Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5071/2024 R.G. promossa da:
n. a ACIREALE (CT) il 24/06/1977 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
e da , n. a CATANIA (CT) il 19/06/1985, (C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappr. e dif. dall'avv. BARBAGALLO MARIA CARMELA, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 05.06.2025, a seguito all'udienza del 14.05.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 20/11/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale il 26.05.2005 e dal quale sono nati a Catania in data 25.09.2005 il figlio Per_1
(C.F. , e in data 14.01.2010 il figlio (C.F. C.F._3 Per_2 C.F._4
Il giudice delegato assegnava termine fino al 14.05.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note, entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 07.12.2018.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo per entrambi di comunicare la propria residenza fino al dì in cui entrambi i figli saranno maggiorenni;
2) Nessun assegno divorzile o di mantenimento tra essi coniugi dovrà essere corrisposto in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
3) Il figlio , di anni 14, verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_2
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano lo stesso relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) In relazione al diritto di visita del padre, statuire che il sig. Parte_1
porterà con sé il figlio il martedì e un altro giorno settimanale da concordarsi in Per_2
base alle esigenze dei ricorrenti e agli impegni scolastici del minore, dalle 15.00 alle 21.00
e, a settimane alterne, con pernottamento il sabato dalle 15.00 e rientro la domenica alle
21.00. Il sig. inoltre, potrà trascorrere con il figlio minorenne le ferie estive per Pt_1
quindici giorni consecutivi. Tale periodo verrà previamente concordato anno per anno dai sigg.ri in base alle rispettive esigenze lavorative, fermo restando che il Parte_3
minore potrà trascorre anche più tempo con il di lui padre durante il periodo estivo. Per le festività natalizie, il più volte citato figlio minorenne potrà trascorrere con il padre sette giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno con criterio di alternanza con la di lui madre. Lo stesso criterio verrà applicato per le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo).
5) Il sig. entro giorno 5 (cinque) di ogni mese, corrisponderà alla Parte_1
sig.ra la somma di € 600,00 mensili (seicento/00), ossia € 300,00 per Parte_2
ciascuno, a titolo di mantenimento dei figli (maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente economicamente) e , da rivalutarsi annualmente come per legge, Per_2
oltre spese straordinarie individuate e regolate come da linee guida adottate dal Tribunale di Catania di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Catania, nella misura del 50% (a carico del sig. . Pt_1
7) Per espresso accordo tra le parti, l'Assegno Unico e Universale (A.U.U.) per i figli sarà percepito, come per legge, in ragione del 50% cadauno. 8) Dichiarare che la ex casa coniugale sita in Acireale, via Collegio Fiandaca n. 4 H-I, di proprietà di entrambi gli odierni ricorrenti, composta dai seguenti cespiti meglio descritti al N.C.E.U. al foglio 34 di detto Comune, particella 616, sub. 2, cat. C/6, sub. 3, cat. C/2 e sub 4, cat. A/4, non venga assegnata a nessuno di essi. La stessa, come convenuto tra le parti, verrà posta in vendita e, successivamente, i sigg.ri e Parte_1
provvederanno a dividere il ricavato nella misura del 50% ciascuno. Resta Parte_2
fermo che dal prezzo di vendita dovrà essere detratta la somma afferente ogni debito gravante sugli immobili di cui si discute;
somma che verrà impiegata per il pagamento dei debiti medesimi. Il tutto come specificamente indicato nella scrittura privata intercorsa tra le parti e già depositata agli atti del pregresso procedimento di separazione consensuale n. 20341/2017 R.G., Tribunale di Catania, comparizione personale dei coniugi all'udienza del 14.11.2018. Scrittura che, in copia, anche in questa sede si allega.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale il 26.05.2005 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale dell'anno 2005, al n. 61, della parte
2 serie A, alle condizioni di cui al ricorso. Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore come in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 06/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco