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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1184/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17199/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000019558482022 195.88 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe notificato il 19.1.2025, con importo di € 195,88 (tassa regionale di circolazione 2022, oltre accessori) riferito al motoveicolo tg. Targa_1
Parte ricorrente deduce la carenza del presupposto impositivo in quanto l'atto si riferisce ad un veicolo oggetto di furto nel 2009 che, pertanto, nel periodo di riferimento non era nella legale e materiale disponibilità dell'esponente, circostanza emergente dall'attestazione del pubblico registro automobilistico e tempestivamente comunicata all'ente impositore.
Si è costituita la Regione Campania che espone di aver proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto e chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Sotto distinto profilo, il riconoscimento da parte dell'amministrazione delle ragioni attoree mediante atto di sgravio adottato in data successiva alla notifica del ricorso conduce, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla condanna della parte resistente costituita al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17199/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000019558482022 195.88 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe notificato il 19.1.2025, con importo di € 195,88 (tassa regionale di circolazione 2022, oltre accessori) riferito al motoveicolo tg. Targa_1
Parte ricorrente deduce la carenza del presupposto impositivo in quanto l'atto si riferisce ad un veicolo oggetto di furto nel 2009 che, pertanto, nel periodo di riferimento non era nella legale e materiale disponibilità dell'esponente, circostanza emergente dall'attestazione del pubblico registro automobilistico e tempestivamente comunicata all'ente impositore.
Si è costituita la Regione Campania che espone di aver proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto e chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Sotto distinto profilo, il riconoscimento da parte dell'amministrazione delle ragioni attoree mediante atto di sgravio adottato in data successiva alla notifica del ricorso conduce, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla condanna della parte resistente costituita al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge.