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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/06/2024, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1817 /2022
R.G.
TRA
, nato/a il 11/07/1960 a MONTORIO AL Parte_1
MA (TE) , rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.DE NARDIS MICHELA;
E
, in persona del suo Parte_2
Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Luca Maiorano.
All'udienza del giorno 26 giugno 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.,127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che è affetto/a da Parte_1 tendinosi del sovraspinoso bilaterale – tendinite CLB, di origine professionale, che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al
D.M. 12.07.2000, nella seguente misura: 6%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dell'Avv.DE NARDIS MICHELA antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Teramo in data 26 giugno 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, Parte_1
, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto
[...] CP_1
a indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattia professionale (tendinosi bilaterale della cuffia dei rotatori) contratta nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa (idraulico), vantando postumi invalidanti permanenti. Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente disattesa, il/la ricorrente chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo ovvero CP_1
alla costituzione della rendita in misura corrispondente al grado di inabilità, con tutte le conseguenze di legge e vittoria di spese (da distrarsi).
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa.
Veniva ammessa e raccolta prova testimoniale, indi era espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
***
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio della parte ricorrente risultano dimostrati sia alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte (testi , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e - dalle quali si evince che la parte ricorrente svolgo Tes_3 Testimone_4
attività lavorativa per oltre quarant'anni nel settore dell'edilizia in qualità di idraulico,
2 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
titolare di ditta artigiana, impegnata in attività di installazione e riparazione di impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, occupandosi della realizzazione delle tracce degli impianti a parete ed a terra con utilizzo di utensili a mano e ad asse flessibile, quali martello pneumatico, mola, trapano, mazzetta, scalpello, martello e filiera di peso variabile tra 5 e 15 kg, per sei giorni a settimana e per circa otto ore al dì, con assunzione di posture incongrue ed a braccia alzate sopra le spalle -, sia alla luce delle risultanze della espletata consulenza tecnica di ufficio. Il consulente tecnico, sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, è infatti pervenuto alla conclusione che la parte ricorrente è affetta da tendinosi del sovraspinoso bilaterale e tendinite CLB della cuffia dei rotatori e che l'insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa.
Il perito ha altresì specificato l'incidenza invalidante di detta tecnopatia determinandola nella seguente misura: 6%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, riconducendo il quadro patologico alle previsioni di cui alla MP 78, lett.
a) e b), della tabella delle malattie professionali nell'industria (d.m. 9 aprile 2008), ossia tendinite del sovraspinoso (cui nella risposta alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall' ha precisato essere sostanzialmente assimilabile la tendinosi del CP_1
sovraspinoso diagnosticata) e tendinite del capo lungo del bicipite (CLB).
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nella parte ricorrente i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. L va dunque condannato alla erogazione, in CP_1 favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del
D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del 6% secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000
(in cui le menomazioni accertate sono previste alle voci 224 e 227), grado d'inabilità che il CTU ha opportunamente quantificato in applicazione della formula riduzionistica.
3 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Sull'importo dovuto vanno liquidati “ex lege” gli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Le spese seguono la soccombenza.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data 26 giugno 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
4
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1817 /2022
R.G.
TRA
, nato/a il 11/07/1960 a MONTORIO AL Parte_1
MA (TE) , rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.DE NARDIS MICHELA;
E
, in persona del suo Parte_2
Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Luca Maiorano.
All'udienza del giorno 26 giugno 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.,127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che è affetto/a da Parte_1 tendinosi del sovraspinoso bilaterale – tendinite CLB, di origine professionale, che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al
D.M. 12.07.2000, nella seguente misura: 6%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dell'Avv.DE NARDIS MICHELA antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Teramo in data 26 giugno 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, Parte_1
, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto
[...] CP_1
a indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattia professionale (tendinosi bilaterale della cuffia dei rotatori) contratta nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa (idraulico), vantando postumi invalidanti permanenti. Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente disattesa, il/la ricorrente chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo ovvero CP_1
alla costituzione della rendita in misura corrispondente al grado di inabilità, con tutte le conseguenze di legge e vittoria di spese (da distrarsi).
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa.
Veniva ammessa e raccolta prova testimoniale, indi era espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
***
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio della parte ricorrente risultano dimostrati sia alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte (testi , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e - dalle quali si evince che la parte ricorrente svolgo Tes_3 Testimone_4
attività lavorativa per oltre quarant'anni nel settore dell'edilizia in qualità di idraulico,
2 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
titolare di ditta artigiana, impegnata in attività di installazione e riparazione di impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, occupandosi della realizzazione delle tracce degli impianti a parete ed a terra con utilizzo di utensili a mano e ad asse flessibile, quali martello pneumatico, mola, trapano, mazzetta, scalpello, martello e filiera di peso variabile tra 5 e 15 kg, per sei giorni a settimana e per circa otto ore al dì, con assunzione di posture incongrue ed a braccia alzate sopra le spalle -, sia alla luce delle risultanze della espletata consulenza tecnica di ufficio. Il consulente tecnico, sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, è infatti pervenuto alla conclusione che la parte ricorrente è affetta da tendinosi del sovraspinoso bilaterale e tendinite CLB della cuffia dei rotatori e che l'insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa.
Il perito ha altresì specificato l'incidenza invalidante di detta tecnopatia determinandola nella seguente misura: 6%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, riconducendo il quadro patologico alle previsioni di cui alla MP 78, lett.
a) e b), della tabella delle malattie professionali nell'industria (d.m. 9 aprile 2008), ossia tendinite del sovraspinoso (cui nella risposta alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall' ha precisato essere sostanzialmente assimilabile la tendinosi del CP_1
sovraspinoso diagnosticata) e tendinite del capo lungo del bicipite (CLB).
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nella parte ricorrente i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. L va dunque condannato alla erogazione, in CP_1 favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del
D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del 6% secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000
(in cui le menomazioni accertate sono previste alle voci 224 e 227), grado d'inabilità che il CTU ha opportunamente quantificato in applicazione della formula riduzionistica.
3 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Sull'importo dovuto vanno liquidati “ex lege” gli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Le spese seguono la soccombenza.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data 26 giugno 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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