Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23693 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023 avente ad oggetto retribuzione per lavoro straordinario festivo infrasettimanale lavoratori turnisti TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliata in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco snc
– Parco Belfiore' presso lo studio dell' avv. Gaetano Galotto che la rappresenta e lo difende, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Lembo e Annalisa Intorcia ed , in virtù di procura in atti, tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, CP_1 presso il Servizio Affari Legali della CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere stata dipendente dell' dal 16.12.2015 al 31.01.2023, Controparte_1 con le mansioni e l'inquadramento specificati in ricorso e che la sua prestazione lavorativa a seguito delle disposizioni di servizio, si svolgeva sempre osservando turni su h24 (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo) sia nei giorni feriali che festivi del servizio a cui era addetta, deducendo pertanto di percepire l'indennità di turno di cui all'art.44 comma 3 del CCNL comparto Sanità 1 settembre 1995 e precisamente l'indennità giornaliera, legata all'effettiva presenza. Deduce, altresì, che, a far data dall'01.12.2018 fino a quella del 31.01.2023, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali per un totale complessivo di giorni 28 non usufruendo però del riposo compensativo né tanto meno della relativa
- LA COSTITUZIONE DELL' Controparte_1
Si è costituita l convenuta, resistendo al ricorso, eccependo, Controparte_1 in via preliminare la prescrizione del credito azionato, nonché la decadenza dalla facoltà di chiedere l'indennità in esame, e deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa per non essere stato specificato se la prestazione di lavoro resa nei giorni festivi infrasettimanali avesse comportato un effettivo superamento dell'orario di lavoro normale rispetto all'articolazione dei turni di lavoro, comportanti il lavoro nelle giornate festive, per il quale era stata erogata la maggiorazione di cui all'art. 44 del CCNL di comparto volta a compensare lo specifico disagio per il lavoro di turno festivo nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro. Deduce, inoltre, che il lavoratore istante ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la discussione all' odierna udienza ,all'esito della quale - viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente agisce, invero, per ottenere il pagamento della retribuzione maggiorata per il lavoro asseritamente prestato nei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, sul presupposto che la maggiorazione a titolo di indennità di turno o giornaliera, prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e nei successivi rinnovi contrattuali, effettivamente percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e non preclude pertanto il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla maggiorazione per il lavoro prestato nei giorni festivi cadenti durante la settimana, lo straordinario festivo, previsto dall'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , ritenendo la previsione cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44. Circa suddetta interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre
1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte, infatti, ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260\1949; l. 520\1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17), in ragione del fatto che per nomen iuris i due istituti non possono che essere diversi. Proprio in ragione di questa distinzione fattuale e normativa dei due istituti, la Corte ha, poi, evidenziato che, conseguentemente sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Ciò posto ritiene lo scrivente che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratta di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori tout cour, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio ( del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che il riferimento alla integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione 1505\2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale). Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Osserva il tribunale che la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi, attesa l'assenza, appunto, di una distribuzione dell'orario di lavoro fissa per questi ultimi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicchè le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. Ciò vale anche nel caso i giorni festivi infrasettimanali siano superiori ad uno nello stesso arco di tempo preso in considerazione, con l'unica differenza che l'ammontare complessivo sarà ridotto a meno di 30 ore per le suddette ragioni. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Tanto precisato
ECCEZIONE DI DECADENZA Deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente, tenuto conto che, pur volendosi ritenere che la formulazione letterale della norma di contrattazione collettiva in esame faccia riferimento a una fattispecie decadenziale, oggetto di essa è unicamente la facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della indennità maggiorata. Deve, invero, ritenersi che il termine di trenta giorni per esercitare la scelta da parte del creditore è funzionale alla definizione dell'organizzazione aziendale che non deve rimanere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, non compatibili con l'esigenza di regolare programmazione del servizio. Deve, inoltre, ritenersi che la previsione di un compenso retributivo implica l'inapplicabilità di una decadenza al diritto, che deve ritenersi irrinunciabile. MERITO in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va ritenuto che nel caso in esame dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie acquisite – cartellini marcatempo e buste paga- risulta quanto segue. La prestazione di lavoro resa dal ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso risulta effettivamente documentata nelle settimane di riferimento, in cui sono state rese tali prestazioni, con la precisazione che risulta superato il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario e non ( 30 ore per l'ipotesi di un giorno festivo infrasettimanale ovvero 24 nell'ipotesi di doppia giornata festiva nella stessa settimana ) per effetto della giornata festiva infrasettimanale nelle giornate del: 1/01/2019; 22/04/2019; 1/05/2019; 19/09/2019; 1/11/2019; 26/12/2019; 6/01/2020; 25/4/2020; 1/05/2020; 8/12/2020; 25/12/2020; 26/12/2020; 1/1/2021; 6/01/2021; 5/04/2021; 1/11/2021; 08/12/2021; 25/12/2021;
01/01/2022; 6/01/2022; 18/04/2022; 15/08/2022; 19/9/2022; 1/11/2022; 8/12/2022; 26/12/2022; Non risulta dovuto altro in assenza di specifica allegazione e documentazione circa i presupposti di applicabilità della norma per il resto delle giornate di lavoro del periodo per cui è causa. Deve inoltre ritenersi prescritta ogni pretesa azionata sino al 29.12.2018. L'eccezione, tempestivamente sollevata dalla resistente è da ritenersi fondata, per il periodo anteriore al quinquennio dalla notificazione del ricorso introduttivo che risulta dagli atti quale primo atto idoneo a spiegare l'effetto interruttivo del termine prescrizionale. Tale notificazione è avvenuta in data 29.12.2023 sicché deve dichiararsi prescritto ogni credito azionato per il periodo anteriore al 29.12.2018.
Priva di fondamento appare la deduzione circa l'avvenuto pagamento del compenso richiesto in questa sede per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali oggetto del presente giudizio tenuto conto che dall'esame dei cartellini marcatempo e delle buste paga in atti risulta evidente che il titolo del pagamento del compenso per lavoro straordinario riferito ai giorni predetti si riferisce all'avvenuto superamento del monte orario ordinario di 36 ore settimanali- come riscontrabile dalla documentazione predetta - a prescindere dall'istituto in esame, non risultando alcun elemento di convincimento circa il fatto della remunerazione al diverso titolo per cui è causa. Deve, del resto, osservarsi che l'allegazione di parte resistente appare in contrasto con la deduzione della stessa parte circa l'effettivo godimento dei riposi compensativi previsti dalle disposizioni in esame, risultando contraddittorio sostenere di aver concesso sia il riposo compensativo che l'indennità sostitutiva. Ne consegue che l'allegazione appare sfornita di adeguata prova.
In tal senso e con tali limiti deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di parte ricorrente all'applicazione della norma della contrattazione collettiva invocata, dovendosi ritenere generica e comunque non provata ogni altra allegazione dell' resistente in ordine alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art. 9, in virtù della concreta articolazione dei turni di lavoro, considerato che le modalità di turnazione, che possiamo definire ordinaria, contemplano un riposo al quinto giorno per effetto del lavoro su turno e non quale riposo compensativo secondo la disposizione contrattuale collettiva in esame.
Tanto premesso deve ritenersi fondato il ricorso, sia pur nei limiti della prescrizione quinquennale, sopra rilevata.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla maggiorazione di cui al citato articolo per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali specificate in ricorso e successive alla predetta data del 29.12.2018, quale tutela alternativa al godimento del riposo compensativo, pacificamente non avvenuto per quanto sopra. . La quantificazione del dovuto può essere fatta, sempre entro i predetti limiti prescrizionali e con detrazione dal totale degli importi richiesti ma ritenuti prescritti, sulla base dei conteggi analitici contenuti nel ricorso introduttivo, che appaiono pienamente congrui rispetto alle previsioni di cui al CCNL circa il computo delle maggiorazioni della retribuzione oraria, in relazione alle singole ipotesi di straordinario festivo, diurno e notturno, pure analiticamente specificato.
Riconosciuto il diritto di cui sopra, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.908,92 ( importo di euro 73,42 per 26 giorni), oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, si compensano per un terzo e seguono per il resto la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo di cui sopra e condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 1.908,92, per il periodo dal 29.12.2018 al 31.01.2023, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
dichiara prescritta la pretesa sino al 29.12.2018; compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, dei restanti due terzi che si liquidano, per tale parte, in euro 600,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, nonché oltre a euro 49,00, per esborsi da contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c... Napoli,29/01/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo