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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/08/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. 986/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore
Dott.sa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 986/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Andrea Critelli, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. e P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv.ti Luca Cei, Silvia Carli, Serena Spizzamiglio e Matteo Orlandini, come da procura in atti.
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Rep. n. 731/2022) emessa dal Tribunale di Livorno il
18.04.2022 e pubblicata il 19.04.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'08.05.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.Ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione accogliere l'esperito appello avverso la sopra individuata Ordinanza del Tribunale civile di Livorno Giudice del 18.04.2022 relativa al procedimento 702 bis cpc N.R.G 1340/2022 come segue, ed in relazione ai sopra esposti pedissequi motivi di appello quindi in riforma di detta ordinanza di primo grado modificare la sua parte relativa: - A) Alla condanna alle competenze di giudizio, disporre Cont in aggiunta come segue: Condannare la convenuta al pagamento per competenze legali in favore della dr.ssa della ulteriore somma di €. 2.225,00, od in Parte_1 quella somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, comunque oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge"; inoltre nell'ipotesi di accoglimento dei punto di appello di cui qui di seguito B - C. a-b) la rideterminazione delle competenze legali ex DM 55/2014 relative ai procedimenti 696 bis e 702 bis in relazione alla nuova individuazione dello scaglione per la determinazione delle competenze legali. - B) Che sia liquidata la c.d. invalidità temporanea secondo le tabelle del Tribunale di Milano, 60 gg a totale ed il resto dei 10 mesi a parziale al 50%, od in quella durata che sarà ritenuta di giustizia, quindi in misura minima di €. 17.820,00 od in quella somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, comunque con relativa personalizzazione - danno morale, il tutto comunque in subordine da individuarsi e liquidarsi, in via equitativa, oltre interessi legali dalla mesa in mora al saldo. Disporre supplemento di CTU sul punto, che si svolga in contraddittorio, anche a mezzo delle cartelle cliniche del presidio di Volterra, al fine di determinare i giorni di invalidità temporanea, parziale e totale subiti dal dr. Per_1
Contr
. - C.a.) Condannare la convenuta per sorte capitale al pagamento in favore
[...] della dr.ssa in tesi alla somma di €. 119.931,00; in ipotesi della somma di €. Pt_1
107.764,00 od in quella somma maggiore o minore che risultasse di giustizia secondo al più recente giurisprudenza;
oltre alla personalizzazione del danno - danno morale che chiedesi siano determinati e liquidata in via equitativa, comunque in ogni caso oltre agli interessi legali e sulla sorte capitale dalla messa in mora al saldo. - C.b.) Chiedesi per tanto che la impugnata Ordinanza sia integrata con le voci di danno personalizzazione- danno morale da individuarsi e liquidarsi in via equitativa. Chiedesi supplemento di
CCTTUU sul punto a mezzo di integrazione di contraddittorio anche sulle cartelle cliniche del presidio ospedaliero di Volterra. - Con richiesta di fissazione dei termini di cui all'art
190 cpc - Con vittoria di competenze legali, spese iva e cpa come per legge come da nota che si deposita”;
pagina 2 di 19 Per la parte appellata: “L'odierna difesa si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi riportate, chiede fin da ora la conferma dell'ordinanza impugnata con conseguente condanna alle spese di controparte, e concedersi i termini per le comparse conclusionali e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, l' proponendo Parte_2 gravame avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 18.4.2022, con cui il
Tribunale di Livorno, ritenuta la responsabilità dell' nella Parte_2 causazione della “polmonite ab ingentis” contratta presso l'Ospedale di Piombino da coniuge defunto della liquidava in favore di quest'ultima la somma Persona_1 Pt_1 di € 25.000,00, a titolo di risarcimento del “danno iatrogeno differenziale”.
In particolare, il Tribunale adito rilevava, in via di premessa, che la ricorrente, a fondamento della domanda, aveva esposto che il proprio coniuge, era Persona_1 deceduto il 31.3.2020 e che tale decesso era da porre in correlazione con la polmonite ab ingestis contratta dallo stesso durante il suo ricovero presso l'Ospedale di Piombino conseguente all'ingestione di liquidi, dovuta all'omessa sorveglianza da parte del personale sanitario.
Ciò premesso, il giudice di prime cure - recependo in toto le risultanze della CTU medico- legale espletata nel procedimento di ATP promosso dalla ante causam, ai sensi Pt_1 dell'art. 696 bis c.p.c. - osservava come, in quella sede, il collegio peritale avesse compiutamente accertato: le condizioni di salute del al momento dell'ingresso Per_1 nell'Ospedale di Piombino il 30 aprile 2019 (deficit di equilibrio e disfagia, esiti di ictus ischemico;
tracheostomia; pregresso ricovero per insufficienza respiratoria, polmonite;
grave disfagia per solidi e liquidi, alimentazione via PEG); l'ingestione durante il ricovero di liquidi, malgrado egli fosse impedito nell'atto della deglutizione;
la successiva polmonite ab ingestis con peggioramento delle condizioni del paziente ed il ricovero in terapia intensiva;
il successivo decesso, verificatosi il 31 marzo 2020, dieci mesi dopo, senza che vi fossero elementi per ricollegarlo eziologicamente all'ingestione di liquidi del
10 maggio 2019.
Ciò premesso - e dato atto dell'iter logico argomentativo su cui i CCTTUU avevano basato le loro deduzioni – riteneva conclusivamente che il soggetto già affetto da Per_1 un'invalidità del 75-80% con aspettativa di vita relativamente ridotta, a seguito pagina 3 di 19 dell'episodio di ingestione della sostanza destinata alla nutrizione enterale, lasciata imprudentemente incustodita nei pressi del letto del paziente, aveva subìto un peggioramento delle proprie condizioni di salute di circa il 15%, derivandone un'invalidità complessiva del 90-95%, con decesso verificatosi dieci mesi dopo, il 31 marzo 2020, non correlabile con l'evento del 10 maggio 2019.
In punto di quantificazione del danno, richiamati i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al “danno iatrogeno differenziale” e alla liquidazione del danno non patrimoniale a favore di un soggetto che era comunque deceduto dopo un periodo di tempo relativamente breve per cause non ricollegabili direttamente con la condotta colposa oggetto di giudizio, deduceva: “Nel caso di specie, avuto riguardo alla aspettativa media di vita (circa 83,6 anni secondo dati ISTAT 2019 anteriori alla pandemia), considerando come dividendo la somma che sarebbe spettata in caso non premorienza
(138.885,00) e come divisore gli anni di vita residua media (12,6), si giunge ad un importo di circa 11.000,00 euro. Ciò posto, in perdurante assenza delle tabelle di legge, questo giudice, considerate le particolarità della vicenda quale in precedenza esposta ritiene equo e congruo liquidare complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in valori attuale, già comprensivi di interessi, considerati in particolare la comunque già ridotta aspettativa di vita al momento dell'evento, il ricovero in terapia intensiva, la componente (difficilmente valutabile) anche di danno biologico temporaneo.”
Contr Infine, riconosciuta la prevalente soccombenza dell' condannava l'azienda sanitaria a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, di CTU e di CTP.
Avverso detta decisione proponeva tempestiva impugnazione la lamentando la Pt_1 mancata fissazione da parte del primo giudice di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni nonché l'erroneità dell'ordinanza impugnata, sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1. “mancata statuizione e mancata motivazione circa la liquidazione delle competenze legali del procedimento 696 bis cpc e contraddittorietà della decisione sul punto”; 2. “omessa verifica dell'invalidità temporanea totale e parziale (danno biologico temporaneo) violazione del contraddittorio sul punto in sede di CTU, mancato accoglimento di supplemento di CTU, erronea valutazione su base equitativa”; 3. “a) violazione di legge ed erronea quantificazione del danno liquidato per errore di calcolo nella determinazione di detto;
b) omessa pronuncia ed omessa a motivazione circa la domanda di personalizzazione del danno - danno morale”.
pagina 4 di 19 Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' appellata, Parte_2 contestando in fatto e in diritto le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, all'esito di udienza cartolare del 16.1.2024, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, con ordinanza del 23.1.2024; indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del
6.3.2025); infine, con ordinanza del 12.5.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'8.5.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Il perimetro del presente giudizio
Prima di esaminare nel merito le censure mosse da parte appellante contro l'ordinanza impugnata, giova precisare che risulta coperto da giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione, l'accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla responsabilità dell' nella causazione della “polmonite ab-ingestis”, Parte_2 contratta l'11.05.2019 dal presso l'ospedale di Piombino in seguito all'ingestione Per_1 da parte dello stesso di una sostanza liquida destinata alla nutrizione enterale
(“Isosource”) lasciata imprudentemente incustodita nei pressi del suo letto.
Parimenti, non è in contestazione che il paziente con storia di infarto miocardico Per_1 acuto trattato con angioplastica nel 2012, attacco ischemico transitorio cerebrale (TIA) nel 2017 e due episodi ischemici cerebrali (nell'agosto 2018 ed aprile 2019), al momento del ricovero presso il reparto di Medicina dell'Ospedale di Piombino il 30.4.2019, era invalido civile ultra65enne grave con indennità di accompagnamento, come accertato Cont dalla apposita commissione nel febbraio 2019, con la diagnosi di “cardiopatia ischemica, iperteso, fibrillazione atriale, esiti infarto, pregressa anuloplastica mitralica, esiti ictus cerebrale seguito da insufficienza respiratoria”.
Così come non è più in discussione la statuizione con cui il Tribunale, recependo le risultanze della CTU medico-legale, ha affermato che il in conseguenza delle varie Per_1 pregresse patologie da cui era affetto, presentava già un'invalidità del 75-80%, e che, a seguito dell'evento di ingestione del maggio 2019, aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute di circa il 15% (invalidità finale del 90-95%). pagina 5 di 19 Infine, non è stata impugnata la statuizione con cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il decesso del sopraggiunto il 31.3.2020, non fosse eziologicamente Per_1 riconducibile all'evento di ingestione dei liquidi dell'11.05.2019.
Tanto premesso, la presente controversia attiene esclusivamente alla determinazione dell'ammontare risarcitorio, oltre che alla quantificazione delle spese legali, comprese quelle relative al procedimento di ATP – aspetto, questo, che gioco-forza dovrà essere esaminato subordinatamente all'esame dei motivi di appello 2 e 3, ad esso propedeutici - passando attraverso la doglianza relativa alla mancata fissazione di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni nel procedimento di primo grado.
2.La mancata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni da parte del primo giudice.
La causa di primo grado, introdotta dalla con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha avuto Pt_1 il seguente sviluppo.
Avutasi la costituzione dell' , il giudice di prime cure assegnava termini Controparte_1 sfalsati per il deposito di memorie, invitando le parti anche a valutare eventuali ipotesi conciliative (verbale udienza 30.9.2021).
Parte ricorrente, con memoria depositata il 29.10.2021 rassegnava le proprie conclusioni, oltre che in via istruttoria, anche nel merito.
Alla successiva udienza del 13.1.2022, le parti insistevano nelle rispettive richieste e la causa veniva rinviata all'udienza del 10.3.2022, da trattarsi con modalità scritte.
Parte ricorrente, con memoria depositata il 4.3.2022, formulava nuovamente le proprie conclusioni, anche nel merito.
All'udienza cartolare del 10.3.2022, il Tribunale, “lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate dalle parti”, riservava di provvedere con separata ordinanza.
In data 18.4.2022 veniva quindi depositata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., qui impugnata.
A fronte di tale excursus, dal quale si evince come il primo giudice abbia in più di un'occasione sollecitato le parti a prendere posizione sulle rispettive domande ed eccezioni, nessuna violazione del contraddittorio può ritenersi integrata per effetto della mancata espressa fissazione di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni,
pagina 6 di 19 che risultano ampiamente e ripetutamente precisate, nel sia pur deformalizzato rito a cognizione sommaria di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c.
3.Sul risarcimento del danno.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame, con i quali l'appellante lamenta l'errata liquidazione del risarcimento del danno operata dal primo giudice, sono strettamente connessi e vanno quindi esaminati congiuntamente.
In ordine di priorità logica, viene in rilievo la censurata quantificazione dell'invalidità permanente, sia sotto il profilo dell'asserito errore di calcolo nella sua determinazione, che sotto il profilo dell'omessa personalizzazione e dell'omessa considerazione del danno morale.
Quanto al primo aspetto, l'appellante, anzitutto, contesta i criteri di calcolo che sarebbero stati applicati dal primo giudice in ossequio ad un innovativo e non consolidato indirizzo giurisprudenziale, che, a suo modo di vedere, condurrebbe a risultati abnormi;
in secondo luogo, censura la non corretta metodologia di calcolo adoperata dal Tribunale che non terrebbe conto dei criteri indicati al riguardo dalle tabelle milanesi, alla stregua dei quali il danno da invalidità permanente dovrebbe attestarsi nel caso di specie su un valore monetario ben più elevato, pari a € 107.764,00.
Le doglianze sono destituite di fondamento.
La Corte osserva, anzitutto, che non è contestato, nel caso di specie, che, come accertato dal primo giudice, si è in presenza di un danno biologico permanente c.d. differenziale.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che in caso di coesistenza di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico (cfr. ex plurimis, Cas. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 21261 del
30/07/2024; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023; Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 514 del 15/01/2020).
Nel caso di specie, mette conto evidenziare che nella consulenza depositata all'esito del procedimento di ATP, il collegio peritale ha evidenziato che “Gli eventi avversi del maggio pagina 7 di 19 2019, cui è conseguito l'arresto cardiorespiratorio, hanno ulteriormente aggravato il quadro neuro-motorio, inficiando le possibilità di recupero funzionale rispetto alla condizione presente al momento del ricovero. In questa ottica, ai fini della valutazione del danno biologico correlato ai fatti contestati, si dovrà necessariamente applicare un criterio “differenziale”, dovendosi ammettere che l'episodio “ab-ingestis” del maggio 2019 abbia comportato un incremento della compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto da un grado del 75-80% (stimabile in relazione alle condizioni patologiche preesistenti) ad un grado del 90-95%”.
Tanto premesso, alla stregua del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
'la liquidazione del danno biologico cd. differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20894 del
26/07/2024; in senso conforme, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023;
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26117 del 27/09/2021).
In altri termini, la quantificazione del danno biologico permanente c.d. differenziale deve essere effettuata attraverso i seguenti passaggi:
- in primis, assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante in corpore (nel caso di specie, 90%) e convertirla in denaro con applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione;
- in secondo luogo, considerare il grado di invalidità non imputabile all'errore medico (nel caso di specie, 75%) e convertirlo in denaro con applicazione delle medesime tabelle;
- infine, liquidare un risarcimento pari alla differenza tra i due importi.
Ciò premesso, il giudice di prime cure si è uniformato ai suddetti criteri richiamandosi ad altro precedente conforme della Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6341 del
19/03/2014), in base al quale: “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di
pagina 8 di 19 ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”.
Lo stesso giudice ha poi osservato che le tabelle milanesi, per un soggetto di 71 anni con un danno iatrogeno differenziale del 15%, (da 75% a 90%), in caso di non premorienza, quantificano il danno in € 138.885,00 (€ 719.575,00 per 90%, a dedurre € 580.690,00 per 75%).
Da qui la palese infondatezza del rilievo formulato dall'appellante in sede di comparsa conclusionale secondo cui il calcolo del risarcimento sarebbe stato compiuto solo sulla differenza dei punti percentuali dell'invalidità, senza prima convertirli in somme di denaro.
Di poi, essendosi verificata, nel caso di specie, la morte del danneggiato prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, ha considerato la somma che sarebbe spettata in caso di non premorienza (€ 138.885,00), dividendola per gli anni di vita media residua (12,6), giungendo all'importo di € 11.000,00, poi arrotondato, su base equitativa, a € 25.000,00
“in valori attuali, già comprensivi di interessi, considerati in particolare la comunque già ridotta aspettativa di vita al momento dell'evento, il ricovero in terapia intensiva, la componente (difficilmente valutabile) anche di danno biologico temporaneo”.
Tralasciando per il momento la componente temporanea, questa Corte ritiene che la liquidazione del risarcimento spettante alla per le conseguenze pregiudizievoli di Pt_1 natura permanente subite dal proprio congiunto, così come compiuta dal primo giudice, si sottragga alle censure mosse da parte appellante.
Anzitutto, non colgono nel segno i rilievi formulati con il mezzo di gravame in ordine al mancato impiego dei parametri di liquidazione equitativa desumibili dalle tabelle milanesi in caso di premorienza.
Al riguardo, mette conto evidenziare come la sentenza n. 41933/2021 della Suprema
Corte in materia di premorienza, richiamata dal giudice di prime cure, sia stata seguita da altre pronunce conformi, che ne hanno recepito in toto la ratio e condiviso le conclusioni, tanto da rappresentare ormai ius receptum.
pagina 9 di 19 Il principio affermato in dette pronunce è quello per cui “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 29832 del
19/11/2024; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024).
Nell'affermare il suddetto principio, la Suprema Corte ha evidenziato come la tabella milanese sul danno da premorienza si dimostri non equa e, come tale, non possa costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno (nello stesso senso, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8481 del 31/03/2025).
Le considerazioni espresse al riguardo dal massimo organo della nomofilachia, cui si rimanda, vanno condivise e recepite in questa sede.
Da esse emerge, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, come siano da considerare viceversa abnormi proprio i risultati cui darebbe luogo l'applicazione delle tabelle milanesi, con evidenti sperequazioni, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo (sul punto, cfr. in particolare, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29832/2024 cit.).
Quanto al profilo liquidatorio, la Corte di legittimità, nel ricordare che la liquidazione di cui si discute rimane pur sempre una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi, ha affermato che le tecniche di liquidazione possono essere diverse sebbene appaia preferibile un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità.
Orbene, nel caso che occupa, il giudice di prime cure si è uniformato a tale criterio laddove: ha considerato la somma di € 138.885,00, quale importo risarcitorio che sarebbe spettato in caso di non premorienza (calcolata sottraendo da € 719.575,00 pari al 90% di invalidità complessiva, la quota del 75% ascrivibile alle patologie pregresse); pagina 10 di 19 ha poi diviso tale somma per il numero di anni rappresentanti l'aspettativa di vita del in caso di non premorienza (12,6 risultanti dalla differenza tra l'aspettativa media Per_1 di vita e l'età del al momento della morte), ottenendo la somma di € 11.000,00 Per_1 per ogni anno di sopravvivenza;
infine, ha parametrato tale somma con il tempo trascorso tra l'evento lesivo e la morte (10 mesi, arrotondati ad un anno), pervenendo al corretto importo di € 11.000,00.
Sicché, debbono essere disattesi i rilievi di parte appellante in ordine al preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella determinazione del danno differenziale spettante al e per esso, alla iure successionis. Per_1 Pt_1
Quanto alle ulteriori doglianze, mosse all'iter decisionale dell'ordinanza gravata sia con il restante motivo di appello (personalizzazione e danno morale) che con il terzo mezzo di gravame (invalidità temporanea), si osserva quanto segue.
Il giudice di prime cure, dopo aver determinato l'importo risarcitorio di € 11.000,00, ha poi ritenuto “equo e congruo”, “considerate le particolarità della vicenda”, liquidare la somma complessiva di € 25.000,00 “in valori attuali, già comprensivi di interessi, considerati in particolare la comunque già ridotta aspettativa di vita al momento dell'evento, il ricovero in terapia intensiva, la componente (difficilmente valutabile) anche di danno biologico temporaneo”.
Orbene, se si considera che la somma di € 11.000,00, con la rivalutazione e gli interessi a decorrere dal marzo 2021 (data delle tabelle milanesi applicate dal primo giudice), ammonta a € 11.726,00, la differenza di € 13.274,00 è senz'altro idonea, a giudizio di questa Corte, a ricomprendere sia la personalizzazione che l'invalidità temporanea.
Con riguardo a tale ultima voce, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe omesso “di determinare questa voce di danno in modo certo, rifacendosi ad una metodologia equitativa, rilevando detto danno, nel caso in esame, come "componente (difficilmente valutabile) di danno biologico temporaneo" e da valutarsi in via equitativa”.
In particolare, la valutazione richiesta avrebbe dovuto basarsi anche sulle cartelle cliniche del presidio ospedaliero di Volterra, ove il venne ricoverato dopo le dimissioni Per_1 dall'Ospedale di Piombino. Detta documentazione, reperita con molta difficoltà, era stata messa a disposizione dei CCTTU, i quali tuttavia ebbero a decidere su di essa senza il contraddittorio con i CCTTPP.
pagina 11 di 19 La liquidazione equitativa compiuta dal Tribunale – a detta dell'appellante - risulterebbe, pertanto, abnorme, non conforme alle regole dell'art. 696 bis c.p.c. ed in violazione del principio del contraddittorio.
Da qui, la richiesta di un supplemento di perizia al fine di determinare i giorni di invalidità temporanea o, in alternativa, di determinare il danno sulla base di quanto risultante dalla
CT di parte, e non contestato dall' , considerando un'invalidità Controparte_1 temporanea totale per 60 giorni ed una parziale, successiva fino al decesso, al 50%, da liquidarsi sulla base delle tabelle milanesi.
La Corte preliminarmente osserva che la deduzione relativa alla pretesa lesione del contraddittorio con i CCTTPP era stata già sollevata in primo grado. Nella memoria depositata dal difensore della il 29.10.2021, si era lamentato che i CCTTUU Pt_1 avessero depositato la relazione senza esaminare la documentazione relativa alla degenza del presso il centro di riabilitazione “Auxilium Vitae” di Volterra, che pure Per_1 era stata precedentemente ritenuta necessaria dal collegio peritale per rispondere ai quesiti. Tale doglianza, tuttavia, era stata specificamente rivolta contro l'operato dei
CCTTUU in relazione al profilo involgente l'esistenza del nesso di causa tra la polmonite ab ingestis e la morte del che in questa sede non è più oggetto del contendere. Per_1
Per quanto riguarda, invece, il profilo dell'invalidità temporanea, la contestazione appare del tutto generica non essendo neppure indicato su quali documenti, diversi da quelli presi in esame nella relazione (tra cui anche la documentazione relativa al ricovero del presso il centro clinico di Riabilitazione “Auxilium Vitae” di Volterra) i CCTTUU Per_1 avrebbero dovuto sollecitare il contraddittorio dei CCTTPP.
Infine, il fatto che il ricorso sia stato depositato qualche giorno prima della relazione peritale non ha determinato alcuna compressione del diritto di difesa della che ha Pt_1 potuto prendere posizione su tutte le questioni sottoposte all'indagine tecnica, come dimostra il contenuto della memoria difensiva depositata il 29.10.2021.
Nel merito, si rileva che la nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto Pt_1 un'invalidità temporanea totale del proprio coniuge per un periodo di 60 giorni.
Preliminarmente, va disattesa la prospettazione secondo cui tale voce di danno non sarebbe stata contestata dall'azienda sanitaria. In proposito, oltre a doversi constatare la contestazione in radice della propria responsabilità compiuta dalla resistente nella propria pagina 12 di 19 memoria di costituzione, si evidenzia come la prova dei presupposti fondanti la domanda risarcitoria siano a carico della parte che la invoca.
Ebbene, dalla documentazione medica versata in atti emerge che il decorso clinico del successivo all'evento di ingestione dei liquidi dell'11.05.2019, si caratterizzò per: Per_1 diagnosi di “polmonite ab-ingestis” (da inquadrare più propriamente come evento asfittico: cfr. pag. 12 e 19 della CTU) con conseguente arresto cardiocircolatorio;
ricovero presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Piombino dove vennero riscontrate condizioni generali gravi e da dove il paziente fu dimesso il 24.5.2019; successivo trasferimento presso la U.O. di Medicina di Volterra, ove rimase ricoverato fino al 10 giugno 2019; successivi ricoveri con finalità riabilitative presso il centro
“Auxilium Vitae” di Volterra, dal quale il paziente venne dimesso il 10 settembre 2019 con la diagnosi di “tetraparesi da esiti di encefalopatia post-anossica e pregressa emorragia cerebellare”.
Può quindi assumersi, con ragionevole certezza, che fino al 10 giugno 2019 vi fu un'invalidità temporanea totale del Tofani, dovuta esclusivamente all'ingestione di liquidi, avvenuta l'11.5.2019.
Per il periodo successivo, viceversa, non può convenirsi con il consulente di parte della dott. secondo il quale l'incapacità temporanea totale si sarebbe protratta Pt_1 Per_2 per ulteriori 30 giorni.
Invero, dalla documentazione relativa al ricovero presso il centro clinico di Riabilitazione
“Auxilium Vitae” di Volterra (cfr. doc. 11.4 del fascicolo di parte ricorrente) e dalla relazione di dimissione da tale struttura del 10.9.2019 (cfr. anche pag. 8 della CTU in atti) emergono trattamenti riabilitativi, a decorrere dal 10.6.2019, in paziente (anche)
“con esiti di ictus ischemico tronco-encefalico e cerebellare da occlusione della a. cerebellare postero-inferiore dx”. Il che induce a ritenere che le terapie riabilitative eseguite tra il giugno 2019 ed il settembre 2019 fossero finalizzate anche alla cura delle pregresse patologie da cui era affetto il Per_1
Ne deriva, che per il periodo dal 10 giugno al 10 settembre non può riconoscersi un'invalidità temporanea totale ma solo parziale, al 50%.
Non ha poi ragion d'essere, in assenza di documentazione comprovante le successive cure praticate, la richiesta della di vedere riconosciuto, a titolo di invalidità Pt_1
pagina 13 di 19 temporanea parziale al 50%, l'ulteriore periodo dal 10 settembre 2019 fino al decesso del coniuge.
Tanto premesso, trasponendo tutto sul piano monetario, per l'inabilità temporanea totale avremmo un importo di € 3.069,00 (gg. 31 x € 99) e per l'inabilità temporanea parziale un importo di € 4.356,00 (gg. 88 x € 49,5), per un totale di € 7.425,00, che è pienamente capiente rispetto alla somma complessiva di € 25.000,00 (€ 11.000,00 + €
7.425,00) liquidata nell'ordinanza impugnata, pur considerando un'adeguata personalizzazione del danno da invalidità permanente al 25% (€ 2.750,00) e l'attualizzazione di tutti i suddetti importi.
Quanto al danno morale, si osserva che dal calcolo compiuto dal primo giudice del danno differenziale (€ 138.885,00), su cui è stato determinato l'importo spettante al per Per_1
l'effettivo periodo di sopravvivenza, emerge come sia già stato considerato l'aumento del
50%, per la sofferenza morale, previsto dalle Tabelle Milanesi applicate nel caso di specie
(anno 2021).
In conclusione, i motivi di appello vanno nel loro complesso disattesi.
4.Sulle spese di ATP e sugli oneri processuali.
L'appellante lamenta, anzitutto, che il Tribunale avrebbe omesso immotivatamente di liquidare le spese relative al procedimento di ATP ante causam, promosso dalla ai Pt_1 sensi dell'art. 696 bis c.p.c., nonostante fosse stata avanzata specifica richiesta in tal senso e fossero state liquidate sia le spese vive di quel procedimento che le competenze dei consulenti.
Inoltre, si duole che, nella liquidazione delle spese relative al procedimento di merito, la fase di trattazione-istruttoria sarebbe stata liquidata al di sotto del parametro medio, in assenza di adeguata motivazione, e nonostante il valore della causa - come accertato, e fatta salva la nuova maggiore parametrazione conseguente all'eventuale accoglimento degli altri motivi di appello - si attestasse ai limiti superiori dello scaglione di riferimento e fossero stati concessi per ben due volte termini per il deposito di memorie.
In aggiunta, deduce che il valore su cui calcolare le spese processuali avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto sia della somma capitale che delle competenze dei
CTP, finendosi per rientrare nello scaglione superiore (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), con conseguente maggiore individuazione dei compensi.
pagina 14 di 19 Infine, rileva che, al fine di non radicare il presente gravame, era stata tentata senza alcun esito la strada conciliativa, donde, il sollecito a valutare il contegno processuale della controparte ai fini del decidere.
Le doglianze, da esaminarsi secondo un ordine di priorità logica, sono parzialmente fondate, per quanto di ragione.
Il giudice di prime cure, nella determinazione del valore della controversia, ha correttamente applicato il criterio del decisum, e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta.
Altrettanto corretta deve ritenersi la determinazione del valore del decisum, compiuta da parte di quel giudice con esclusivo riferimento alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento.
Per contro, è da disattendere il rilievo dell'appellante secondo cui andrebbe invece inclusa in tale determinazione anche la voce relativa alle competenze del CTP.
Si osserva al riguardo che le spese sostenute per detta consulenza, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle inerenti all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice e alla successiva compilazione della relazione, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Per cui siamo sicuramente al di fuori dell'ambito oggettivo della decisum, che investe specificamente il contenuto della domanda oggetto di giudizio (petitum) e non le statuizioni relative alle spese di causa, che ne sono la conseguenza.
Inoltre, quel valore è rimasto fermo, stante il rigetto dei motivi 2 e 3 proposti con l'impugnazione.
Deve essere, per contro, accolta la doglianza relativa al dimezzamento dei compensi legali per la fase di trattazione-istruttoria.
In proposito si osserva che, benché non sia stata svolta una vera e propria attività istruttoria, il difensore della nel corso del giudizio di primo grado, ha depositato Pt_1 due memorie e ha svolto un'approfondita disamina critica delle risultanze della CTU.
Sicché va riconosciuto, per tale fase, l'importo “pieno” di € 1.600,00, corrispondente all'impegno medio del relativo scaglione di riferimento, in luogo di quello di € 800,00 liquidato dal primo giudice, che appare ingiustificatamente sottostimare l'effettiva attività processuale svolta in difesa della Pt_1
pagina 15 di 19 Pure fondata è l'ulteriore doglianza relativa all'omessa liquidazione delle spese del procedimento di ATP.
In base al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020; in senso conforme, cfr., in motivazione, Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 28677 del
16/10/2023; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26478 del 10/10/2024).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto anche modo di precisare che le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo “vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza e dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa” (cfr. Cass. Civ. n. 15492/2019).
Orbene, è evidente, nel caso di specie, l'omissione in cui è incorso il primo giudice, che non ha provveduto sul punto nonostante il diritto della in quanto vittoriosa, a Pt_1 vedersi rimborsate, anche le spese sostenute nel procedimento di ATP. Né può darsi seguito alla tesi - del tutto infondata - dell'azienda appellata, secondo cui si sarebbe tenuto conto da parte del Tribunale di una supposta reciproca soccombenza, che non solo non emerge da alcun passaggio motivazionale, ma risulta ampiamente sconfessata dalla liquidazione per intero in favore della delle spese relative al giudizio di merito. Pt_1
D'altra parte, neppure è possibile rivalutare in questa sede lo specifico punto, mancando un appello incidentale da parte dell' Parte_2
Di conseguenza, a tale omissione occorre emendare in questa sede procedendo alla relativa liquidazione, che va compiuta sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.200.01 a € 26.000,00) e l'impegno difensivo (medio) prestato, alla stregua del seguente computo: € 2.225,00 per compensi (di cui € 540,00 per la fase di studio, €
pagina 16 di 19 675,00 per la fase introduttiva, € 1.010,00 per la fase istruttoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Infine, quanto al sollecito rivolto a questa Corte di valutare il contegno processuale della controparte per avere questa ingiustificatamente omesso di prendere in esame la proposta conciliativa formulata con mail del 27.4.2022, si osserva che la presente controversia non ha avuto ad oggetto soltanto la riforma della statuizione in punto di spese di lite ma anche il capo relativo alla determinazione del quantum risarcitorio;
sicché l'ingiustificato rifiuto non può riflettersi sulla regolamentazione delle spese processuali relative alla presente fase di gravame, che va compiuta applicando gli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Ciò premesso, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello ha riguardato proprio il regime delle spese di lite contenuto nell'ordinanza impugnata, sicché s'impone una nuova regolamentazione degli oneri processuali gravanti sull' soccombente, che va compiuta nei Controparte_1 termini già precedentemente indicati: vale a dire, liquidando, quanto alla fase dell'accertamento tecnico preventivo, € 2.225,00 complessivi per compensi e, quanto al giudizio di merito, € 4.835,00 complessivi per compensi (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione e €
1.620,00 per la fase decisoria), oltre € 692,50 per esborsi, rimborso forfettario al 15%,
IVA e CAP come per legge.
Con riferimento al presente grado di giudizio, si osserva che l'appello proposto è risultato per lo più infondato e che, per quanto riguarda il capo relativo alle spese, se è vero che l'accoglimento del gravame è dipeso da statuizioni non rispondenti al dato normativo ovvero da omissioni non ascrivibili all' , altrettanto vero è che l' Controparte_1 Pt_2 pagina 17 di 19 appellata ha resistito sul punto, per cui, limitatamente ad esso, deve essere considerata soccombente. Ne deriva, che, per effetto della reciproca soccombenza, le spese di lite debbono essere compensate per una quota che, alla stregua della complessiva economia del giudizio, si stima equo determinare nella misura di 3/4, con condanna della Pt_2
a rifondere alla il restante quarto della misura intera che si liquida in €
[...] Pt_1
3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e in € 1.911,00 per la fase decisoria) e in € 1.166,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU –
DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), l'impegno difensivo (medio) prestato e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Rep. n. 731/2022) del Tribunale di Livorno, emessa il 18.04.2022, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata così provvede:
-condanna l' a rimborsare a le Parte_2 Parte_1 spese del procedimento di ATP e del procedimento di merito di primo grado, liquidate rispettivamente, in base al calcolo specificato in parte motiva, in complessivi € 2.225,00 per compensi e in complessivi € 4.835,00 per compensi, oltre € 692,50 per esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, fermo il resto;
-rigetta nel resto l'appello proposto;
-dichiara compensate tra le parti nella misura di ¾ le spese relative al presente grado di giudizio e condanna l' a rimborsare a Parte_2 il restante quarto della misura intera, liquidata in base al Parte_1 calcolo specificato in parte motiva, in complessivi € 3.966,00 per compensi e in €
1.166,50, per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Firenze, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.7.2025 su relazione della dott.ssa
Maria Teresa Paternostro.
pagina 18 di 19 Il Consigliere Estensore
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore
Dott.sa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 986/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Andrea Critelli, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. e P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv.ti Luca Cei, Silvia Carli, Serena Spizzamiglio e Matteo Orlandini, come da procura in atti.
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Rep. n. 731/2022) emessa dal Tribunale di Livorno il
18.04.2022 e pubblicata il 19.04.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'08.05.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.Ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione accogliere l'esperito appello avverso la sopra individuata Ordinanza del Tribunale civile di Livorno Giudice del 18.04.2022 relativa al procedimento 702 bis cpc N.R.G 1340/2022 come segue, ed in relazione ai sopra esposti pedissequi motivi di appello quindi in riforma di detta ordinanza di primo grado modificare la sua parte relativa: - A) Alla condanna alle competenze di giudizio, disporre Cont in aggiunta come segue: Condannare la convenuta al pagamento per competenze legali in favore della dr.ssa della ulteriore somma di €. 2.225,00, od in Parte_1 quella somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, comunque oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge"; inoltre nell'ipotesi di accoglimento dei punto di appello di cui qui di seguito B - C. a-b) la rideterminazione delle competenze legali ex DM 55/2014 relative ai procedimenti 696 bis e 702 bis in relazione alla nuova individuazione dello scaglione per la determinazione delle competenze legali. - B) Che sia liquidata la c.d. invalidità temporanea secondo le tabelle del Tribunale di Milano, 60 gg a totale ed il resto dei 10 mesi a parziale al 50%, od in quella durata che sarà ritenuta di giustizia, quindi in misura minima di €. 17.820,00 od in quella somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, comunque con relativa personalizzazione - danno morale, il tutto comunque in subordine da individuarsi e liquidarsi, in via equitativa, oltre interessi legali dalla mesa in mora al saldo. Disporre supplemento di CTU sul punto, che si svolga in contraddittorio, anche a mezzo delle cartelle cliniche del presidio di Volterra, al fine di determinare i giorni di invalidità temporanea, parziale e totale subiti dal dr. Per_1
Contr
. - C.a.) Condannare la convenuta per sorte capitale al pagamento in favore
[...] della dr.ssa in tesi alla somma di €. 119.931,00; in ipotesi della somma di €. Pt_1
107.764,00 od in quella somma maggiore o minore che risultasse di giustizia secondo al più recente giurisprudenza;
oltre alla personalizzazione del danno - danno morale che chiedesi siano determinati e liquidata in via equitativa, comunque in ogni caso oltre agli interessi legali e sulla sorte capitale dalla messa in mora al saldo. - C.b.) Chiedesi per tanto che la impugnata Ordinanza sia integrata con le voci di danno personalizzazione- danno morale da individuarsi e liquidarsi in via equitativa. Chiedesi supplemento di
CCTTUU sul punto a mezzo di integrazione di contraddittorio anche sulle cartelle cliniche del presidio ospedaliero di Volterra. - Con richiesta di fissazione dei termini di cui all'art
190 cpc - Con vittoria di competenze legali, spese iva e cpa come per legge come da nota che si deposita”;
pagina 2 di 19 Per la parte appellata: “L'odierna difesa si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi riportate, chiede fin da ora la conferma dell'ordinanza impugnata con conseguente condanna alle spese di controparte, e concedersi i termini per le comparse conclusionali e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, l' proponendo Parte_2 gravame avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 18.4.2022, con cui il
Tribunale di Livorno, ritenuta la responsabilità dell' nella Parte_2 causazione della “polmonite ab ingentis” contratta presso l'Ospedale di Piombino da coniuge defunto della liquidava in favore di quest'ultima la somma Persona_1 Pt_1 di € 25.000,00, a titolo di risarcimento del “danno iatrogeno differenziale”.
In particolare, il Tribunale adito rilevava, in via di premessa, che la ricorrente, a fondamento della domanda, aveva esposto che il proprio coniuge, era Persona_1 deceduto il 31.3.2020 e che tale decesso era da porre in correlazione con la polmonite ab ingestis contratta dallo stesso durante il suo ricovero presso l'Ospedale di Piombino conseguente all'ingestione di liquidi, dovuta all'omessa sorveglianza da parte del personale sanitario.
Ciò premesso, il giudice di prime cure - recependo in toto le risultanze della CTU medico- legale espletata nel procedimento di ATP promosso dalla ante causam, ai sensi Pt_1 dell'art. 696 bis c.p.c. - osservava come, in quella sede, il collegio peritale avesse compiutamente accertato: le condizioni di salute del al momento dell'ingresso Per_1 nell'Ospedale di Piombino il 30 aprile 2019 (deficit di equilibrio e disfagia, esiti di ictus ischemico;
tracheostomia; pregresso ricovero per insufficienza respiratoria, polmonite;
grave disfagia per solidi e liquidi, alimentazione via PEG); l'ingestione durante il ricovero di liquidi, malgrado egli fosse impedito nell'atto della deglutizione;
la successiva polmonite ab ingestis con peggioramento delle condizioni del paziente ed il ricovero in terapia intensiva;
il successivo decesso, verificatosi il 31 marzo 2020, dieci mesi dopo, senza che vi fossero elementi per ricollegarlo eziologicamente all'ingestione di liquidi del
10 maggio 2019.
Ciò premesso - e dato atto dell'iter logico argomentativo su cui i CCTTUU avevano basato le loro deduzioni – riteneva conclusivamente che il soggetto già affetto da Per_1 un'invalidità del 75-80% con aspettativa di vita relativamente ridotta, a seguito pagina 3 di 19 dell'episodio di ingestione della sostanza destinata alla nutrizione enterale, lasciata imprudentemente incustodita nei pressi del letto del paziente, aveva subìto un peggioramento delle proprie condizioni di salute di circa il 15%, derivandone un'invalidità complessiva del 90-95%, con decesso verificatosi dieci mesi dopo, il 31 marzo 2020, non correlabile con l'evento del 10 maggio 2019.
In punto di quantificazione del danno, richiamati i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al “danno iatrogeno differenziale” e alla liquidazione del danno non patrimoniale a favore di un soggetto che era comunque deceduto dopo un periodo di tempo relativamente breve per cause non ricollegabili direttamente con la condotta colposa oggetto di giudizio, deduceva: “Nel caso di specie, avuto riguardo alla aspettativa media di vita (circa 83,6 anni secondo dati ISTAT 2019 anteriori alla pandemia), considerando come dividendo la somma che sarebbe spettata in caso non premorienza
(138.885,00) e come divisore gli anni di vita residua media (12,6), si giunge ad un importo di circa 11.000,00 euro. Ciò posto, in perdurante assenza delle tabelle di legge, questo giudice, considerate le particolarità della vicenda quale in precedenza esposta ritiene equo e congruo liquidare complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in valori attuale, già comprensivi di interessi, considerati in particolare la comunque già ridotta aspettativa di vita al momento dell'evento, il ricovero in terapia intensiva, la componente (difficilmente valutabile) anche di danno biologico temporaneo.”
Contr Infine, riconosciuta la prevalente soccombenza dell' condannava l'azienda sanitaria a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, di CTU e di CTP.
Avverso detta decisione proponeva tempestiva impugnazione la lamentando la Pt_1 mancata fissazione da parte del primo giudice di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni nonché l'erroneità dell'ordinanza impugnata, sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1. “mancata statuizione e mancata motivazione circa la liquidazione delle competenze legali del procedimento 696 bis cpc e contraddittorietà della decisione sul punto”; 2. “omessa verifica dell'invalidità temporanea totale e parziale (danno biologico temporaneo) violazione del contraddittorio sul punto in sede di CTU, mancato accoglimento di supplemento di CTU, erronea valutazione su base equitativa”; 3. “a) violazione di legge ed erronea quantificazione del danno liquidato per errore di calcolo nella determinazione di detto;
b) omessa pronuncia ed omessa a motivazione circa la domanda di personalizzazione del danno - danno morale”.
pagina 4 di 19 Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' appellata, Parte_2 contestando in fatto e in diritto le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, all'esito di udienza cartolare del 16.1.2024, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, con ordinanza del 23.1.2024; indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del
6.3.2025); infine, con ordinanza del 12.5.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'8.5.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Il perimetro del presente giudizio
Prima di esaminare nel merito le censure mosse da parte appellante contro l'ordinanza impugnata, giova precisare che risulta coperto da giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione, l'accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla responsabilità dell' nella causazione della “polmonite ab-ingestis”, Parte_2 contratta l'11.05.2019 dal presso l'ospedale di Piombino in seguito all'ingestione Per_1 da parte dello stesso di una sostanza liquida destinata alla nutrizione enterale
(“Isosource”) lasciata imprudentemente incustodita nei pressi del suo letto.
Parimenti, non è in contestazione che il paziente con storia di infarto miocardico Per_1 acuto trattato con angioplastica nel 2012, attacco ischemico transitorio cerebrale (TIA) nel 2017 e due episodi ischemici cerebrali (nell'agosto 2018 ed aprile 2019), al momento del ricovero presso il reparto di Medicina dell'Ospedale di Piombino il 30.4.2019, era invalido civile ultra65enne grave con indennità di accompagnamento, come accertato Cont dalla apposita commissione nel febbraio 2019, con la diagnosi di “cardiopatia ischemica, iperteso, fibrillazione atriale, esiti infarto, pregressa anuloplastica mitralica, esiti ictus cerebrale seguito da insufficienza respiratoria”.
Così come non è più in discussione la statuizione con cui il Tribunale, recependo le risultanze della CTU medico-legale, ha affermato che il in conseguenza delle varie Per_1 pregresse patologie da cui era affetto, presentava già un'invalidità del 75-80%, e che, a seguito dell'evento di ingestione del maggio 2019, aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute di circa il 15% (invalidità finale del 90-95%). pagina 5 di 19 Infine, non è stata impugnata la statuizione con cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il decesso del sopraggiunto il 31.3.2020, non fosse eziologicamente Per_1 riconducibile all'evento di ingestione dei liquidi dell'11.05.2019.
Tanto premesso, la presente controversia attiene esclusivamente alla determinazione dell'ammontare risarcitorio, oltre che alla quantificazione delle spese legali, comprese quelle relative al procedimento di ATP – aspetto, questo, che gioco-forza dovrà essere esaminato subordinatamente all'esame dei motivi di appello 2 e 3, ad esso propedeutici - passando attraverso la doglianza relativa alla mancata fissazione di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni nel procedimento di primo grado.
2.La mancata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni da parte del primo giudice.
La causa di primo grado, introdotta dalla con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha avuto Pt_1 il seguente sviluppo.
Avutasi la costituzione dell' , il giudice di prime cure assegnava termini Controparte_1 sfalsati per il deposito di memorie, invitando le parti anche a valutare eventuali ipotesi conciliative (verbale udienza 30.9.2021).
Parte ricorrente, con memoria depositata il 29.10.2021 rassegnava le proprie conclusioni, oltre che in via istruttoria, anche nel merito.
Alla successiva udienza del 13.1.2022, le parti insistevano nelle rispettive richieste e la causa veniva rinviata all'udienza del 10.3.2022, da trattarsi con modalità scritte.
Parte ricorrente, con memoria depositata il 4.3.2022, formulava nuovamente le proprie conclusioni, anche nel merito.
All'udienza cartolare del 10.3.2022, il Tribunale, “lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate dalle parti”, riservava di provvedere con separata ordinanza.
In data 18.4.2022 veniva quindi depositata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., qui impugnata.
A fronte di tale excursus, dal quale si evince come il primo giudice abbia in più di un'occasione sollecitato le parti a prendere posizione sulle rispettive domande ed eccezioni, nessuna violazione del contraddittorio può ritenersi integrata per effetto della mancata espressa fissazione di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni,
pagina 6 di 19 che risultano ampiamente e ripetutamente precisate, nel sia pur deformalizzato rito a cognizione sommaria di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c.
3.Sul risarcimento del danno.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame, con i quali l'appellante lamenta l'errata liquidazione del risarcimento del danno operata dal primo giudice, sono strettamente connessi e vanno quindi esaminati congiuntamente.
In ordine di priorità logica, viene in rilievo la censurata quantificazione dell'invalidità permanente, sia sotto il profilo dell'asserito errore di calcolo nella sua determinazione, che sotto il profilo dell'omessa personalizzazione e dell'omessa considerazione del danno morale.
Quanto al primo aspetto, l'appellante, anzitutto, contesta i criteri di calcolo che sarebbero stati applicati dal primo giudice in ossequio ad un innovativo e non consolidato indirizzo giurisprudenziale, che, a suo modo di vedere, condurrebbe a risultati abnormi;
in secondo luogo, censura la non corretta metodologia di calcolo adoperata dal Tribunale che non terrebbe conto dei criteri indicati al riguardo dalle tabelle milanesi, alla stregua dei quali il danno da invalidità permanente dovrebbe attestarsi nel caso di specie su un valore monetario ben più elevato, pari a € 107.764,00.
Le doglianze sono destituite di fondamento.
La Corte osserva, anzitutto, che non è contestato, nel caso di specie, che, come accertato dal primo giudice, si è in presenza di un danno biologico permanente c.d. differenziale.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che in caso di coesistenza di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico (cfr. ex plurimis, Cas. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 21261 del
30/07/2024; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023; Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 514 del 15/01/2020).
Nel caso di specie, mette conto evidenziare che nella consulenza depositata all'esito del procedimento di ATP, il collegio peritale ha evidenziato che “Gli eventi avversi del maggio pagina 7 di 19 2019, cui è conseguito l'arresto cardiorespiratorio, hanno ulteriormente aggravato il quadro neuro-motorio, inficiando le possibilità di recupero funzionale rispetto alla condizione presente al momento del ricovero. In questa ottica, ai fini della valutazione del danno biologico correlato ai fatti contestati, si dovrà necessariamente applicare un criterio “differenziale”, dovendosi ammettere che l'episodio “ab-ingestis” del maggio 2019 abbia comportato un incremento della compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto da un grado del 75-80% (stimabile in relazione alle condizioni patologiche preesistenti) ad un grado del 90-95%”.
Tanto premesso, alla stregua del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
'la liquidazione del danno biologico cd. differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20894 del
26/07/2024; in senso conforme, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023;
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26117 del 27/09/2021).
In altri termini, la quantificazione del danno biologico permanente c.d. differenziale deve essere effettuata attraverso i seguenti passaggi:
- in primis, assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante in corpore (nel caso di specie, 90%) e convertirla in denaro con applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione;
- in secondo luogo, considerare il grado di invalidità non imputabile all'errore medico (nel caso di specie, 75%) e convertirlo in denaro con applicazione delle medesime tabelle;
- infine, liquidare un risarcimento pari alla differenza tra i due importi.
Ciò premesso, il giudice di prime cure si è uniformato ai suddetti criteri richiamandosi ad altro precedente conforme della Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6341 del
19/03/2014), in base al quale: “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di
pagina 8 di 19 ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”.
Lo stesso giudice ha poi osservato che le tabelle milanesi, per un soggetto di 71 anni con un danno iatrogeno differenziale del 15%, (da 75% a 90%), in caso di non premorienza, quantificano il danno in € 138.885,00 (€ 719.575,00 per 90%, a dedurre € 580.690,00 per 75%).
Da qui la palese infondatezza del rilievo formulato dall'appellante in sede di comparsa conclusionale secondo cui il calcolo del risarcimento sarebbe stato compiuto solo sulla differenza dei punti percentuali dell'invalidità, senza prima convertirli in somme di denaro.
Di poi, essendosi verificata, nel caso di specie, la morte del danneggiato prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, ha considerato la somma che sarebbe spettata in caso di non premorienza (€ 138.885,00), dividendola per gli anni di vita media residua (12,6), giungendo all'importo di € 11.000,00, poi arrotondato, su base equitativa, a € 25.000,00
“in valori attuali, già comprensivi di interessi, considerati in particolare la comunque già ridotta aspettativa di vita al momento dell'evento, il ricovero in terapia intensiva, la componente (difficilmente valutabile) anche di danno biologico temporaneo”.
Tralasciando per il momento la componente temporanea, questa Corte ritiene che la liquidazione del risarcimento spettante alla per le conseguenze pregiudizievoli di Pt_1 natura permanente subite dal proprio congiunto, così come compiuta dal primo giudice, si sottragga alle censure mosse da parte appellante.
Anzitutto, non colgono nel segno i rilievi formulati con il mezzo di gravame in ordine al mancato impiego dei parametri di liquidazione equitativa desumibili dalle tabelle milanesi in caso di premorienza.
Al riguardo, mette conto evidenziare come la sentenza n. 41933/2021 della Suprema
Corte in materia di premorienza, richiamata dal giudice di prime cure, sia stata seguita da altre pronunce conformi, che ne hanno recepito in toto la ratio e condiviso le conclusioni, tanto da rappresentare ormai ius receptum.
pagina 9 di 19 Il principio affermato in dette pronunce è quello per cui “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 29832 del
19/11/2024; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024).
Nell'affermare il suddetto principio, la Suprema Corte ha evidenziato come la tabella milanese sul danno da premorienza si dimostri non equa e, come tale, non possa costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno (nello stesso senso, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8481 del 31/03/2025).
Le considerazioni espresse al riguardo dal massimo organo della nomofilachia, cui si rimanda, vanno condivise e recepite in questa sede.
Da esse emerge, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, come siano da considerare viceversa abnormi proprio i risultati cui darebbe luogo l'applicazione delle tabelle milanesi, con evidenti sperequazioni, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo (sul punto, cfr. in particolare, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29832/2024 cit.).
Quanto al profilo liquidatorio, la Corte di legittimità, nel ricordare che la liquidazione di cui si discute rimane pur sempre una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi, ha affermato che le tecniche di liquidazione possono essere diverse sebbene appaia preferibile un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità.
Orbene, nel caso che occupa, il giudice di prime cure si è uniformato a tale criterio laddove: ha considerato la somma di € 138.885,00, quale importo risarcitorio che sarebbe spettato in caso di non premorienza (calcolata sottraendo da € 719.575,00 pari al 90% di invalidità complessiva, la quota del 75% ascrivibile alle patologie pregresse); pagina 10 di 19 ha poi diviso tale somma per il numero di anni rappresentanti l'aspettativa di vita del in caso di non premorienza (12,6 risultanti dalla differenza tra l'aspettativa media Per_1 di vita e l'età del al momento della morte), ottenendo la somma di € 11.000,00 Per_1 per ogni anno di sopravvivenza;
infine, ha parametrato tale somma con il tempo trascorso tra l'evento lesivo e la morte (10 mesi, arrotondati ad un anno), pervenendo al corretto importo di € 11.000,00.
Sicché, debbono essere disattesi i rilievi di parte appellante in ordine al preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella determinazione del danno differenziale spettante al e per esso, alla iure successionis. Per_1 Pt_1
Quanto alle ulteriori doglianze, mosse all'iter decisionale dell'ordinanza gravata sia con il restante motivo di appello (personalizzazione e danno morale) che con il terzo mezzo di gravame (invalidità temporanea), si osserva quanto segue.
Il giudice di prime cure, dopo aver determinato l'importo risarcitorio di € 11.000,00, ha poi ritenuto “equo e congruo”, “considerate le particolarità della vicenda”, liquidare la somma complessiva di € 25.000,00 “in valori attuali, già comprensivi di interessi, considerati in particolare la comunque già ridotta aspettativa di vita al momento dell'evento, il ricovero in terapia intensiva, la componente (difficilmente valutabile) anche di danno biologico temporaneo”.
Orbene, se si considera che la somma di € 11.000,00, con la rivalutazione e gli interessi a decorrere dal marzo 2021 (data delle tabelle milanesi applicate dal primo giudice), ammonta a € 11.726,00, la differenza di € 13.274,00 è senz'altro idonea, a giudizio di questa Corte, a ricomprendere sia la personalizzazione che l'invalidità temporanea.
Con riguardo a tale ultima voce, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe omesso “di determinare questa voce di danno in modo certo, rifacendosi ad una metodologia equitativa, rilevando detto danno, nel caso in esame, come "componente (difficilmente valutabile) di danno biologico temporaneo" e da valutarsi in via equitativa”.
In particolare, la valutazione richiesta avrebbe dovuto basarsi anche sulle cartelle cliniche del presidio ospedaliero di Volterra, ove il venne ricoverato dopo le dimissioni Per_1 dall'Ospedale di Piombino. Detta documentazione, reperita con molta difficoltà, era stata messa a disposizione dei CCTTU, i quali tuttavia ebbero a decidere su di essa senza il contraddittorio con i CCTTPP.
pagina 11 di 19 La liquidazione equitativa compiuta dal Tribunale – a detta dell'appellante - risulterebbe, pertanto, abnorme, non conforme alle regole dell'art. 696 bis c.p.c. ed in violazione del principio del contraddittorio.
Da qui, la richiesta di un supplemento di perizia al fine di determinare i giorni di invalidità temporanea o, in alternativa, di determinare il danno sulla base di quanto risultante dalla
CT di parte, e non contestato dall' , considerando un'invalidità Controparte_1 temporanea totale per 60 giorni ed una parziale, successiva fino al decesso, al 50%, da liquidarsi sulla base delle tabelle milanesi.
La Corte preliminarmente osserva che la deduzione relativa alla pretesa lesione del contraddittorio con i CCTTPP era stata già sollevata in primo grado. Nella memoria depositata dal difensore della il 29.10.2021, si era lamentato che i CCTTUU Pt_1 avessero depositato la relazione senza esaminare la documentazione relativa alla degenza del presso il centro di riabilitazione “Auxilium Vitae” di Volterra, che pure Per_1 era stata precedentemente ritenuta necessaria dal collegio peritale per rispondere ai quesiti. Tale doglianza, tuttavia, era stata specificamente rivolta contro l'operato dei
CCTTUU in relazione al profilo involgente l'esistenza del nesso di causa tra la polmonite ab ingestis e la morte del che in questa sede non è più oggetto del contendere. Per_1
Per quanto riguarda, invece, il profilo dell'invalidità temporanea, la contestazione appare del tutto generica non essendo neppure indicato su quali documenti, diversi da quelli presi in esame nella relazione (tra cui anche la documentazione relativa al ricovero del presso il centro clinico di Riabilitazione “Auxilium Vitae” di Volterra) i CCTTUU Per_1 avrebbero dovuto sollecitare il contraddittorio dei CCTTPP.
Infine, il fatto che il ricorso sia stato depositato qualche giorno prima della relazione peritale non ha determinato alcuna compressione del diritto di difesa della che ha Pt_1 potuto prendere posizione su tutte le questioni sottoposte all'indagine tecnica, come dimostra il contenuto della memoria difensiva depositata il 29.10.2021.
Nel merito, si rileva che la nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto Pt_1 un'invalidità temporanea totale del proprio coniuge per un periodo di 60 giorni.
Preliminarmente, va disattesa la prospettazione secondo cui tale voce di danno non sarebbe stata contestata dall'azienda sanitaria. In proposito, oltre a doversi constatare la contestazione in radice della propria responsabilità compiuta dalla resistente nella propria pagina 12 di 19 memoria di costituzione, si evidenzia come la prova dei presupposti fondanti la domanda risarcitoria siano a carico della parte che la invoca.
Ebbene, dalla documentazione medica versata in atti emerge che il decorso clinico del successivo all'evento di ingestione dei liquidi dell'11.05.2019, si caratterizzò per: Per_1 diagnosi di “polmonite ab-ingestis” (da inquadrare più propriamente come evento asfittico: cfr. pag. 12 e 19 della CTU) con conseguente arresto cardiocircolatorio;
ricovero presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Piombino dove vennero riscontrate condizioni generali gravi e da dove il paziente fu dimesso il 24.5.2019; successivo trasferimento presso la U.O. di Medicina di Volterra, ove rimase ricoverato fino al 10 giugno 2019; successivi ricoveri con finalità riabilitative presso il centro
“Auxilium Vitae” di Volterra, dal quale il paziente venne dimesso il 10 settembre 2019 con la diagnosi di “tetraparesi da esiti di encefalopatia post-anossica e pregressa emorragia cerebellare”.
Può quindi assumersi, con ragionevole certezza, che fino al 10 giugno 2019 vi fu un'invalidità temporanea totale del Tofani, dovuta esclusivamente all'ingestione di liquidi, avvenuta l'11.5.2019.
Per il periodo successivo, viceversa, non può convenirsi con il consulente di parte della dott. secondo il quale l'incapacità temporanea totale si sarebbe protratta Pt_1 Per_2 per ulteriori 30 giorni.
Invero, dalla documentazione relativa al ricovero presso il centro clinico di Riabilitazione
“Auxilium Vitae” di Volterra (cfr. doc. 11.4 del fascicolo di parte ricorrente) e dalla relazione di dimissione da tale struttura del 10.9.2019 (cfr. anche pag. 8 della CTU in atti) emergono trattamenti riabilitativi, a decorrere dal 10.6.2019, in paziente (anche)
“con esiti di ictus ischemico tronco-encefalico e cerebellare da occlusione della a. cerebellare postero-inferiore dx”. Il che induce a ritenere che le terapie riabilitative eseguite tra il giugno 2019 ed il settembre 2019 fossero finalizzate anche alla cura delle pregresse patologie da cui era affetto il Per_1
Ne deriva, che per il periodo dal 10 giugno al 10 settembre non può riconoscersi un'invalidità temporanea totale ma solo parziale, al 50%.
Non ha poi ragion d'essere, in assenza di documentazione comprovante le successive cure praticate, la richiesta della di vedere riconosciuto, a titolo di invalidità Pt_1
pagina 13 di 19 temporanea parziale al 50%, l'ulteriore periodo dal 10 settembre 2019 fino al decesso del coniuge.
Tanto premesso, trasponendo tutto sul piano monetario, per l'inabilità temporanea totale avremmo un importo di € 3.069,00 (gg. 31 x € 99) e per l'inabilità temporanea parziale un importo di € 4.356,00 (gg. 88 x € 49,5), per un totale di € 7.425,00, che è pienamente capiente rispetto alla somma complessiva di € 25.000,00 (€ 11.000,00 + €
7.425,00) liquidata nell'ordinanza impugnata, pur considerando un'adeguata personalizzazione del danno da invalidità permanente al 25% (€ 2.750,00) e l'attualizzazione di tutti i suddetti importi.
Quanto al danno morale, si osserva che dal calcolo compiuto dal primo giudice del danno differenziale (€ 138.885,00), su cui è stato determinato l'importo spettante al per Per_1
l'effettivo periodo di sopravvivenza, emerge come sia già stato considerato l'aumento del
50%, per la sofferenza morale, previsto dalle Tabelle Milanesi applicate nel caso di specie
(anno 2021).
In conclusione, i motivi di appello vanno nel loro complesso disattesi.
4.Sulle spese di ATP e sugli oneri processuali.
L'appellante lamenta, anzitutto, che il Tribunale avrebbe omesso immotivatamente di liquidare le spese relative al procedimento di ATP ante causam, promosso dalla ai Pt_1 sensi dell'art. 696 bis c.p.c., nonostante fosse stata avanzata specifica richiesta in tal senso e fossero state liquidate sia le spese vive di quel procedimento che le competenze dei consulenti.
Inoltre, si duole che, nella liquidazione delle spese relative al procedimento di merito, la fase di trattazione-istruttoria sarebbe stata liquidata al di sotto del parametro medio, in assenza di adeguata motivazione, e nonostante il valore della causa - come accertato, e fatta salva la nuova maggiore parametrazione conseguente all'eventuale accoglimento degli altri motivi di appello - si attestasse ai limiti superiori dello scaglione di riferimento e fossero stati concessi per ben due volte termini per il deposito di memorie.
In aggiunta, deduce che il valore su cui calcolare le spese processuali avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto sia della somma capitale che delle competenze dei
CTP, finendosi per rientrare nello scaglione superiore (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), con conseguente maggiore individuazione dei compensi.
pagina 14 di 19 Infine, rileva che, al fine di non radicare il presente gravame, era stata tentata senza alcun esito la strada conciliativa, donde, il sollecito a valutare il contegno processuale della controparte ai fini del decidere.
Le doglianze, da esaminarsi secondo un ordine di priorità logica, sono parzialmente fondate, per quanto di ragione.
Il giudice di prime cure, nella determinazione del valore della controversia, ha correttamente applicato il criterio del decisum, e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta.
Altrettanto corretta deve ritenersi la determinazione del valore del decisum, compiuta da parte di quel giudice con esclusivo riferimento alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento.
Per contro, è da disattendere il rilievo dell'appellante secondo cui andrebbe invece inclusa in tale determinazione anche la voce relativa alle competenze del CTP.
Si osserva al riguardo che le spese sostenute per detta consulenza, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle inerenti all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice e alla successiva compilazione della relazione, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Per cui siamo sicuramente al di fuori dell'ambito oggettivo della decisum, che investe specificamente il contenuto della domanda oggetto di giudizio (petitum) e non le statuizioni relative alle spese di causa, che ne sono la conseguenza.
Inoltre, quel valore è rimasto fermo, stante il rigetto dei motivi 2 e 3 proposti con l'impugnazione.
Deve essere, per contro, accolta la doglianza relativa al dimezzamento dei compensi legali per la fase di trattazione-istruttoria.
In proposito si osserva che, benché non sia stata svolta una vera e propria attività istruttoria, il difensore della nel corso del giudizio di primo grado, ha depositato Pt_1 due memorie e ha svolto un'approfondita disamina critica delle risultanze della CTU.
Sicché va riconosciuto, per tale fase, l'importo “pieno” di € 1.600,00, corrispondente all'impegno medio del relativo scaglione di riferimento, in luogo di quello di € 800,00 liquidato dal primo giudice, che appare ingiustificatamente sottostimare l'effettiva attività processuale svolta in difesa della Pt_1
pagina 15 di 19 Pure fondata è l'ulteriore doglianza relativa all'omessa liquidazione delle spese del procedimento di ATP.
In base al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020; in senso conforme, cfr., in motivazione, Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 28677 del
16/10/2023; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26478 del 10/10/2024).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto anche modo di precisare che le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo “vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza e dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa” (cfr. Cass. Civ. n. 15492/2019).
Orbene, è evidente, nel caso di specie, l'omissione in cui è incorso il primo giudice, che non ha provveduto sul punto nonostante il diritto della in quanto vittoriosa, a Pt_1 vedersi rimborsate, anche le spese sostenute nel procedimento di ATP. Né può darsi seguito alla tesi - del tutto infondata - dell'azienda appellata, secondo cui si sarebbe tenuto conto da parte del Tribunale di una supposta reciproca soccombenza, che non solo non emerge da alcun passaggio motivazionale, ma risulta ampiamente sconfessata dalla liquidazione per intero in favore della delle spese relative al giudizio di merito. Pt_1
D'altra parte, neppure è possibile rivalutare in questa sede lo specifico punto, mancando un appello incidentale da parte dell' Parte_2
Di conseguenza, a tale omissione occorre emendare in questa sede procedendo alla relativa liquidazione, che va compiuta sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.200.01 a € 26.000,00) e l'impegno difensivo (medio) prestato, alla stregua del seguente computo: € 2.225,00 per compensi (di cui € 540,00 per la fase di studio, €
pagina 16 di 19 675,00 per la fase introduttiva, € 1.010,00 per la fase istruttoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Infine, quanto al sollecito rivolto a questa Corte di valutare il contegno processuale della controparte per avere questa ingiustificatamente omesso di prendere in esame la proposta conciliativa formulata con mail del 27.4.2022, si osserva che la presente controversia non ha avuto ad oggetto soltanto la riforma della statuizione in punto di spese di lite ma anche il capo relativo alla determinazione del quantum risarcitorio;
sicché l'ingiustificato rifiuto non può riflettersi sulla regolamentazione delle spese processuali relative alla presente fase di gravame, che va compiuta applicando gli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Ciò premesso, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello ha riguardato proprio il regime delle spese di lite contenuto nell'ordinanza impugnata, sicché s'impone una nuova regolamentazione degli oneri processuali gravanti sull' soccombente, che va compiuta nei Controparte_1 termini già precedentemente indicati: vale a dire, liquidando, quanto alla fase dell'accertamento tecnico preventivo, € 2.225,00 complessivi per compensi e, quanto al giudizio di merito, € 4.835,00 complessivi per compensi (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione e €
1.620,00 per la fase decisoria), oltre € 692,50 per esborsi, rimborso forfettario al 15%,
IVA e CAP come per legge.
Con riferimento al presente grado di giudizio, si osserva che l'appello proposto è risultato per lo più infondato e che, per quanto riguarda il capo relativo alle spese, se è vero che l'accoglimento del gravame è dipeso da statuizioni non rispondenti al dato normativo ovvero da omissioni non ascrivibili all' , altrettanto vero è che l' Controparte_1 Pt_2 pagina 17 di 19 appellata ha resistito sul punto, per cui, limitatamente ad esso, deve essere considerata soccombente. Ne deriva, che, per effetto della reciproca soccombenza, le spese di lite debbono essere compensate per una quota che, alla stregua della complessiva economia del giudizio, si stima equo determinare nella misura di 3/4, con condanna della Pt_2
a rifondere alla il restante quarto della misura intera che si liquida in €
[...] Pt_1
3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e in € 1.911,00 per la fase decisoria) e in € 1.166,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU –
DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), l'impegno difensivo (medio) prestato e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Rep. n. 731/2022) del Tribunale di Livorno, emessa il 18.04.2022, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata così provvede:
-condanna l' a rimborsare a le Parte_2 Parte_1 spese del procedimento di ATP e del procedimento di merito di primo grado, liquidate rispettivamente, in base al calcolo specificato in parte motiva, in complessivi € 2.225,00 per compensi e in complessivi € 4.835,00 per compensi, oltre € 692,50 per esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, fermo il resto;
-rigetta nel resto l'appello proposto;
-dichiara compensate tra le parti nella misura di ¾ le spese relative al presente grado di giudizio e condanna l' a rimborsare a Parte_2 il restante quarto della misura intera, liquidata in base al Parte_1 calcolo specificato in parte motiva, in complessivi € 3.966,00 per compensi e in €
1.166,50, per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Firenze, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.7.2025 su relazione della dott.ssa
Maria Teresa Paternostro.
pagina 18 di 19 Il Consigliere Estensore
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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