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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13544 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 8310 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 29.09.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza in presenza del 22.09.2025 e recanti la precisazione delle rispettive conclusioni;
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Afeltra ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via S. Valentino n. 24, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
e in persona del Direttore in carica pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Stefani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via G.P. da Palestrina n. 19, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del Presidente in carica pro tempore;
Controparte_2
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro Controparte_3 tempore;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il debitore ha convenuto in Parte_1 giudizio e Controparte_1 Controparte_2 domandando, “in accoglimento della spiegata Controparte_3 opposizione”, la declaratoria dell'illegittimità dei “due pignoramenti riuniti” e, per l'effetto, la revoca di questi ultimi, “anche per dichiarata ed ammessa da controparte cessata la materia del contendere”, e la condanna dell' al risarcimento dei “danni tutti Controparte_4 subiti a causa del grave inadempimento …”.
2 - Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ed opposta, Controparte_1
ha dedotto ex adverso di aver già rinunciato in data 23.06.2022 ad entrambe le
[...] esecuzioni esattoriali ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73, “notificando al terzo la predetta rinuncia a mezzo pec del 24.06.2022”, con estinzione conseguente di entrambe le procedure esecutive, così come allegato e dimostrato per tabulas in sede di costituzione nella fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva, onde per cui la medesima convenuta ha eccepito, in via principale, l'inammissibilità del giudizio di merito instaurato dall'opponente, nonché
l'inammissibilità dell'atto di citazione in quanto contenente una domanda nuova, non formulata nel ricorso cautelare, e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere proprio a seguito e per effetto dell'estinzione di ambedue le esecuzioni esattoriali. In ogni caso, parte opposta ha eccepito l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., con conseguente richiesta di rigetto.
3 - Con ordinanza del 12.07.2023 il Tribunale adito ha dichiarato la contumacia della ed ha assegnato termine all'attore al fine del deposito Controparte_2 telematico della ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. dell'atto di citazione alla convenuta
Quindi, con ordinanza del 27.06.2024 il medesimo Controparte_3
Tribunale, in primis, ha ordinato la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, unitamente alla stessa ordinanza, alla entro il termine del Controparte_3
23.09.2024, stante il mancato deposito, agli atti del giudizio, della ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. dell'atto di citazione alla in quanto smarrita, così Controparte_3 come dichiarato dal difensore dell'attore nella nota scritta ex art. 127 ter c.p.c., e stante la mancata costituzione in giudizio dell'istituto bancario;
in secundis, ha dato atto dell'avvenuta acquisizione agli atti del processo, a cura della Cancelleria, del fascicolo d'ufficio del procedimento di opposizione esecutiva r.g.e. n. 80290/2022. Successivamente, questo Tribunale con ordinanza del
10.07.2025 ha rilevato, d'ufficio, “la tardività della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione al terzo ex art. 164 c.p.c. rispetto al termine Controparte_3 perentorio del 23.09.2024, assegnato con l'ordinanza del 27.06.2024, stante il deposito telematico
2 in data 15.06.2025, a cura dell'attore, della ricevuta di avvenuta consegna, con p.e.c., dell'atto di citazione al suddetto istituto bancario in data 14.06.2025” e, “in accoglimento dell'eccezione sollevata dal convenuta e, in ogni caso, d'ufficio, la ricorrenza, Controparte_1 nel caso concreto, dell'ipotesi normativa dell'estinzione de iure del processo ex art. 307, co. 3,
c.p.c.”, rinviando “all'udienza del 22.09.2025, da tenere con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., al fine del trattenimento in decisione della causa, previo deposito ex art. 189, co. 1, n. 1,
c.p.c. nei termini seguenti: delle note di precisazione delle conclusioni entro il 30.07.2025, delle comparse conclusionali entro il 08.09.2025 e delle memorie di replica entro il 16.09.2025, ai sensi dell'art. 189, co. 1, c.p.c.”; infine, con ordinanza del 29.09.2025 ha rimesso la causa in decisione.
4 - La tardività della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ex art. 164, co. 2, c.p.c. nei confronti della convenuta, in quanto eseguita oltre il Controparte_3 termine perentorio del 23.09.2024, all'uopo assegnato con l'ordinanza del 27.06.2024, ha comportato la ricorrenza, nel caso concreto, della fattispecie dell'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 164, co. 2, e dell'art. 307, ult. co., c.p.c.. Peraltro, ferma restando,
a monte, l'operatività in via esclusiva e preliminare della suddetta causa di estinzione del processo,
è da rilevare d'ufficio, altresì, la ricorrenza dell'ipotesi della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso terzo pignorato, Controparte_3 quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. nei giudizi di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, così come affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., ordinanza n.
13533/2021); fattispecie, questa, anche essa produttiva dell'effetto dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. A mente dell'art. 307, ult. co., c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
La norma de qua è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico
(vedasi Tribunale di Torino, sez. II, 03.12.2005; in senso conforme, Tribunale di Milano, sez. V,
05.07.2006, n. 8219). Parimenti, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del
Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. civ., sez. I, 15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22.10.2002, n.
14889).
3 5 - Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co.,
c.p.c., in mancanza di contestazione in ordine all'estinzione del processo ex artt. 164, co. 2, e 310, ult. co., c.p.c., implicando, invece, l'eventuale contestazione di cui trattasi e, quindi, la relativa decisione la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la liquidazione conseguente delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo ex artt. 164, co. 2, e 307 c.p.c.;
2) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma in data 2 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 8310 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 29.09.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza in presenza del 22.09.2025 e recanti la precisazione delle rispettive conclusioni;
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Afeltra ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via S. Valentino n. 24, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
e in persona del Direttore in carica pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Stefani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via G.P. da Palestrina n. 19, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del Presidente in carica pro tempore;
Controparte_2
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro Controparte_3 tempore;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il debitore ha convenuto in Parte_1 giudizio e Controparte_1 Controparte_2 domandando, “in accoglimento della spiegata Controparte_3 opposizione”, la declaratoria dell'illegittimità dei “due pignoramenti riuniti” e, per l'effetto, la revoca di questi ultimi, “anche per dichiarata ed ammessa da controparte cessata la materia del contendere”, e la condanna dell' al risarcimento dei “danni tutti Controparte_4 subiti a causa del grave inadempimento …”.
2 - Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ed opposta, Controparte_1
ha dedotto ex adverso di aver già rinunciato in data 23.06.2022 ad entrambe le
[...] esecuzioni esattoriali ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73, “notificando al terzo la predetta rinuncia a mezzo pec del 24.06.2022”, con estinzione conseguente di entrambe le procedure esecutive, così come allegato e dimostrato per tabulas in sede di costituzione nella fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva, onde per cui la medesima convenuta ha eccepito, in via principale, l'inammissibilità del giudizio di merito instaurato dall'opponente, nonché
l'inammissibilità dell'atto di citazione in quanto contenente una domanda nuova, non formulata nel ricorso cautelare, e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere proprio a seguito e per effetto dell'estinzione di ambedue le esecuzioni esattoriali. In ogni caso, parte opposta ha eccepito l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., con conseguente richiesta di rigetto.
3 - Con ordinanza del 12.07.2023 il Tribunale adito ha dichiarato la contumacia della ed ha assegnato termine all'attore al fine del deposito Controparte_2 telematico della ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. dell'atto di citazione alla convenuta
Quindi, con ordinanza del 27.06.2024 il medesimo Controparte_3
Tribunale, in primis, ha ordinato la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, unitamente alla stessa ordinanza, alla entro il termine del Controparte_3
23.09.2024, stante il mancato deposito, agli atti del giudizio, della ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. dell'atto di citazione alla in quanto smarrita, così Controparte_3 come dichiarato dal difensore dell'attore nella nota scritta ex art. 127 ter c.p.c., e stante la mancata costituzione in giudizio dell'istituto bancario;
in secundis, ha dato atto dell'avvenuta acquisizione agli atti del processo, a cura della Cancelleria, del fascicolo d'ufficio del procedimento di opposizione esecutiva r.g.e. n. 80290/2022. Successivamente, questo Tribunale con ordinanza del
10.07.2025 ha rilevato, d'ufficio, “la tardività della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione al terzo ex art. 164 c.p.c. rispetto al termine Controparte_3 perentorio del 23.09.2024, assegnato con l'ordinanza del 27.06.2024, stante il deposito telematico
2 in data 15.06.2025, a cura dell'attore, della ricevuta di avvenuta consegna, con p.e.c., dell'atto di citazione al suddetto istituto bancario in data 14.06.2025” e, “in accoglimento dell'eccezione sollevata dal convenuta e, in ogni caso, d'ufficio, la ricorrenza, Controparte_1 nel caso concreto, dell'ipotesi normativa dell'estinzione de iure del processo ex art. 307, co. 3,
c.p.c.”, rinviando “all'udienza del 22.09.2025, da tenere con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., al fine del trattenimento in decisione della causa, previo deposito ex art. 189, co. 1, n. 1,
c.p.c. nei termini seguenti: delle note di precisazione delle conclusioni entro il 30.07.2025, delle comparse conclusionali entro il 08.09.2025 e delle memorie di replica entro il 16.09.2025, ai sensi dell'art. 189, co. 1, c.p.c.”; infine, con ordinanza del 29.09.2025 ha rimesso la causa in decisione.
4 - La tardività della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ex art. 164, co. 2, c.p.c. nei confronti della convenuta, in quanto eseguita oltre il Controparte_3 termine perentorio del 23.09.2024, all'uopo assegnato con l'ordinanza del 27.06.2024, ha comportato la ricorrenza, nel caso concreto, della fattispecie dell'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 164, co. 2, e dell'art. 307, ult. co., c.p.c.. Peraltro, ferma restando,
a monte, l'operatività in via esclusiva e preliminare della suddetta causa di estinzione del processo,
è da rilevare d'ufficio, altresì, la ricorrenza dell'ipotesi della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso terzo pignorato, Controparte_3 quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. nei giudizi di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, così come affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., ordinanza n.
13533/2021); fattispecie, questa, anche essa produttiva dell'effetto dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. A mente dell'art. 307, ult. co., c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
La norma de qua è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico
(vedasi Tribunale di Torino, sez. II, 03.12.2005; in senso conforme, Tribunale di Milano, sez. V,
05.07.2006, n. 8219). Parimenti, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del
Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. civ., sez. I, 15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22.10.2002, n.
14889).
3 5 - Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co.,
c.p.c., in mancanza di contestazione in ordine all'estinzione del processo ex artt. 164, co. 2, e 310, ult. co., c.p.c., implicando, invece, l'eventuale contestazione di cui trattasi e, quindi, la relativa decisione la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la liquidazione conseguente delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo ex artt. 164, co. 2, e 307 c.p.c.;
2) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma in data 2 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
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