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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 870/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 870/2016 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
GUGLIELMOTTI ROSARIO, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
MENAFRA GIUSEPPINA, giusta procura in atti
(cod.fisc. , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv.to SUSANNA SERRELLI, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 6.6.2016 il ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. A sostegno della propria opposizione, in particolare, ha eccepito l'impignorabilità delle somme percepite a titolo di assegno sociale.
Costituitesi gli enti resistenti hanno controdedotto a quanto sostenuto dal ricorrente, istando per il rigetto del ricorso.
In base al principio della ragione più liquida, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento la domanda formulata dal ricorrente;
l'eccezione di impignorabilità delle somme percepite dal ricorrente a titolo di assegno sociale è fondata.
Infatti, il beneficio di cui è titolare il ricorrente, riconosciutogli dalla Sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n399/2014 del 3.12.2014, è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
Ebbene detto beneficio è impignorabile, alla luce della propria funzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 545 c.p.c., che recita:” Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti (2), e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”
Quindi l'assegno sociale, essendo una prestazione assistenziale, non rientra tra le somme pignorabili, a differenza di altre forme di pensione che possono essere soggette a pignoramento per una parte del loro importo, sempre nel rispetto dei limiti di legge
Pertanto, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli enti resistenti, nell'importo liquidato in dispositivo, da versarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'impignorabilità delle somme assoggettate a pignoramento e percepite dal ricorrente a titolo di assegno sociale.
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
pagina 2 di 3 Vallo della Lucania, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 870/2016 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
GUGLIELMOTTI ROSARIO, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
MENAFRA GIUSEPPINA, giusta procura in atti
(cod.fisc. , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv.to SUSANNA SERRELLI, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 6.6.2016 il ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. A sostegno della propria opposizione, in particolare, ha eccepito l'impignorabilità delle somme percepite a titolo di assegno sociale.
Costituitesi gli enti resistenti hanno controdedotto a quanto sostenuto dal ricorrente, istando per il rigetto del ricorso.
In base al principio della ragione più liquida, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento la domanda formulata dal ricorrente;
l'eccezione di impignorabilità delle somme percepite dal ricorrente a titolo di assegno sociale è fondata.
Infatti, il beneficio di cui è titolare il ricorrente, riconosciutogli dalla Sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n399/2014 del 3.12.2014, è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
Ebbene detto beneficio è impignorabile, alla luce della propria funzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 545 c.p.c., che recita:” Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti (2), e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”
Quindi l'assegno sociale, essendo una prestazione assistenziale, non rientra tra le somme pignorabili, a differenza di altre forme di pensione che possono essere soggette a pignoramento per una parte del loro importo, sempre nel rispetto dei limiti di legge
Pertanto, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli enti resistenti, nell'importo liquidato in dispositivo, da versarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'impignorabilità delle somme assoggettate a pignoramento e percepite dal ricorrente a titolo di assegno sociale.
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
pagina 2 di 3 Vallo della Lucania, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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