “Pertanto, la
[...] decisione sulla domanda attorea dipende comunque e pur sempre dalla possibilità di far retroagire
a data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con il deposito delle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 25 novembre 2024, la difesa dei ricorrenti si riportava al proprio scritto e alle conclusioni ivi formulate, nonché alla documentazione prodotta, insistendo per l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle spese di lite.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., depositato 28 dicembre 2024, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
4 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che la documentazione allegata al ricorso non presenta difformità anagrafiche riguardanti la capostipite la quale, dopo le nozze, iniziava a Persona_2 firmare con il nome di pertanto, si ritiene che non vi siano dubbi sul Persona_2 CP_2 fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza del nome, della paternità, della maternità e dell'anno e luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti da ava italiana, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, diversamente da quanto eccepito dal convenuto, occorre precisare che la CP_5 capostipite coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è Persona_2
nata in [...] il [...] ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis”
[...] ai figli e ai relativi discendenti in epoca post costituzionale.
5 Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la Controparte_5 relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al
Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di ava italiana, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Denunciavano, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano, con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi (Cfr. l'avviso sulle modalità di presentazione delle domande, pubblicato sul sito consolare – Doc. 15), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare
6 contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di almeno 9 anni, indicando sul sito istituzionale che, alla data del 4 aprile 2024, “Il Consolato Generale d'Italia a San Paolo ha da ultimo effettuato l'invito a presentare
i documenti necessari dei richiedenti che abbiano fatto richiesta nel 2015” (Cfr. avviso estratto dal sito consolare in data 04.04.2024).
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n. 14) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, da ogni ricorrente, attraverso il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, nelle seguenti date: 21/03/2024, 23/03/2024, 25/03/2024,
26/03/2024, 27/03/2024, 28/03/2024, 02/04/2024 e 03/04/2024) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Generale d'Italia a
San Paolo-Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica che interessa gli odierni ricorrenti, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad aprile del 2024, sono stati convocati (per il solo avvio del procedimento!), i richiedenti del 2015.
Da tale inerzia del Consolato italiano competente deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Altresì occorre rilevare che non è centrata l'eccezione posta dal Ministero, riguardo un possibile coinvolgimento dell'ava nel fenomeno di naturalizzazione di massa, c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889, atteso che la capostipite, è nata nel Persona_2
1948.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'ava italiana indicata, Persona_2
si sia mai naturalizzata cittadina brasiliana o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
[...]
non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né ha mai Persona_2 rinunciato allo status civitatis d'origine, almeno sino al compimento del 18° anno di età dei suoi quattro figli, l'ultimo dei quali, , nata il [...]. Controparte_2
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, il 2 agosto 2022, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, fino a data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o Controparte_6
7 o o Persona_2 Persona_2 Controparte_6
o figlia di e di
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
nata in [...] il [...]” (Cfr. Certificato negativo di naturalizzazione brasiliano - doc.
[...] in atti n° 3).
Pertanto, in quanto italiana, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_2 propri figli e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'ava italiana sino a loro, senza interruzione.
In particolare, l'ava italiana nata il [...] a [...] – Reggio Persona_2
Calabria (Cfr. doc. in atti n° 01) si è traferito in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliana, trasmettendo la cittadinanza italiana “iure sanguinis” ai propri figli e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Controparte_1
D.I. RG n°857270, CPF n° , nata a [...], SP, Brasile, il 20/06/1977,
[...] C.F._1
, D.I. RG n°857260, CPF , nata a Parte_1 C.F._2
São Paulo, SP, Brasile, il 20/06/1977, , D.I. RG n°823173 e del Parte_2
CPF , nato a [...], SP, Brasile, il 29/11/1975, C.F._3 Controparte_2
, D.I. RG n°1233857 e del CPF , nata a [...], MS,
[...] C.F._10
Brasile, il 06/11/1982, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a
8 , D.I. RG n°1.054.901, CPF , nato a [...]_3 C.F._6
Grande, MS, Brasile, il 05/10/1982) delle figlie minori, , CPF Persona_1
, nata a [...], MS, Brasile, il 10/04/2015 e C.F._7 Controparte_4
, CPF , nata a [...], MS, Brasile, l'08/04/2022, il diritto alla
[...] C.F._8 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 25 gennaio 2025.
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1036/2024 promossa da:
, D.I. RG n°857270, CPF n° , nata a [...], Controparte_1 C.F._1
SP, Brasile, il 20/06/1977, residente a [...], 1.679, Apto. 103, Edifício Three Towers, São
Francisco, Campo Grande, MS, CEP: 79.022-560, Brasile;
, D.I. RG n°857260, CPF , nata a Parte_1 C.F._2
São Paulo, SP, Brasile, il 20/06/1977, residente a [...], 1.069, Vila
Marcelo D.I. RG n°823173 e del CPF , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
Paulo, SP, Brasile, il 29/11/1975, residente a [...], 159, Residencial Setvillage I,
Campo Grande, MS, CEP: , Brasile, Almeida, Campo Grande, MS, CEP: 79.112-410, C.F._4
Brasile;
, D.I. RG n°1233857 e del CPF Controparte_2 C.F._5
34, nata a [...], MS, Brasile, il 06/11/1982, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a , D.I. RG n°1.054.901, CPF Controparte_3
, nato a [...], MS, Brasile, il 05/10/1982) delle figlie minori, C.F._6 [...]
, CPF , nata a [...], MS, Brasile, il Persona_1 C.F._7
10/04/2015 e , CPF , nata a [...], Controparte_4 C.F._8
MS, Brasile, l'08/04/2022, residenti a [...], 1.057, Santo Amaro, Campo
Grande, MS, CEP: , Brasile;
C.F._9
1 tutti rappresentati e difesi dall' Avv.ta Roberta Fernandes Aveline, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito a Treviso (TV), in Piazza Duomo, n° 5, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_5 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del
Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-Resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti della cittadina italiana nata Persona_2
a Laureana di Borrello (RC), il 02.12.1948 (Cfr. Certificato di nascita rilasciato dal Comune di
Laureana di Borrello, il 24.10.2022 - doc. in atti n° 01), la quale, dopo essere emigrata in Brasile, aveva contrato matrimonio, il 14/12/1974, con iniziando a firmare con il Persona_3 nome (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 02) Controparte_6
e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc i atti n° 3)
Dalla loro unione matrimoniale, erano nati, a San Paolo, in Brasile, quattro figli:
• (odierno ricorrente), nato il [...] (Cfr. Certificato di Parte_2 nascita brasiliano – doc. in atti n° 04) e coniugato, il 22.01.2018, con Persona_4
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 05);
[...]
• (odierna ricorrente), nata il [...] (Cfr. Certificato di Parte_1 nascita brasiliano – doc. in atti n° 06) e coniugata, il 12.03.2011, con Persona_5 passando a chiamarsi (Cfr. Certificato di matrimonio Parte_1 brasiliano - doc. in atti n° 07);
• (odierna ricorrente), nata il [...] (Cfr. Certificato di Controparte_1 nascita brasiliano – doc. in atti n° 08) e coniugata, il 16.06.2000, con Persona_6
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 09);
[...]
• (odierna ricorrente), nata il [...] (Cfr. Certificato di Controparte_2
2 nascita brasiliano – doc. in atti n° 10) e coniugata, il 18.04.2009, con Controparte_3
, passando a chiamarsi (Cfr. Certificato di
[...] Controparte_2 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 11).
In particolare, sulla discendenza di . Controparte_2
Dall'unione matrimoniale tra e , Controparte_2 Controparte_3 erano nate, in Brasile, due figlie, oggi entrambe minorenni:
• (odierna ricorrente), nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita Persona_1 brasiliano – doc. in atti n° 12);
• (odierna ricorrente), nata l'[...] (Cfr. Certificato di Controparte_4 nascita brasiliano – doc. in atti n° 13).
Nel ricorso depositato, i ricorrenti agivano per l'ottenimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art.1 lett. a), Legge 05.02.1992, n.91, argomentando, in merito al diritto di agire, che, pur incombendo sul il riconoscimento della cittadinanza de qua, attraverso “un Controparte_5 mero accertamento dei requisiti di trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza”, tuttavia
“tutti gli ostacoli sono frapposti tra gli RI (discendenti degli italiani emigrati all'estero) e la pubblica amministrazione italiana all'estero (Ministero degli Affari Esteri), qui chiamata a rispondere in solido per le ripetute inadempienze nella gestione delle pratiche di accertamento dei requisiti per la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'ormai pubblica e notoria violazione dei termini assegnati dalla legislazione italiana in tema di procedimento amministrativo, regolato, in generale, dalla Legge 241/1990”, appalesandosi, dunque, una violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo (730 giorni), atteso che, a priori, è preclusa agli DI la possibilità di accedere al sistema di prenotazione consolare (“Si vede quindi che si è creato un procedimento amministrativo senza previsione legale, inventandosi una sorta di preistruttoria che alla fine dura più di 09 anni e, solo dopo questo periodo nel limbo creato dal
, con il beneplacito del il termine extralarge di 2 anni per la conclusione del Parte_3 Pt_4 procedimento di accertamento comincia, finalmente a fluire”).
La Difesa deduceva che la “durata abnorme del procedimento”, si traduce in un diniego di fatto del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, evidenziando come l'Amministrazione non sia riuscita a ridurre i lunghissimi tempi di attesa, nonostante l'imposizione di una tassa pari a 300 euro per l'espletamento della pratica e che si sia concretizzato l'interesse alla pretesa del riconoscimento del diritto vantato per via giudiziale.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
3 Il si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 27.11.2024, Controparte_5 la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, nello specifico eccependo sia l'inammissibilità della domanda, dovuta alla mancata presentazione dell'istanza introduttiva del procedimento amministrativo, il quale, ad ogni modo, “ha ancora il potere di provvedere sull'istanza”, non essendo ancora consumato il termine di settecentotrenta giorni, siccome regolato dall'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994, sia l'infondatezza della domanda, caratterizzata principalmente dalla perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo, dovuta alla “naturalizzazione di massa” grazie alla quale il Governo brasiliano concesse la cittadinanza a tutti gli individui presenti nel territorio dello Stato alla data del 15 novembre 1889 che non manifestassero, entro 6 mesi a partire da quella data, l'espressa volontà di mantenere la cittadinanza del Paese di provenienza. Ancora, in tema di infondatezza della domanda, il CP_5 argomentava che “Nel caso di specie, l'avo italiano, “ ”, è emigrato in Brasile prima Parte_5 dell'entrata in vigore della L. n. 555 del 1912. Risulta, dunque, che ella aveva acquistato la cittadinanza di quel Paese iure soli”.
In ultimo il Ministero rilevava “che nel ricorso attoreo si assume che i discendenti di Persona_2
abbiano ereditato la cittadinanza italiana per linea materna” e che “Pertanto, la
[...] decisione sulla domanda attorea dipende comunque e pur sempre dalla possibilità di far retroagire
a data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con il deposito delle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 25 novembre 2024, la difesa dei ricorrenti si riportava al proprio scritto e alle conclusioni ivi formulate, nonché alla documentazione prodotta, insistendo per l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle spese di lite.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., depositato 28 dicembre 2024, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
4 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che la documentazione allegata al ricorso non presenta difformità anagrafiche riguardanti la capostipite la quale, dopo le nozze, iniziava a Persona_2 firmare con il nome di pertanto, si ritiene che non vi siano dubbi sul Persona_2 CP_2 fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza del nome, della paternità, della maternità e dell'anno e luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti da ava italiana, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, diversamente da quanto eccepito dal convenuto, occorre precisare che la CP_5 capostipite coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è Persona_2
nata in [...] il [...] ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis”
[...] ai figli e ai relativi discendenti in epoca post costituzionale.
5 Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la Controparte_5 relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al
Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di ava italiana, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Denunciavano, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano, con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi (Cfr. l'avviso sulle modalità di presentazione delle domande, pubblicato sul sito consolare – Doc. 15), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare
6 contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di almeno 9 anni, indicando sul sito istituzionale che, alla data del 4 aprile 2024, “Il Consolato Generale d'Italia a San Paolo ha da ultimo effettuato l'invito a presentare
i documenti necessari dei richiedenti che abbiano fatto richiesta nel 2015” (Cfr. avviso estratto dal sito consolare in data 04.04.2024).
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n. 14) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, da ogni ricorrente, attraverso il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, nelle seguenti date: 21/03/2024, 23/03/2024, 25/03/2024,
26/03/2024, 27/03/2024, 28/03/2024, 02/04/2024 e 03/04/2024) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Generale d'Italia a
San Paolo-Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica che interessa gli odierni ricorrenti, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad aprile del 2024, sono stati convocati (per il solo avvio del procedimento!), i richiedenti del 2015.
Da tale inerzia del Consolato italiano competente deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Altresì occorre rilevare che non è centrata l'eccezione posta dal Ministero, riguardo un possibile coinvolgimento dell'ava nel fenomeno di naturalizzazione di massa, c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889, atteso che la capostipite, è nata nel Persona_2
1948.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'ava italiana indicata, Persona_2
si sia mai naturalizzata cittadina brasiliana o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
[...]
non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né ha mai Persona_2 rinunciato allo status civitatis d'origine, almeno sino al compimento del 18° anno di età dei suoi quattro figli, l'ultimo dei quali, , nata il [...]. Controparte_2
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, il 2 agosto 2022, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, fino a data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o Controparte_6
7 o o Persona_2 Persona_2 Controparte_6
o figlia di e di
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
nata in [...] il [...]” (Cfr. Certificato negativo di naturalizzazione brasiliano - doc.
[...] in atti n° 3).
Pertanto, in quanto italiana, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_2 propri figli e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'ava italiana sino a loro, senza interruzione.
In particolare, l'ava italiana nata il [...] a [...] – Reggio Persona_2
Calabria (Cfr. doc. in atti n° 01) si è traferito in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliana, trasmettendo la cittadinanza italiana “iure sanguinis” ai propri figli e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Controparte_1
D.I. RG n°857270, CPF n° , nata a [...], SP, Brasile, il 20/06/1977,
[...] C.F._1
, D.I. RG n°857260, CPF , nata a Parte_1 C.F._2
São Paulo, SP, Brasile, il 20/06/1977, , D.I. RG n°823173 e del Parte_2
CPF , nato a [...], SP, Brasile, il 29/11/1975, C.F._3 Controparte_2
, D.I. RG n°1233857 e del CPF , nata a [...], MS,
[...] C.F._10
Brasile, il 06/11/1982, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a
8 , D.I. RG n°1.054.901, CPF , nato a [...]_3 C.F._6
Grande, MS, Brasile, il 05/10/1982) delle figlie minori, , CPF Persona_1
, nata a [...], MS, Brasile, il 10/04/2015 e C.F._7 Controparte_4
, CPF , nata a [...], MS, Brasile, l'08/04/2022, il diritto alla
[...] C.F._8 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 25 gennaio 2025.
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9