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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Germana Foglia Parte_1 C.F._1
Laganà, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Viareggio (LU), giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
Sulle conclusioni così rassegnate dal ricorrente: “Si chiede che, l'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto del peggioramento delle condizioni economiche del signor dal momento della sentenza di divorzio n. Parte_1 469/2017 ad oggi, nonché del fatto che la figlia maggiorenne ha terminato il ciclo di studi e sta R_1 svolgendo da alcuni anni attività lavorativa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia con decreto motivato, modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 469/2017 del 24/02/2017, fra i signori R_ e , disponendo la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 CP_1 a far data dal deposito del presente ricorso. In ipotesi subordinata, Voglia il Tribunale, tenuto conto del
[...] peggioramento delle condizioni economiche del signor dal momento della sentenza di divorzio ad Parte_1 oggi, nonché del fatto che la figlia maggiorenne ha terminato il ciclo di studi e sta svolgendo da alcuni R_1 Per anni attività lavorativa, ridurre il contributo al mantenimento della figlia a carico del ricorrente alla misura che verrà ritenuta di giustizia, prevedendo in ogni caso il versamento diretto alla figlia maggiorenne a far data dal deposito del presente ricorso”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.11.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
domandato al Tribunale di Lucca, a modifica della sentenza n. 469/2017 con cui il Tribunale di
Lucca aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
da cui è nata la figlia il 18.10.1999, di revocare l'assegno di mantenimento
[...] R_1
previsto in favore della figlia o, in subordine, di ridurlo. A sostegno della domanda ha dedotto che la figlia ha completato il ciclo di studi universitari e comunque è economicamente autosufficiente a far data già dal 2017. Ha dedotto inoltre di aver subito un netto peggioramento delle proprie condizioni economiche, a seguito di un procedimento penale che lo ha visto coinvolto e per il quale aveva scontato una pena, sia in detenzione domiciliare che presso il
Carcere di San Giorgio, con conseguente limitata possibilità di svolgere attività lavorativa.
Ancorché ritualmente evocata in giudizio, la resistente non si è costituita.
All'udienza del 28.2.2025 il Giudice, sentito il ricorrente, ha dichiarato la contumacia della resistente e, ritenuta la causa già matura per la decisione, ha contestualmente ordinato la discussione orale della causa;
il ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini per memorie.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda con cui si chiede la revoca o la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia di divorzio.
Nella fattispecie, dai documenti di causa e dall'audizione del ricorrente, è emerso che la figlia della coppia, ancorché formalmente residente con la madre, non abita più con la stessa e che, dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Pisa, vive e lavora all'estero (in Olanda); ella è economicamente autosufficiente da tempo e non chiede più alcun contributo economico al padre.
Al contempo, risulta evidente dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti che vi è stata una flessione in negativo dei redditi del ricorrente, rispetto alla data in cui il divorzio è stato pronunciato, anche in corrispondenza del procedimento penale per cui ha scontato pena detentiva.
Tanto è sufficiente per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento.
In ragione della mancata costituzione della resistente e della non particolare complessità dell'accertamento istruttorio svolto, si giustifica la liquidazione delle spese di lite a carico della resistente soccombente, secondo i parametri minimi tabellari per le cause di ridotta complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica della sentenza n. 469/2017 del Tribunale di Lucca revoca a decorrere dall'instaurazione del presente giudizio il contributo di mantenimento di posto a R_1
carico di Parte_1 pone a carico di le spese di lite che liquida in €1.500 oltre spese generali, CP_1
IVA, CPA come per legge, spese per contributo unificato, bollo e notifiche
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Germana Foglia Parte_1 C.F._1
Laganà, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Viareggio (LU), giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
Sulle conclusioni così rassegnate dal ricorrente: “Si chiede che, l'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto del peggioramento delle condizioni economiche del signor dal momento della sentenza di divorzio n. Parte_1 469/2017 ad oggi, nonché del fatto che la figlia maggiorenne ha terminato il ciclo di studi e sta R_1 svolgendo da alcuni anni attività lavorativa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia con decreto motivato, modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 469/2017 del 24/02/2017, fra i signori R_ e , disponendo la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 CP_1 a far data dal deposito del presente ricorso. In ipotesi subordinata, Voglia il Tribunale, tenuto conto del
[...] peggioramento delle condizioni economiche del signor dal momento della sentenza di divorzio ad Parte_1 oggi, nonché del fatto che la figlia maggiorenne ha terminato il ciclo di studi e sta svolgendo da alcuni R_1 Per anni attività lavorativa, ridurre il contributo al mantenimento della figlia a carico del ricorrente alla misura che verrà ritenuta di giustizia, prevedendo in ogni caso il versamento diretto alla figlia maggiorenne a far data dal deposito del presente ricorso”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.11.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
domandato al Tribunale di Lucca, a modifica della sentenza n. 469/2017 con cui il Tribunale di
Lucca aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
da cui è nata la figlia il 18.10.1999, di revocare l'assegno di mantenimento
[...] R_1
previsto in favore della figlia o, in subordine, di ridurlo. A sostegno della domanda ha dedotto che la figlia ha completato il ciclo di studi universitari e comunque è economicamente autosufficiente a far data già dal 2017. Ha dedotto inoltre di aver subito un netto peggioramento delle proprie condizioni economiche, a seguito di un procedimento penale che lo ha visto coinvolto e per il quale aveva scontato una pena, sia in detenzione domiciliare che presso il
Carcere di San Giorgio, con conseguente limitata possibilità di svolgere attività lavorativa.
Ancorché ritualmente evocata in giudizio, la resistente non si è costituita.
All'udienza del 28.2.2025 il Giudice, sentito il ricorrente, ha dichiarato la contumacia della resistente e, ritenuta la causa già matura per la decisione, ha contestualmente ordinato la discussione orale della causa;
il ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini per memorie.
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La domanda con cui si chiede la revoca o la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia di divorzio.
Nella fattispecie, dai documenti di causa e dall'audizione del ricorrente, è emerso che la figlia della coppia, ancorché formalmente residente con la madre, non abita più con la stessa e che, dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Pisa, vive e lavora all'estero (in Olanda); ella è economicamente autosufficiente da tempo e non chiede più alcun contributo economico al padre.
Al contempo, risulta evidente dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti che vi è stata una flessione in negativo dei redditi del ricorrente, rispetto alla data in cui il divorzio è stato pronunciato, anche in corrispondenza del procedimento penale per cui ha scontato pena detentiva.
Tanto è sufficiente per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento.
In ragione della mancata costituzione della resistente e della non particolare complessità dell'accertamento istruttorio svolto, si giustifica la liquidazione delle spese di lite a carico della resistente soccombente, secondo i parametri minimi tabellari per le cause di ridotta complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica della sentenza n. 469/2017 del Tribunale di Lucca revoca a decorrere dall'instaurazione del presente giudizio il contributo di mantenimento di posto a R_1
carico di Parte_1 pone a carico di le spese di lite che liquida in €1.500 oltre spese generali, CP_1
IVA, CPA come per legge, spese per contributo unificato, bollo e notifiche
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli