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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 07/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 502/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dagli Avv.ti Filippo Marciante e Giuseppe Venezia presso il cui studio in Sciacca (Ag), via G.
Amendola n. 28, è elettivamente domiciliato
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il 124 giugno 1979 ed ivi elettivamente domiciliata nella Via S. CP_1
Quasimodo n°22, presso lo studio dell'avv. Mariangela Corona che la rappresenta e difende giusta procura in atti
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da verbale del 26.9.2024-
Il PM ha apposto il visto il 13.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 maggio 2021, premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 9 settembre 2006, unione dalla quale sono nati due figli (nato a CP_1 Per_1
Sciacca il 12.9.2007) e (nata a [...] il [...]), entrambi minorenni e di essersi separato Per_2
dalla stessa giusto decreto di omologa n°3800/2018, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 13.7.2019
e depositato il 16.7.2019, ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili di detto matrimonio con modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione in ordine all'esercizio del diritto di visita della prole e revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie. Rappresentava
che, immediatamente dopo l'omologazione della separazione consensuale, si sono manifestati i primi problemi relativi alla gestione della prole, legati soprattutto ad una conflittualità non ancora sopita tra i coniugi, aggravata, poi, dalla lontananza del ricorrente che, per motivi di lavoro, ha dovuto spostare il proprio domicilio a LO (MI), rendendo così ancor più difficoltoso l'esercizio del diritto di visita. Ha
evidenziato, inoltre, l'esistenza di un atteggiamento negativo e non collaborativo della signora CP_1
che gli ha negato, in vario modo la possibilità di vedere i figli le volte che tornava a Sciacca.
[...]
Chiedeva quindi una modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita come da ricorso cui si rinvia.
Sotto il profilo economico deduceva un peggioramento della propria condizione, rappresentando di aver dovuto trasferire il proprio domicilio a LO per motivi di lavoro, con conseguente aggravio di costi. Evidenziava invece un miglioramento della situazione economica della sig.ra posto che la CP_1
stessa, oltre al mantenimento percepito pari a 100,00 euro mensili, usufruisce del reddito di cittadinanza e dell'indennità di frequenza per il figlio , provvedendo il ricorrente a sostenere integralmente i Per_1
costi relativi alla casa coniugale in comproprietà con la sig.ra circostanze tutte da valutare ai fini CP_1
di una revoca del mantenimento disposto in favore della stessa.
Concludeva quindi chiedendo:“- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n°2), lett. b), legge n°898/1970 la
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sciacca tra il signor
[...]
e la signora in data 09.09.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1
del Comune di Sciacca dell'anno 2006, atto n°141 P.II, serie A, in regime di comunione dei beni,
pagina 2 di 12 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sciacca, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri
anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- disporre l'intervento dei
servizi sociali e/o di psicologa specialista, al fine di accertare il plagio dei figli minori da parte della
signora ed agevolare gli incontri ed i contatti tra i minori ed il padre;
- a parziale modifica CP_1
delle condizioni di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Sciacca con decreto di omologa
n°3800/2018 del 16.07.2019, disporre:
1. l'affidamento condiviso dei figli minori e , Per_1 Per_2
con collocazione presso la madre, e diritto per il padre di vedere e tenere i figli come indicato al punto
1 lett. a), b), c) d) del presente ricorso a cui ci si riporta integralmente;
2. il diritto del signor
[...]
di poter sentire e chiamare i figli e , oltre che al telefono fisso, anche al Parte_1 Per_1 Per_2
cellulare e tramite i vari social quali, ad esempio, Whatsapp ed Instagram;
3. l'assegnazione della casa coniugale alla signora nell'interesse dei figli minori;
4. a carico del padre, quale contributo CP_1
al mantenimento dei figli minori, il versamento mensile della somma totale di €500,00, rivalutabile
annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese
straordinarie come da Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli
nelle cause di diritto familiare emanate dal CNF il 29 novembre 2017; 5. che nessun assegno divorzile,
o altra forma di mantenimento, è dovuto in favore della signora per i motivi di cui in CP_1
narrativa; - confermare, per il resto, tutti i termini e le condizioni, di cui al ricorso per separazione
consensuale omologato dal Tribunale di Sciacca con decreto di omologa n°3800/2018 del 16.07.2019
(proc. n°509/2018), che qui si intendono integralmente ed espressamente richiamati a tal fine. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con memoria depositata in data 28 settembre 2021, si è costituita in giudizio la resistente CP_1
la quale ha aderito alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, chiedendo la conferma delle statuizioni di cui al decreto di omologa n. 3800/2018 del
16.7.2018 in ordine alle condizioni di esercizio del diritto di visita e dei pernottamenti dei figli presso il padre ed all'obbligo del signor di versare alla moglie ogni mese, a titolo di concorso nel Pt_1
mantenimento in proprio favore, la somma di € 100,00; ha, altresì, chiesto in via riconvenzionale,
l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di € 800,00.
pagina 3 di 12 Quanto alle modalità di affidamento, collocazione ed esercizio del diritto di visita, ha chiesto la conferma di quanto disposto in sede di omologa della separazione, evidenziando come le problematiche sotto tale profilo, siano dovute al contegno del ricorrente, che dopo la separazione, si è trasferito a LO, avendo instaurato una nuova relazione sentimentale, abbandonando i figli e non facendo nulla per migliorare la propria situazione e quella dei figli. Ha inoltre contestato l'assunto secondo il quale la stessa avrebbe tenuto un contegno volto ad allontanare i minori dal padre, individuando quale causa del deterioramento della loro relazione la lontananza dello stesso. Quanto alla propria situazione economica ha contestato di aver subito un miglioramento delle condizioni di vita, deducendo di versare in una situazione di disagio economico, essendosi trovata da sola a doversi occupare delle esigenze dei due figli minori.
Ha concluso chiedendo al Tribunale: “- Disattendere ogni contraria eccezione o istanza;
-
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio - trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Sciacca al n°141, serie A, parte 2, dell'anno 2006 - contratto tra nato a [...]_1
il 24/06/1979, e nato a [...] il [...]; - Confermare le statuizioni disposte Parte_1
dal Tribunale di Sciacca giusta decreto di omologa n°3800/2018 del 16/07/2018, reso nel procedimento
n°509/2018 R.G. in ordine a: a) le condizioni di esercizio del diritto di visita e dei pernottamenti;
b)
l'obbligo del signor di versare alla moglie ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento, la Pt_1
somma di € 100,00. - Modificare le statuizioni disposte dal Tribunale di Sciacca giusta decreto di
omologa n°3800/2018 del 16/07/2019, reso nel procedimento n°509/2018 R.G. ed in via riconvenzionale
accogliere la seguente domanda: - Concedere la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dal signor in favore della prole e onerare quest'ultimo a corrispondere alla Parte_1
moglie l'assegno mensile di € 800,00, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta congrua e di giustizia, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT”.
All'udienza presidenziale del 9.12.2021 le parti hanno insistito nei rispettivi atti;
con ordinanza fuori udienza resa in pari data, il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi, ha confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione con il decreto di omologa del Tribunale di Sciacca n. 3800/2018 del 16.7.2018, con le seguenti modifiche: “1) fissa in euro 100,00 il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della resistente;
2) regolamenta il diritto di visita del genitore non affidatario considerato che il ricorrente per motivi di lavoro è domiciliato pagina 4 di 12 in LO (Mi) nei seguenti termini: tutte le volte che vorrà quando sarà in Sciacca previo avviso alla resistente di almeno tre giorni anche a mezzo telefono;
in alternativa: nei pomeriggi di martedì e giovedì
dalle ore 16,00 alle 20,00, a settimane alterne il sabato dalle ore 9,00 sino alla domenica sino alle 22,00
con pernottamento;
per quindici giorni consecutivi con pernottamento durante il periodo estivo nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto, per otto giorni consecutivi durante le vacanze di fine anno alternando Natale e Capodanno, e così alternativamente i giorni di Pasqua, Lunedì dell'Angelo e dei compleanni;
rilevato, altresì, che il padre avrà anche facoltà di visitare i figli mediante collegamento su cellulare ed in video ripresa su Internet o equipollenti (videochiamate su PC, tablet, ecc.) almeno tre volte la settimana con orari da concordare con la madre e fa obbligo a quest'ultima di mettere a disposizione dei minori idonee apparecchiature per consentire detti incontri”; con il medesimo provvedimento,
rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. venivano rigettate le prove orali articolate dalle parti e veniva conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di Sciacca al fine: “di relazionare in
merito alla situazione sociale, familiare e scolastica dei minori e e, in Per_1 Persona_3
particolare, al rapporto tra i minori e ciascun genitore; i Servizi sociali provvederanno altresì a segnalare se ravvisano l'opportunità che il nucleo familiare intraprenda un percorso di sostegno e, in
caso affermativo, indicheranno quale intervento ritengono più opportuno”.
A seguito del deposito, il 1.12.2022, della relazione da parte dei Servizi sociali, con provvedimento del 13.12.2022, i sig.ri e venivano invitati ad intraprendere presso il Consultorio familiare Pt_1 CP_1
di Sciacca un percorso di sostegno alla genitorialità e veniva disposta l'audizione dei minori con l'assistenza di un ausiliario.
Successivamente all'audizione, al deposito della relazione demandata all'ausiliario dr.ssa Per_4
e alle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare di Sciacca, la causa è stata
[...]
rinviata per precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 30.9.2024, rimessa al collegio per la decisione con termini 190 c.p.c.
1. Tanto premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi pagina 5 di 12 al Presidente del Tribunale di Sciacca nell'ambito del giudizio di separazione, senza che i coniugi da allora si siano riconciliati.
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni previste dall'art. 3, n.
2, lett. b) l. 1° dicembre 1970, n. 898.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalle parti, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse contratto in Sciacca (AG), in data 9.9.2006, trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n. 141, parte II, Serie A dell'anno 2006 e va ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla prescritta annotazione.
2. Passando alle richieste relative all'affidamento dei figli e , entrambi minorenni, Per_1 Per_2
l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal
D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
In primo luogo, va rilevato che nel corso del giudizio di separazione gli stessi sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Entrambe le parti in questa sede hanno chiesto la conferma del regime dell'affidamento condiviso.
Tuttavia, va rilevato che, dal 2019 e sino all'attualità, il sig. non riesca ad esercitare il diritto di Pt_1
visita. In particolare, il ricorrente ha rappresentato che per motivi di lavoro, ha dovuto spostare il proprio domicilio in provincia di Milano, che attualmente vive a LO e che ciò ha, di fatto, reso più difficoltoso l'esercizio del diritto di visita, difficoltà ulteriormente aggravata dal fatto che la sig.ra porrebbe in CP_1
essere un atteggiamento negativo e non collaborativo negando, in vario modo, allo stesso la possibilità
di vedere i figli quando torna a Sciacca, consentendogli solo qualche telefonata e impedendogli di poterli contattare al loro cellulare personale o tramite altri canali social, quali Whatsapp e Instagram.
La sig.ra invece ha negato di aver ostacolato il rapporto tra il padre ed i figli, evidenziando che il CP_1
lo stesso è peggiorato a causa della lontananza del sig. il quale, dopo alcuni mesi dall'abbandono Pt_1
della casa familiare, ha deciso di trasferirsi a Milano avendo intrapreso un nuovo legame sentimentale;
che, in conseguenza di ciò, è stato quindi il ricorrente ad aver abbandonato i figli minori, non ottemperando alle condizioni stabilite nella separazione consensuale omologata dal Tribunale di Sciacca in ordine all'affidamento condiviso e al diritto di visita.
pagina 6 di 12 Alla luce dell'allegata assenza di contatti padre-figli, con provvedimento del 5.7.2022 è stato dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di Sciacca di relazionare in merito alla situazione sociale, familiare e scolastica dei minori e e, in particolare, al rapporto tra i minori e ciascun Per_1 Persona_3
genitore indicando al servizio di segnalare l'eventuale opportunità che il nucleo familiare intraprendesse un percorso di sostegno. E' stato inoltre chiesto di relazionare circa la capacità ed il reale impegno di ciascun genitore di cooperare nell'interesse dei figli minori al fine di garantire loro di mantenere un rapporto effettivo e costante con ciascuno di essi.
A seguito del conferimento dell'incarico, sono stati disposti dal servizio sociale una serie di incontri con le parti;
all'esito degli stessi, nella relazione del 1.12.2022 è stato, tra l'altro, rilevato dal servizio sociale che, nonostante la proposta di poter incontrare il padre in spazio neutro, i minori si sono rifiutati.
Nella relazione è stato evidenziato che “sarebbe consigliabile per la coppia genitoriale iniziare un
percorso presso il Consultorio Familiare, territorialmente competente, volto a sviluppare le proprie capacità di comunicazione verso l'altro genitore in riferimento alla condivisione di strategie
comunicative al fine di portare benefici alla relazione padre-figli e garantire contestualmente un sano sviluppo affettivo e psicologico dei minori…”.
Successivamente, con provvedimento del Tribunale del 13.12.2022, le parti sono state invitate ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare e si è proceduto all'audizione dei minori, con l'ausilio della Dr.ssa (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023); gli Per_4
stessi hanno sostanzialmente confermato di non volere allo stato sentire e vedere il padre per le ragioni da ciascuno evidenziate nel verbale cui si rinvia.
All'esito dell'audizione è stato dato incarico all'ausiliario di concludere l'incombente con un riferimento peritale circa la spontaneità o meno delle dichiarazioni rese dai minori in relazione ai vari punti indicati nel verbale e di suggerire il progetto ritenuto più opportuno per superare l'eventuale disagio esistente,
fornendo indicazioni sulla struttura che lo potrà attuare, dopo confronto con i Servizi Sociali
territorialmente competenti al fine di concordarne tempi e modi di realizzazione.
Nella relazione trasmessa il 5.6.2023, la dopo aver relazionato circa l'audizione resa da Pt_2 Per_4
e , ha rilevato per entrambi che “…Visto quanto riportato dai minori, di cui parole Per_1 Per_2
non si esclude possibilità di influenzamento esterno enfatizzato da vari fattori scatenanti, erroneamente
pagina 7 di 12 interpretati e metabolizzati, ritenendo di fondamentale importanza la salvaguardia del diritto alla bigenitorialità, essendo nel presente caso non venuto meno l'interesse da parte del padre, il quale appare
adeguato e che, sebbene con difficoltà a causa della distanza materiale, mette in atto comportamenti volti all'avvicinamento relazionale con i minori che puntualmente rifiutano qualsiasi contatto rendendo
dunque impossibile il ripristino di un legame stabile, si ritiene opportuno: - Un percorso di sostegno alla
genitorialità per i genitori, nello specifico per la signora presso il consultorio familiare di CP_1
Sciacca; per il signor presso il consultorio di LO (MI). - L'avvio di un percorso Parte_1
di supporto psicologico per la minore utile per l'elaborazione di pensieri e vissuti Persona_3
emotivi di un dato momento, superare crisi adattive o evolutive, consolidare cambiamenti positivi,
preservare e promuovere il benessere psico-fisico della persona, aiutare ed accompagnare la
ricostruzione della relazione padre/figlio. - L'avvio di un percorso psicoterapeutico, possibilmente ad
approccio cognitivo comportamentale o sistemico relazionale, per il minore al fine di Persona_5
facilitare la ristrutturazione di credenze false nel tempo modellizzate, di ridurre il comportamento di
evitamento, facilitare un reframing cognitivo (ristrutturazione cognitiva) attraverso la presa di
coscienza, ed aiutare il paziente a sviluppare abilità di coping adeguate;
nonché affrontare le emozioni negative non verbalizzate così da giungere all'accettazione ed al conseguente benessere psicologico;
il tutto finalizzato all'aiuto e all'accompagnamento della ricostruzione della relazione padre/figlio.
Contestualmente, in seguito a confronto con i Servizi sociali di Sciacca si decide, al fine di facilitare il
ripristino e lo sviluppo di un sano rapporto padre-figlio: - L'attivazione di incontri protetti in presenza
del padre e dei minori presso i locali dello Spazio Neutro del comune di Sciacca…”.
Per quanto concerne poi il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio che le parti sono state invitate ad intraprendere è emerso, quanto alla sig.ra “una scarsa elaborazione della fine CP_1
della relazione coniugale, necessaria per l'avvio di una comunicazione serena e funzionale in quanto
genitori. Per cui si ritiene opportuno che i genitori effettuino un percorso individuale di sostegno alla genitorialità…Tutto ciò, migliorando le capacità riflessive e di autocritica consentirà loro di
sintonizzarsi maggiormente sui bisogni affettivo-relazionale dei figli e di comunicare in maniera più funzionale…” (relazione del 18.5.2023 trasmessa dal Consultorio familiare di Sciacca).
Dalla successiva relazione del 3.8.2023, trasmessa il 4.8.2023 dalle assistenti sociali del Comune di pagina 8 di 12 Sciacca è emerso, tra l'altro, che i figli continuano a rifiutarsi di avere contatti con il padre. Quanto al sig. hanno rappresentato di essersi messi in contatto con il Consultorio familiare di LO con Pt_1
cui lo stesso ha intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità “…Il Signor contattato Pt_1
telefonicamente, comunica che ad oggi ha effettuato numero due incontri presso il C.F. di LO e che
rispetto alla relazione con i figli la stessa non è cambiata. I ragazzi continuano a non volerlo incontrare ed interloquire con lui…”; hanno inoltre evidenziato di aver preso contatti con l'ausiliario dr.ssa Per_4
per un confronto teso a valutare un percorso idoneo a consentire il superamento del disagio in
[...]
essere nel rapporto padre-figli, mettendo a disposizione a tal fine i locali per gli incontri in spazio neutro una volta al mese, con possibilità di implementarli.
Dalla ulteriore relazione del 13.9.2023, del Consultorio familiare di Sciacca, viene rappresentato che, all'esito del contatto avuto con la dr.ssa si è pensato di intervenire indicando di Per_4 Per_4
intraprendere un percorso psicologico di sostegno per i minori, parallelo a quello intrapreso dai genitori,
al fine di aiutarli ad elaborare la rabbia ed il senso di abbandono nei confronti della figura paterna e a riprendere gradualmente i contatti con lo stesso. Quanto alla sig.ra hanno rappresentato che: “Si è CP_1
cercato sia di aiutare la signora ad elaborare la fine della relazione coniugale e a prendere
consapevolezza delle proprie emozioni negative nei confronti del marito, scarsamente mentalizzate, che
a migliorare la comunicazione con i figli... La signora si è mostrata disponibile a modificare le modalità
comunicative disfunzionali, affermando successivamente che ciò aveva reso più serena l'atmosfera familiare anche se non aveva modificato il rifiuto dei ragazzi di sentire e/o incontrare il padre”.
Dalla successiva relazione del 23.2.2024, le Assistenti Sociali del Comune di Sciacca, in ottemperanza alla richiesta di relazionare sull'andamento degli incontri protetti tra il sig. e i due figli minori, Pt_1
hanno rappresentato che “… In ciascuna delle giornate individuate i minori hanno rifiutato di incontrare il padre”; emerge dalla relazione che, a seguito di colloquio con il personale del servizio, i minori hanno rappresentato di aver conseguito un equilibrio che temono possa venire compromesso dal riavvicinamento con il padre. Hanno inoltre affermato di non essere disposti a modificare la loro scelta chiedendo che venga rispettata la loro volontà. Quanto al ricorrente hanno rappresentato che “… in
ciascuna delle date calendarizzate il sig. si è presentato puntuale al Servizio, auspicando di Pt_1
poter incontrare i propri figli …”.
pagina 9 di 12 Dalla ulteriore relazione del 18.3.2024, del Consultorio familiare di LO, depositata dal legale di parte ricorrente, risulta che “…dagli incontri emerge un gran desiderio da parte del Sig. di voler Pt_1
esercitare il proprio ruolo genitoriale e al contempo un elevato grado di frustrazione per il rifiuto da parte dei figli …”, inoltre emerge che, lo stesso appare genuinamente legato ai figli e, al contempo, molto addolorato per la situazione in essere, che riferisce il suo affetto e la premura nutrita nei loro confronti, aggiungendo di desiderare un rapporto di collaborazione con l'ex moglie affinché possa ripristinare il legame perduto con i figli. Da ulteriore relazione del 4.9.2024, il predetto Consultorio ha evidenziato che
“… si rileva la presenza di un'attenzione genitoriale caratterizzata da coinvolgimento emotivo e
capacità di intercettazione/differenziazione dei bisogni, sia rispetto ai figli maggiori che nei confronti dell'ultimogenita.…Le buone risorse personali e relazionali permettono al sig. di fronteggiare Pt_1
la situazione e perseverare nei tentativi di contatto, in linea con quanto indicato dal Tribunale,
mantenendo la speranza di riallacciare i rapporti in futuro”.
Tanto premesso, va confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e conferma dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale per continuare a vivervi con i figli. Infatti, non si ravvisa un pregiudizio rispetto all'interesse della prole nella prosecuzione dell'attuale modalità di affidamento, risultando la stessa inoltre più confacente rispetto all'obiettivo di un ripristino del rapporto padre-figli, interrotto per come emerso nel corso della causa, dal 2019.
A tal riguardo i figli hanno più volte manifestato la volontà di non voler sentire e incontrare il padre,
come emerge anche nelle ultime relazioni trasmesse da servizio sociale e consultorio familiare.
Alla luce di quanto sopra, quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario,
posto che, sino all'attualità, risulta che il padre, nonostante la volontà più volte manifestata di incontrare i figli e di vederli, è allo stato, di fatto, impossibilitato a farlo, può essere confermato il regime disposto con ordinanza presidenziale del 9.12.2021, salvo ed impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti e i figli, che, essendo in età adolescenziale, possono prendere contatti diretti con il padre e concordare con lo stesso le modalità degli incontri.
Non si ritiene utile disporre d'ufficio ulteriori incontri in spazio neutro per il tramite del servizio sociale,
tenuto conto della volontà contraria manifestata dai minori;
tuttavia, si ritiene opportuno che le parti pagina 10 di 12 proseguano con il percorso al sostegno della genitorialità e che i figli proseguano con il percorso di sostegno psicologico, tanto nell'ottica di favorire un riavvicinamento dei figli con il padre.
3. Passando ai profili relativi al mantenimento chiesto dalla madre per conto dei figli, occorre rilevare che, nel caso di specie, le parti in sede di separazione consensuale avevano concordato che il sig. Pt_1
corrispondesse un assegno di mantenimento per i figli di € 500,00 complessivi.
A modifica di dette condizioni, la resistente chiede l'aumento nella misura di € 800,00 mensili (400,00
euro per ciascun figlio) sul presupposto delle molteplici esigenze dei medesimi relative alle spese legate all'istruzione ed alle attività ricreative e tenuto conto dei tempi id permanenza presso ciascun genitore.
Tanto evidenziato, tenuto conto del fatto che attualmente i figli non frequentano il padre, considerato che gli stessi vivono con la madre nell'immobile sede della casa familiare, valutata la capacità contributiva del sig. appare congruo disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in loro Pt_1
favore, portandolo dagli attuali € 500,00 mensili, ad € 650,00 mensili (325,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
3. Venendo alle domande di contenuto economico relative alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente, va preliminarmente rilevato che, tale tipo di prestazione patrimoniale, in ossequio al principio di solidarietà post-coniugale (art. 2 Cost.) ha natura non solamente assistenziale ma anche perequativo compensativa, con funzione di riequilibrio.
In aderenza a quanto stabilito dalla Cassazione (Cass. S.U. sent. n. 18287 del 2018) occorre prendere in considerazione tutti i criteri previsti dall'art. 5 co. 6 L. 898 del 1970, procedere ad una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti ed apprezzare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, tenendo in considerazione le aspettative patrimoniali ed economiche sacrificate, la durata del matrimonio e l'età del richiedente.
Nel caso di specie va rilevato che il matrimonio tra le parti è durato circa 12 anni e che la resistente, nel corso della convivenza coniugale, ha svolto l'attività di casalinga.
Tuttavia, occorre tenere in considerazione la giovane età della stessa, che peraltro ha conseguito una laurea in giurisprudenza e l'assenza di specifiche problematiche che ostino alla ricerca di una occupazione.
pagina 11 di 12 Tali elementi, valutati congiuntamente depongono nel senso della sussistenza della capacità lavorativa in capo alla stessa, con conseguente rigetto della richiesta di disporre un assegno divorzile in suo favore.
4. Considerata la natura necessaria del giudizio, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sciacca in data 9.9.2006
tra , nato a [...] il [...] e nata a [...], il [...], trascritto Parte_1 CP_1
nei registri dello stato civile di tale comune al n. 141, parte II, dell'anno 2006;
- ordina al competente ufficiale dello stato civile del Comune di Sciacca di procedere alla annotazione della presente sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369;
- conferma i provvedimenti assunti con il provvedimento presidenziale del 9.12.2021 relativamente all'affidamento, collocamento esercizio del diritto di visita della prole;
- dispone che, a far data dalla presente pronuncia, il sig. versi a titolo di mantenimento Pt_1
per i figli un importo mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
- rigetta la richiesta di condanna di alla corresponsione di un assegno divorzile Parte_1
in favore della resistente;
- conferma per il resto i provvedimenti assunti in sede di separazione.
- invita le parti a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso presso il
Consultorio familiare.
- dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 502/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dagli Avv.ti Filippo Marciante e Giuseppe Venezia presso il cui studio in Sciacca (Ag), via G.
Amendola n. 28, è elettivamente domiciliato
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il 124 giugno 1979 ed ivi elettivamente domiciliata nella Via S. CP_1
Quasimodo n°22, presso lo studio dell'avv. Mariangela Corona che la rappresenta e difende giusta procura in atti
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da verbale del 26.9.2024-
Il PM ha apposto il visto il 13.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 maggio 2021, premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 9 settembre 2006, unione dalla quale sono nati due figli (nato a CP_1 Per_1
Sciacca il 12.9.2007) e (nata a [...] il [...]), entrambi minorenni e di essersi separato Per_2
dalla stessa giusto decreto di omologa n°3800/2018, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 13.7.2019
e depositato il 16.7.2019, ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili di detto matrimonio con modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione in ordine all'esercizio del diritto di visita della prole e revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie. Rappresentava
che, immediatamente dopo l'omologazione della separazione consensuale, si sono manifestati i primi problemi relativi alla gestione della prole, legati soprattutto ad una conflittualità non ancora sopita tra i coniugi, aggravata, poi, dalla lontananza del ricorrente che, per motivi di lavoro, ha dovuto spostare il proprio domicilio a LO (MI), rendendo così ancor più difficoltoso l'esercizio del diritto di visita. Ha
evidenziato, inoltre, l'esistenza di un atteggiamento negativo e non collaborativo della signora CP_1
che gli ha negato, in vario modo la possibilità di vedere i figli le volte che tornava a Sciacca.
[...]
Chiedeva quindi una modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita come da ricorso cui si rinvia.
Sotto il profilo economico deduceva un peggioramento della propria condizione, rappresentando di aver dovuto trasferire il proprio domicilio a LO per motivi di lavoro, con conseguente aggravio di costi. Evidenziava invece un miglioramento della situazione economica della sig.ra posto che la CP_1
stessa, oltre al mantenimento percepito pari a 100,00 euro mensili, usufruisce del reddito di cittadinanza e dell'indennità di frequenza per il figlio , provvedendo il ricorrente a sostenere integralmente i Per_1
costi relativi alla casa coniugale in comproprietà con la sig.ra circostanze tutte da valutare ai fini CP_1
di una revoca del mantenimento disposto in favore della stessa.
Concludeva quindi chiedendo:“- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n°2), lett. b), legge n°898/1970 la
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sciacca tra il signor
[...]
e la signora in data 09.09.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1
del Comune di Sciacca dell'anno 2006, atto n°141 P.II, serie A, in regime di comunione dei beni,
pagina 2 di 12 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sciacca, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri
anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- disporre l'intervento dei
servizi sociali e/o di psicologa specialista, al fine di accertare il plagio dei figli minori da parte della
signora ed agevolare gli incontri ed i contatti tra i minori ed il padre;
- a parziale modifica CP_1
delle condizioni di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Sciacca con decreto di omologa
n°3800/2018 del 16.07.2019, disporre:
1. l'affidamento condiviso dei figli minori e , Per_1 Per_2
con collocazione presso la madre, e diritto per il padre di vedere e tenere i figli come indicato al punto
1 lett. a), b), c) d) del presente ricorso a cui ci si riporta integralmente;
2. il diritto del signor
[...]
di poter sentire e chiamare i figli e , oltre che al telefono fisso, anche al Parte_1 Per_1 Per_2
cellulare e tramite i vari social quali, ad esempio, Whatsapp ed Instagram;
3. l'assegnazione della casa coniugale alla signora nell'interesse dei figli minori;
4. a carico del padre, quale contributo CP_1
al mantenimento dei figli minori, il versamento mensile della somma totale di €500,00, rivalutabile
annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese
straordinarie come da Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli
nelle cause di diritto familiare emanate dal CNF il 29 novembre 2017; 5. che nessun assegno divorzile,
o altra forma di mantenimento, è dovuto in favore della signora per i motivi di cui in CP_1
narrativa; - confermare, per il resto, tutti i termini e le condizioni, di cui al ricorso per separazione
consensuale omologato dal Tribunale di Sciacca con decreto di omologa n°3800/2018 del 16.07.2019
(proc. n°509/2018), che qui si intendono integralmente ed espressamente richiamati a tal fine. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con memoria depositata in data 28 settembre 2021, si è costituita in giudizio la resistente CP_1
la quale ha aderito alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, chiedendo la conferma delle statuizioni di cui al decreto di omologa n. 3800/2018 del
16.7.2018 in ordine alle condizioni di esercizio del diritto di visita e dei pernottamenti dei figli presso il padre ed all'obbligo del signor di versare alla moglie ogni mese, a titolo di concorso nel Pt_1
mantenimento in proprio favore, la somma di € 100,00; ha, altresì, chiesto in via riconvenzionale,
l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di € 800,00.
pagina 3 di 12 Quanto alle modalità di affidamento, collocazione ed esercizio del diritto di visita, ha chiesto la conferma di quanto disposto in sede di omologa della separazione, evidenziando come le problematiche sotto tale profilo, siano dovute al contegno del ricorrente, che dopo la separazione, si è trasferito a LO, avendo instaurato una nuova relazione sentimentale, abbandonando i figli e non facendo nulla per migliorare la propria situazione e quella dei figli. Ha inoltre contestato l'assunto secondo il quale la stessa avrebbe tenuto un contegno volto ad allontanare i minori dal padre, individuando quale causa del deterioramento della loro relazione la lontananza dello stesso. Quanto alla propria situazione economica ha contestato di aver subito un miglioramento delle condizioni di vita, deducendo di versare in una situazione di disagio economico, essendosi trovata da sola a doversi occupare delle esigenze dei due figli minori.
Ha concluso chiedendo al Tribunale: “- Disattendere ogni contraria eccezione o istanza;
-
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio - trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Sciacca al n°141, serie A, parte 2, dell'anno 2006 - contratto tra nato a [...]_1
il 24/06/1979, e nato a [...] il [...]; - Confermare le statuizioni disposte Parte_1
dal Tribunale di Sciacca giusta decreto di omologa n°3800/2018 del 16/07/2018, reso nel procedimento
n°509/2018 R.G. in ordine a: a) le condizioni di esercizio del diritto di visita e dei pernottamenti;
b)
l'obbligo del signor di versare alla moglie ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento, la Pt_1
somma di € 100,00. - Modificare le statuizioni disposte dal Tribunale di Sciacca giusta decreto di
omologa n°3800/2018 del 16/07/2019, reso nel procedimento n°509/2018 R.G. ed in via riconvenzionale
accogliere la seguente domanda: - Concedere la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dal signor in favore della prole e onerare quest'ultimo a corrispondere alla Parte_1
moglie l'assegno mensile di € 800,00, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta congrua e di giustizia, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT”.
All'udienza presidenziale del 9.12.2021 le parti hanno insistito nei rispettivi atti;
con ordinanza fuori udienza resa in pari data, il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi, ha confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione con il decreto di omologa del Tribunale di Sciacca n. 3800/2018 del 16.7.2018, con le seguenti modifiche: “1) fissa in euro 100,00 il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della resistente;
2) regolamenta il diritto di visita del genitore non affidatario considerato che il ricorrente per motivi di lavoro è domiciliato pagina 4 di 12 in LO (Mi) nei seguenti termini: tutte le volte che vorrà quando sarà in Sciacca previo avviso alla resistente di almeno tre giorni anche a mezzo telefono;
in alternativa: nei pomeriggi di martedì e giovedì
dalle ore 16,00 alle 20,00, a settimane alterne il sabato dalle ore 9,00 sino alla domenica sino alle 22,00
con pernottamento;
per quindici giorni consecutivi con pernottamento durante il periodo estivo nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto, per otto giorni consecutivi durante le vacanze di fine anno alternando Natale e Capodanno, e così alternativamente i giorni di Pasqua, Lunedì dell'Angelo e dei compleanni;
rilevato, altresì, che il padre avrà anche facoltà di visitare i figli mediante collegamento su cellulare ed in video ripresa su Internet o equipollenti (videochiamate su PC, tablet, ecc.) almeno tre volte la settimana con orari da concordare con la madre e fa obbligo a quest'ultima di mettere a disposizione dei minori idonee apparecchiature per consentire detti incontri”; con il medesimo provvedimento,
rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. venivano rigettate le prove orali articolate dalle parti e veniva conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di Sciacca al fine: “di relazionare in
merito alla situazione sociale, familiare e scolastica dei minori e e, in Per_1 Persona_3
particolare, al rapporto tra i minori e ciascun genitore; i Servizi sociali provvederanno altresì a segnalare se ravvisano l'opportunità che il nucleo familiare intraprenda un percorso di sostegno e, in
caso affermativo, indicheranno quale intervento ritengono più opportuno”.
A seguito del deposito, il 1.12.2022, della relazione da parte dei Servizi sociali, con provvedimento del 13.12.2022, i sig.ri e venivano invitati ad intraprendere presso il Consultorio familiare Pt_1 CP_1
di Sciacca un percorso di sostegno alla genitorialità e veniva disposta l'audizione dei minori con l'assistenza di un ausiliario.
Successivamente all'audizione, al deposito della relazione demandata all'ausiliario dr.ssa Per_4
e alle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare di Sciacca, la causa è stata
[...]
rinviata per precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 30.9.2024, rimessa al collegio per la decisione con termini 190 c.p.c.
1. Tanto premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi pagina 5 di 12 al Presidente del Tribunale di Sciacca nell'ambito del giudizio di separazione, senza che i coniugi da allora si siano riconciliati.
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni previste dall'art. 3, n.
2, lett. b) l. 1° dicembre 1970, n. 898.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalle parti, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse contratto in Sciacca (AG), in data 9.9.2006, trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n. 141, parte II, Serie A dell'anno 2006 e va ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla prescritta annotazione.
2. Passando alle richieste relative all'affidamento dei figli e , entrambi minorenni, Per_1 Per_2
l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal
D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
In primo luogo, va rilevato che nel corso del giudizio di separazione gli stessi sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Entrambe le parti in questa sede hanno chiesto la conferma del regime dell'affidamento condiviso.
Tuttavia, va rilevato che, dal 2019 e sino all'attualità, il sig. non riesca ad esercitare il diritto di Pt_1
visita. In particolare, il ricorrente ha rappresentato che per motivi di lavoro, ha dovuto spostare il proprio domicilio in provincia di Milano, che attualmente vive a LO e che ciò ha, di fatto, reso più difficoltoso l'esercizio del diritto di visita, difficoltà ulteriormente aggravata dal fatto che la sig.ra porrebbe in CP_1
essere un atteggiamento negativo e non collaborativo negando, in vario modo, allo stesso la possibilità
di vedere i figli quando torna a Sciacca, consentendogli solo qualche telefonata e impedendogli di poterli contattare al loro cellulare personale o tramite altri canali social, quali Whatsapp e Instagram.
La sig.ra invece ha negato di aver ostacolato il rapporto tra il padre ed i figli, evidenziando che il CP_1
lo stesso è peggiorato a causa della lontananza del sig. il quale, dopo alcuni mesi dall'abbandono Pt_1
della casa familiare, ha deciso di trasferirsi a Milano avendo intrapreso un nuovo legame sentimentale;
che, in conseguenza di ciò, è stato quindi il ricorrente ad aver abbandonato i figli minori, non ottemperando alle condizioni stabilite nella separazione consensuale omologata dal Tribunale di Sciacca in ordine all'affidamento condiviso e al diritto di visita.
pagina 6 di 12 Alla luce dell'allegata assenza di contatti padre-figli, con provvedimento del 5.7.2022 è stato dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di Sciacca di relazionare in merito alla situazione sociale, familiare e scolastica dei minori e e, in particolare, al rapporto tra i minori e ciascun Per_1 Persona_3
genitore indicando al servizio di segnalare l'eventuale opportunità che il nucleo familiare intraprendesse un percorso di sostegno. E' stato inoltre chiesto di relazionare circa la capacità ed il reale impegno di ciascun genitore di cooperare nell'interesse dei figli minori al fine di garantire loro di mantenere un rapporto effettivo e costante con ciascuno di essi.
A seguito del conferimento dell'incarico, sono stati disposti dal servizio sociale una serie di incontri con le parti;
all'esito degli stessi, nella relazione del 1.12.2022 è stato, tra l'altro, rilevato dal servizio sociale che, nonostante la proposta di poter incontrare il padre in spazio neutro, i minori si sono rifiutati.
Nella relazione è stato evidenziato che “sarebbe consigliabile per la coppia genitoriale iniziare un
percorso presso il Consultorio Familiare, territorialmente competente, volto a sviluppare le proprie capacità di comunicazione verso l'altro genitore in riferimento alla condivisione di strategie
comunicative al fine di portare benefici alla relazione padre-figli e garantire contestualmente un sano sviluppo affettivo e psicologico dei minori…”.
Successivamente, con provvedimento del Tribunale del 13.12.2022, le parti sono state invitate ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare e si è proceduto all'audizione dei minori, con l'ausilio della Dr.ssa (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023); gli Per_4
stessi hanno sostanzialmente confermato di non volere allo stato sentire e vedere il padre per le ragioni da ciascuno evidenziate nel verbale cui si rinvia.
All'esito dell'audizione è stato dato incarico all'ausiliario di concludere l'incombente con un riferimento peritale circa la spontaneità o meno delle dichiarazioni rese dai minori in relazione ai vari punti indicati nel verbale e di suggerire il progetto ritenuto più opportuno per superare l'eventuale disagio esistente,
fornendo indicazioni sulla struttura che lo potrà attuare, dopo confronto con i Servizi Sociali
territorialmente competenti al fine di concordarne tempi e modi di realizzazione.
Nella relazione trasmessa il 5.6.2023, la dopo aver relazionato circa l'audizione resa da Pt_2 Per_4
e , ha rilevato per entrambi che “…Visto quanto riportato dai minori, di cui parole Per_1 Per_2
non si esclude possibilità di influenzamento esterno enfatizzato da vari fattori scatenanti, erroneamente
pagina 7 di 12 interpretati e metabolizzati, ritenendo di fondamentale importanza la salvaguardia del diritto alla bigenitorialità, essendo nel presente caso non venuto meno l'interesse da parte del padre, il quale appare
adeguato e che, sebbene con difficoltà a causa della distanza materiale, mette in atto comportamenti volti all'avvicinamento relazionale con i minori che puntualmente rifiutano qualsiasi contatto rendendo
dunque impossibile il ripristino di un legame stabile, si ritiene opportuno: - Un percorso di sostegno alla
genitorialità per i genitori, nello specifico per la signora presso il consultorio familiare di CP_1
Sciacca; per il signor presso il consultorio di LO (MI). - L'avvio di un percorso Parte_1
di supporto psicologico per la minore utile per l'elaborazione di pensieri e vissuti Persona_3
emotivi di un dato momento, superare crisi adattive o evolutive, consolidare cambiamenti positivi,
preservare e promuovere il benessere psico-fisico della persona, aiutare ed accompagnare la
ricostruzione della relazione padre/figlio. - L'avvio di un percorso psicoterapeutico, possibilmente ad
approccio cognitivo comportamentale o sistemico relazionale, per il minore al fine di Persona_5
facilitare la ristrutturazione di credenze false nel tempo modellizzate, di ridurre il comportamento di
evitamento, facilitare un reframing cognitivo (ristrutturazione cognitiva) attraverso la presa di
coscienza, ed aiutare il paziente a sviluppare abilità di coping adeguate;
nonché affrontare le emozioni negative non verbalizzate così da giungere all'accettazione ed al conseguente benessere psicologico;
il tutto finalizzato all'aiuto e all'accompagnamento della ricostruzione della relazione padre/figlio.
Contestualmente, in seguito a confronto con i Servizi sociali di Sciacca si decide, al fine di facilitare il
ripristino e lo sviluppo di un sano rapporto padre-figlio: - L'attivazione di incontri protetti in presenza
del padre e dei minori presso i locali dello Spazio Neutro del comune di Sciacca…”.
Per quanto concerne poi il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio che le parti sono state invitate ad intraprendere è emerso, quanto alla sig.ra “una scarsa elaborazione della fine CP_1
della relazione coniugale, necessaria per l'avvio di una comunicazione serena e funzionale in quanto
genitori. Per cui si ritiene opportuno che i genitori effettuino un percorso individuale di sostegno alla genitorialità…Tutto ciò, migliorando le capacità riflessive e di autocritica consentirà loro di
sintonizzarsi maggiormente sui bisogni affettivo-relazionale dei figli e di comunicare in maniera più funzionale…” (relazione del 18.5.2023 trasmessa dal Consultorio familiare di Sciacca).
Dalla successiva relazione del 3.8.2023, trasmessa il 4.8.2023 dalle assistenti sociali del Comune di pagina 8 di 12 Sciacca è emerso, tra l'altro, che i figli continuano a rifiutarsi di avere contatti con il padre. Quanto al sig. hanno rappresentato di essersi messi in contatto con il Consultorio familiare di LO con Pt_1
cui lo stesso ha intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità “…Il Signor contattato Pt_1
telefonicamente, comunica che ad oggi ha effettuato numero due incontri presso il C.F. di LO e che
rispetto alla relazione con i figli la stessa non è cambiata. I ragazzi continuano a non volerlo incontrare ed interloquire con lui…”; hanno inoltre evidenziato di aver preso contatti con l'ausiliario dr.ssa Per_4
per un confronto teso a valutare un percorso idoneo a consentire il superamento del disagio in
[...]
essere nel rapporto padre-figli, mettendo a disposizione a tal fine i locali per gli incontri in spazio neutro una volta al mese, con possibilità di implementarli.
Dalla ulteriore relazione del 13.9.2023, del Consultorio familiare di Sciacca, viene rappresentato che, all'esito del contatto avuto con la dr.ssa si è pensato di intervenire indicando di Per_4 Per_4
intraprendere un percorso psicologico di sostegno per i minori, parallelo a quello intrapreso dai genitori,
al fine di aiutarli ad elaborare la rabbia ed il senso di abbandono nei confronti della figura paterna e a riprendere gradualmente i contatti con lo stesso. Quanto alla sig.ra hanno rappresentato che: “Si è CP_1
cercato sia di aiutare la signora ad elaborare la fine della relazione coniugale e a prendere
consapevolezza delle proprie emozioni negative nei confronti del marito, scarsamente mentalizzate, che
a migliorare la comunicazione con i figli... La signora si è mostrata disponibile a modificare le modalità
comunicative disfunzionali, affermando successivamente che ciò aveva reso più serena l'atmosfera familiare anche se non aveva modificato il rifiuto dei ragazzi di sentire e/o incontrare il padre”.
Dalla successiva relazione del 23.2.2024, le Assistenti Sociali del Comune di Sciacca, in ottemperanza alla richiesta di relazionare sull'andamento degli incontri protetti tra il sig. e i due figli minori, Pt_1
hanno rappresentato che “… In ciascuna delle giornate individuate i minori hanno rifiutato di incontrare il padre”; emerge dalla relazione che, a seguito di colloquio con il personale del servizio, i minori hanno rappresentato di aver conseguito un equilibrio che temono possa venire compromesso dal riavvicinamento con il padre. Hanno inoltre affermato di non essere disposti a modificare la loro scelta chiedendo che venga rispettata la loro volontà. Quanto al ricorrente hanno rappresentato che “… in
ciascuna delle date calendarizzate il sig. si è presentato puntuale al Servizio, auspicando di Pt_1
poter incontrare i propri figli …”.
pagina 9 di 12 Dalla ulteriore relazione del 18.3.2024, del Consultorio familiare di LO, depositata dal legale di parte ricorrente, risulta che “…dagli incontri emerge un gran desiderio da parte del Sig. di voler Pt_1
esercitare il proprio ruolo genitoriale e al contempo un elevato grado di frustrazione per il rifiuto da parte dei figli …”, inoltre emerge che, lo stesso appare genuinamente legato ai figli e, al contempo, molto addolorato per la situazione in essere, che riferisce il suo affetto e la premura nutrita nei loro confronti, aggiungendo di desiderare un rapporto di collaborazione con l'ex moglie affinché possa ripristinare il legame perduto con i figli. Da ulteriore relazione del 4.9.2024, il predetto Consultorio ha evidenziato che
“… si rileva la presenza di un'attenzione genitoriale caratterizzata da coinvolgimento emotivo e
capacità di intercettazione/differenziazione dei bisogni, sia rispetto ai figli maggiori che nei confronti dell'ultimogenita.…Le buone risorse personali e relazionali permettono al sig. di fronteggiare Pt_1
la situazione e perseverare nei tentativi di contatto, in linea con quanto indicato dal Tribunale,
mantenendo la speranza di riallacciare i rapporti in futuro”.
Tanto premesso, va confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e conferma dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale per continuare a vivervi con i figli. Infatti, non si ravvisa un pregiudizio rispetto all'interesse della prole nella prosecuzione dell'attuale modalità di affidamento, risultando la stessa inoltre più confacente rispetto all'obiettivo di un ripristino del rapporto padre-figli, interrotto per come emerso nel corso della causa, dal 2019.
A tal riguardo i figli hanno più volte manifestato la volontà di non voler sentire e incontrare il padre,
come emerge anche nelle ultime relazioni trasmesse da servizio sociale e consultorio familiare.
Alla luce di quanto sopra, quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario,
posto che, sino all'attualità, risulta che il padre, nonostante la volontà più volte manifestata di incontrare i figli e di vederli, è allo stato, di fatto, impossibilitato a farlo, può essere confermato il regime disposto con ordinanza presidenziale del 9.12.2021, salvo ed impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti e i figli, che, essendo in età adolescenziale, possono prendere contatti diretti con il padre e concordare con lo stesso le modalità degli incontri.
Non si ritiene utile disporre d'ufficio ulteriori incontri in spazio neutro per il tramite del servizio sociale,
tenuto conto della volontà contraria manifestata dai minori;
tuttavia, si ritiene opportuno che le parti pagina 10 di 12 proseguano con il percorso al sostegno della genitorialità e che i figli proseguano con il percorso di sostegno psicologico, tanto nell'ottica di favorire un riavvicinamento dei figli con il padre.
3. Passando ai profili relativi al mantenimento chiesto dalla madre per conto dei figli, occorre rilevare che, nel caso di specie, le parti in sede di separazione consensuale avevano concordato che il sig. Pt_1
corrispondesse un assegno di mantenimento per i figli di € 500,00 complessivi.
A modifica di dette condizioni, la resistente chiede l'aumento nella misura di € 800,00 mensili (400,00
euro per ciascun figlio) sul presupposto delle molteplici esigenze dei medesimi relative alle spese legate all'istruzione ed alle attività ricreative e tenuto conto dei tempi id permanenza presso ciascun genitore.
Tanto evidenziato, tenuto conto del fatto che attualmente i figli non frequentano il padre, considerato che gli stessi vivono con la madre nell'immobile sede della casa familiare, valutata la capacità contributiva del sig. appare congruo disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in loro Pt_1
favore, portandolo dagli attuali € 500,00 mensili, ad € 650,00 mensili (325,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
3. Venendo alle domande di contenuto economico relative alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente, va preliminarmente rilevato che, tale tipo di prestazione patrimoniale, in ossequio al principio di solidarietà post-coniugale (art. 2 Cost.) ha natura non solamente assistenziale ma anche perequativo compensativa, con funzione di riequilibrio.
In aderenza a quanto stabilito dalla Cassazione (Cass. S.U. sent. n. 18287 del 2018) occorre prendere in considerazione tutti i criteri previsti dall'art. 5 co. 6 L. 898 del 1970, procedere ad una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti ed apprezzare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, tenendo in considerazione le aspettative patrimoniali ed economiche sacrificate, la durata del matrimonio e l'età del richiedente.
Nel caso di specie va rilevato che il matrimonio tra le parti è durato circa 12 anni e che la resistente, nel corso della convivenza coniugale, ha svolto l'attività di casalinga.
Tuttavia, occorre tenere in considerazione la giovane età della stessa, che peraltro ha conseguito una laurea in giurisprudenza e l'assenza di specifiche problematiche che ostino alla ricerca di una occupazione.
pagina 11 di 12 Tali elementi, valutati congiuntamente depongono nel senso della sussistenza della capacità lavorativa in capo alla stessa, con conseguente rigetto della richiesta di disporre un assegno divorzile in suo favore.
4. Considerata la natura necessaria del giudizio, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sciacca in data 9.9.2006
tra , nato a [...] il [...] e nata a [...], il [...], trascritto Parte_1 CP_1
nei registri dello stato civile di tale comune al n. 141, parte II, dell'anno 2006;
- ordina al competente ufficiale dello stato civile del Comune di Sciacca di procedere alla annotazione della presente sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369;
- conferma i provvedimenti assunti con il provvedimento presidenziale del 9.12.2021 relativamente all'affidamento, collocamento esercizio del diritto di visita della prole;
- dispone che, a far data dalla presente pronuncia, il sig. versi a titolo di mantenimento Pt_1
per i figli un importo mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
- rigetta la richiesta di condanna di alla corresponsione di un assegno divorzile Parte_1
in favore della resistente;
- conferma per il resto i provvedimenti assunti in sede di separazione.
- invita le parti a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso presso il
Consultorio familiare.
- dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 12 di 12