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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4684/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre
TRA
, rappresentate e difese Parte_1 dall'avv. Pasquale Villani, come da procura in atti;
ATTRICI
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Grimaldi, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6/10/2017
[...]
e convenivano in giudizio la società Pt_1 Parte_1 [...]
, chiedendo al giudice, in via principale, di Controparte_1 accertare e dichiarare, anche ex art.2652, n.3 c.c., l'autenticità delle firme apposte in calce alla scrittura privata del 04.06.2007 dai sigg. , Parte_1 ed il sig. in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 CP_1 [...]
e che con siffatta scrittura Parte_2 privata le parti avevano tra loro concluso una compravendita perfetta ed efficace tra le parti e, per l'effetto, dichiarare che le attrici sono proprietarie sin dal 04.06.07 delle unità immobiliari indicate nella premessa della scrittura privata e precisamente: A) Fondo rustico di natura vigneto in alla località “Casamarante” via XXIV Maggio, con entrostante CP_1 fabbricato (particelle 71 e 506) della superficie catastale di are diciasette e centiare ottantatre, riportato in catasto terreni del Comune di al foglio CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 1, particella n.505, vigneto are 11,57 RDL 173,55 e RAL 42,81 e particella n.509, vigneto are 6,26 RDL 93,90 e RAL 23,16; B) Vano terraneo ad uso di garage in alla medesima località Casamarante, via XXIV Maggio, CP_1 insistente sul fondo di cui al punto A), completamente interrato per tre lati, con porta di accesso fuori terra nell'angolo sud-ovest, riportato in catasto terreni del Comune di al foglio 1, particella n.71 fabbricato da CP_1 accertare all'urbano are 1,79; C) Fabbricato urbano in alla predetta CP_1 località Casamarante, via XXIV Maggio entrostante il fondo di cui al punto
A) composto da: un vano cantinato comunicante con cisterna oggi adibito parimenti a cantina;
tre vani a piano terra con corrispondente e retrostante locale terraneo al rustico interrato, al lato est, con forno annesso;
quattro vani, cucina, wc e locale veranda in primo piano tutto coperto in parte da tetto ed in parte a terrazza, con scala in fabbrica coperta dal piano terra sino al tetto;
riportato in catasto edilizio del Comune di al foglio 1, particella CP_1
n.506, A/2, cl.2^, vani 13,5, RCL 1566; D) Piccola zona di terreno alla località “Casamarante” via XXIV Maggio, poco discosta dai cespiti “A”, “B” e “C”, della superficie catastale di are una e centiare tre, riportato in catasto terreni del Comune di al foglio 1, particella n.536, vigneto are 1,03 CP_1
RDL 19,06 e RAL 4,12 e particella n.509, vigneto are 6,26 RDL 93,90 e RAL
23,16. In via subordinata ed alternativa alla domanda principale, nel caso in cui non si dovesse ritenere che con la scrittura del 04.06.07 i contraenti non ebbero a concludere una compravendita perfetta, la attrici chiedevano di accertare e dichiarare, anche ex art.2652, n.3, c.c., l'autenticità delle firme apposte in calce alla predetta scrittura privata dai sigg. , Parte_1 [...] ed il sig. in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 CP_1 [...]
e per l'effetto, trasferire ex Parte_2 art.2932 c.c. in favore delle attrici la proprietà delle medesime unità immobiliari. Chiedevano, inoltre, in ogni caso, di ordinare al Conservatore dei RR.II. di Salerno di trascrivere senza sua responsabilità l'emananda sentenza di accoglimento e di fare di essa annotazione al margine della trascrizione della citazione, con spese, tutte, a carico di parte convenuta;
nonché condannare parte convenuta al risarcimento dei danni da quantificarsi secondo giustizia entro il limite di euro 50.000,00, con rinuncia ad ogni eventuale eccedenza. Deducevano che nella scrittura privata le parti acquirente e venditrice avevano stabilito il prezzo della vendita dei suddetti cespiti in complessivi euro 84.000,00 pagato alla convenuta, che ne aveva rilasciato quietanza, immettendo le attrici del possesso degli immobili. A prova della domanda le attrici producevano il contratto di vendita intercorso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 tra le parti in data 04.06.2007; le visure ipocatastali degli immobili oggetto di giudizio (Comune di fol.1 p.lle nn.536, 506, 71, 509 e 505), il titolo CP_1 di provenienza di tale compendio immobiliare (atto di vendita del 23.11.78 a rogiti del notaio Racc. 4027, Rep.13269 e relativa nota di Per_1 trascrizione); nonché corrispondenza intercorsa tra le parti antecedentemente al giudizio. Evidenziavano che l'azione giudiziale era dovuta al fatto che nella scrittura privata era stato previsto che le parti contraenti avrebbero stipulato il entro due anni il rogito di compravendita davanti al notaio dott.
di Pagani, con spese a carico della venditrice, ma Persona_2 nonostante vari solleciti a ripetere la compravendita in forma pubblica, la convenuta non aveva adempiuto.
Costituitasi in giudizio, la Parte_2 confermava di aver venduto alle attrici gli immobili oggetto di
[...] giudizio e di cui alla scrittura privata in data 04.06.2007 versata in atti e rappresentava che sarebbe stato possibile formalizzare la vendita innanzi al notaio nel termine pattuito all'art.2 della richiamata scrittura, per problemi di salute del l.r.p.t. della società convenuta, come da lettera del 11.07.2011, che produceva in atti, con la quale aveva anche proposto di stipulare il rogito notarile in Modena, per cui chiedeva il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno. formulata nell'atto di citazione.
Parte attrice, con la prima memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., avendo interesse all'immediato trasferimento dei predetti beni, – rinunciava alla domanda di risarcimento danno e parte convenuta, con la seconda memoria ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. accettava la rinuncia. All'esito dell'istruttoria, dopo diversi rinvii, la causa veniva trattenuta a sentenza con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero la scrittura privata in data 04.06.2007, sottoscritta dalle parti e non disconosciuta dalla convenuta, all'art.1 testualmente prevede: “La costituita con il presente atto Parte_2 vende e trasferisce alle sig.re ed che acquistano, la Parte_1 Parte_1 piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare in premessa meglio identificata. La vendita è a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni immobili si trovano, con tutte le accessioni, servitù attive e passive legalmente costituite e comunque esercitate avendo l'acquirente avuto piena conoscenza della sua consistenza di fatto”. Inoltre, all'art.2 è precisato che:
“Il presente atto deve intendersi una vendita perfetta e le parti si obbligano
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 entro due anni da oggi a formalizzare innanzi al notaio in Persona_2
Pagani atto pubblico ai fini della trascrivibilità dello stesso”.
Può essere quindi accolta parte della domanda principale con la quale le attrici hanno chiesto di accertare e dichiarare, anche ex art.2652, n.3 c.c.,
l'autenticità delle firme apposte in calce alla scrittura privata del 04.06.2007 dai sigg. , ed il sig. in qualità Parte_1 Parte_1 CP_1 di l.r.p.t. della ” e che Parte_2 Parte_2 con siffatta scrittura privata le parti ebbero a concludere tra loro compravendita.
Non può essere accolta la restante parte della domanda principale, in quanto per l'accertamento giudiziale della validità ed efficacia di una compravendita immobiliare, sia ai fini della trascrivibilità che ai fini di cui all'art. 2932 c.c., le parti avrebbero dovuto allegare alla vendita - e produrre nel presente giudizio - il certificato di destinazione urbanistica dei terreni compravenduti, in conformità di quanto previsto a pena di nullità dall'art. 30
DPR n. 380/2001 (cfr. Cass. sent. n. 17436/2011). Inoltre, dato che nel terreno sono presenti fabbricati, mancano le indicazioni e le dichiarazioni degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 DPR n. 380/2001
(cfr. Cass. ord. N. 18195/2020).
Stante l'accoglimento parziale delle domande attoree e quindi la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'autenticità delle firme apposte in calce alla scrittura privata del 04.06.2007 dai sigg.
, ed dal sig. in qualità di Parte_1 Parte_1 CP_1
l.r.p.t. della e che Parte_2 con siffatta scrittura privata le parti ebbero a concludere tra loro una compravendita
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in data 29/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4684/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre
TRA
, rappresentate e difese Parte_1 dall'avv. Pasquale Villani, come da procura in atti;
ATTRICI
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Grimaldi, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6/10/2017
[...]
e convenivano in giudizio la società Pt_1 Parte_1 [...]
, chiedendo al giudice, in via principale, di Controparte_1 accertare e dichiarare, anche ex art.2652, n.3 c.c., l'autenticità delle firme apposte in calce alla scrittura privata del 04.06.2007 dai sigg. , Parte_1 ed il sig. in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 CP_1 [...]
e che con siffatta scrittura Parte_2 privata le parti avevano tra loro concluso una compravendita perfetta ed efficace tra le parti e, per l'effetto, dichiarare che le attrici sono proprietarie sin dal 04.06.07 delle unità immobiliari indicate nella premessa della scrittura privata e precisamente: A) Fondo rustico di natura vigneto in alla località “Casamarante” via XXIV Maggio, con entrostante CP_1 fabbricato (particelle 71 e 506) della superficie catastale di are diciasette e centiare ottantatre, riportato in catasto terreni del Comune di al foglio CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 1, particella n.505, vigneto are 11,57 RDL 173,55 e RAL 42,81 e particella n.509, vigneto are 6,26 RDL 93,90 e RAL 23,16; B) Vano terraneo ad uso di garage in alla medesima località Casamarante, via XXIV Maggio, CP_1 insistente sul fondo di cui al punto A), completamente interrato per tre lati, con porta di accesso fuori terra nell'angolo sud-ovest, riportato in catasto terreni del Comune di al foglio 1, particella n.71 fabbricato da CP_1 accertare all'urbano are 1,79; C) Fabbricato urbano in alla predetta CP_1 località Casamarante, via XXIV Maggio entrostante il fondo di cui al punto
A) composto da: un vano cantinato comunicante con cisterna oggi adibito parimenti a cantina;
tre vani a piano terra con corrispondente e retrostante locale terraneo al rustico interrato, al lato est, con forno annesso;
quattro vani, cucina, wc e locale veranda in primo piano tutto coperto in parte da tetto ed in parte a terrazza, con scala in fabbrica coperta dal piano terra sino al tetto;
riportato in catasto edilizio del Comune di al foglio 1, particella CP_1
n.506, A/2, cl.2^, vani 13,5, RCL 1566; D) Piccola zona di terreno alla località “Casamarante” via XXIV Maggio, poco discosta dai cespiti “A”, “B” e “C”, della superficie catastale di are una e centiare tre, riportato in catasto terreni del Comune di al foglio 1, particella n.536, vigneto are 1,03 CP_1
RDL 19,06 e RAL 4,12 e particella n.509, vigneto are 6,26 RDL 93,90 e RAL
23,16. In via subordinata ed alternativa alla domanda principale, nel caso in cui non si dovesse ritenere che con la scrittura del 04.06.07 i contraenti non ebbero a concludere una compravendita perfetta, la attrici chiedevano di accertare e dichiarare, anche ex art.2652, n.3, c.c., l'autenticità delle firme apposte in calce alla predetta scrittura privata dai sigg. , Parte_1 [...] ed il sig. in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 CP_1 [...]
e per l'effetto, trasferire ex Parte_2 art.2932 c.c. in favore delle attrici la proprietà delle medesime unità immobiliari. Chiedevano, inoltre, in ogni caso, di ordinare al Conservatore dei RR.II. di Salerno di trascrivere senza sua responsabilità l'emananda sentenza di accoglimento e di fare di essa annotazione al margine della trascrizione della citazione, con spese, tutte, a carico di parte convenuta;
nonché condannare parte convenuta al risarcimento dei danni da quantificarsi secondo giustizia entro il limite di euro 50.000,00, con rinuncia ad ogni eventuale eccedenza. Deducevano che nella scrittura privata le parti acquirente e venditrice avevano stabilito il prezzo della vendita dei suddetti cespiti in complessivi euro 84.000,00 pagato alla convenuta, che ne aveva rilasciato quietanza, immettendo le attrici del possesso degli immobili. A prova della domanda le attrici producevano il contratto di vendita intercorso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 tra le parti in data 04.06.2007; le visure ipocatastali degli immobili oggetto di giudizio (Comune di fol.1 p.lle nn.536, 506, 71, 509 e 505), il titolo CP_1 di provenienza di tale compendio immobiliare (atto di vendita del 23.11.78 a rogiti del notaio Racc. 4027, Rep.13269 e relativa nota di Per_1 trascrizione); nonché corrispondenza intercorsa tra le parti antecedentemente al giudizio. Evidenziavano che l'azione giudiziale era dovuta al fatto che nella scrittura privata era stato previsto che le parti contraenti avrebbero stipulato il entro due anni il rogito di compravendita davanti al notaio dott.
di Pagani, con spese a carico della venditrice, ma Persona_2 nonostante vari solleciti a ripetere la compravendita in forma pubblica, la convenuta non aveva adempiuto.
Costituitasi in giudizio, la Parte_2 confermava di aver venduto alle attrici gli immobili oggetto di
[...] giudizio e di cui alla scrittura privata in data 04.06.2007 versata in atti e rappresentava che sarebbe stato possibile formalizzare la vendita innanzi al notaio nel termine pattuito all'art.2 della richiamata scrittura, per problemi di salute del l.r.p.t. della società convenuta, come da lettera del 11.07.2011, che produceva in atti, con la quale aveva anche proposto di stipulare il rogito notarile in Modena, per cui chiedeva il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno. formulata nell'atto di citazione.
Parte attrice, con la prima memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., avendo interesse all'immediato trasferimento dei predetti beni, – rinunciava alla domanda di risarcimento danno e parte convenuta, con la seconda memoria ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. accettava la rinuncia. All'esito dell'istruttoria, dopo diversi rinvii, la causa veniva trattenuta a sentenza con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero la scrittura privata in data 04.06.2007, sottoscritta dalle parti e non disconosciuta dalla convenuta, all'art.1 testualmente prevede: “La costituita con il presente atto Parte_2 vende e trasferisce alle sig.re ed che acquistano, la Parte_1 Parte_1 piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare in premessa meglio identificata. La vendita è a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni immobili si trovano, con tutte le accessioni, servitù attive e passive legalmente costituite e comunque esercitate avendo l'acquirente avuto piena conoscenza della sua consistenza di fatto”. Inoltre, all'art.2 è precisato che:
“Il presente atto deve intendersi una vendita perfetta e le parti si obbligano
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 entro due anni da oggi a formalizzare innanzi al notaio in Persona_2
Pagani atto pubblico ai fini della trascrivibilità dello stesso”.
Può essere quindi accolta parte della domanda principale con la quale le attrici hanno chiesto di accertare e dichiarare, anche ex art.2652, n.3 c.c.,
l'autenticità delle firme apposte in calce alla scrittura privata del 04.06.2007 dai sigg. , ed il sig. in qualità Parte_1 Parte_1 CP_1 di l.r.p.t. della ” e che Parte_2 Parte_2 con siffatta scrittura privata le parti ebbero a concludere tra loro compravendita.
Non può essere accolta la restante parte della domanda principale, in quanto per l'accertamento giudiziale della validità ed efficacia di una compravendita immobiliare, sia ai fini della trascrivibilità che ai fini di cui all'art. 2932 c.c., le parti avrebbero dovuto allegare alla vendita - e produrre nel presente giudizio - il certificato di destinazione urbanistica dei terreni compravenduti, in conformità di quanto previsto a pena di nullità dall'art. 30
DPR n. 380/2001 (cfr. Cass. sent. n. 17436/2011). Inoltre, dato che nel terreno sono presenti fabbricati, mancano le indicazioni e le dichiarazioni degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 DPR n. 380/2001
(cfr. Cass. ord. N. 18195/2020).
Stante l'accoglimento parziale delle domande attoree e quindi la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'autenticità delle firme apposte in calce alla scrittura privata del 04.06.2007 dai sigg.
, ed dal sig. in qualità di Parte_1 Parte_1 CP_1
l.r.p.t. della e che Parte_2 con siffatta scrittura privata le parti ebbero a concludere tra loro una compravendita
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in data 29/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4