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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4534 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del giorno 6 giugno 2024 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma via Innocenzo XI n.44, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Daniele De Perto che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Fabrizio
Cananiello per procura allegata all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
, già (C.F ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cechov n. 45, presso lo studio dell'Avv. Mattia
Mari che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 23830/17 emessa dal Tribunale di Roma pubblicata 21.12.2017.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza indicata in epigrafe Parte_1 con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di
[...]
, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per lesioni personali riportate in seguito alla Controparte_1 caduta -che assumeva causata da un dislivello del marciapiede- occorsole in data 3.10.2013 nella stazione ferroviaria di Reggio Emilia nel salire sul treno.
L'impugnazione censurava la motivazione del giudice di primo grado laddove aveva ritenuto la domanda non provata in ordine al nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dalla , rilevando Parte_1 come il Tribunale avesse errato nella ricostruzione dei fatti di causa ed in particolare sull'avvenuta ricezione da parte del personale di Trenitalia del modulo di denuncia di infortunio e sul soggetto che, materialmente, aveva compilato e sottoscritto detto modulo.
Concludeva, in riforma della sentenza, accertarsi la responsabilità esclusiva della società convenuta con condanna della stessa al pagamento delle somme come in atti specificate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.
Con comparsa del 30.10.2018, si costituiva la quale impugnava l'appello e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 6.6.2024, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
La sentenza di primo grado, dopo aver correttamente riportato la giurisprudenza della S.C. in tema di responsabilità ex art. 2051 cc. -evidenziando come si tratti di una responsabilità oggettiva- ha chiaramente indicato nella mancata prova del nesso causale il motivo di rigetto della domanda affermando che “non è stato provato che l'evento (caduta) sia eziologicamente riferibile alla cosa”.
Oltre a ciò, il primo giudice ha ravvisato alcune contraddizioni nelle risultanze probatorie relativamente alla
“denuncia” inoltrata al personale delle ferrovie;
alla modalità di compilazione del modulo;
ai soggetti indicati come presenti al momento del sinistro, nonchè alla stessa dinamica della caduta (tra quanto dichiarato dal teste e quanto rappresentato nel modulo di denuncia). Come pure la sentenza ha Tes_1 evidenziato l'insussistenza di alcuna prova in ordine alla sconnessione del marciapiedi del binario a causa della quale si sarebbe verificato l'evento; ed infine, ha rilevato come la certificazione medica prodotta- certamente riferibile alle lesioni riportate- non contenga alcun riferimento alla causa della caduta ed alle condizioni del marciapiede.
Tutti questi elementi, che hanno dato fondamento alla pronuncia di rigetto da parte del tribunale con motivazione analitica e puntuale su ogni questione costitutiva dell'azione risarcitoria, non vengono adeguatamente contrastati dai motivi d'appello che, al contrario, si riducono a puntualizzare elementi marginali (quali la consegna del modulo al personale ferroviario), irrilevanti ai fini del nesso causale e del cattivo stato di manutenzione della cosa in custodia -marciapiede-; pertanto incapaci di dimostrare
“l'esistenza di un fattore esterno che, per carattere di imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. (sent. pag.3 1 cpv).
Va aggiunto che la eventuale prova della consegna del modulo di denuncia al personale ferroviario, non potrebbe avere carattere confessorio- come vorrebbe l'appellante-in quanto le dichiarazioni in esso riportate, a prescindere da chi le abbia materialmente vergate, rappresentano la versione della danneggiata in nessun modo riscontrate dai dipendenti che le hanno raccolte.
D'altra parte, la decisione del primo giudice si allinea alla evoluta giurisprudenza in tema di insidia che, ai fini del nesso causale, ritiene necessario che l'attore dimostri che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere probabile se non inevitabile il danno (Cass.
13260/16).
E' nota la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 cc, per i danni cagionati da cose in custodia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte.
In tali ipotesi “per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non evitabile, il danno”( Cass.
2660/13).
Nel caso in esame, l'attrice ha mancato di fornire tale prova, che il dislivello del marciapiedi rappresentasse gli elementi tipici dell'insidia e del trabocchetto e che cioè fosse poco visibile ed imprevedibile -omettendo di indicare ogni elemento descrittivo della “cosa” (e meno che mai fotografico)- per chi avesse adottato la normale attenzione. Fornendo una descrizione dei luoghi generica e pertanto inidonea a fondare la responsabilità del custode.
Peraltro, la decisione è conforme all'orientamento della giurisprudenza della S.C. che, da ultimo, sul punto ha stabilito: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. 12760/24).
Per quanto innanzi detto va confermata la sentenza in ordine alla statuita carenza di prova, del nesso causale con conseguente rigetto dell'appello, che non ha evidenziato alcun elemento diverso da quanto già analizzato dal primo giudice e superato dalla motivazione della sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo detratta la fase istruttoria non esperita, secondo i valori minimi considerata la scarsa complessità delle questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23830/2017, conferma la stessa e così Parte_1 provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento nei confronti di delle spese del presente Parte_1 Controparte_2 grado di giudizio che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Roma, 28.12.2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino