CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2024, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN IE IA ( REMISSIONE DI QUERELA) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 3394 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como dell'Il aprile 2022 con cui NI IE IA era stato condannato alla pena . di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1 n. 2, cod. pen., per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni sottraendoli a NG WA da un'area di proprietà della Service Car s.r.l.di cui il predetto era contitolare. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI IE IA, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che sarebbero stati violati i propri diritti defensionali per non essere stati allegati al compendio probatorio dei fotogrammi che ritrarrebbero un furgone, a lui riferibile, presente sui luoghi in occasione del delitto;
mancata assunzione di prova decisiva, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non essere stato escusso il teste NI IG, unico ad aver assistito al compimento del tentato furto, sull'erroneo convincimento che trattavasi della stessa persona sottoposta ad indagine. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è manifestamente infondato, per cui, non derivandone la relativa inammissibilità e stante la corretta introduzione di un valido rapporto processuale, ne consegue l'esigenza di rilevare l'intervenuta remissione della querela, con conseguente pronuncia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. 2. In ragione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il novellato testo dell'art. 624, comma 3, cod. pen. prevede oggi che il delitto di furto aggravato sia procedibiie a querela della 2 Il Consigliere estensore Il Presidente, persona offesa, a meno che - come non è dato ravvisare nel caso di specie - quest'ultima sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n.
7 -bis, nel qual caso si procede di ufficio. 3. Assume, pertanto, decisivo rilievo, alla stregua degli indicati aspetti, la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa abbia rimesso la querela con relativa accettazione da parte dell'imputato, per come evincibile dalla documentazione acquisita successivamente alla presentazione del ricorso in cassazione. In data 16 agosto 2023, infatti, è pervenuto verbale di remissione di querela effettuata da NG WA il 6 agosto 2023 dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Lurago D'Erba, nonché verbale di accettazione di remissione di denuncia-querela operata da NI IE IA 1'8 agosto 2023 davanti ai Carabinieri della Stazione di Costa Masnaga. Nella circostanza è stato, altresì, stabilito che sul querelato gravino le spese del procedimento, in applicazione di quanto disposto dall'art. 340 cod. proc. peri. 4. Il Collegio prende atto, quindi, dell'intervenuta remissione della querela, con contestuale accettazione del ricorrente, cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento, alla stregua di quanto disposto nell'atto di remissione della querela, devono essere poste a carico del querelato, in ossequio alla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 3394 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como dell'Il aprile 2022 con cui NI IE IA era stato condannato alla pena . di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1 n. 2, cod. pen., per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni sottraendoli a NG WA da un'area di proprietà della Service Car s.r.l.di cui il predetto era contitolare. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI IE IA, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che sarebbero stati violati i propri diritti defensionali per non essere stati allegati al compendio probatorio dei fotogrammi che ritrarrebbero un furgone, a lui riferibile, presente sui luoghi in occasione del delitto;
mancata assunzione di prova decisiva, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non essere stato escusso il teste NI IG, unico ad aver assistito al compimento del tentato furto, sull'erroneo convincimento che trattavasi della stessa persona sottoposta ad indagine. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è manifestamente infondato, per cui, non derivandone la relativa inammissibilità e stante la corretta introduzione di un valido rapporto processuale, ne consegue l'esigenza di rilevare l'intervenuta remissione della querela, con conseguente pronuncia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. 2. In ragione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il novellato testo dell'art. 624, comma 3, cod. pen. prevede oggi che il delitto di furto aggravato sia procedibiie a querela della 2 Il Consigliere estensore Il Presidente, persona offesa, a meno che - come non è dato ravvisare nel caso di specie - quest'ultima sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n.
7 -bis, nel qual caso si procede di ufficio. 3. Assume, pertanto, decisivo rilievo, alla stregua degli indicati aspetti, la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa abbia rimesso la querela con relativa accettazione da parte dell'imputato, per come evincibile dalla documentazione acquisita successivamente alla presentazione del ricorso in cassazione. In data 16 agosto 2023, infatti, è pervenuto verbale di remissione di querela effettuata da NG WA il 6 agosto 2023 dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Lurago D'Erba, nonché verbale di accettazione di remissione di denuncia-querela operata da NI IE IA 1'8 agosto 2023 davanti ai Carabinieri della Stazione di Costa Masnaga. Nella circostanza è stato, altresì, stabilito che sul querelato gravino le spese del procedimento, in applicazione di quanto disposto dall'art. 340 cod. proc. peri. 4. Il Collegio prende atto, quindi, dell'intervenuta remissione della querela, con contestuale accettazione del ricorrente, cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento, alla stregua di quanto disposto nell'atto di remissione della querela, devono essere poste a carico del querelato, in ossequio alla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023