Art. 5.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.
Nella G.U. n. 202 del 24 luglio 1984 e\' stata pubblicata la legge 21 luglio 1984, n. 362, concernente: "Modifica delle aliquote di imposta su gas di petrolio liquefatti e sul metano per uso autotrazione, nonche\' istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali". L\'art. 9 di detta legge chiarisce, con interpretazione autentica, che nei casi in cui viene constatato il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche la soprattassa da applicare e\' quella stabilita con il comma 49 dell\'art. 5 del D.L. 30 …
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