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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13058 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Loredana Mancino ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ( , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Loredana Anzaldi resistente
………………….
Con ricorso depositato il 25/10/2023 , premettendo che con decreto Parte_1
n. 2699/2023 emesso da questo Tribunale il 17-21/03/2023 erano state omologate le condizioni pattuite dalle parti (affidamento congiunto della figlia minore , nata a Per_1
Palermo in data 11/02/2010, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo accordi liberamente assunti e previsione di un contributo economico paterno per il mantenimento della figlia di euro 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie), lamentava la violazione da parte del degli accordi, con riferimento CP_1
agli incontri con la figlia ed al pagamento delle spese straordinarie;
chiedeva, pertanto,
l'ammonimento del resistente, l'individuazione di una somma di denaro per ogni violazione e la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
1 Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto del ricorso, Controparte_1
evidenziando che le parti avevano concordato un regime di incontri libero e che lo stesso, si era sempre occupato della figlia, anticipando anche le spese per il trattamento ortodontico.
All'udienza del giorno 11/04/2024 venivano ascoltate le parti e la figlia minore.
Con ordinanza del 22/07/2024 il Giudice disponeva l'avvio degli incontri padre-figli secondo specifiche modalità e conferiva, inoltre, mandato al servizio di Neuropsichiatria
Infantile, al fine di prendere in carico la minore ed avviare un percorso di supporto, nonché al Consultorio familiare per un percorso di sostegno alla genitorialità.
I Servizi hanno svolto gli accertamenti demandati ed esperito con profitto i percorsi a sostegno del nucleo, come emerge dalla relazione del Consultorio del 01/04/2025, in cui si conclude: “in considerazione di capacità genitoriali che necessitano di un rinforzo e delle difficoltà nella gestione della figlia adolescente, delle difficoltà scolastiche della minore si ritiene necessario continuare i percorsi fino ad oggi intrapresi con i servizi coinvolti nel procedimento e si chiede (…) che venga dato incarico al SST per attivazione del SET per la figlia”.
All'udienza del 09/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, proprio alla luce del percorso di collaborazione avviato dalle parti.
Ritiene il Tribunale che va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande della ricorrente di ammonimento e sanzioni.
Tuttavia, stante le conclusioni del Consultorio, è opportuno disporre la prosecuzione dei percorsi di supporto intrapresi e l'attivazione del servizio educativo territoriale in favore della minore.
I Servizi avranno onere di relazionare entro quattro mesi al Giudice tutelare, competente a vigilare sul nucleo ai sensi dell'art. 337 c.c.
La natura e l'esito della lite comportano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
1) Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
2) Compensa le spese processuali tra le parti.
3) Dispone la prosecuzione dei percorsi di supporto già intrapresi e l'attivazione a cura del Servizio Sociale del servizio educativo territoriale in favore della minore , Per_1
nata a [...] in data [...].
4) Onera i responsabili dei Servizi di relazionare al Giudice tutelare entro quattro mesi.
2 5) Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13058 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Loredana Mancino ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ( , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Loredana Anzaldi resistente
………………….
Con ricorso depositato il 25/10/2023 , premettendo che con decreto Parte_1
n. 2699/2023 emesso da questo Tribunale il 17-21/03/2023 erano state omologate le condizioni pattuite dalle parti (affidamento congiunto della figlia minore , nata a Per_1
Palermo in data 11/02/2010, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo accordi liberamente assunti e previsione di un contributo economico paterno per il mantenimento della figlia di euro 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie), lamentava la violazione da parte del degli accordi, con riferimento CP_1
agli incontri con la figlia ed al pagamento delle spese straordinarie;
chiedeva, pertanto,
l'ammonimento del resistente, l'individuazione di una somma di denaro per ogni violazione e la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
1 Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto del ricorso, Controparte_1
evidenziando che le parti avevano concordato un regime di incontri libero e che lo stesso, si era sempre occupato della figlia, anticipando anche le spese per il trattamento ortodontico.
All'udienza del giorno 11/04/2024 venivano ascoltate le parti e la figlia minore.
Con ordinanza del 22/07/2024 il Giudice disponeva l'avvio degli incontri padre-figli secondo specifiche modalità e conferiva, inoltre, mandato al servizio di Neuropsichiatria
Infantile, al fine di prendere in carico la minore ed avviare un percorso di supporto, nonché al Consultorio familiare per un percorso di sostegno alla genitorialità.
I Servizi hanno svolto gli accertamenti demandati ed esperito con profitto i percorsi a sostegno del nucleo, come emerge dalla relazione del Consultorio del 01/04/2025, in cui si conclude: “in considerazione di capacità genitoriali che necessitano di un rinforzo e delle difficoltà nella gestione della figlia adolescente, delle difficoltà scolastiche della minore si ritiene necessario continuare i percorsi fino ad oggi intrapresi con i servizi coinvolti nel procedimento e si chiede (…) che venga dato incarico al SST per attivazione del SET per la figlia”.
All'udienza del 09/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, proprio alla luce del percorso di collaborazione avviato dalle parti.
Ritiene il Tribunale che va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande della ricorrente di ammonimento e sanzioni.
Tuttavia, stante le conclusioni del Consultorio, è opportuno disporre la prosecuzione dei percorsi di supporto intrapresi e l'attivazione del servizio educativo territoriale in favore della minore.
I Servizi avranno onere di relazionare entro quattro mesi al Giudice tutelare, competente a vigilare sul nucleo ai sensi dell'art. 337 c.c.
La natura e l'esito della lite comportano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
1) Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
2) Compensa le spese processuali tra le parti.
3) Dispone la prosecuzione dei percorsi di supporto già intrapresi e l'attivazione a cura del Servizio Sociale del servizio educativo territoriale in favore della minore , Per_1
nata a [...] in data [...].
4) Onera i responsabili dei Servizi di relazionare al Giudice tutelare entro quattro mesi.
2 5) Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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