Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5168/2020 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare dell'11 febbraio 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso all'avv. Giulio Mazzaglia per delega in calce all'atto di citazione in opposizione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- ), P.Iva RU UK IT , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea ORNATI e dall'avv. Raffaele ZURLO per delega su foglio separato al ricorso per decreto ingiuntivo;
PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Per l'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025 parte opponente depositava note scritte in data 9 gennaio 2025 e parte opposta in data 31 gennaio 2025 atti da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 02 novembre 2020 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data
16/01/2020 e notificato il 09/06/2020, con il quale veniva ingiunto il pagamento di €
19.915,89 in favore di educendo: Controparte_1
a) inefficacia del decreto ingiuntivo per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 644
c.p.c. per essere stato notificato oltre il termine di gg 60 in quanto emesso in data
16/01/2020 e notificato all'opponente in data 09/06/2020;
b) infondatezza della richiesta di pagamento avanzata dalla dal Controparte_1
momento che la dedotta cessione del presunto credito in favore della CP_1
non era mai stata notificata all'opponente;
[...]
c) che l'opponente aveva regolarmente provveduto al pagamento a favore del cedente di ogni somma dovuta in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa;
d) erroneità delle risultanze dell'estratto conto prodotto in atti in quanto non costituente prova del credito.
Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiunto opposto e nel merito accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto alla e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. Con riserva di precisare e/o articolare i mezzi istruttori nei termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c.
Si costituiva l'opposta con comparsa in data 19 luglio 2021 sostenendo la propria legittimazione ad agire, che anche in caso di tardiva notifica del decreto ingiuntivo il giudice deve pronunciarsi nel merito della controversia, l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza, l'infondatezza della presunta carenza di prova del credito e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del decreto ingiuntivo. Con ordinanza dell'8 agosto 2022 il giudice lette la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata da parte opposta, rilevato che parte opponente non aveva depositato memorie istruttorie e non aveva formulato richieste di prova, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa alla udienza del 15 febbraio 2024 ore 9.15 per la precisazione delle conclusioni. Disponeva che la predetta udienza fosse svolta in trattazione scritta.
Parte opponente depositava note conclusive in data 9 gennaio 2025 così concludendo
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: (i) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. atteso che la predetta notifica, per i motivi di cui in narrativa, è avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia del decreto ingiuntivo opposto;
(ii) nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto dall'opponente alla e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto. (iii) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Parte opposta depositava note conclusive in data 22 gennaio 2025 così concludendo
“Tutto ciò premesso e considerato, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, Controparte_1
insiste per l'accoglimento delle CONCLUSIONI rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi integralmente trascritte”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo sollevata da parte opponente
è fondata e pertanto deve essere accolta ma deve comunque essere dichiarata la fondatezza della domanda formulata con il monitorio.
Consolidato orientamento giurisprudenziale ha evidenziato come l'eventuale declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo travolga e rimuova soltanto l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta e non anche il ricorso per ingiunzione in quanto costituente una domanda giudiziale.
Il giudice, quindi, deve considerare il ricorso monitorio come domanda giudiziale e pronunciarsi nel merito;
infatti, pur se potenzialmente inefficace poiché non notificato nel termine dei 60 giorni ex art. 644. c.p.c. “…Ciò non impedisce, tuttavia, di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio.”. (Tribunale di
Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022) ed ancora: “il Giudicante dovrà non soltanto vagliare l'eccezione preliminare offerta dall'ingiunto, circa l'inefficacia del decreto opposto, ma, finanche, indagare se il credito azionato, in fase monitoria, dal creditore fosse fondato o meno.”.
(Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 29 febbraio 2016).
Nel merito tuttavia l'opposizione è infondata.
Riguardo le eccezioni formulate da parte opponente in ordine alla cessione del credito deve osservarsi che ai sensi dell'art. 58 T.U.B. il cessionario è tenuto ad effettuare la sola comunicazione al ceduto circa l'avvenuta cessione del credito;
pertanto, il ceduto può anche non venire a conoscenza della cessione, dal momento che è previsto il solo obbligo per il nuovo creditore cessionario di “notiziare” l'avvenuta cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in luogo della notifica al debitore ceduto prevista dall'art. 1264 c.c.
Nel caso di specie la cessionaria ha dimostrato di aver provveduto a Controparte_1
comunicare l'avvenuta cessione al debitore con lettera raccomandata Parte_1
a/r n. 61507588585-7 datata 10/03/2017; lettera con la quale veniva altresì sollecitato il pagamento della somma in suo favore.
Non solo, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna Parte II,
n. 21, del 18 febbraio 2017, codice redazionale TX17AAB1646, in conformità a quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del D. Lgs. 385/1993, integra una presunzione di assoluta conoscenza per il debitore circa l'avvenuta cessione del credito da parte del cedente (Cass. n. 17110/2019).
Il meccanismo di pubblicità delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina, quindi, in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
Tuttavia, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”
(Cass. n. 2780/2019).
La Corte di Cassazione, sul punto, ha ribadito il consolidato orientamento per cui “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua
«minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).
Quindi, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera certamente il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, ma nel momento in cui non è possibile individuare il contratto di cessione e, quindi, che il singolo credito azionato o contestato sia stato inserito nel relativo contratto di cessione, la mera pubblicazione non ha efficacia probatoria circa la titolarità del credito medesimo.
Infatti, ancora la Corte di Cassazione con sentenza n. 24798/2020 ha precisato che: “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima, oltre a porre in essere le forme pubblicitarie previste dall'art. 58 TUB, dovrà fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata”.
In caso di contestazione, quindi, è onere del cessionario dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa sia incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario creditore e l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa.
Pertanto, lo strumento di prova più immediato è la produzione in giudizio del Contratto di Cessione che richiami elenchi di crediti allegati all'accordo negoziale e la prova si ritiene assolta solo se viene depositato anche questo elenco;
soltanto da quest'ultimo elenco, infatti, è possibile evincere che la specifica posizione creditoria oggetto di opposizione è stata effettivamente trasferita a chi si dichiara cessionario.
Nel caso di specie parte opposta ha depositato il Contratto di cessione con allegati i singoli rapporti (documenti 8 e 9 del monitorio) tra i quali risulta ricompreso il credito vantato nei confronti di Parte_1
Pertanto, la creditrice ha dato prova dell'avvenuta inclusione del credito Controparte_1
oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, la sua legittimazione sostanziale.
Quanto alla fondatezza del credito vantato da parte opposta alla produzione del contratto e dell'estratto conto e alla allegazione dell'inadempimento parte opponente non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio. Infatti
l'opponente si è limitato a dichiarare di aver regolarmente provveduto Parte_1
al pagamento di ogni somma dovuta in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa, in favore del cedente ma nulla è stato documentato circa i predetti fatti modificativi ed estintivi del rapporto che eventualmente si siano verificati successivamente alla costituzione del diritto del cessionario, come l'aver eseguito il pagamento nei confronti del creditore originario, nonché eventuali ipotesi di compensazione, prescrizione o novazione.
Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato per inefficacia ma l'opponente deve essere condannato al pagamento del dovuto con compensazione delle spese di lite stante la tardività della notifica del decreto ingiuntivo emesso il 16 gennaio 2020 e notificato in data 09 giugno 2020.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
5168/2020, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 107/2020 del 16 gennaio 2020 per notifica tardiva dello stesso;
- condanna parte opponente al pagamento della somma di euro Parte_1
19.915,89 in favore di oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo;
Controparte_1
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lì 11 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava