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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6105 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in persona del Giudice,
Dott. Francesco Panchieri all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 3.12.2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4660/2024, promossa da: ato a SQ, Brasile, il 7.9.1957, carta d'identità brasiliana n. (doc. Parte_1 NumeroDi_1
1), residente in [...]. Niepce da Silva, 144, Curitiba, Brasile;
nato a [...], Brasile, il 27.8.1959, carta d'identità brasiliana n. (doc. 2), Parte_2 Nume_2 residente in [...], 59, SQ, Brasile;
nato a [...], Brasile, il 14.2.1965, carta d'identità brasiliana n. (doc. 3), Parte_3 Numero_3 residente in [...], 105, SQ, Brasile;
nato a [...], Brasile, il 10.12.1982, carta d'identità brasiliana n. (doc. 4), Parte_4 Numero_4 residente in [...], 100, SQ, Brasile;
nato a [...], Brasile, il 9.11.1986, carta d'identità brasiliana n. Parte_5
(doc. 5), residente in [...], SQ, Brasile;
Numero_5
nato a [...], Brasile, il 17.1.1994, carta d'identità̀ brasiliana n. Parte_6
(doc. 6), residente in [...]. Niepce da Silva, 144, Curitiba, Brasile;
NumeroDi_6 nata a [...], Brasile, il 31.1.2002, carta d'identità brasiliana n. Parte_7
(doc. 7), residente in [...]. Niepce da Silva, 144, Curitiba, Brasile;
NumeroDiC_7
nata a [...], Brasile, il 9.3.1995, carta d'identità brasiliana n. Parte_8
(doc. 8), residente in [...], 59, SQ, Brasile;
Numero_8
nata a [...], Brasile il 21.5.1987, carta d'identità brasiliana n. Parte_9
(doc. 9), residente in [...], 167, SQ, Brasile;
Numero_9
1 nato a [...], Brasile, il 5.3.2004, carta d'identità̀ brasiliana n. Parte_10 Numer_10
(doc. 10), residente in [...]008, 105, SQ, Brasile;
nata a [...], Brasile, il 13.12.2005 carta d'identità̀ brasiliana n. Parte_11
(doc. 11), residente in [...], 105, SQ, Brasile, Numer_11 tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Francesco Bedon (C.F. C.F._1
, NA AG (C.F. Email_1 C.F._2
ed EL ES (C.F. Email_2 C.F._3
, del Foro di Milano e domiciliati presso lo studio dell'Avv. Email_3
NA AG in Via Fontana n. 5, Milano
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza San Marco n. 63
RESISTENTE – NON COSTITUITO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei Sig.ri , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , e , per l'effetto, Parte_8 Parte_9 Parte_9 Parte_10 Parte_11 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Controparte_1 pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Per il resistente: non costituito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9.3.2024 e notificato il 5.10.2025, Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e hanno Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 agito per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea diretta da , nato a [...] il [...], da genitori italiani ( Persona_1 Persona_2
doc.19), emigrato in Brasile e deceduto senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
[...]
Più nello specifico, in relazione alla discendenza, i ricorrenti hanno esposto che:
2 - in data 11.11.1905 si è sposato a SQ con (doc. 20); dalla loro Persona_1 Persona_3 unione è nato, seppur prima del matrimonio, sempre a SQ il 22.11.1893, Persona_4
(doc. 21), il quale ha poi contratto matrimonio con il 13.11.1923; CP_2
- da e è nato a [...] il [...], (doc. 23) che in Per_4 CP_2 Parte_12 seguito (31.7.1948) ha contratto matrimonio il 31.7.1948 con generando cinque Controparte_3 figli, alcuni dei quali odierni ricorrenti: Persona_5 Persona_6 Parte_1
e Parte_2 Parte_3
- nato l'[...] a [...], si è coniugato l'8.9.1973 con (doc. 26), Persona_5 CP_4 generando nato il [...] a [...]. 27) e sposatosi sempre a SQ il Parte_4
16.10.2018 con (doc. 28) Controparte_5
- nata il [...] a [...]. 29), si è coniugata il 12.11.1983 sempre Persona_6
a SQ (SC) con (doc. 30), generando un figlio, odierno ricorrente: Controparte_6
, nato il [...] a [...]. 31) e sposatosi sempre a SQ il Parte_5
28.9.2018 con (doc. 32); Persona_7
- odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 33), si è coniugato il Parte_1
19.6.1993 a Curitiba con (doc. 34), generando due figli, odierni ricorrenti: CP_7 [...]
nato il [...] a [...]. 35) e nata il [...] a Parte_6 Parte_7
Curitiba (doc. 36);
- odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 37), si è coniugato il 2.5.1987 Parte_2 con (doc. 38), generando una figlia, odierna ricorrente: Controparte_8 Parte_8
(nata il [...]), doc. 39;
- odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 40), si è coniugato il 12.12.1986 Parte_3
a SQ con (doc. 41), per poi divorziare con sentenza del 27.5.1992 (doc. Controparte_9
42). Dalla loro unione, prima del divorzio, è nata una figlia, odierna ricorrente: , Parte_9 nata il [...] a [...]. 43) e coniugatasi con , il 19.7.2008 a Controparte_10
SQ (SC) assumendo il nome di (doc. 44); Parte_9
- dall'unione di ed un'altra compagna, dopo la fine del suo matrimonio, sono nati altri Parte_3 due figli, odierni ricorrenti: nato il [...] a [...]. 45) e Parte_10 [...]
nata il [...] a [...]. 46); mentre è stata Parte_11 Parte_11 dichiarata alla nascita dal padre, che trasmette la cittadinanza, non lo è stato, Parte_10 motivo per cui è stato redatto atto di riconoscimento notarile (doc. 47).
Gli odierni richiedenti hanno tentato di prenotare un appuntamento per l'avvio della procedura di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia a Curitiba, ma senza successo (doc. 49
e da 50 a 60); in ogni caso, le tempistiche sono estremamente lunghe e superiori ai limiti di legge (doc.
61, 62).
Il non si è costituito in giudizio. Il P.M. non ha rassegnato conclusioni. Controparte_1
3 ***
2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della legge citata prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso in esame, l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di Persona_1 questo Tribunale nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In termini generali, si deve ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla L. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione (il presente giudizio è stato introdotto in data anteriore al D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025). In particolare, l'art. 1 lett. a) della L.
91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è quindi necessario dimostrare, principalmente mediante certificati del registro di stato civile, la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente, ciò
a cui hanno provveduto gli odierni ricorrenti attraverso i documenti allegati all'atto introduttivo.
Per quanto in atti, inoltre, non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (doc.66) e non Persona_1 ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che, a sua volta, l'ha comunicata ai suoi discendenti, per linea maschile, sicché questi sono anch'essi cittadini italiani. La conclusione va estesa anche a essendo stato dimostrato il suo Parte_10 inserimento nella discendenza dal comune avo.
4. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di avviare il procedimento in sede amministrativa, ma senza esito e che, comunque i tempi di definizione sono estremamente lunghi. Simili coordinate temporali si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto correttamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
4 5. I compensi seguono la soccombenza1 - non potendosi risolvere il generalizzato mancato rispetto di un termine stabilito per legge ai danni del privato titolare del diritto azionato – e sono liquidati come in dispositivo nei valori minimi (indeterminabile-complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria;
è riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4 c.2 D.M. 55/2014 per la pluralità di parti.
I difensori si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di Parte_11 discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi 3.777,80 per compensi professionali, oltre I.va., C.p.a. e spese generali, da versarsi in favore dei difensori antistatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, 3-10.12.2025
Depositato in Cancelleria il 10.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Panchieri
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 non può disporsi la compensazione sulla sola base della contumacia della controparte v. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5010
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in persona del Giudice,
Dott. Francesco Panchieri all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 3.12.2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4660/2024, promossa da: ato a SQ, Brasile, il 7.9.1957, carta d'identità brasiliana n. (doc. Parte_1 NumeroDi_1
1), residente in [...]. Niepce da Silva, 144, Curitiba, Brasile;
nato a [...], Brasile, il 27.8.1959, carta d'identità brasiliana n. (doc. 2), Parte_2 Nume_2 residente in [...], 59, SQ, Brasile;
nato a [...], Brasile, il 14.2.1965, carta d'identità brasiliana n. (doc. 3), Parte_3 Numero_3 residente in [...], 105, SQ, Brasile;
nato a [...], Brasile, il 10.12.1982, carta d'identità brasiliana n. (doc. 4), Parte_4 Numero_4 residente in [...], 100, SQ, Brasile;
nato a [...], Brasile, il 9.11.1986, carta d'identità brasiliana n. Parte_5
(doc. 5), residente in [...], SQ, Brasile;
Numero_5
nato a [...], Brasile, il 17.1.1994, carta d'identità̀ brasiliana n. Parte_6
(doc. 6), residente in [...]. Niepce da Silva, 144, Curitiba, Brasile;
NumeroDi_6 nata a [...], Brasile, il 31.1.2002, carta d'identità brasiliana n. Parte_7
(doc. 7), residente in [...]. Niepce da Silva, 144, Curitiba, Brasile;
NumeroDiC_7
nata a [...], Brasile, il 9.3.1995, carta d'identità brasiliana n. Parte_8
(doc. 8), residente in [...], 59, SQ, Brasile;
Numero_8
nata a [...], Brasile il 21.5.1987, carta d'identità brasiliana n. Parte_9
(doc. 9), residente in [...], 167, SQ, Brasile;
Numero_9
1 nato a [...], Brasile, il 5.3.2004, carta d'identità̀ brasiliana n. Parte_10 Numer_10
(doc. 10), residente in [...]008, 105, SQ, Brasile;
nata a [...], Brasile, il 13.12.2005 carta d'identità̀ brasiliana n. Parte_11
(doc. 11), residente in [...], 105, SQ, Brasile, Numer_11 tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Francesco Bedon (C.F. C.F._1
, NA AG (C.F. Email_1 C.F._2
ed EL ES (C.F. Email_2 C.F._3
, del Foro di Milano e domiciliati presso lo studio dell'Avv. Email_3
NA AG in Via Fontana n. 5, Milano
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza San Marco n. 63
RESISTENTE – NON COSTITUITO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei Sig.ri , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , e , per l'effetto, Parte_8 Parte_9 Parte_9 Parte_10 Parte_11 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Controparte_1 pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Per il resistente: non costituito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9.3.2024 e notificato il 5.10.2025, Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e hanno Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 agito per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea diretta da , nato a [...] il [...], da genitori italiani ( Persona_1 Persona_2
doc.19), emigrato in Brasile e deceduto senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
[...]
Più nello specifico, in relazione alla discendenza, i ricorrenti hanno esposto che:
2 - in data 11.11.1905 si è sposato a SQ con (doc. 20); dalla loro Persona_1 Persona_3 unione è nato, seppur prima del matrimonio, sempre a SQ il 22.11.1893, Persona_4
(doc. 21), il quale ha poi contratto matrimonio con il 13.11.1923; CP_2
- da e è nato a [...] il [...], (doc. 23) che in Per_4 CP_2 Parte_12 seguito (31.7.1948) ha contratto matrimonio il 31.7.1948 con generando cinque Controparte_3 figli, alcuni dei quali odierni ricorrenti: Persona_5 Persona_6 Parte_1
e Parte_2 Parte_3
- nato l'[...] a [...], si è coniugato l'8.9.1973 con (doc. 26), Persona_5 CP_4 generando nato il [...] a [...]. 27) e sposatosi sempre a SQ il Parte_4
16.10.2018 con (doc. 28) Controparte_5
- nata il [...] a [...]. 29), si è coniugata il 12.11.1983 sempre Persona_6
a SQ (SC) con (doc. 30), generando un figlio, odierno ricorrente: Controparte_6
, nato il [...] a [...]. 31) e sposatosi sempre a SQ il Parte_5
28.9.2018 con (doc. 32); Persona_7
- odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 33), si è coniugato il Parte_1
19.6.1993 a Curitiba con (doc. 34), generando due figli, odierni ricorrenti: CP_7 [...]
nato il [...] a [...]. 35) e nata il [...] a Parte_6 Parte_7
Curitiba (doc. 36);
- odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 37), si è coniugato il 2.5.1987 Parte_2 con (doc. 38), generando una figlia, odierna ricorrente: Controparte_8 Parte_8
(nata il [...]), doc. 39;
- odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 40), si è coniugato il 12.12.1986 Parte_3
a SQ con (doc. 41), per poi divorziare con sentenza del 27.5.1992 (doc. Controparte_9
42). Dalla loro unione, prima del divorzio, è nata una figlia, odierna ricorrente: , Parte_9 nata il [...] a [...]. 43) e coniugatasi con , il 19.7.2008 a Controparte_10
SQ (SC) assumendo il nome di (doc. 44); Parte_9
- dall'unione di ed un'altra compagna, dopo la fine del suo matrimonio, sono nati altri Parte_3 due figli, odierni ricorrenti: nato il [...] a [...]. 45) e Parte_10 [...]
nata il [...] a [...]. 46); mentre è stata Parte_11 Parte_11 dichiarata alla nascita dal padre, che trasmette la cittadinanza, non lo è stato, Parte_10 motivo per cui è stato redatto atto di riconoscimento notarile (doc. 47).
Gli odierni richiedenti hanno tentato di prenotare un appuntamento per l'avvio della procedura di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia a Curitiba, ma senza successo (doc. 49
e da 50 a 60); in ogni caso, le tempistiche sono estremamente lunghe e superiori ai limiti di legge (doc.
61, 62).
Il non si è costituito in giudizio. Il P.M. non ha rassegnato conclusioni. Controparte_1
3 ***
2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della legge citata prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso in esame, l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di Persona_1 questo Tribunale nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In termini generali, si deve ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla L. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione (il presente giudizio è stato introdotto in data anteriore al D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025). In particolare, l'art. 1 lett. a) della L.
91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è quindi necessario dimostrare, principalmente mediante certificati del registro di stato civile, la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente, ciò
a cui hanno provveduto gli odierni ricorrenti attraverso i documenti allegati all'atto introduttivo.
Per quanto in atti, inoltre, non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (doc.66) e non Persona_1 ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che, a sua volta, l'ha comunicata ai suoi discendenti, per linea maschile, sicché questi sono anch'essi cittadini italiani. La conclusione va estesa anche a essendo stato dimostrato il suo Parte_10 inserimento nella discendenza dal comune avo.
4. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di avviare il procedimento in sede amministrativa, ma senza esito e che, comunque i tempi di definizione sono estremamente lunghi. Simili coordinate temporali si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto correttamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
4 5. I compensi seguono la soccombenza1 - non potendosi risolvere il generalizzato mancato rispetto di un termine stabilito per legge ai danni del privato titolare del diritto azionato – e sono liquidati come in dispositivo nei valori minimi (indeterminabile-complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria;
è riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4 c.2 D.M. 55/2014 per la pluralità di parti.
I difensori si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di Parte_11 discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi 3.777,80 per compensi professionali, oltre I.va., C.p.a. e spese generali, da versarsi in favore dei difensori antistatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, 3-10.12.2025
Depositato in Cancelleria il 10.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Panchieri
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 non può disporsi la compensazione sulla sola base della contumacia della controparte v. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5010