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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2613 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Alessandro Caiulo
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dagli avv. Bernardo Giorgio Mattarella, Flavio Iacovone e
- appellata - Controparte_2
E Controparte_3
contumace
- appellato -
E
Controparte_4
assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 settembre 2023 (in riassunzione dal Tar, previamente adito con ricorso rubricato al n. 11838/2022, a seguito di ordinanza n. 22184 del 24 luglio 2023 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, adita per regolamento preventivo di giurisdizione), esponeva: Parte_1
che la con socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva sottoscritto una CP_1
convenzione con il per l'attuazione del progetto Controparte_4
relativo servizio di assistenza tecnica monitoraggio e comunicazione del programma operativo complementare di azione e coesione infrastrutture e reti 2014-2020, CUP D89G17000800006-CIG
7163571DC9;
che la predetta società in house, in mancanza di apposito personale interno da dedicare al citato servizio,
aveva emanato, in data 8 aprile 2022, apposito avviso per la collaborazione professionale-Team di esperti, al fine di selezionare n. 5 profili professionali (2 esperti senior e 3 esperti middle) da impegnare nelle attività di supporto alla Struttura di Attuazione e Monitoraggio per la gestione degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del PAC 2014-2022; che in particolare, nell'Avviso Pubblico per la collaborazione professionale-Team esperti era stato richiesto il
“profilo professionale Cat. A di un esperto tematico senior a supporto della gestione degli interventi in aree portuali e di waterfront urbani”;
che detto incarico avrebbe avuto la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e con un compenso di €.60.000,00 per l'intera durata del rapporto;
che era stato previsto che il candidato inviasse entro e non oltre le ore 18,00 del 22 aprile 2022, attraverso il sito www.eutalia.eu, a pena di esclusione: 1) Domanda di partecipazione redatta secondo facsimile compilata in ogni sua parte e sottoscritta 2) Copia di un documento di identità in corso di validità 3) Nota motivazionale della estensione massima di una pagina in cui evidenziare le ragioni principali che avevano condotto alla candidatura 4) curriculum vitae;
che, inoltre, che, fra i requisiti essenziali a pena di esclusione, era stata prevista espressamente una
“esperienza professionale di almeno 7 anni in attività di valutazione e supporto tecnico-operativo con riferimento alle tematiche riguardanti i waterfront urbani e la valorizzazione di aree portuali”;
che aveva inviato tutta la documentazione prevista;
che, a seguito di accesso agli atti, aveva riscontrato che il procedimento di selezione effettuato da CP_1
attraverso l'avviso per collaborazione professionale-Team esperti (MIT 200-8 aprile 2022), all'esito del quale era stato dichiarato vincitore l'ing. era stato gravemente viziato sotto molteplici Persona_1
aspetti;
che il on aveva diritto all'incarico, per mancanza di requisiti previsti a pena di esclusione, Persona_1
e segnatamente: la mancanza di una esperienza professionale di almeno sette anni in attività di valutazione e supporto tecnico operativo con riferimento alle tematiche riguardanti i waterfornt urbani e la valorizzazione delle aree portuali;
che la nomina del era viziata altresì per difetto di altri due requisiti previsti dall'avviso di Persona_1
selezione e cioè mancanza di prova della lettera motivazionale e presenza nel curriculum dei dati identificativi del candidato. 2. Tanto esposto, chiedeva al Tribunale di Roma di:
<
esperto tematico senior a supporto della gestione degli interventi in aree portuali e di waterfront urbani"
nella parte in cui ha selezionato l'ing. a rivestire il ruolo di cui all'avviso per la Persona_1
collaborazione professionale Team Esperti di cui alla Convenzione tra Controparte_4
ed ;
[...] CP_1
condannare la al pagamento, in proprio favore, a titolo risarcitorio, < CP_1
o quell'altra che sarà ritenuta di giustizia>>.
Resisteva l , mentre e il CP_1 Persona_1 Controparte_4
restavano contumaci.
[...]
3. Senza alcuna attività istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 3424/2024 del 20 marzo 2024 così statuiva:
<
a supporto della gestione degli interventi in aree portuali e di waterfront urbani” di cui all'avviso per collaborazione professionale -Team di esperti (MIT200 -8 aprile 2022) nella parte in cui non è stata disposta la collocazione di er mancata osservanza dei requisiti per la partecipazione a pena Persona_1
di esclusione. Rigetta nel resto>>.
4. Affermava il primo giudice:
<
prevedeva testualmente che il candidato avrebbe dovuto inviare attraverso il sito web di CP_1
(www.eutalia.eu) a pena di esclusione, la seguente documentazione: “1) domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile allegato al presente avviso, compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
2) copia di un documento di 'identità in corso di validità; 3) nota motivazionale della estensione massima di 1 pagina (inclusi allegati) in cui evidenziare le ragioni principali che hanno condotto alla candidatura;
4) curriculum vitae della estensione massima di 6 pagine (inclusi allegati) che riporti le sole esperienze maturate e competenze acquisite nel profilo professionale pertinente alla candidatura che concorreranno alla valutazione nonché
titoli di studio e certificazioni conseguiti comprensivi delle votazioni ottenute.”
Proseguiva a precisazione il detto paragrafo che: “Si precisa che, a pena di esclusione, la nota motivazionale e il curriculum vitae devono essere necessariamente privi di qualsiasi dato sensibile e ogni altro elemento che possa ricondurre alla identità del candidato, nonché dati identificativi non necessari quali: foto, numeri di telefono, data di nascita, Partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo mail, indirizzo della propria abitazione e indirizzo Skipe. Questi ultimi dovranno essere indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione.
La documentazione suindicata dovrà essere trasmessa tramite il sito www.eutalia.eu, entro e non oltre le ore
18 del 22 aprile 2022”>>;
< abbia prodotto un curriculum vitae contenente il Persona_1
nome ed il cognome e ciò in palmare violazione del bando di selezione. Ed invero non v'è proprio modo di potere argomentare come proprio il nome ed il cognome possano essere ritenuti elementi non riconducenti alla identità del candidato.
Le deduzioni della convenuta afferente alla nuova nozione normativa di dati sensibili, sono certamente condivisibili, ma solo in quanto riferite, appunto, alla concezione di dati sensibili. Invero, il tenore letterale del bando è chiaro e non lascia adito a dubbi, posto che in esso è previsto, a pena di esclusione, che non debbano essere contenuti, oltre ai dati sensibili (di cui alla descrizione della convenuta), anche “ogni altro elemento che possa ricondurre alla identità del candidato nonché dei dati identificativi non necessari”.
Come si è detto non si comprende proprio come, nel caso di specie, l'identità del possa Persona_1
ritenersi non indicata in presenza della chiara indicazione delle sue generalità>>;
< d alle censure nei confronti della stessa formulate Persona_1
dal ricorrente, del pari relative alla presenza in essa di elementi volti a ricondurre alla identità del candidato,
occorre preliminarmente evidenziare che la circostanza non è stata espressamente contestata nella memoria di costituzione>>; <
ogni provvedimento conseguente della commissione esaminatrice>>;
<
“Esperto tematico senior a supporto della gestione degli interventi in aree portuali e di waterfront urbani” di cui all'avviso per collaborazione professionale -Team di esperti (MIT200 -8 aprile 2022) nella parte in cui non
è stata disposta la posizione di per mancata osservanza dei requisiti per la Persona_1
partecipazione a pena di esclusione>>;
<
di conclusioni. La stessa deve quindi essere rigettata>>.
5. Con ricorso del 20 settembre 2024 il interponeva appello. Pt_1
Resistevano l' e il , mentre restava contumace. CP_1 CP_4 Persona_1
6. Con un unico motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Deduce la parte:
<
trattandosi di un contratto annuale per l'importo di €.60.000,00, senza che sia prevista attività lavorativa in esclusiva per ed essendosi già concluso il periodo di durata annuale del rapporto di CP_1
collaborazione…l'ing. va risarcito in quanto è certo che ha subito un danno anche dal punto di Parte_1
vista economico, oltre che morale, non solo per essere stato illegittimamente privato di questa importante occasione lavorativa e professionale e conseguentemente sia della sua remunerazione che della rilevanza curriculare dell'incarico stesso, ma anche per lo sconcertante ed umiliante comportamento tenuto da controparte>>;
< qualificato al secondo posto, in caso di Pt_1
esclusione del primo classificato dalla selezione, sarebbe risultato vincitore ed avrebbe sottoscritto un contratto di collaborazione annuale (eventualmente rinnovabile) con remunerato con CP_1
€.60.000,00>>.
L'appellante chiede anche l'integrale rifusione delle spese di primo grado, dal Tribunale compensate per 1/3
e, per giunta, neanche liquidate.
7. L'appello è fondato.
Come accertato dal Tribunale, l'appellante si era classificato in graduatoria al secondo posto dietro l'ing.
Persona_1
Il Tribunale ha dichiarato illegittima la graduatoria per mancata espulsione del predetto Persona_1
Ne consegue che, in base alla graduatoria, il vincitore sarebbe risultato il , al quale avrebbe dovuto Pt_1
essere assegnato l'incarico di cui al bando.
Il danno patito dall'appellante è pari all'importo del compenso che avrebbe percepito se il rapporto di collaborazione fosse stato instaurato, come era dovuto, con sé e non con il Persona_1
A differenza di quanto statuito dal Tribunale e opposto dall' la domanda risarcitoria, di natura CP_1
patrimoniale, era tutt'altro che “generica e sfornita di ogni allegazione e prova”.
Il ha chiarito, già con l'atto introduttivo, che l'incarico avrebbe avuto la durata di 12 mesi con un Pt_1
compenso di €.60.000,00 per l'intera durata del rapporto.
Con le richieste formulate con le conclusioni rassegnate con il medesimo ricorso, il ha chiesto la Pt_1
condanna della società convenuta, al pagamento, in proprio favore, a titolo risarcitorio, della predetta somma.
Dunque, la domanda era, in parte qua, chiara e specifica: riconoscimento del diritto alla percezione della somma di €.60.000,00 a titolo di risarcimento danni da mancato conferimento di un incarico annuale che prevedeva un complessivo compenso di pari importo. La prova del danno è stata offerta con la dimostrazione del diritto a ricevere l'incarico in questione (quale unico vincitore, una volta accertata la illegittima nomina di . Persona_1
Né è ipotizzabile una riduzione per aliunde perceptum (peraltro, neanche allegato dall' ), in quanto CP_1
l'incarico non prevedeva un'attività lavorativa in esclusiva per la società.
Dell'esistenza di un danno morale, invece, non v'è traccia probatoria.
8. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l va CP_1
condannata al pagamento, in favore del , a titolo risarcitorio, della somma di €.60.000,00, oltre Pt_1
accessori come per legge.
9. Stante l'esito del processo, le spese del doppio grado del giudizio vanno poste, per intero, a carico della liquidate come da dispositivo. CP_1
Le spese vanno compensate nei confronti delle altre parti, nei cui confronti la notifica del ricorso e dell'appello è da intendersi eseguita solo come denuntiatio litis, poiché nessuna domanda è stata mai proposta nei loro confronti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 20 settembre 2024, da nei confronti Parte_1
dell' di e del CP_1 Persona_1 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 20 marzo 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, condanna l' al pagamento, in favore del , a titolo CP_1 Pt_1
risarcitorio, della somma di €.60.000,00, oltre accessori come per legge. Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che CP_1
liquida, per ciascun grado, in complessivi €.7.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Compensa interamente tra l'appellante e le altre parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2613 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Alessandro Caiulo
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dagli avv. Bernardo Giorgio Mattarella, Flavio Iacovone e
- appellata - Controparte_2
E Controparte_3
contumace
- appellato -
E
Controparte_4
assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 settembre 2023 (in riassunzione dal Tar, previamente adito con ricorso rubricato al n. 11838/2022, a seguito di ordinanza n. 22184 del 24 luglio 2023 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, adita per regolamento preventivo di giurisdizione), esponeva: Parte_1
che la con socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva sottoscritto una CP_1
convenzione con il per l'attuazione del progetto Controparte_4
relativo servizio di assistenza tecnica monitoraggio e comunicazione del programma operativo complementare di azione e coesione infrastrutture e reti 2014-2020, CUP D89G17000800006-CIG
7163571DC9;
che la predetta società in house, in mancanza di apposito personale interno da dedicare al citato servizio,
aveva emanato, in data 8 aprile 2022, apposito avviso per la collaborazione professionale-Team di esperti, al fine di selezionare n. 5 profili professionali (2 esperti senior e 3 esperti middle) da impegnare nelle attività di supporto alla Struttura di Attuazione e Monitoraggio per la gestione degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del PAC 2014-2022; che in particolare, nell'Avviso Pubblico per la collaborazione professionale-Team esperti era stato richiesto il
“profilo professionale Cat. A di un esperto tematico senior a supporto della gestione degli interventi in aree portuali e di waterfront urbani”;
che detto incarico avrebbe avuto la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e con un compenso di €.60.000,00 per l'intera durata del rapporto;
che era stato previsto che il candidato inviasse entro e non oltre le ore 18,00 del 22 aprile 2022, attraverso il sito www.eutalia.eu, a pena di esclusione: 1) Domanda di partecipazione redatta secondo facsimile compilata in ogni sua parte e sottoscritta 2) Copia di un documento di identità in corso di validità 3) Nota motivazionale della estensione massima di una pagina in cui evidenziare le ragioni principali che avevano condotto alla candidatura 4) curriculum vitae;
che, inoltre, che, fra i requisiti essenziali a pena di esclusione, era stata prevista espressamente una
“esperienza professionale di almeno 7 anni in attività di valutazione e supporto tecnico-operativo con riferimento alle tematiche riguardanti i waterfront urbani e la valorizzazione di aree portuali”;
che aveva inviato tutta la documentazione prevista;
che, a seguito di accesso agli atti, aveva riscontrato che il procedimento di selezione effettuato da CP_1
attraverso l'avviso per collaborazione professionale-Team esperti (MIT 200-8 aprile 2022), all'esito del quale era stato dichiarato vincitore l'ing. era stato gravemente viziato sotto molteplici Persona_1
aspetti;
che il on aveva diritto all'incarico, per mancanza di requisiti previsti a pena di esclusione, Persona_1
e segnatamente: la mancanza di una esperienza professionale di almeno sette anni in attività di valutazione e supporto tecnico operativo con riferimento alle tematiche riguardanti i waterfornt urbani e la valorizzazione delle aree portuali;
che la nomina del era viziata altresì per difetto di altri due requisiti previsti dall'avviso di Persona_1
selezione e cioè mancanza di prova della lettera motivazionale e presenza nel curriculum dei dati identificativi del candidato. 2. Tanto esposto, chiedeva al Tribunale di Roma di:
<
esperto tematico senior a supporto della gestione degli interventi in aree portuali e di waterfront urbani"
nella parte in cui ha selezionato l'ing. a rivestire il ruolo di cui all'avviso per la Persona_1
collaborazione professionale Team Esperti di cui alla Convenzione tra Controparte_4
ed ;
[...] CP_1
condannare la al pagamento, in proprio favore, a titolo risarcitorio, < CP_1
o quell'altra che sarà ritenuta di giustizia>>.
Resisteva l , mentre e il CP_1 Persona_1 Controparte_4
restavano contumaci.
[...]
3. Senza alcuna attività istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 3424/2024 del 20 marzo 2024 così statuiva:
<
a supporto della gestione degli interventi in aree portuali e di waterfront urbani” di cui all'avviso per collaborazione professionale -Team di esperti (MIT200 -8 aprile 2022) nella parte in cui non è stata disposta la collocazione di er mancata osservanza dei requisiti per la partecipazione a pena Persona_1
di esclusione. Rigetta nel resto>>.
4. Affermava il primo giudice:
<
prevedeva testualmente che il candidato avrebbe dovuto inviare attraverso il sito web di CP_1
(www.eutalia.eu) a pena di esclusione, la seguente documentazione: “1) domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile allegato al presente avviso, compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
2) copia di un documento di 'identità in corso di validità; 3) nota motivazionale della estensione massima di 1 pagina (inclusi allegati) in cui evidenziare le ragioni principali che hanno condotto alla candidatura;
4) curriculum vitae della estensione massima di 6 pagine (inclusi allegati) che riporti le sole esperienze maturate e competenze acquisite nel profilo professionale pertinente alla candidatura che concorreranno alla valutazione nonché
titoli di studio e certificazioni conseguiti comprensivi delle votazioni ottenute.”
Proseguiva a precisazione il detto paragrafo che: “Si precisa che, a pena di esclusione, la nota motivazionale e il curriculum vitae devono essere necessariamente privi di qualsiasi dato sensibile e ogni altro elemento che possa ricondurre alla identità del candidato, nonché dati identificativi non necessari quali: foto, numeri di telefono, data di nascita, Partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo mail, indirizzo della propria abitazione e indirizzo Skipe. Questi ultimi dovranno essere indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione.
La documentazione suindicata dovrà essere trasmessa tramite il sito www.eutalia.eu, entro e non oltre le ore
18 del 22 aprile 2022”>>;
< abbia prodotto un curriculum vitae contenente il Persona_1
nome ed il cognome e ciò in palmare violazione del bando di selezione. Ed invero non v'è proprio modo di potere argomentare come proprio il nome ed il cognome possano essere ritenuti elementi non riconducenti alla identità del candidato.
Le deduzioni della convenuta afferente alla nuova nozione normativa di dati sensibili, sono certamente condivisibili, ma solo in quanto riferite, appunto, alla concezione di dati sensibili. Invero, il tenore letterale del bando è chiaro e non lascia adito a dubbi, posto che in esso è previsto, a pena di esclusione, che non debbano essere contenuti, oltre ai dati sensibili (di cui alla descrizione della convenuta), anche “ogni altro elemento che possa ricondurre alla identità del candidato nonché dei dati identificativi non necessari”.
Come si è detto non si comprende proprio come, nel caso di specie, l'identità del possa Persona_1
ritenersi non indicata in presenza della chiara indicazione delle sue generalità>>;
< d alle censure nei confronti della stessa formulate Persona_1
dal ricorrente, del pari relative alla presenza in essa di elementi volti a ricondurre alla identità del candidato,
occorre preliminarmente evidenziare che la circostanza non è stata espressamente contestata nella memoria di costituzione>>; <
ogni provvedimento conseguente della commissione esaminatrice>>;
<
“Esperto tematico senior a supporto della gestione degli interventi in aree portuali e di waterfront urbani” di cui all'avviso per collaborazione professionale -Team di esperti (MIT200 -8 aprile 2022) nella parte in cui non
è stata disposta la posizione di per mancata osservanza dei requisiti per la Persona_1
partecipazione a pena di esclusione>>;
<
di conclusioni. La stessa deve quindi essere rigettata>>.
5. Con ricorso del 20 settembre 2024 il interponeva appello. Pt_1
Resistevano l' e il , mentre restava contumace. CP_1 CP_4 Persona_1
6. Con un unico motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Deduce la parte:
<
trattandosi di un contratto annuale per l'importo di €.60.000,00, senza che sia prevista attività lavorativa in esclusiva per ed essendosi già concluso il periodo di durata annuale del rapporto di CP_1
collaborazione…l'ing. va risarcito in quanto è certo che ha subito un danno anche dal punto di Parte_1
vista economico, oltre che morale, non solo per essere stato illegittimamente privato di questa importante occasione lavorativa e professionale e conseguentemente sia della sua remunerazione che della rilevanza curriculare dell'incarico stesso, ma anche per lo sconcertante ed umiliante comportamento tenuto da controparte>>;
< qualificato al secondo posto, in caso di Pt_1
esclusione del primo classificato dalla selezione, sarebbe risultato vincitore ed avrebbe sottoscritto un contratto di collaborazione annuale (eventualmente rinnovabile) con remunerato con CP_1
€.60.000,00>>.
L'appellante chiede anche l'integrale rifusione delle spese di primo grado, dal Tribunale compensate per 1/3
e, per giunta, neanche liquidate.
7. L'appello è fondato.
Come accertato dal Tribunale, l'appellante si era classificato in graduatoria al secondo posto dietro l'ing.
Persona_1
Il Tribunale ha dichiarato illegittima la graduatoria per mancata espulsione del predetto Persona_1
Ne consegue che, in base alla graduatoria, il vincitore sarebbe risultato il , al quale avrebbe dovuto Pt_1
essere assegnato l'incarico di cui al bando.
Il danno patito dall'appellante è pari all'importo del compenso che avrebbe percepito se il rapporto di collaborazione fosse stato instaurato, come era dovuto, con sé e non con il Persona_1
A differenza di quanto statuito dal Tribunale e opposto dall' la domanda risarcitoria, di natura CP_1
patrimoniale, era tutt'altro che “generica e sfornita di ogni allegazione e prova”.
Il ha chiarito, già con l'atto introduttivo, che l'incarico avrebbe avuto la durata di 12 mesi con un Pt_1
compenso di €.60.000,00 per l'intera durata del rapporto.
Con le richieste formulate con le conclusioni rassegnate con il medesimo ricorso, il ha chiesto la Pt_1
condanna della società convenuta, al pagamento, in proprio favore, a titolo risarcitorio, della predetta somma.
Dunque, la domanda era, in parte qua, chiara e specifica: riconoscimento del diritto alla percezione della somma di €.60.000,00 a titolo di risarcimento danni da mancato conferimento di un incarico annuale che prevedeva un complessivo compenso di pari importo. La prova del danno è stata offerta con la dimostrazione del diritto a ricevere l'incarico in questione (quale unico vincitore, una volta accertata la illegittima nomina di . Persona_1
Né è ipotizzabile una riduzione per aliunde perceptum (peraltro, neanche allegato dall' ), in quanto CP_1
l'incarico non prevedeva un'attività lavorativa in esclusiva per la società.
Dell'esistenza di un danno morale, invece, non v'è traccia probatoria.
8. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l va CP_1
condannata al pagamento, in favore del , a titolo risarcitorio, della somma di €.60.000,00, oltre Pt_1
accessori come per legge.
9. Stante l'esito del processo, le spese del doppio grado del giudizio vanno poste, per intero, a carico della liquidate come da dispositivo. CP_1
Le spese vanno compensate nei confronti delle altre parti, nei cui confronti la notifica del ricorso e dell'appello è da intendersi eseguita solo come denuntiatio litis, poiché nessuna domanda è stata mai proposta nei loro confronti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 20 settembre 2024, da nei confronti Parte_1
dell' di e del CP_1 Persona_1 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 20 marzo 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, condanna l' al pagamento, in favore del , a titolo CP_1 Pt_1
risarcitorio, della somma di €.60.000,00, oltre accessori come per legge. Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che CP_1
liquida, per ciascun grado, in complessivi €.7.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Compensa interamente tra l'appellante e le altre parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis