Ordinanza cautelare 24 settembre 2020
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 02351/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01384/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Clerici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Motorizzazione Civile di Varese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 2 luglio 2020 con il quale la Motorizzazione Civile di Milano – Sezione di Varese ha disposto, nei confronti della ricorrente, la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto e conseguente anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, il Tribunale osserva che, con apposita nota depositata in giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa nel merito, in ragione del tempo trascorso e della circostanza che nelle more ha validamente superato l’esame di guida (cfr. documentazione in atti), sicché ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.
L’inequivoca dichiarazione della ricorrente e la mancanza di eccezioni sul punto ad opera dell’amministrazione resistente conducono a dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le concrete modalità di definizione della lite e la considerazione della fattispecie complessiva sottesa all’impugnazione consentono di disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.