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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/12/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Ida Moretti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto Opposizione a precetto, riservata a sentenza all'udienza del 15.07.2025 e vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NZ HI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
opponente
E
, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MA ZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 al fine di vedere accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di Controparte_1 precetto cambiario notificatole dall'odierna opposta in data 04.01.2023 con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 10.062,48, per la fornitura di capi di abbigliamento, in forza delle seguenti cambiali rimaste insolute:
- cambiale di euro 1.500,00 emessa il 10.10.2018 e avente scadenza 30.09.2019;
- cambiale di euro 1.500,00 emessa il 10.10.2018 e avente scadenza 30.10.2019;
- cambiale di euro 1.500,00 emessa il 10.10.2018 e avente scadenza 30.11.2019;
- cambiale di euro 1.500,00 emessa il 10.10.2018 e avente scadenza 30.12.2019;
1 - cambiale di euro 1.500,00 emessa il 10.10.2018 e avente scadenza 30.01.2020.
In particolare, contestava l'inefficacia del precetto per insussistenza della Pt_1 efficacia esecutiva delle cambiali, giacché la data di emissione del titolo (10.10.2018) non corrispondeva a quella della bollatura (11.10.2018), disconoscendo – in ogni caso
- le sottoscrizioni apposte sulle cambiali oggetto della controversia.
Si costituiva in giudizio la la quale - a fronte del Controparte_1 disconoscimento operato da controparte - dichiarava di rinunciare al precetto, giacchè i titoli cambiari le erano stati spediti direttamente dall'opponente a definizione di una procedura prefallimentare promossa dalla stessa società nel 2019; la però, CP_1 chiedeva la compensazione delle spese di lite evidenziando di aver fatto affidamento sull'autenticità delle firme, giacchè le cambiali venivano spedite al termine di una transazione condotta con il legale dell'odierna opponente.
Con le prime memorie istruttorie depositate il 1.6.2023, poi, parte opponente dichiarava: “a seguito di migliore verifica, che le cambiali oggetto di opposizione recano la propria firma di traenza. Pertanto, rinuncia al disconoscimento delle sottoscrizioni come formulato all'atto introduttivo del giudizio ed ammette di avere sottoscritto di proprio pugno le cambiali allegate in copia conforme all'atto di precetto oggetto di opposizione”; parte opponente – però – ribadiva l'ulteriore motivo di opposizione.
Intanto, in pari data (1.6.2023), alla luce dell'avverso disconoscimento, parte opposta depositava anche regolare rinuncia al precetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306
c.p.c..
Alla luce di detta rinuncia, nelle seconde memorie istruttorie, parte opponente insisteva nella prosecuzione del giudizio, ai fini della soccombenza virtuale, chiedendo anche la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c., dal momento che l'azione esecutiva era stata avviata in assenza di un idoneo titolo esecutivo. Dal canto suo – però - la vista la revoca del disconoscimento, insisteva per l'estinzione del CP_1 giudizio, chiedendo la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in virtù della malafede processuale tenuta dalla sig.ra Pt_1 durante il giudizio, evidenziando che anche le denunciate irregolarità dei bolli erano riconducibili a lei (che li aveva apposti) e – comunque – erano relative ad un unico bollo (tra i diversi apposti sui vaglia cambiari), per i quali sussisteva un ritardo di un
2 solo giorno.
All'udienza del 15.07.2025, quindi, la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai propri atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di cui si avvaleva la sola parte opposta).
DIRITTO
Alla luce dell'intervenuta rinuncia al precetto (tra l'altro non messo in esecuzione, per come dichiarato da parte opposta e non contestato da parte opponente) deve effettivamente dichiararsi cessata la materia del contendere, ma – stanti le contrapposte difese – occorre pronunciarsi sia in ordine alla soccombenza virtuale, che in ordine alle contrapposte domande di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Orbene, come già evidenziato, l'opposizione spiegata verteva su due motivi:
l'irregolarità dei bolli e, quindi, l'inefficacia esecutiva del titolo e il disconoscimento delle firme apposte sui vaglia cambiari.
La medesima opponente rinunciava al secondo motivo con le proprie prime memorie istruttorie, riconoscendo la propria sottoscrizione, di talchè sul punto sussiste certamente la sua soccombenza virtuale, avendo spiegato opposizione per una ragione ab origine insussistente.
Per quanto riguarda l'altro motivo di opposizione (irregolarità dei bolli), dall'esame dei vaglia cambiari allegati al precetto si evince che su ognuno di loro venivano apposti molteplici bolli, di cui uno solo di data successiva a quella di emissione;
per detta irregolarità, il Notaio dichiarava non protestabili i vaglia cambiari (cfr. documentazione allegata al precetto), ragion per cui la ingiungeva il Controparte_1 pagamento delle somme con il precetto opposto in questa sede.
Orbene, come è noto l'art. 104 co.2 della Legge Cambiaria dispone che: “La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi, tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo. Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità”. L'art. 20 del d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, poi, precisa: “La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli
3 esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso”.
In mancanza di titoli esecutivi, quindi, effettivamente non poteva procedersi alla notifica del precetto, di talchè – a fronte della spiegata opposizione – la CP_1 rinunciava tempestivamente al precetto, ma la rinuncia non veniva accettata da
[...] parte opponente.
Come giustamente osservato da parte opposta – però – trattavasi di una irregolarità imputabile proprio ed esclusivamente alla controparte, che consegnava i vaglia cambiari a definizione di una transazione intercorsa anche con i rispettivi legali, di talché la domanda spiegata dall'opponente volta a rilevare l'irregolarità della bollatura appare assolutamente pretestuosa e priva di pregio, soprattutto se vagliata a seguito della riconosciuta paternità del titolo (originariamente disconosciuta), dal momento che sarebbe stata sua cura assicurarne la correttezza e l'idoneità all'escussione già al momento dell'emissione.
Alla luce del disconoscimento revocato, dell'imputabilità delle irregolarità relative ai bolli e della non accettazione dell'avversa tempestiva rinuncia, quindi, si ritiene che l'atteggiamento processuale tenuto da parte opponente costituisca di per sé violazione dei principi di buona fede e correttezza, giacché la parte ha inteso trarre un vantaggio da una propria negligenza, costringendo – peraltro - l'opposta a resistere in un giudizio fittizio, di talchè si ritiene di dover porre la soccombenza virtuale a carico della parte che causava inutilmente il presente giudizio, parte che – per le ragioni esposte – va condannata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come correttamente richiesto dalla
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la sig.ra a rimborsare alla le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.227,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
4 - condanna, in via equitativa, la sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 di complessivi € 4.227,00 a titolo di responsabilità per lite Controparte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c..
Benevento, 23/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionaria CP_2
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