Art. 5.
I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati, i quali non hanno partecipato ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471 , perche' alla data del 31 dicembre 1954 non erano ancora in possesso del titolo di studio richiesto e che lo abbiano conseguito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' coloro i quali non hanno partecipato o sono stati esclusi dai concorsi predetti per motivi diversi dalla qualificazione inferiore a quella di "buono" prevista dal soppresso regolamento del personale ferroviario, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalita' e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi. Le nuove graduatorie saranno aggiunte in calce a quelle dei concorsi - gia' espletati - banditi in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 .
Sono altresi' ammessi ai concorsi medesimi i ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati, che erano stati esclusi per aver riportato luna qualificazione inferiore a quella di "buono" non determinata esclusivamente da giudizio di merito.
I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, i quali, in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 , sono stati esclusi dal beneficio della retrodatazione di due anni nell'avanzamento, per aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ex combattente posteriormente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda o per non aver potuto presentare nei termini stessi, per motivi non dipendenti dalla loro volonta', il documento militare comprovante la loro qualita' di ex combattente, sono ammessi a fruire della retrodatazione di avanzamento di cui all' articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471 , e dell'articolo 1 della presente legge.
I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati, i quali non hanno partecipato ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471 , perche' alla data del 31 dicembre 1954 non erano ancora in possesso del titolo di studio richiesto e che lo abbiano conseguito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' coloro i quali non hanno partecipato o sono stati esclusi dai concorsi predetti per motivi diversi dalla qualificazione inferiore a quella di "buono" prevista dal soppresso regolamento del personale ferroviario, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalita' e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi. Le nuove graduatorie saranno aggiunte in calce a quelle dei concorsi - gia' espletati - banditi in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 .
Sono altresi' ammessi ai concorsi medesimi i ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati, che erano stati esclusi per aver riportato luna qualificazione inferiore a quella di "buono" non determinata esclusivamente da giudizio di merito.
I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, i quali, in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 , sono stati esclusi dal beneficio della retrodatazione di due anni nell'avanzamento, per aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ex combattente posteriormente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda o per non aver potuto presentare nei termini stessi, per motivi non dipendenti dalla loro volonta', il documento militare comprovante la loro qualita' di ex combattente, sono ammessi a fruire della retrodatazione di avanzamento di cui all' articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471 , e dell'articolo 1 della presente legge.