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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 17/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
7.1.2025
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- opponente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato DE LAZZARI ENRICA , come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia via Carducci (Mestre) n. 13
contro
, Controparte_1
- opposto –
rappresentato e difeso dall'Avvocato CLEMENTEL VIVIANA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Rizzo 49
Dolo
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 793/2024 Parte_1
notificato del proprio ex dipendente con il quale le si intimava il Controparte_1
1 pagamento di € 12.440,99 oltre accessori e spese legali a titolo di TFR non versato al fondo pensione.
2. Lamentava che nella quantificazione del dovuto nel ricorso per decreto ingiuntivo non si fosse dato conto di tutti i pagamenti effettuati a favore del fondo pensione, e comunque esponeva che con la pretesa azionata in via monitoria, riferita al pagamento de “…l'importo di € 12.440,99 maggiorato dell'incremento del valore della quota percentuale fondo e degli interessi di mora dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo”, il avesse violato impegno assunto in sede conciliativa, da cui il CP_1
venir meno delle rinunce operate nel predetto verbale dalla società opponente in punto danni subiti. Agiva quindi in via riconvenzionale nei confronti del per CP_1
ottenerne la condanna al pagamento dei danni eccedenti quelli già risarciti, e dunque per importo di € 17.037,00.
3. Costituendosi in giudizio dava atto di maggiori pagamenti effettuati Controparte_1
da a favore del fondo pensione, peraltro non contabilizzati nella richiesta di Parte_1
decreto ingiuntivo perché lo steso fondo pensione non li aveva acquisiti alla posizione del per errori formali della datrice di lavoro, limitando dunque le proprie CP_1
pretese all'importo di € 9.001,16. Contestava per altro verso la domanda riconvenzionale svolta da sostenendone la carenza di prova e Parte_1
l'inammissibilità per intervenuta conciliazione sul punto, negando una violazione dell'accordo stesso per effetto della domanda monitoria posto che il verbale di conciliazione intercorso tra le parti escludeva esplicitamente la rinuncia al TFR non versato.
4. Sospesa parzialmente la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna, non andati a buon fine i tentativi di una composizione bonaria. All'udienza odierna parte opponente dichiarava di rinunciare alla domanda riconvenzionale.
§ § § § § § § § § § § § §
2 5. In considerazione della documentazione dimessa da parte opponente relativamente a pagamenti non considerati nel ricorso per decreto ingiuntivo, risulta pacifico che la società non abbia ancora provveduto al pagamento dell'importo di € 9.001,16.
6. Ne consegue che, revocato il decreto ingiuntivo perché erroneo in relazione alle somme effettivamente dovute, vada condannata a corrispondere ad Parte_1 [...]
l'importo residuale di € 9.001,16, oltre alla rivalutazione secondo indici CP_1
ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla debenza al saldo.
7. In ordine agli accessori, non può essere accolta la domanda di maggiorazione dell'incremento percentuale del valore della quota fondo e degli interessi di mora dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo, in quanto il pagamento in favore del ricorrente è disposto in quanto il TFR non versato al fondo pensione mantiene la natura di TFR (cfr. Cass., 11198/2024, secondo cui “In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del
TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva”). Neppure può
farsi applicazione del disposto di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. per incompatibilità
rispetto al disposto di cui all'art. 429 c.p.c., che prevale per la sua specialità.
8. Nulla va statuito in ordine alla domanda riconvenzionale svolte nel ricorso in opposizione, che è stata rinunciata all'udienza odierna.
9. Quanto alle spese legali: è pacifico per quanto sopra dedotto che al momento della emissione del decreto ingiuntivo (e a tutt'oggi) non avesse corrisposto tutto Parte_1
quanto dovuto al fondo pensione, residuando un credito per il quale in sede di decreto ingiuntivo si sarebbe liquidato lo stesso importo per spese legali (corrispondendo le spese legali liquidate al valore medio del medesimo scaglione). L'opposizione, per quanto parzialmente fondata laddove ha determinato la riduzione dell'importo azionato nel decreto ingiuntivo, non riposa su errori colpevoli dell'opposto, in quanto i pagamenti non considerati non erano stati comunicati dal gestore del fondo pensione
3 per erronea compilazione della documentazione da parte di Da ciò consegue Parte_1
che le spese di lite, da liquidarsi complessivamente tenuto conto della fase monitoria e di quella di opposizione (anche per effetto della revoca del decreto ingiuntivo), vanno compensate tra le parti nella misura di ¼ e per il residuo sono liquidate a carico di parte opponente, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società opponente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 9.001,16, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo.
Compensa per un quarto le spese di lite tra le parti, e condanna la società opponente a rifondere alla parte opposta le residue spese di lite, per importo di € 2.000,00, oltre CPA ed
IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 02/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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