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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2277/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FASANO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3018/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 13756881002 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il fermo amministrativo in epigrafe indicato emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in ragione del mancato pagamento di varie cartelle per crediti tributari.
Il ricorrente, a fondamento del ricorso, quale unico motivo di censura, ha eccepito la nullità del fermo amministrativo per essere stato iscritto su veicolo adibito al servizio di invalido al 100%.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Nel caso di specie, il fermo amministrativo è stato notificato in data 12.4.2019 mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato solo in data
23.1.2025.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perchè tardivo.
Come risulta dai fatti di causa, nel caso di specie, il fermo amministrativo impugnato è stato notificato in data 12.4.2019, mentre il ricorso è stato notificato in data 23.1.2025. Ne consegue che è ampiamente decorso il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Roma, il 17 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FASANO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3018/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 13756881002 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il fermo amministrativo in epigrafe indicato emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in ragione del mancato pagamento di varie cartelle per crediti tributari.
Il ricorrente, a fondamento del ricorso, quale unico motivo di censura, ha eccepito la nullità del fermo amministrativo per essere stato iscritto su veicolo adibito al servizio di invalido al 100%.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Nel caso di specie, il fermo amministrativo è stato notificato in data 12.4.2019 mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato solo in data
23.1.2025.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perchè tardivo.
Come risulta dai fatti di causa, nel caso di specie, il fermo amministrativo impugnato è stato notificato in data 12.4.2019, mentre il ricorso è stato notificato in data 23.1.2025. Ne consegue che è ampiamente decorso il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Roma, il 17 dicembre 2025 Il Giudice monocratico