TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11713 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 44280/2023 RG, vertente
T R A
, Parte_1 nata a [...], il [...] C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo C.F._1
UD e con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, via Antonio Chinotto, 1, giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico, da intendersi apposta in calce alla comparsa di nuovo difensore, ai sensi dell'art. 83, comma
III, c.p.c.
ATTRICE
E
, CP_1
Pag. 1 a 17 nato a [...], il [...] (C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia, 66, presso lo studio degli avvocati Maurizio Rossi e Daniela d'Andrea che lo rappresentano e difendono in virtù del mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Piè di Marmo n. 28 in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., avv. Enrico Caratozzolo, giusta nomina del
30.10.23 il quale si difende in proprio ex art. 86 c.p.c. eleggendo domicilio in Roma Piazza Cavour 17.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17-6-2025, i procuratori delle parti chiedevano disporsi la causa in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio quale amministratore della CP_1
chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti domande: A) IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione cautelare dell'udienza per la sola istanza di revoca, con termine per la notifica dell'udienza alla controparte, la sussistenza dei presupposti in ordine al fumus boni iuris e periculum in mora, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, revocare, ai sensi dell'art. 2476 c.c., in via cautelare e urgente, l'amministratore della società e, conseguentemente, nominare Controparte_2
Pag. 2 a 17 l'amministratore giudiziale della società, da individuarsi nell'altro socio ovvero, in via subordinata, altro Parte_1 soggetto individuato dall'Autorità Giudiziaria;
B) NEL MERITO, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti in ordine al fumus boni iuris e periculum in mora, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, revocare, ai sensi dell'art. 2476 c.c., in via definitiva di merito, l'amministratore della società CP_2
e, conseguentemente, nominare l'amministratore giudiziale
[...] della società, da individuarsi nell'altro socio ovvero, Parte_1 in via subordinata, altro soggetto individuato dall'Autorità
Giudiziaria; C) SEMPRE NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità per mala gestio dell'attuale amministratore in carica, dott. per tutti i motivi di cui al presente CP_1 atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, per le gravi irregolarità gestorie poste in essere - inerenti, a titolo esemplificativo, gli accertamenti di natura fiscale, i reiterati esercizi dei diritti ispettivi e cautelari del socio, gli accessi ispettivi eseguiti, le somme versate a titolo risarcitorio per i dipendenti (€ 100.000,00) ovvero il valore perso dalla (€ 1.600.000,00), nonché per Controparte_2 tutte le ulteriori voci di danni ravvisabili - condannarlo, ex art. 2476 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, dalla società e dal socio anche ai Controparte_3 Parte_1 sensi dell'art. 2395 c.c., nella somma non inferiore ad €
1.000.000,00, ovvero la diversa minore e/o maggiore somma che verrà accertata in corso di giudizio e ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari e condanna a carico esclusivo personale del dott. ” CP_1
A fondamento della domanda, l'attrice, premesso di essere proprietaria di una quota rappresentante il 50% del capitale sociale di (il residuo 50% è invece detenuto dal CP_2 marito, ) assumeva che: CP_1
Pag. 3 a 17 -a far data dalla costituzione della società il convenuto ricopriva la carica di amministratore unico;
nel tempo la aveva “estromesso il socio dalla vita CP_4 societaria, denegando immotivatamente l'accesso alle informazioni
e documentazioni societarie”; aveva gestito “come proprio patrimonio CP_4 CP_2 personale in danno al socio, ai terzi e alla stessa società”;
-all'esito di un contenzioso di lavoro era stata CP_2 condannata a pagarle la somma di € 80.000,00:
-in detto contenzioso era emerso che una somma di € 210.000,00 era stata custodita nella cassaforte del ristorante di CP_2 somma che non era transitata nella contabilità ufficiale della società;
-le era stato impedito di accedere alla documentazione societaria, tanto da costringerla a promuovere un giudizio dinanzi a questo
Tribunale;
-era addebitale al convenuto la “falsa rappresentazione nei bilanci ovvero false informazioni rese al socio”;
-il convenuto le aveva “impedito al socio di presenziare alle assemblee” di approvazione dei bilanci, assemblee che sarebbero state convocate tardivamente o irritualmente;
non aveva dotato il ristorante del personale del livello CP_4 necessario, riconoscendo delle retribuzioni inferiori a quelle dovute;
-il aveva “utilizzato la società per promuovere azioni CP_1 pretestuose e infondate” nei suoi confronti;
-l'assemblea che l'approvazione del bilancio 2022 non era stata convocata.
Si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale
Ill.mo, disattesa ogni istanza, contraria e diversa:
- respingere le domande proposte dalla Sig.ra perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di disporre la revoca del Dr. nella sua qualità di amministratore unico della CP_1
Pag. 4 a 17 società convenuta, si chiede che il provvedimento venga subordinato alla prestazione di una cauzione a carico della Sig.ra nella misura e con le modalità che saranno ritenute Parte_1 opportune, coerentemente alla disposizione di cui all'art. 2476, comma 3, c.p.c.., in ogni caso, con vittoria di compensi e spese.”
Si costituiva in giudizio la in persona Controparte_2 del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di revoca per le ragioni sopra esposte;
2) Ritenere e dichiarare inammissibili e infondate le domande tutte proposte ex adverso;
3) Con vittoria di spese compensi.”
All'udienza del 17-6-2025 i procuratori delle parti chiedevano che la causa venisse rimessa per la decisione al Collegio.
Motivi della decisione
La domanda dell'attrice è infondata e va rigettata.
In via generale e schematica va ricordato che, accanto all'azione di risarcimento dei danni sofferti dalla società a causa della condotta di mala gestio dell'amministratore, azione esperibile anche dal socio di ex art. 2476, 3° comma, c.c., CP_2 quale sostituto processuale della società nel cui specifico interesse il socio agisce, ed accanto all'ipotesi dell'azione di risarcimento dei creditori sociali nel caso di “… inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”, alla luce dell'art. 2394 c.c. pacificamente applicabile anche alle S.r.l., il legislatore della riforma ha previsto, nel caso di lamentati danni direttamente sofferti in proprio dal socio per la condotta dell'amministratore, che “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori” (art. 2476, 7° comma, c.c.): si tratta di una norma identica a quella prevista dall'art. 2395 c.c. (vecchio Pag. 5 a 17 testo, ora corrispondente in maniera identica al primo comma dell'art. 2395 c.c. per le S.p.a.), a suo tempo applicabile alle
S.r.l. in forza dell'art. 2487 c.c. (vecchio testo).
In punto di rito e di integrità del contraddittorio, va ricordato che, mentre nel caso di esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte del socio in nome proprio, ma nell'interesse della società (citato art. 2476, 3° comma, c.c.), la società è litisconsorte necessario (cfr. Cass. 17493/2018) e quindi deve essere necessariamente citata in giudizio, se del caso in nome di un curatore speciale qualora l'azione sia proposta dal socio contro l'amministratore in carica, altrettanto non può dirsi nell'ipotesi di azione del socio per il risarcimento dei danni propri, direttamente sofferti dallo stesso per illecite condotte
(omissive o commissive) dell'amministratore, unico legittimato passivo.
Nel caso di specie, come risulta chiaramente dal contenuto dell'atto di citazione e dalle su richiamate conclusioni contenute nell'atto di citazione, si deve ritenere che l'attrice abbia esercitato tanto l'azione sociale di responsabilità, agendo come sostituto processuale della S.r.l. asseritamente danneggiata dalla prospettata condotta di mala gestio dell'amministratore, quanto l'azione di risarcimento per danni asseritamente sofferti in proprio sempre per condotta di mala gestio dell'amministratore.
Circa la domanda relativa all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ex artt. 2476, 1° e 3° comma, c.c., valgono le seguenti ulteriori osservazioni.
L'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede, per quanto di interesse, che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (primo comma) e che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi Pag. 6 a 17 irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi …”
(terzo comma).
In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.
La circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione -non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c..
Sul punto va ribadito che, nell'ottica del rafforzamento della tutela processuale della società, che pur mantiene il proprio autonomo diritto di azione per il risarcimento del danno subito, Pag. 7 a 17 l'art. 2476, 3° comma, c.c. si limita semplicemente a consentire al singolo socio di società a responsabilità limitata di far legittimamente valere nel processo in nome proprio, ma sempre solo ed esclusivamente nell'interesse della società, il diritto al risarcimento del danno cagionato al patrimonio della società stessa dall'inadempimento dell'amministratore alle obbligazioni che gli derivano dall'incarico di preposizione gestoria, di cui è titolare: si tratta pacificamente di una responsabilità di natura contrattuale, derivante dal rapporto che lega gli amministratori alla società; quindi il diritto fatto valere dal socio appartiene alla società, che potrebbe in ipotesi ugualmente esercitarlo, e la legge autorizza il socio ad esercitare in giudizio detto diritto nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), unica titolare del diritto, come del resto si desume anche dal citato art. 2476, quarto e quinto comma, c.c., sia pure, in quest'ultimo caso, con le possibili limitazioni poste dall'atto costitutivo ovvero dai quorum richiesti per acconsentire o opporsi alla rinuncia o alla transazione.
Dunque, il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è litisconsorte necessario nel caso appunto di azione del socio (cfr. Cass.
17493/2018) ed è -e rimane- titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa sarebbe pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.
Del resto, nulla vieta che tanto il socio quanto la società possano agire nei confronti dell'amministratore per il risarcimento dei danni causati alla società stessa, atteso che la società ed il socio, vieppiù se detentore -quest'ultimo- di una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale sociale
(arg. ex art. 2476, 5° comma, c.c.)- hanno una legittimazione concorrente e disgiuntiva in ordine all'identica azione sociale di responsabilità per risarcimento danni da mala gestio.
In conclusione, l'attrice era -ed è- legittimata ad agire per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti Pag. 8 a 17 del convenuto, amministratore unico della di cui CP_5 pacificamente l'attrice è socia, e correttamente si è provveduto all'evocazione in giudizio anche della predetta società, quale - come detto- litisconsorte necessario, in persona del nominato curatore speciale ex art. 81 c.p.c., attesa l'evidente situazione di conflitto di interessi fra la società, asseritamente danneggiata dalla condotta di mala gestio dell'amministratore in carica, e l'amministratore stesso, della cui responsabilità si tratta, quale indicato autore dei danni asseritamente sofferti dalla società.
Pertanto, riprendendo il discorso precedentemente introdotto, nei riguardi della società, nel cui interesse il socio sta agendo, non si pone una questione di mera litis denuntiatio, ma appunto di necessaria citazione ad integrazione del contraddittorio.
Definito il profilo della legittimazione attiva in ordine all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e preso atto dell'avvenuta corretta integrazione del contraddittorio nei confronti della società in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c, si tratta di verificare, prima di procedere oltre nel merito, la fondatezza o meno delle censure svolte nei confronti del convenuto.
Preliminarmente va ricordato che di revoca -ex art. 2476, 3° comma, c.c.- dell'amministratore di S.r.l. si può parlare solo in termini di revoca cautelare, se del caso proponibile anche ante causam.
Al riguardo, come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio, va ribadito che l'azione ex art. 2476, 3° comma, c.c. consente l'adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all'azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi invero escludere l'esistenza nel merito, in favore del socio, di un diritto alla revoca che consenta di rimuovere definitivamente gli amministratori al di fuori della procedura assembleare, di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c.; quindi non è prevista
Pag. 9 a 17 dall'ordinamento un'azione di merito, tendente alla sola revoca degli amministratori.
La soluzione qui prospettata, che nega l'esistenza di un diritto sostanziale del socio alla revoca degli amministratori dalla loro carica, si basa sulla considerazione che le azioni costitutive, quale deve considerarsi, attesa la sua pregnante incidenza sulla sfera giuridica dei soggetti incisi, quella volta a tale risultato, possono configurarsi ex art. 2908 c.c. solo nei casi previsti dalla legge, come p.es. per le società di persone
(art. 2259, u.c., c.c.).
A soluzioni differenti non si perviene neanche con riferimento a Corte Cost. 481/2005, in quanto la tesi, che sembrerebbe configurare la revoca come anticipatoria rispetto ad un'azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, era contenuta in un obiter dictum e nel corpo di una sentenza interpretativa di rigetto, come tale non vincolante per l'interprete.
Per mera completezza, si ricorda anche che presupposti per l'adozione di siffatto provvedimento cautelare tipico, oltre intuitivamente al permanere, al momento della decisione sull'istanza, del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica della cui revoca dalla carica si tratta, sono: 1) la verosimile fondatezza, in base ad una delibazione necessariamente sommaria, sia della lamentata violazione da parte dell'amministratore degli obblighi ad esso incombenti in base alla legge e all'atto costitutivo in dipendenza del rapporto gestorio con la società e sia del concreto pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall'inadempimento di tali obblighi;
2) la qualificazione dei fatti imputati all'amministratore, quali risultanti dalla predetta prospettazione del denunciante, in termini di 'gravi irregolarità nella gestione della società'.
Sempre per mera completezza va ribadito che, nel caso di revoca cautelare dell'amministratore ex art. 2476, 3° comma, c.c., non si può in alcun caso procedere alla nomina di un Pag. 10 a 17 amministratore giudiziario, come invece previsto nella procedura ex art. 2409 c.c., in quanto -come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio- sono i soci che devono procedere alla nomina di un nuovo amministratore, al posto di quello revocato in via cautelare.
Con riferimento al carattere generale sulla risarcibilità del danno ed in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, va ricordato che la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di S.r.l., al pari di quelli delle S.p.a., è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/2004- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/2008) il principio del Pag. 11 a 17 superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010).
In tale prospettiva è allora intuibile, dando così continuità all'orientamento dell'Ufficio, che le mere irregolarità formali, tanto nella redazione del bilancio quanto nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie (art. 2214 c.c.), non sono di per sé causa di danno e conseguentemente fonte di obbligo risarcitorio a carico dell'amministratore, dovendosi sempre verificare, ai fini risarcitori, l'esistenza di concreti danni patrimoniali sofferti dalla società in conseguenza della condotta dell'organo amministrativo.
Pag. 12 a 17 Dunque, le irregolarità formali di per sé non rilevano in termini di risarcimento del danno, unica questione rilevante nei giudizi di responsabilità, e ciò a prescindere da ogni altra implicazione o conseguenza giuridica, eventualmente da far valere in altra sede, anche eventualmente penale.
In relazione all'ambito della responsabilità ex art. 2476 c.c.
e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che l'inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo può essere desunto non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società (cfr. Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).
Premesso che di per sé l'approvazione del bilancio di esercizio non sarebbe causa di esonero da responsabilità per gli amministratori (cfr. art. 2476, 8° comma, c.c.), va ricordato che le mere irregolarità formali non sono di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, in quanto la mera irregolarità formale nella redazione del bilancio non causa un danno patrimoniale alla società, avendo invero il bilancio solo la funzione di fornire, in chiave conoscitiva per i soci, i terzi ed in generale il mercato, la 'fotografia' del quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un dato momento.
Pag. 13 a 17 La domanda ex art. 2476, 3° comma, c.c. deve pertanto essere respinta.
Miglior sorte non arride alla distinta e contestuale domanda ex art. 2476, 7° comma, c.c. per il risarcimento dei pretesi danni patrimoniali, asseritamente sofferti in proprio dalla socia attrice.
Per quanto riguarda la legittimazione attiva, si osserva che la stessa va riconosciuta in capo al socio, in quanto si tratta di un diritto proprio, mentre non vi sono dubbi sulla legittimazione passiva in capo all'amministratore; in relazione a detta domanda invece non è parte necessaria la società, in quanto appunto si tratta di danni personali del socio di cui l'interessato richiede il risarcimento al preteso responsabile, cioè all'amministratore.
Per l'accertamento di una tale responsabilità ex art, 2476, 6° comma, c.c., è richiesto un nesso di diretta derivazione causale fra il danno asseritamente sofferto dal socio e la condotta di mala gestio dell'amministratore, senza che possano assumere rilievo i c.d. danni riflessi, cioè conseguenti a quelli sofferti dalla società.
Tradizionalmente, anche se non mancano orientamenti difformi, si ritiene che detta responsabilità vada ricondotta nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con tutto quello che ciò comporta in termini di oneri allegatori e probatori.
Come ribadito da Cass. SU 26972/2008, la previsione generale di cui all'art. 2043 c.c. presuppone la preventiva dimostrazione, da parte del preteso danneggiato, dell'esistenza degli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile sia a livello soggettivo (dolo o colpa) sia a livello oggettivo (condotta, nesso causale fra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, causata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e danno, che ne consegue: a tal riguardo -come detto- la giurisprudenza di legittimità, abbandonando la ricostruzione della fattispecie in termini di danno-evento, privilegia infatti l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza) (cfr. per tutte, su quest'ultimo Pag. 14 a 17 profilo, Cass. 16525/2003 in motivazione: “….Nella struttura della responsabilità aquiliana il danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale non si identifica con l'evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell'elemento materiale ed, in buona sostanza, del fatto illecito) ma e' una conseguenza dello stesso, cioe' un pregiudizio (o, se si vuole, una perdita intesa in senso ampio, cioe' come elemento negativo rispetto alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale) subito dal danneggiato, …”).
Tornando al caso che qui ci occupa e richiamate le allegazioni di parte attrice, si osserva che, se possibile, in questo caso la domanda è priva di qualsivoglia prova, su quelle che possano essere state le condotte direttamente lesive patite
L'assoluta genericità ed indeterminatezza delle allegazioni con riferimento all'individuazione stessa di effettivi danni diretti sofferti dall'attrice per la condotta dell'amministratore e non configurantisi come mera conseguenza riflessa dei danni in ipotesi sofferti dalla società, non può che portare al rigetto della domanda anche in parte qua.
Alla luce del richiamato quadro fattuale e giurisprudenziale e ribadito che l'attrice ha inteso agire anche per il risarcimento dei pretesi danni direttamente sofferti in proprio (art. 2476, 7° comma,
c.c.), va rigettata la domanda attrice, in quanto appunto, in base alle sue stesse allegazioni, il preteso danno sarebbe unicamente conseguenza dell'allegato, ma peraltro neanche dimostrato, danno arrecato alla società.
In definitiva parte attrice, con riferimento alle censure rappresentate, non ha allegato alcun danno né ha fornito alcuna prova da cui dedurre la sussistenza del danno e l'eventuale quantificazione dello stesso.
Per quanto concerne l'assunto del convenuto relativo alla qualità di amministratore di fatto della che Controparte_2 avrebbe svolto e della mala gestio che sarebbe stata da Parte_1 lei posta in essere, deve rilevarsi che al riguardo non è stata
Pag. 15 a 17 offerta prova alcuna.
Giova premettere che, per costante giurisprudenza,
l'amministratore di fatto di una società, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione.
L'attribuzione della qualità di amministratore di fatto postula che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale.
Non è tuttavia richiesta la riferibilità degli atti compiuti all'intero spettro delle attività amministrative, risultando sufficiente un intervento incisivo e non occasionale, che, in quanto idoneo ad influenzare le scelte imprenditoriali in settori chiave, sia tale da improntare di sé l'operato complessivo della società, condizionandone le scelte operative (cfr. Cass. civ. n. 21567 del
18/09/2017; Cass. civ. n. 28819 del 5/12/2008; Cass. civ. n. 9795 del 14/09/1999).
Nella specie, non è stata fornita idonea prova che l'attrice abbia agito come amministratore di fatto, mentre dalle risultanze in atti emerge che ella è stata solamente esecutrice rispetto alle mansioni proprie di un lavoratore dipendente, qualifica, peraltro, riconosciutale anche dal Tribunale di Roma-sezione lavoro.
Ad colorandum, giova affermare che la definizione nel merito della vicenda per cui è lite, si rivela assorbente rispetto a qualsiasi problematica di carattere cautelare.
Risultando soccombenti la parti attrice e quella convenuta circa le domande rispettivamente proposte, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite, mentre, con riferimento alla in persona Controparte_2 del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., le spese di lite seguono la
Pag. 16 a 17 soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, quale amministratore della CP_1 Controparte_2 respinge la domanda proposta da quale CP_1 amministratore della nei confronti di Controparte_2 [...]
; Pt_1 spese di lite compensate tra parte attrice e parte convenuta;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di in persona del curatore speciale ex art. Controparte_2
78 c.p.c., che liquida, in complessivi € 15.885,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 22-7-
2025
il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 17 a 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 44280/2023 RG, vertente
T R A
, Parte_1 nata a [...], il [...] C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo C.F._1
UD e con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, via Antonio Chinotto, 1, giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico, da intendersi apposta in calce alla comparsa di nuovo difensore, ai sensi dell'art. 83, comma
III, c.p.c.
ATTRICE
E
, CP_1
Pag. 1 a 17 nato a [...], il [...] (C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia, 66, presso lo studio degli avvocati Maurizio Rossi e Daniela d'Andrea che lo rappresentano e difendono in virtù del mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Piè di Marmo n. 28 in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., avv. Enrico Caratozzolo, giusta nomina del
30.10.23 il quale si difende in proprio ex art. 86 c.p.c. eleggendo domicilio in Roma Piazza Cavour 17.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17-6-2025, i procuratori delle parti chiedevano disporsi la causa in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio quale amministratore della CP_1
chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti domande: A) IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione cautelare dell'udienza per la sola istanza di revoca, con termine per la notifica dell'udienza alla controparte, la sussistenza dei presupposti in ordine al fumus boni iuris e periculum in mora, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, revocare, ai sensi dell'art. 2476 c.c., in via cautelare e urgente, l'amministratore della società e, conseguentemente, nominare Controparte_2
Pag. 2 a 17 l'amministratore giudiziale della società, da individuarsi nell'altro socio ovvero, in via subordinata, altro Parte_1 soggetto individuato dall'Autorità Giudiziaria;
B) NEL MERITO, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti in ordine al fumus boni iuris e periculum in mora, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, revocare, ai sensi dell'art. 2476 c.c., in via definitiva di merito, l'amministratore della società CP_2
e, conseguentemente, nominare l'amministratore giudiziale
[...] della società, da individuarsi nell'altro socio ovvero, Parte_1 in via subordinata, altro soggetto individuato dall'Autorità
Giudiziaria; C) SEMPRE NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità per mala gestio dell'attuale amministratore in carica, dott. per tutti i motivi di cui al presente CP_1 atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, per le gravi irregolarità gestorie poste in essere - inerenti, a titolo esemplificativo, gli accertamenti di natura fiscale, i reiterati esercizi dei diritti ispettivi e cautelari del socio, gli accessi ispettivi eseguiti, le somme versate a titolo risarcitorio per i dipendenti (€ 100.000,00) ovvero il valore perso dalla (€ 1.600.000,00), nonché per Controparte_2 tutte le ulteriori voci di danni ravvisabili - condannarlo, ex art. 2476 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, dalla società e dal socio anche ai Controparte_3 Parte_1 sensi dell'art. 2395 c.c., nella somma non inferiore ad €
1.000.000,00, ovvero la diversa minore e/o maggiore somma che verrà accertata in corso di giudizio e ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari e condanna a carico esclusivo personale del dott. ” CP_1
A fondamento della domanda, l'attrice, premesso di essere proprietaria di una quota rappresentante il 50% del capitale sociale di (il residuo 50% è invece detenuto dal CP_2 marito, ) assumeva che: CP_1
Pag. 3 a 17 -a far data dalla costituzione della società il convenuto ricopriva la carica di amministratore unico;
nel tempo la aveva “estromesso il socio dalla vita CP_4 societaria, denegando immotivatamente l'accesso alle informazioni
e documentazioni societarie”; aveva gestito “come proprio patrimonio CP_4 CP_2 personale in danno al socio, ai terzi e alla stessa società”;
-all'esito di un contenzioso di lavoro era stata CP_2 condannata a pagarle la somma di € 80.000,00:
-in detto contenzioso era emerso che una somma di € 210.000,00 era stata custodita nella cassaforte del ristorante di CP_2 somma che non era transitata nella contabilità ufficiale della società;
-le era stato impedito di accedere alla documentazione societaria, tanto da costringerla a promuovere un giudizio dinanzi a questo
Tribunale;
-era addebitale al convenuto la “falsa rappresentazione nei bilanci ovvero false informazioni rese al socio”;
-il convenuto le aveva “impedito al socio di presenziare alle assemblee” di approvazione dei bilanci, assemblee che sarebbero state convocate tardivamente o irritualmente;
non aveva dotato il ristorante del personale del livello CP_4 necessario, riconoscendo delle retribuzioni inferiori a quelle dovute;
-il aveva “utilizzato la società per promuovere azioni CP_1 pretestuose e infondate” nei suoi confronti;
-l'assemblea che l'approvazione del bilancio 2022 non era stata convocata.
Si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale
Ill.mo, disattesa ogni istanza, contraria e diversa:
- respingere le domande proposte dalla Sig.ra perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di disporre la revoca del Dr. nella sua qualità di amministratore unico della CP_1
Pag. 4 a 17 società convenuta, si chiede che il provvedimento venga subordinato alla prestazione di una cauzione a carico della Sig.ra nella misura e con le modalità che saranno ritenute Parte_1 opportune, coerentemente alla disposizione di cui all'art. 2476, comma 3, c.p.c.., in ogni caso, con vittoria di compensi e spese.”
Si costituiva in giudizio la in persona Controparte_2 del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di revoca per le ragioni sopra esposte;
2) Ritenere e dichiarare inammissibili e infondate le domande tutte proposte ex adverso;
3) Con vittoria di spese compensi.”
All'udienza del 17-6-2025 i procuratori delle parti chiedevano che la causa venisse rimessa per la decisione al Collegio.
Motivi della decisione
La domanda dell'attrice è infondata e va rigettata.
In via generale e schematica va ricordato che, accanto all'azione di risarcimento dei danni sofferti dalla società a causa della condotta di mala gestio dell'amministratore, azione esperibile anche dal socio di ex art. 2476, 3° comma, c.c., CP_2 quale sostituto processuale della società nel cui specifico interesse il socio agisce, ed accanto all'ipotesi dell'azione di risarcimento dei creditori sociali nel caso di “… inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”, alla luce dell'art. 2394 c.c. pacificamente applicabile anche alle S.r.l., il legislatore della riforma ha previsto, nel caso di lamentati danni direttamente sofferti in proprio dal socio per la condotta dell'amministratore, che “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori” (art. 2476, 7° comma, c.c.): si tratta di una norma identica a quella prevista dall'art. 2395 c.c. (vecchio Pag. 5 a 17 testo, ora corrispondente in maniera identica al primo comma dell'art. 2395 c.c. per le S.p.a.), a suo tempo applicabile alle
S.r.l. in forza dell'art. 2487 c.c. (vecchio testo).
In punto di rito e di integrità del contraddittorio, va ricordato che, mentre nel caso di esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte del socio in nome proprio, ma nell'interesse della società (citato art. 2476, 3° comma, c.c.), la società è litisconsorte necessario (cfr. Cass. 17493/2018) e quindi deve essere necessariamente citata in giudizio, se del caso in nome di un curatore speciale qualora l'azione sia proposta dal socio contro l'amministratore in carica, altrettanto non può dirsi nell'ipotesi di azione del socio per il risarcimento dei danni propri, direttamente sofferti dallo stesso per illecite condotte
(omissive o commissive) dell'amministratore, unico legittimato passivo.
Nel caso di specie, come risulta chiaramente dal contenuto dell'atto di citazione e dalle su richiamate conclusioni contenute nell'atto di citazione, si deve ritenere che l'attrice abbia esercitato tanto l'azione sociale di responsabilità, agendo come sostituto processuale della S.r.l. asseritamente danneggiata dalla prospettata condotta di mala gestio dell'amministratore, quanto l'azione di risarcimento per danni asseritamente sofferti in proprio sempre per condotta di mala gestio dell'amministratore.
Circa la domanda relativa all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ex artt. 2476, 1° e 3° comma, c.c., valgono le seguenti ulteriori osservazioni.
L'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede, per quanto di interesse, che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (primo comma) e che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi Pag. 6 a 17 irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi …”
(terzo comma).
In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.
La circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione -non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c..
Sul punto va ribadito che, nell'ottica del rafforzamento della tutela processuale della società, che pur mantiene il proprio autonomo diritto di azione per il risarcimento del danno subito, Pag. 7 a 17 l'art. 2476, 3° comma, c.c. si limita semplicemente a consentire al singolo socio di società a responsabilità limitata di far legittimamente valere nel processo in nome proprio, ma sempre solo ed esclusivamente nell'interesse della società, il diritto al risarcimento del danno cagionato al patrimonio della società stessa dall'inadempimento dell'amministratore alle obbligazioni che gli derivano dall'incarico di preposizione gestoria, di cui è titolare: si tratta pacificamente di una responsabilità di natura contrattuale, derivante dal rapporto che lega gli amministratori alla società; quindi il diritto fatto valere dal socio appartiene alla società, che potrebbe in ipotesi ugualmente esercitarlo, e la legge autorizza il socio ad esercitare in giudizio detto diritto nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), unica titolare del diritto, come del resto si desume anche dal citato art. 2476, quarto e quinto comma, c.c., sia pure, in quest'ultimo caso, con le possibili limitazioni poste dall'atto costitutivo ovvero dai quorum richiesti per acconsentire o opporsi alla rinuncia o alla transazione.
Dunque, il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è litisconsorte necessario nel caso appunto di azione del socio (cfr. Cass.
17493/2018) ed è -e rimane- titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa sarebbe pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.
Del resto, nulla vieta che tanto il socio quanto la società possano agire nei confronti dell'amministratore per il risarcimento dei danni causati alla società stessa, atteso che la società ed il socio, vieppiù se detentore -quest'ultimo- di una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale sociale
(arg. ex art. 2476, 5° comma, c.c.)- hanno una legittimazione concorrente e disgiuntiva in ordine all'identica azione sociale di responsabilità per risarcimento danni da mala gestio.
In conclusione, l'attrice era -ed è- legittimata ad agire per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti Pag. 8 a 17 del convenuto, amministratore unico della di cui CP_5 pacificamente l'attrice è socia, e correttamente si è provveduto all'evocazione in giudizio anche della predetta società, quale - come detto- litisconsorte necessario, in persona del nominato curatore speciale ex art. 81 c.p.c., attesa l'evidente situazione di conflitto di interessi fra la società, asseritamente danneggiata dalla condotta di mala gestio dell'amministratore in carica, e l'amministratore stesso, della cui responsabilità si tratta, quale indicato autore dei danni asseritamente sofferti dalla società.
Pertanto, riprendendo il discorso precedentemente introdotto, nei riguardi della società, nel cui interesse il socio sta agendo, non si pone una questione di mera litis denuntiatio, ma appunto di necessaria citazione ad integrazione del contraddittorio.
Definito il profilo della legittimazione attiva in ordine all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e preso atto dell'avvenuta corretta integrazione del contraddittorio nei confronti della società in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c, si tratta di verificare, prima di procedere oltre nel merito, la fondatezza o meno delle censure svolte nei confronti del convenuto.
Preliminarmente va ricordato che di revoca -ex art. 2476, 3° comma, c.c.- dell'amministratore di S.r.l. si può parlare solo in termini di revoca cautelare, se del caso proponibile anche ante causam.
Al riguardo, come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio, va ribadito che l'azione ex art. 2476, 3° comma, c.c. consente l'adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all'azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi invero escludere l'esistenza nel merito, in favore del socio, di un diritto alla revoca che consenta di rimuovere definitivamente gli amministratori al di fuori della procedura assembleare, di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c.; quindi non è prevista
Pag. 9 a 17 dall'ordinamento un'azione di merito, tendente alla sola revoca degli amministratori.
La soluzione qui prospettata, che nega l'esistenza di un diritto sostanziale del socio alla revoca degli amministratori dalla loro carica, si basa sulla considerazione che le azioni costitutive, quale deve considerarsi, attesa la sua pregnante incidenza sulla sfera giuridica dei soggetti incisi, quella volta a tale risultato, possono configurarsi ex art. 2908 c.c. solo nei casi previsti dalla legge, come p.es. per le società di persone
(art. 2259, u.c., c.c.).
A soluzioni differenti non si perviene neanche con riferimento a Corte Cost. 481/2005, in quanto la tesi, che sembrerebbe configurare la revoca come anticipatoria rispetto ad un'azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, era contenuta in un obiter dictum e nel corpo di una sentenza interpretativa di rigetto, come tale non vincolante per l'interprete.
Per mera completezza, si ricorda anche che presupposti per l'adozione di siffatto provvedimento cautelare tipico, oltre intuitivamente al permanere, al momento della decisione sull'istanza, del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica della cui revoca dalla carica si tratta, sono: 1) la verosimile fondatezza, in base ad una delibazione necessariamente sommaria, sia della lamentata violazione da parte dell'amministratore degli obblighi ad esso incombenti in base alla legge e all'atto costitutivo in dipendenza del rapporto gestorio con la società e sia del concreto pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall'inadempimento di tali obblighi;
2) la qualificazione dei fatti imputati all'amministratore, quali risultanti dalla predetta prospettazione del denunciante, in termini di 'gravi irregolarità nella gestione della società'.
Sempre per mera completezza va ribadito che, nel caso di revoca cautelare dell'amministratore ex art. 2476, 3° comma, c.c., non si può in alcun caso procedere alla nomina di un Pag. 10 a 17 amministratore giudiziario, come invece previsto nella procedura ex art. 2409 c.c., in quanto -come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio- sono i soci che devono procedere alla nomina di un nuovo amministratore, al posto di quello revocato in via cautelare.
Con riferimento al carattere generale sulla risarcibilità del danno ed in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, va ricordato che la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di S.r.l., al pari di quelli delle S.p.a., è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/2004- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/2008) il principio del Pag. 11 a 17 superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010).
In tale prospettiva è allora intuibile, dando così continuità all'orientamento dell'Ufficio, che le mere irregolarità formali, tanto nella redazione del bilancio quanto nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie (art. 2214 c.c.), non sono di per sé causa di danno e conseguentemente fonte di obbligo risarcitorio a carico dell'amministratore, dovendosi sempre verificare, ai fini risarcitori, l'esistenza di concreti danni patrimoniali sofferti dalla società in conseguenza della condotta dell'organo amministrativo.
Pag. 12 a 17 Dunque, le irregolarità formali di per sé non rilevano in termini di risarcimento del danno, unica questione rilevante nei giudizi di responsabilità, e ciò a prescindere da ogni altra implicazione o conseguenza giuridica, eventualmente da far valere in altra sede, anche eventualmente penale.
In relazione all'ambito della responsabilità ex art. 2476 c.c.
e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che l'inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo può essere desunto non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società (cfr. Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).
Premesso che di per sé l'approvazione del bilancio di esercizio non sarebbe causa di esonero da responsabilità per gli amministratori (cfr. art. 2476, 8° comma, c.c.), va ricordato che le mere irregolarità formali non sono di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, in quanto la mera irregolarità formale nella redazione del bilancio non causa un danno patrimoniale alla società, avendo invero il bilancio solo la funzione di fornire, in chiave conoscitiva per i soci, i terzi ed in generale il mercato, la 'fotografia' del quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un dato momento.
Pag. 13 a 17 La domanda ex art. 2476, 3° comma, c.c. deve pertanto essere respinta.
Miglior sorte non arride alla distinta e contestuale domanda ex art. 2476, 7° comma, c.c. per il risarcimento dei pretesi danni patrimoniali, asseritamente sofferti in proprio dalla socia attrice.
Per quanto riguarda la legittimazione attiva, si osserva che la stessa va riconosciuta in capo al socio, in quanto si tratta di un diritto proprio, mentre non vi sono dubbi sulla legittimazione passiva in capo all'amministratore; in relazione a detta domanda invece non è parte necessaria la società, in quanto appunto si tratta di danni personali del socio di cui l'interessato richiede il risarcimento al preteso responsabile, cioè all'amministratore.
Per l'accertamento di una tale responsabilità ex art, 2476, 6° comma, c.c., è richiesto un nesso di diretta derivazione causale fra il danno asseritamente sofferto dal socio e la condotta di mala gestio dell'amministratore, senza che possano assumere rilievo i c.d. danni riflessi, cioè conseguenti a quelli sofferti dalla società.
Tradizionalmente, anche se non mancano orientamenti difformi, si ritiene che detta responsabilità vada ricondotta nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con tutto quello che ciò comporta in termini di oneri allegatori e probatori.
Come ribadito da Cass. SU 26972/2008, la previsione generale di cui all'art. 2043 c.c. presuppone la preventiva dimostrazione, da parte del preteso danneggiato, dell'esistenza degli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile sia a livello soggettivo (dolo o colpa) sia a livello oggettivo (condotta, nesso causale fra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, causata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e danno, che ne consegue: a tal riguardo -come detto- la giurisprudenza di legittimità, abbandonando la ricostruzione della fattispecie in termini di danno-evento, privilegia infatti l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza) (cfr. per tutte, su quest'ultimo Pag. 14 a 17 profilo, Cass. 16525/2003 in motivazione: “….Nella struttura della responsabilità aquiliana il danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale non si identifica con l'evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell'elemento materiale ed, in buona sostanza, del fatto illecito) ma e' una conseguenza dello stesso, cioe' un pregiudizio (o, se si vuole, una perdita intesa in senso ampio, cioe' come elemento negativo rispetto alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale) subito dal danneggiato, …”).
Tornando al caso che qui ci occupa e richiamate le allegazioni di parte attrice, si osserva che, se possibile, in questo caso la domanda è priva di qualsivoglia prova, su quelle che possano essere state le condotte direttamente lesive patite
L'assoluta genericità ed indeterminatezza delle allegazioni con riferimento all'individuazione stessa di effettivi danni diretti sofferti dall'attrice per la condotta dell'amministratore e non configurantisi come mera conseguenza riflessa dei danni in ipotesi sofferti dalla società, non può che portare al rigetto della domanda anche in parte qua.
Alla luce del richiamato quadro fattuale e giurisprudenziale e ribadito che l'attrice ha inteso agire anche per il risarcimento dei pretesi danni direttamente sofferti in proprio (art. 2476, 7° comma,
c.c.), va rigettata la domanda attrice, in quanto appunto, in base alle sue stesse allegazioni, il preteso danno sarebbe unicamente conseguenza dell'allegato, ma peraltro neanche dimostrato, danno arrecato alla società.
In definitiva parte attrice, con riferimento alle censure rappresentate, non ha allegato alcun danno né ha fornito alcuna prova da cui dedurre la sussistenza del danno e l'eventuale quantificazione dello stesso.
Per quanto concerne l'assunto del convenuto relativo alla qualità di amministratore di fatto della che Controparte_2 avrebbe svolto e della mala gestio che sarebbe stata da Parte_1 lei posta in essere, deve rilevarsi che al riguardo non è stata
Pag. 15 a 17 offerta prova alcuna.
Giova premettere che, per costante giurisprudenza,
l'amministratore di fatto di una società, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione.
L'attribuzione della qualità di amministratore di fatto postula che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale.
Non è tuttavia richiesta la riferibilità degli atti compiuti all'intero spettro delle attività amministrative, risultando sufficiente un intervento incisivo e non occasionale, che, in quanto idoneo ad influenzare le scelte imprenditoriali in settori chiave, sia tale da improntare di sé l'operato complessivo della società, condizionandone le scelte operative (cfr. Cass. civ. n. 21567 del
18/09/2017; Cass. civ. n. 28819 del 5/12/2008; Cass. civ. n. 9795 del 14/09/1999).
Nella specie, non è stata fornita idonea prova che l'attrice abbia agito come amministratore di fatto, mentre dalle risultanze in atti emerge che ella è stata solamente esecutrice rispetto alle mansioni proprie di un lavoratore dipendente, qualifica, peraltro, riconosciutale anche dal Tribunale di Roma-sezione lavoro.
Ad colorandum, giova affermare che la definizione nel merito della vicenda per cui è lite, si rivela assorbente rispetto a qualsiasi problematica di carattere cautelare.
Risultando soccombenti la parti attrice e quella convenuta circa le domande rispettivamente proposte, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite, mentre, con riferimento alla in persona Controparte_2 del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., le spese di lite seguono la
Pag. 16 a 17 soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, quale amministratore della CP_1 Controparte_2 respinge la domanda proposta da quale CP_1 amministratore della nei confronti di Controparte_2 [...]
; Pt_1 spese di lite compensate tra parte attrice e parte convenuta;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di in persona del curatore speciale ex art. Controparte_2
78 c.p.c., che liquida, in complessivi € 15.885,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 22-7-
2025
il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 17 a 17